Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 22757 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 22757 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 13/08/2024
ORDINANZA
sul ricorso 20193-2019 proposto da:
COGNOME NOME, domiciliata in ROMA INDIRIZZO presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO, presso l’Avvocatura Centrale dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 596/2018 della CORTE D’APPELLO di TORINO, depositata il 07/01/2019 R.G.N. 206/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 18/01/2024 dal AVV_NOTAIO COGNOME.
RITENUTO CHE
R.G.N. 20193/2019
COGNOME.
Rep.
Ud. 18/01/2024
CC
Con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte d’appello di Torino, in riforma della decisione di prime cure, ha rigettato la domanda dell’attuale ricorrente volta ad ottenere il ripristino dell’assegno sociale revocato per avere rinunciato al mantenimento in sede di separazione consensuale;
avverso tale sentenza ricorre NOME COGNOME, con due motivi, ulteriormente illustrati con memoria, cui resiste l’INPS con controricorso;
l’Ufficio del Procuratore generale non ha rassegnato conclusioni scritte;
CONSIDERATO CHE
Con il primo motivo si deduce vizio di motivazione per avere la Corte di merito ritenuto che con l’accordo di separazione sottoscritto innanzi all’Ufficiale di stato civile la ricorrente avesse di fatto rinunciato al mantenimento, laddove le parti avevano inteso riferire l’autosuffici enza ai figli maggiorenni;
con il secondo mezzo la ricorrente si duole di violazione di legge e vizio di motivazione per avere la Corte di merito ritenuto che non vi fossero gli elementi necessari alla quantificazione di un assegno sociale anche in misura inferiore rispetto a quello realmente erogato;
il primo motivo è inammissibile non presentando alcuno dei requisiti richiesti dall’art. 360, primo comma, n. 5 cod. proc. civ. nella nuova formulazione (così come interpretato da SU n. n. 8053 del 07/04/2014) di questa Corte finendo: a) con il lamentare non l’omesso esame di un fatto inteso nella sua accezione storico fenomenica (e quindi non un punto o un profilo giuridico), un fatto principale o primario (ossia costitutivo, impeditivo, estintivo o modificativo del diritto azionato) o secondario (cioè un fatto dedotto in funzione probatoria) bensì
l’omessa o carente valutazione delle osservazioni critiche mosse alla consulenza tecnica d’ufficio; b) con il criticare la sufficienza del ragionamento logico posto alla base dell’interpretazione di determinati atti del processo, e dunque un caratteristico vizio motivazionale, in quanto tale non più censurabile (si veda la citata Cass., S.U., n. 8053/14 secondo cui il controllo della motivazione è ora confinato sub specie nullitatis , in relazione al n. 4 dell’art. 360 cod. proc. civ. il quale, a sua volta, ricorre solo nel caso di una sostanziale carenza del requisito di cui all’art. 132, n. 4, cod. proc. civ., esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di sufficienza della motivazione);
il secondo motivo è da accogliere;
questa Corte ha già affermato (fra le altre, Cass. n. 14513 del 2020, n. 33513 del 2023) che il diritto alla corresponsione dell’assegno sociale L. n. 335 del 1995, ex art. 3, comma 6, prevede come unico requisito lo stato di bisogno effettivo del titolare, desunto dall’assenza di redditi o dall’insufficienza di quelli percepiti in misura inferiore al limite massimo stabilito dalla legge, restando irrilevanti eventuali altri indici di autosufficienza economica o redditi potenziali, quali quelli derivanti dall’assegno di mantenimento che il titolare abbia omesso di richiedere al coniuge separato, e senza che tale mancata richiesta possa essere equiparata all’assenza di uno stato di bisogno;
in particolare, si è affermato (Cass. n. 24954 del 2021) che il diritto alla corresponsione dell’assegno sociale prevede come unico requisito lo stato di bisogno effettivo del titolare, desunto dalla condizione oggettiva dell’assenza di redditi o dell’insufficienza di quelli percepiti in misura inferiore al limite massimo stabilito dalla legge, senza che assuma rilevanza la mancata richiesta, da
parte dell’assistito, dell’importo dovuto dall’ex coniuge a titolo di assegno divorzile, non essendo previsto che lo stato di bisogno, per essere normativamente rilevante, debba essere anche incolpevole;
in ogni caso, il riferimento contenuto nell’art.3 della legge n.335/1995 cit., ai redditi effettivamente percepiti, non implica che il legislatore abbia, per ciò solo, inteso legittimare comportamenti posti in essere per dar luogo ad una situazione sulla quale fondare il diritto reclamato, per cui l’eventuale intento fraudolento dev’essere oggetto di accertamento giudiziale, nel rispetto degli oneri circolari di allegazione e deduzione (per tutte, v. Cass.,Sez.Un., n. 11353 del 2004);
conseguentemente, la sentenza che non si è conformata ai predetti principi va cassata e, per essere necessari ulteriori accertamenti in fatto, la causa va rinviata alla stessa Corte d’appello, in diversa composizione, per nuovo esame e per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità;
P.Q.M.
La Corte accoglie il secondo motivo, dichiarato inammissibile il primo; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte d’appello di Torino in diversa composizione.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 18