Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 33316 Anno 2025
Civile Ord. Sez. L Num. 33316 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 19/12/2025
Oggetto
Assegno sociale –
rinuncia al mantenimento
coniuge
R.G.N.NUMERO_DOCUMENTO2021
COGNOME.
Rep.
Ud 26/09/2025
CC
ORDINANZA
sul ricorso 20691-2021 proposto da:
COGNOME NOME, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 170/2021 della CORTE D’APPELLO di SALERNO, depositata il 03/03/2021 R.G.N. 1037/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 26/09/2025 dal AVV_NOTAIO.
RILEVATO CHE
1. La Corte d’appello di Salerno, in riforma della sentenza di primo grado, ha respinto il ricorso di COGNOME NOME volto a conseguire l’assegno sociale ex art. 3 comma 6 L.335/95, per avere rinunciato alla corresponsione dell’assegno di mantenimento posto a carico dell’ex coniuge, titolare di pensione e percettrice di assegni familiari, ed in presenza di figli maggiorenni ed autosufficienti.
La Corte di merito, ritenendo che l’assegno sociale, subordinato ad un comprovato stato di bisogno economico, integri una prestazione assistenziale erogabile in mancanza di altre fonti di reddito e gravante in via sussidiaria sulla solidarietà generale, dovendo il richiedente rivolgersi dapprima al sostegno economico del coniuge tenuto a specifici obblighi giuridici derivanti dal vincolo coniugale, ha rilevato che, in sede di separazione consensuale, entrambi i coniugi avevano raggiunto l’accordo di rinunciare reciprocamente all’assegno di mantenimento dichiarando di essere economicamente indipendenti e che la domanda di assegno sociale era stata presentata a distanza di due mesi dalla omologazione della separazione, nel dicembre 2017; inoltre, dall’estratto contributivo risultava che il richiedente era titolare di attività propria, era a carico della moglie dal 2003 e che da un estratto internet risultava essere ‘molto attivo nel settore teatrale, artistico e letterario, ed è tuttora impegnato in plurime e p roficue iniziative’, circostanze tutte che, nel loro complesso, sono state ritenute idonee ‘a far lecitamente dubitare delle effettiva esistenza dello stato di bisogno’.
Avverso la sentenza il richiedente propone ricorso per cassazione, affidandosi ad un unico motivo, illustrato in successiva memoria, a cui RAGIONE_SOCIALE resiste con controricorso.
La causa è stata trattata e decisa all’adunanza camerale del 26/9/2025.
CONSIDERATO CHE
Il ricorrente deduce, ai sensi dell’art. 360 co.1 n.3 c.p.c., la violazione dell’art. 3 comma 6 della legge n. 335/1995 per avere la Corte ritenuto che il cittadino in stato di bisogno, prima di rivolgersi alla solidarietà generale, sia obbligato a chiedere il sostegno del coniuge o altri familiari; in dettaglio, lamenta l’inesattezza delle ragioni d el rigetto poiché il coniuge non poteva erogargli l’assegno di mantenimento in quanto percepiva una pensione da euro 782,00. Rileva, quindi, che gli unici due requisiti previsti, per legge, per fruire dell’assegno sociale sono quello anagrafico e reddituale, ed invece la Corte di merito aveva introdotto la sussidiarietà rispetto all’obbligo alimentare dei prossimi congiunti ed aveva presunto la percezione di redditi dalla circostanza che il richiedente svolgesse attività teatrale; per contro, l’orientamento giurisprudenziale di legittimità (all’uopo, menziona Cass. sent. n.14513/2020) esclude alcun obbligo di rivolgersi preventivamente al coniuge ed ai prossimi congiunti, e chiarisce che la richiesta del mantenimento non rileva né ai fini dell’accesso al dir itto né ai fini della misura dell’assegno sociale, essendo le vicende dell’assegno di mantenimento legate a svariate ragioni, non valutate in chiave presuntiva né rilevanti in sede di assistenza sociale, a fronte della garanzia ex art. 38 Cost. del diritto al c.d. minimo vitale per gli anziani bisognosi.
Nel controricorso l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE eccepisce la inammissibilità del ricorso, introduttivo di censure di merito non di violazione di legge, sostanziandosi in una denuncia di vizio di motivazione. La Corte d’appello aveva accertato che , in atti, non v’era prova rigorosa dello stato di bisogno, ed essendo emerso che il richiedente aveva dato causa alla situazione di bisogno, invocata per supportare una domanda di assegno sociale presentata dopo due mesi dalla separazione coniugale, nel cui ambito potrebbe sempre chiedere la revisione delle condizioni. Inoltre, non era provato un presunto peggioramento delle condizioni economiche; risultava quindi simulata l’apparenza di uno stato di bisogno per lucrare la prestazione, non dovendosi limitare l’istruttoria su meri dati formali.
3. Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
Il diritto alla corresponsione dell’assegno sociale disciplinato dall’art. 3, comma 6, della L. n.335/1995, prevede come requisito socioeconomico lo ‘stato di bisogno effettivo del titolare, desunto dall’assenza di redditi o dall’insufficienza di quelli percepiti in misura inferiore al limite massimo stabilito dalla legge, restando irrilevanti eventuali altri indici di autosufficienza economica o redditi potenziali, quali quelli derivanti dall’assegno di mantenimento che il titolare abbia omesso di richiedere al coniuge separato, e senza che tale mancata richiesta possa essere equiparata all’assenza di uno stato di bisogno’ (in tal senso cfr. Cass. ord. n.14513/2020). È stato anche precisato da questa Corte che non è previsto che lo stato di bisogno, per essere normativamente rilevante, debba essere anche incolpevole (cfr. Cass. sent. n.24954/2021).
Si aggiunga che non è evincibile alcun intento elusivo laddove non sia fornita la prova di condotte fraudolente di chi abbia
artificiosamente simulato la propria situazione di bisogno, intendendo profittare della pubblica assistenza. È stato, infatti, osservato (cfr. Cass. ord. n.21573/2023) che il diritto alla corresponsione dell’assegno sociale ex art. 3, comma 6, della L. 335/1995 spetti anche a chi, pur avendo diritto ad un reddito derivante da un altrui obbligo di mantenimento e/o di alimenti, vi abbia rinunciato ‘atteso che la condizione reddituale, legittimante l’accesso alla prestazione assistenziale, rileva nella sua mer a oggettività, fatto salvo l’accertamento in concreto di condotte fraudolente che, simulando artificiosamente situazioni di bisogno, siano volte a profittare della pubblica assistenza’; in tali condizioni l’intento fraudolento deve essere oggetto di accertamento giudiziale nel rispetto degli oneri di allegazione e di deduzione. Tali principi sono stati da ultimo ribaditi dalla Corte in ord. n. 22755/2024 e n. 33513/2023 (in quest’ultima pronuncia si rammenta che il sistema di sicurezza sociale delineato dalla Costituzione non consente di ritenere, in via generale, che l’intervento pubblico in favore dei bisognosi abbia carattere sussidiario ossia che possa avere luogo solo nel caso in cui manchino obbligati al mantenimento e/o agli alimenti in grado di provvedervi) e nella recente ordinanza n. 23341 del 2025.
Avuto riguardo, poi, al requisito reddituale, esso non può ancorarsi, nel caso di specie, a dati presuntivi peraltro inerenti alla sola sussistenza di entrate desunte dallo svolgimento di attività artistiche senza definirne l’eventuale ammontare, dovendosi procedere, in un accertamento di fatto rimettibile alla fase di merito, alla sua determinazione al fine di poter definire il raggiungimento della soglia indicata dallo stesso art. 3 comma 6, o a graduare la riduzione dell’assegno fino alla concorrenza dell’importo ivi indicato ed aggiornato. La mancanza di tale
accertamento, in concreto, incide sulla valutazione complessiva e conclusiva della sussistenza dello stato di bisogno, quale requisito centrale della forma assistenziale in esame.
Trattasi di principi espressi in un consolidato orientamento giurisprudenziale dal quale questa Corte ritiene di non doversi discostare.
Il ricorso va, pertanto, accolto e la sentenza cassata; la Corte territoriale, a cui si rinvia per nuovo esame, dovrà attenersi ai suddetti principi, avendo cura anche di provvedere alle spese del presente giudizio di legittimità.
P. Q. M.
La Corte accoglie il ricorso , cassa l’impugnata sentenza e rinvia, anche per le spese del presente giudizio, alla Corte d’appello di Salerno in diversa composizione.
Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale del 26 settembre 2025.
La Presidente, NOME COGNOME