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Assegno sociale: la proprietà non esclude il diritto

Una sentenza del Tribunale di Ancona ha stabilito che la mera proprietà di immobili, se non genera un reddito effettivo, non può essere motivo di esclusione dal diritto all’assegno sociale. Il caso riguardava una ricorrente a cui era stato negato il beneficio a causa della titolarità di alcuni immobili in comproprietà con bassissima rendita catastale. Il giudice, richiamando la giurisprudenza della Cassazione, ha chiarito che per la valutazione dello stato di bisogno contano solo i ‘redditi effettivamente percepiti’ e non quelli potenziali o astratti derivanti dalla sola proprietà. Di conseguenza, il Tribunale ha accolto il ricorso, condannando l’ente previdenziale a erogare l’assegno sociale.

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Assegno Sociale e Proprietà Immobiliare: Quando la Casa non Esclude il Diritto

Il diritto all’assegno sociale è una tutela fondamentale per i cittadini in stato di bisogno economico. Ma cosa succede se si è proprietari di un immobile? Una recente sentenza del Tribunale di Ancona chiarisce un punto cruciale: la mera titolarità di un bene immobiliare, di per sé, non basta a negare il beneficio, specialmente se da tale proprietà non deriva un reddito effettivo. Questo provvedimento, in linea con l’orientamento della Corte di Cassazione, ribadisce che a contare è lo stato di bisogno concreto, basato sui redditi realmente percepiti e non su quelli meramente potenziali o astratti.

Il Caso: Diniego dell’Assegno Sociale per Titolarità di Immobili

Una cittadina si è vista respingere la domanda per l’assegno sociale dall’ente previdenziale. La motivazione del diniego era fondata sulla sua titolarità di alcuni beni immobili. La ricorrente ha impugnato la decisione, sostenendo che gli immobili in questione erano detenuti in comproprietà con altri soggetti, avevano una rendita catastale molto bassa e, di fatto, non producevano alcun reddito. Inoltre, ha specificato che le sue condizioni di separazione coniugale, in cui aveva rinunciato all’assegno di mantenimento in cambio dell’uso dell’abitazione familiare, non potevano avere rilievo ai fini della valutazione del suo stato di bisogno.

L’ente resistente, dal canto suo, ha insistito sulla legittimità del diniego, basandosi sul patrimonio immobiliare intestato alla ricorrente e sollevando una questione preliminare sulla presunta decadenza del diritto ad agire in giudizio.

La Decisione del Tribunale: Conta Solo il Reddito Effettivo

Il Tribunale di Ancona ha accolto integralmente il ricorso, ribaltando la decisione dell’ente previdenziale. Il giudice ha prima di tutto chiarito che l’eccezione di decadenza era infondata, poiché la normativa richiamata dall’ente si applicava a materie diverse (invalidità civile) e non a quella dell’assegno sociale, per cui vale un termine di prescrizione più lungo che era stato correttamente interrotto.

Il Principio della Cassazione sul Reddito Potenziale

Entrando nel merito, il Tribunale ha fondato la sua decisione sui principi consolidati della Corte di Cassazione (sentenze n. 6570/2010 e n. 14513/2020). La Suprema Corte ha stabilito che, per verificare il diritto all’assegno sociale, si devono considerare esclusivamente i redditi di cui il soggetto ha effettivamente goduto. Non hanno rilievo, invece, i redditi meramente potenziali, come potrebbero essere quelli derivanti da un assegno di mantenimento non richiesto o, come nel caso di specie, dal semplice possesso di un immobile che non produce un’entrata economica. La legge (L. 335/1995) parla chiaro: l’assegno viene conguagliato sulla base dei ‘redditi effettivamente percepiti’.

Le Motivazioni della Sentenza

La motivazione centrale della sentenza risiede nella distinzione tra patrimonio e reddito. La proprietà di un bene, anche immobiliare, costituisce un elemento patrimoniale, ma non si traduce automaticamente in un reddito disponibile per far fronte alle necessità della vita. Nel caso specifico, la ricorrente era comproprietaria di immobili con una rendita catastale complessiva irrisoria e non vi era alcuna prova che da tali beni derivasse un reddito effettivo (ad esempio, un canone di locazione).

Il giudice ha specificato che ‘la proprietà di beni immobiliari di per sé non determina alcuna esclusione del diritto all’assegno sociale, salvo che da essi non scaturisca un reddito attuale e non potenziale idoneo a superare i limiti previsti’. Di conseguenza, in assenza di allegazione e prova di un reddito prodotto dall’utilizzo di tali immobili, questi non possono essere considerati sufficienti a escludere la situazione di bisogno che legittima la richiesta di assegno sociale.

Le Conclusioni e le Implicazioni Pratiche

La sentenza del Tribunale di Ancona ha importanti implicazioni pratiche. In primo luogo, rafforza la tutela per le persone in difficoltà economica, impedendo che vengano penalizzate per la mera titolarità di una quota di proprietà, magari ereditata e di scarso valore, che non contribuisce al loro sostentamento. In secondo luogo, obbliga gli enti previdenziali a una valutazione più approfondita e concreta della situazione economica del richiedente, andando oltre il semplice dato catastale.

In conclusione, per negare l’assegno sociale non è sufficiente dimostrare che il richiedente possiede una casa o un terreno. È necessario provare che da tale patrimonio derivi un reddito effettivo e percepito, di importo tale da superare le soglie di povertà stabilite dalla legge. Questo principio garantisce che l’aiuto statale vada a chi ne ha veramente bisogno, basandosi sulla realtà economica e non su presunzioni astratte.

La proprietà di un immobile impedisce di ricevere l’assegno sociale?
No, la sola proprietà di un immobile non impedisce di per sé il diritto all’assegno sociale. Secondo la sentenza, l’esclusione avviene solo se da tale immobile deriva un reddito attuale ed effettivo che superi i limiti previsti dalla legge per accedere al beneficio.

La rinuncia all’assegno di mantenimento in sede di separazione influisce sul diritto all’assegno sociale?
No. La sentenza chiarisce, richiamando la giurisprudenza della Cassazione, che i redditi potenziali, come un assegno di mantenimento a cui si è rinunciato o che non è stato richiesto, non hanno rilievo ai fini della concessione dell’assegno sociale. Conta solo ciò che viene effettivamente percepito.

Quali redditi vengono considerati per calcolare il diritto all’assegno sociale?
Ai fini del diritto all’assegno sociale, si considerano soltanto i redditi ‘effettivamente percepiti’. La legge non prende in considerazione i redditi potenziali o astratti, ma si basa su una comparazione tra il reddito dichiarato e quello concretamente incassato dal richiedente.

La selezione delle sentenze e la raccolta delle massime di giurisprudenza è a cura di Carmine Paul Alexander TEDESCO, Avvocato a Milano, Pesaro e Benevento.

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