Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 33592 Anno 2023
Civile Ord. Sez. L Num. 33592 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 01/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso 15093-2018 proposto da:
COGNOME P.G.
NOME COGNOME , nella qualità di erede di i COGNOME [,domiciliata in INDIRIZZO presso LA CANCELLERIA RAGIONE_SOCIALE CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE; 2023
4234
-intimato – avverso la sentenza n. 2841/2017 RAGIONE_SOCIALE CORTE D’APPELLO di LECCE, depositata il 22/11/2017 R.G.N. 152/2017; udita la relazione RAGIONE_SOCIALE causa svolta nella camera di consiglio del 12/10/2023 dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME.
RILEVATO che:
Con sentenza n. 2841 del 2017, la Corte d’appello di Lecce ha rigettato l’impugnazione proposta dalla odierna ricorrente nei confronti del RAGIONE_SOCIALE, avverso la sentenza di primo grado che aveva accolto, ma solo con decorrenza dalla data di decesso del dante causa (31 luglio 2009) e non dalla data di entrata in vigore RAGIONE_SOCIALE legge n. 238 del 1997, la domanda di rivalutazione monetaria dell’assegno una tantum riconosciuto alla ricorrente quale familiare superstite di
Oscuramento dispostt6dhétt0 danneggiato da trasfusione ed emoderivati ai sensilumero registro generale NUMERO_DOCUMENTO Numero sezionale 4234.2023 dell’art. 2, comma 3, I. n. 210 del 1992;
Numero di raccolta generale 33592/2023
Data pubblicazione 01/132023
ad avviso RAGIONE_SOCIALE Corte la rivalutazione non poteva che riferirsi ad una prestazione in essere al momento dell’entrata in vigore RAGIONE_SOCIALE legge e ciò non era accaduto nel caso di specie, posto che il fatto costitutivo dell’assegno una tanturn in favore dei familiari era l’evento del decesso RAGIONE_SOCIALE vittima; avverso tale decisione ricorre per cassazione la ricorrente sulla base di un motivo, relativo alla violazione del comma 3 dell’art. 2 I. n. 210 del 1992 che ritiene vada interpretato nel senso che la componente indicata in termini nominalistici nel 1997 sia necessariamente da rivalutare dallo stesso momento, per rispettare la ratio legis del mantenimento del valore reale RAGIONE_SOCIALE prestazione; prospetta, in seconda battuta, la questione di costituzionalità dell’art. 2, comma 3, I. n. 210 del 1992, come modificato dall’art. 1 I. n. 238 del 1997 per contrasto con gli artt. 3 e 38 Cost.
il RAGIONE_SOCIALE non ha opposto difese;
il Collegio si è riservato il deposito RAGIONE_SOCIALE motivazione nel termine di giorni sessanta.
Considerato che:
il motivo è infondato;
la questione agitata in causa è quella RAGIONE_SOCIALE sussistenza di un meccanismo di rivalutazione monetaria riferito all’assegno una tantum previsto dall’art. 2, comma 3, I. n. 210 del 1992, in favore dei congiunti del soggetto deceduto a seguito di malattia cagionata da emotrasfusione infetta, indicati nella stessa disposizione;
la sentenza impugnata, a fronte RAGIONE_SOCIALE pretesa RAGIONE_SOCIALE ricorrente di ottenere la rivalutazione dell’assegno una tantum sin dalla data di entrata in vigore RAGIONE_SOCIALE I. n. 238 del 1997, che aveva introdotto la prestazione, ha respinto la pretesa mediante una considerazione di tipo logico: se il diritto all’assegno una tantum sorge, in favore del congiunto, a seguito del decesso del familiare causato dalla trasfusione, al momento stesso in cui avviene il decesso medesimo, è evidente che non può immaginarsi alcun meccanismo di rivalutazione dell’importo oggetto del diritto con riferimento ad una data che preceda
COGNOME
Numero sezionale 4234/2023
COGNOME
Numero di raccolta generale CODICE_FISCALE
Data pubblicazione 01/12/2023
tale momento; il che è ovvio, dal momento che la rivalutazione COGNOME è COGNOME un COGNOME meccanismo COGNOME funzionale COGNOME alla neutralizzazione del ritardo nel soddisfacimento di crediti monetari;
tale risposta, tuttavia, non coglie pienamente il senso RAGIONE_SOCIALE questione formulata che invece, come dimostra l’esplicitazione del motivo del ricorso per cessazione, riposa sulla considerazione che la rivalutazione richiesta sin dalla data di entrata in vigore RAGIONE_SOCIALE legge del 1997 non avrebbe la funzione di neutralizzare il ritardo nella erogazione dell’assegno una tantum, ma bensì quella di rendere attuale in termini monetari, l’importo che lo Stato ha previsto quale strumento indennitario nel 1997 in cifra fissa;
l’interprete deve dunque verificare se in effetti la disposizione sia suscettibile di essere interpretata nel senso auspicato dalla ricorrente;
la risposta è negativa, innanzi tutto, in applicazione dei canoni interpretativi indicati dall’art. 12 preleggi, perché la legge non prevede un meccanismo di rivalutazione per tale assegno una tantum e quindi esso non può essere istituito dall’interprete, anche in considerazione del fatto che si tratta di norma incidente sulla spesa pubblica ed a necessaria copertura finanziaria vale il brocarclo secondo cui il legislatore ubi lex voluit, ibi dixit;
anche gli interventi di modifica intervenuti sul testo depongono nel senso che l’importo dell’assegno una tantum non sia oggetto a rivalutazione, essendo l’importo originario ridefinito dal legislatore sempre in termini di cifra esatta, così passando dagli originari 50 milioni agli attuali 150 milioni di lire, con la possibilità per l’interessato di fruire alternativamente dell’assegno reversibile di cui al comma 1; invero, il testo originario del comma 3 dell’art. 2 legge cit. era il seguente: “Qualora a causa delle vaccinazioni o delle patologie previste dalla presente legge sia derivata la morte, spetta, in sostituzione dell’indennizzo di cui al comma 1, un assegno una tantum nella misura di lire 50 milioni da erogare ai soggetti a carico, nel seguente ordine: coniuge,
9ba 31 Od5le 7c f
122800ee CODICE_FISCALE
RAGIONE_SOCIALE NO CA3 Ser ial#:
ARUE
Da:
COGNOME NOME NOME
3939d8ae d1202ac 6701 CODICE_FISCALE – Firmato
Da:
RAGIONE_SOCIALE NO CA 3 Serial#:
Corte di Cassazione – copia non ufficiale
ARUE
Da:
COGNOME NOME NOME
Firmato
DEI:
COGNOME
registro generale 150912018
Oscuramento dispostf
Minori, figli maggiorenni inabili al lavoro, genitori, fratellik’
Numero sezionale 4234.2023
minori, fratelli maggiorenni inabili al lavoro;
raccolta generale 335922323 Numero di
Data pubblicazione 01/122023
il testo fu modificato dal d.l. n. 548 del 1996 convertito, con modificazioni, dalla L. 20 dicembre 1996, n. 641, prevedendo che ” 3. Qualora a causa delle vaccinazioni o delle patologie previste dalla presente legge sia derivata la morte, l’avente diritto può optare fra l’assegno reversibile di cui al comma le un assegno una tantu m di lire 150 milioni. Ai fini RAGIONE_SOCIALE presente legge, sono considerati aventi diritto nell’ordine i seguenti soggetti a carico: il coniuge, i figli, i genitori, i fratelli minorenni, i fratelli maggiorenni inabili al lavoro. I benefici di cui al presenta comma spettano anche nel caso in cui il reddito RAGIONE_SOCIALE persona deceduta non rappresenti l’unico sostenta mento RAGIONE_SOCIALE famiglia.
infine, la legge 25/07/1997, n. 238, ha ulteriormente modificato il testo, che prevede:” 3. Qualora a causa delle vaccinazioni o delle patologie previste dalla legge 25 febbraio 1992, n. 210, sia derivata la morte, l’avente diritto può optare fra l’assegno reversibile di cui al comma 1 e un assegno una tantum di lire 150 milioni. Ai fini RAGIONE_SOCIALE presente legge, sono considerati aventi diritto, nell’ordine, i seguenti soggetti: il coniuge, i figli, i genitori, i fratelli minorenni, i fratelli maggiorenni. I benefici di cui al presente comma spettano anche nel caso in cui il reddito RAGIONE_SOCIALE persona deceduta non rappresenti l’unico sostentamento RAGIONE_SOCIALE famiglia. Ai soggetti ai quali è stato già corrisposto l’assegno una tantum nella misura di lire 50 milioni spetta, a domanda, da presentare entro il termine del 30 settembre 1997, l’integrazione di lire 100 milioni, con esclusione di interessi legali e rivalutazione monetaria”;
l’assenza di meccanismi automatici di indicizzazione dell’importo di 150 milioni di lire, non solo è evidente dal tenore del teso, ma dal medesimo testo (soprattutto dall’ultimo capoverso), si evidenzia anche che tale meccanismo è stato escluso anche per l’ipotesi in cui si è riconosciuto il diritto ad ottenere la differenza tra l’importo originaria mente previsto e quello maggiorato successivamente introdotto dal legislatore;
Oscuramento dispostMr – r19
la mancalzi indicizzazione non assume rilievo al finèiumero registro generale NUMERO_DOCUMENTO
Numero sezionale 4234.2023 urne ro di raccolta generale 33592/2023
Data pubblicazione 01/132023
di alimentare il dubbio di costituzionalità adombrato dalla ricorreni, posto che l’interessato non è costretto a subire una riduzione significativa RAGIONE_SOCIALE prestazione priva di ragionevolezza; infatti, la somma ha, di per sé, un certo rilievo economico che il legislatore ha avuto cura di aggiornare con proprio diretto intervenir); inoltre, l’erogazione dell’assegno una tantu m è frutto dell’esercizio dell’opzione che il comma 3, riserva al familiare del soggetto leso dalla trasfusione; tale opzione è il frutto RAGIONE_SOCIALE libera scelta dell’interessato che potrebbe ritenere più conveniente continuare a percepire l’assegno reversibile;
la sentenza impugnata, seppure con motivazione che va parzialmente corretta, ha disatteso la pretesa formulata dalla ricorrente in quanto il meccanismo RAGIONE_SOCIALE rivalutazione è previsto solo per l’indennizzo costituito dall’assegno reversibile per la durata di quindici anni, di cui al comma 1, mentre l’assegno una tantum, previsto dal comma 3, non gode di tale previsione;
inoltre, l’erogazione dell’assegno una tantum discende dall’esercizio di una opzione da parte del soggetto interessato;
la pretesa non ha dunque fondamento nel diritto positivo, né risulta ipotizzabile la prospettata illegittimità costituzionale dal momento che la scelta dell’assegno una tantu m è lasciata alla discrezione dell’interessato, né il carattere una tantum RAGIONE_SOCIALE prestazione si presta in sé a meccanismi di indicizzazione automatica, propri di prestazioni periodiche e nei limiti indicati dalla legge;
in definitiva, il ricorso va rigettato;
nulla va disposto sulle spese del giudizio di legittimità, in assenza di attività difensiva da parte del RAGIONE_SOCIALE.
P.q.m.
La Corte rigetta il ricorso.
Dispone che in caso di diffusione siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti menzionati nella decisione, a norma del D.Igs. n. 196 del 2003, Art. 52.
COGNOME
Numero sezionale 4234/2023
Numero di raccolta generale CODICE_FISCALE
Data pubblicazione 01/12/2023
Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30.5.2002, COGNOME n.115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, I. 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto RAGIONE_SOCIALE sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte RAGIONE_SOCIALE ricorren, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 12 ottobre 2023.