Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 33302 Anno 2025
Civile Ord. Sez. L Num. 33302 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 19/12/2025
ORDINANZA
sul ricorso 20359-2020 proposto da:
NOME COGNOME, rappresentato e difeso dagli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 129/2020 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI, depositata il 24/01/2020 R.G.N. 3878/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 26/09/2025 dal AVV_NOTAIO.
Oggetto
Assegno
sociale –
rinuncia al
mantenimento
R.G.N.20359/2020
COGNOME.
Rep.
Ud 26/09/2025
CC
RILEVATO CHE
L a Corte d’appello di Napoli, in riforma della sentenza di primo grado, ha respinto il ricorso di NOME NOME volto a conseguire l’assegno sociale, per aver e rinunciato, pochi mesi prima della domanda amministrativa, alla corresponsione dell’assegno di mantenimento posto a carico dell’ex coniuge , avendo dichiarato i coniugi, nel verbale di omologa della separazione consensuale, di essere soggetti economicamente autosufficienti ed in grado di provvedere a sé stessi.
La Corte territoriale ha rilevato che l’appellato era in grado di mantenersi da solo, indipendente ed autonomo sotto il profilo economico e, ad ogni modo, essendosi posto nella condizione di non avere redditi a vantaggio della ex moglie ed a svantaggio di RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE.
Avverso la sentenza ricorre per cassazione COGNOME NOME, affidandosi ad un unico motivo, a cui RAGIONE_SOCIALE resiste con controricorso.
La causa è stata trattata e decisa all’adunanza camerale del 26/9/2025.
CONSIDERATO CHE
Il ricorrente deduce, ai sensi dell’art. 360 co.1 n.3 c.p.c., la violazione della L. 335/1995 per avere la Corte ritenuto un inesistente automatismo tra la dichiarazione di autosufficienza economica resa in sede di dichiarazione e la insussistenza del requisito reddituale. Ai sensi della normativa vigente, fruiscono dell’assegno sociale i cittadini ultra sessantasettenni, residenti in Italia, che versano in stato di bisogno; qualora posseggano redditi propri, ai richiedenti è corrisposto un assegno in misura
ridotta fino a concorrenza dell’importo previsto; rileva, infatti, il reddito e non la capacità economica, e lo stato di bisogno è presunto juris et de jure dal legislatore sulla base delle soglie reddituali. Ritiene il ricorrente che non ha rilevanza la volontà o la colpa di porsi in tale stato di bisogno e che la legge 335/95 non richiede che il soggetto si rivolga prima al nucleo familiare e, in subordine, ad RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, rientrando, il beneficio richiesto nel novero delle prestazioni assistenziali finalizzate a proteggere dalle situazioni di bisogno, costituzionalmente tutelate ex art. 38 Cost. In conclusione, in assenza di prova del superamento della soglia reddituale o di elementi che consentano di ravvisare una illecita, intenzionale e comune volontà dei coniugi separati di eludere le disposizioni in materia di assegno sociale, doveva riconoscersi il diritto alla prestazione invocata.
Nel controricorso RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE rileva che non si devolve una violazione di legge ma piuttosto una generica denuncia di vizio di motivazione; non sussisteva e non era provato lo stato di bisogno per essersi il ricorrente posto nella condizione di rinunciare all’assegno di mantenimento , tanto più in considerazione dell’ onere, a carico del richiedente la prestazione, di fornire la prova della ricorrenza del requisito reddituale.
Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
Il diritto alla corresponsione dell’assegno sociale disciplinato dall’art. 3, comma 6, della L. n.335/1995, prevede come requisito socioeconomico lo ‘stato di bisogno effettivo del titolare, desunto dall’assenza di redditi o dall’insufficienza di quelli percepiti in misura inferiore al limite massimo stabilito dalla legge, restando irrilevanti eventuali altri indici di autosufficienza economica o redditi potenziali, quali quelli
derivanti dall’assegno di mantenimento che il titolare abbia omesso di richiedere al coniuge separato, e senza che tale mancata richiesta possa essere equiparata all’assenza di uno stato di bisogno’ (in tal senso cfr. Cass. ord. n.14513/2020). È stato anche precisato, da questa Corte, che non è previsto che lo stato di bisogno, normativamente rilevante, debba essere anche incolpevole (cfr. Cass. sent. n.24954/2021).
5. Si aggiunga che non è evincibile alcun intento elusivo laddove non sia fornita la prova di condotte fraudolente da parte di chi abbia artificiosamente simulato la propria situazione di bisogno, intendendo profittare della pubblica assistenza. È stato, infatti, osservato (cfr. Cass. ord. n.21573/2023) che il diritto alla corresponsione dell’assegno sociale ex art. 3, comma 6, della L. 335/1995 spetti anche a chi, pur avendo diritto ad un reddito derivante da un altrui obbligo di mantenimento e/o di alimenti, vi abbia rinunciato ‘atteso che la condizione reddituale, legittimante l’accesso alla prestazione assistenziale, rileva nella sua mera oggettività, fatto salvo l’accertamento in concreto di condotte fraudolente che, simulando artificiosamente situazioni di bisogno, siano volte a profittare della pubblica assistenza’; in tali condizioni l’intento fraudolento deve essere oggetto di accertamento giudiziale nel rispetto degli oneri di allegazione e di deduzione. Tali principi sono stati, da ultimo, ribaditi dalla Corte in ord. n. 22755/2024 e n. 33513/2023 (in quest’ultima pronuncia si rammenta che il sistema di sicurezza sociale delineato dalla Costituzione non consente di ritenere in via generale che l’intervento pubblico in favore dei bisognosi abbia carattere sussidiario ossia che possa avere luogo solo nel caso in cui manchino obbligati al mantenimento e/o agli alimenti in grado di provvedervi), e nella recente ord. n. 23341/2025.
Trattasi di principi espressione di un consolidato orientamento giurisprudenziale dal quale questa Corte ritiene di non doversi discostare.
Il ricorso va, pertanto, accolto e la sentenza cassata; la Corte territoriale, a cui si rinvia per nuovo esame, dovrà attenersi ai suddetti principi, avendo cura anche di provvedere alle spese del presente grado.
P. Q. M.
La Corte accoglie il ricorso , cassa l’impugnata sentenza e rinvia, anche per le spese del presente grado di giudizio, alla Corte d’appello di Napoli in diversa composizione.
Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale del 26 settembre 2025.
La Presidente NOME COGNOME