Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 6028 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 2 Num. 6028 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 17/03/2026
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 23733/2021 R.G. proposto da:
COGNOME NOME, rappresentato e difeso da ll’avvocato COGNOME NOME ;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, PREFETTURA – UTG DI PERUGIA;
– intimati – avverso la SENTENZA del TRIBUNALE di PERUGIA n. 863/2021, depositata l’ 08/06/2021;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 04/03/2025 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
In data 12.10.2017 la RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE notificava a NOME COGNOME ordinanzaingiunzione per l’irrogazione di sanzione amministrativa RAGIONE_SOCIALE‘importo di €. 11.044,00 oltre sanzioni accessorie,
per l’emissione di quattro assegni senza l’autorizzazione RAGIONE_SOCIALEa banca trattaria essendo privi di provvista, in violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 1 legge 15 dicembre 1990, n. 386 (come modificato dall’art. 28 d.lgs. 30 dicembre 1999, n. 507).
NOME COGNOME proponeva ricorso avverso detta ordinanzaingiunzione innanzi al Giudice di Pace di RAGIONE_SOCIALE che, con sentenza del 23.05.2018, rilevato come l’ordinanza fosse stata erroneamente emessa con riguardo a tre dei quattro assegni emessi dal COGNOME, con finale NUMERO_CARTA, 373, 374, l ‘ annullava anche con riferimento all’assegno residuo, con finale 371, per cui l’ingiunzione era stata regolarmente emessa, riscontrando la sua tardività.
Il RAGIONE_SOCIALE e la RAGIONE_SOCIALE impugnavano la predetta sentenza innanzi al Tribunale di RAGIONE_SOCIALE che, in accoglimento RAGIONE_SOCIALE‘appello, con sentenza n. 863 /2021, respingeva l’opposizione proposta in primo grado ritenendo correttamente irrogata la sanzione amministrativa, osservando, per quel che qui ancora rileva:
non poteva essere considerato nullo, e rilevare come promessa di pagamento, l’assegno emesso con finale 371, in quanto privo di data e di luogo di emissione, perché dalla scrittura privata del 17.03.2007 intercorsa tra NOME COGNOME e i promittenti venditori di un’attività alberghiera ricettiva – risultava che l’assegno di cui è causa dovesse essere consegnato dal COGNOME in pagamento del corrispettivo RAGIONE_SOCIALE‘acquisto, e non poteva, dunque, essere qualificato come promessa di pagamento;
la circostanza che l’assegno di cui si discute fosse nullo e potesse valere solo come promessa di pagamento non fa comunque venir meno l’illecito amministrativo previsto dall’art. 1 RAGIONE_SOCIALEa legge n. 386 del 1990 (come sostituito dall’art. 28 del d.lgs. n. 507 del 1999), rendendo, perciò, nulla anche l’ordinanza -ingiunzione: la Corte di legittimità ha,
infatti, a tal proposito precisato che chiunque emetta un assegno bancario privo di data di emissione «accetta il rischio che, al momento del riempimento del documento e RAGIONE_SOCIALEa sua utilizzazione come assegno, il titolo risulti privo di autorizzazione» e «quindi risponde RAGIONE_SOCIALE‘illecito previsto dalla legge n. 386 del 1990, art. 1, se al momento RAGIONE_SOCIALE‘utilizzazione del titolo non vi sia autorizzazione ad emetterlo» (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 19797 del 22/09/2020; Cass. n. 14322 del 2007). D’altro canto, come ha stabilito Cass. n. 18345/2006, per l’ipotesi RAGIONE_SOCIALE‘assegno senza provvista di cui al successivo art. 2 RAGIONE_SOCIALEa legge n. 386/1990, la violazione amministrativa non si consuma nel momento RAGIONE_SOCIALE’emissione RAGIONE_SOCIALE‘assegno, ma quando l’assegno viene presentato all’incasso;
per ciò che atteneva al quantum RAGIONE_SOCIALEa sanzione, l’accoglimento RAGIONE_SOCIALE‘appello escludeva in radice la possibilità di procedere ad una rideterminazione RAGIONE_SOCIALEa misura RAGIONE_SOCIALEa sanzione, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 6, comma 12 d.lgs. n. 150/2011.
La predetta sentenza veniva impugnata da NOME COGNOME per la cassazione con ricorso affidato a due motivi.
Restavano intimati il RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE e la RAGIONE_SOCIALE – UTG di RAGIONE_SOCIALE.
Il ricorso veniva chiamato all’adunanza del 04.07.2024.
Il Collegio, rilevata la mancata notifica presso l’Avvocatura Generale RAGIONE_SOCIALEo Stato, con ordinanza interlocutoria n. 19629 del 16.07.2024, disponeva la rinnovazione RAGIONE_SOCIALEa notificazione nei confronti del RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE, ordinandone l’esecuzione presso l’Avvocatura Generale RAGIONE_SOCIALEo Stato , assegnando al ricorrente termine di sessanta giorni dalla comunicazione RAGIONE_SOCIALE‘ordinanza.
A seguito RAGIONE_SOCIALE‘a vvenuta notifica nei termini ordinati (con scadenza al 13.09.2024), il ricorso è stato nuovamente fissato per l’adunanza del 04.03.2025.
Restano intimati il RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE e la RAGIONE_SOCIALE – UTG di RAGIONE_SOCIALE.
RAGIONI RAGIONE_SOCIALEA DECISIONE
Con il primo motivo si deduce violazione – falsa applicazione di diritto, ex art. 360, comma 1, n. 3) cod. proc. civ., relativamente agli artt. 1 RD n. 1736 del 1933 e 28 d.lgs. n. 507/99. Il ricorrente censura la pronuncia impugnata nella parte in cui non ha riconosciuto che l’assegno bancario emesso dal COGNOME senza data doveva considerarsi nullo non costituendo titolo di credito, ma avendo solo valore di promessa di pagamento, non trovava, dunque, applicazione l’art. 28 d.lgs. n. 507/99, riferibile solo ed esclusivamente agli assegni bancari. Né vi era intesa tra traente e prenditore di utilizzare il documento come titolo di credito, il che vale ad escludere il principio di diritto espresso dalla Corte di legittimità (Cass. n. 19797 del 22.09.2020) richiamato in sentenza.
1.1. Il primo motivo di ricorso si rivela inammissibile perché ripropone in sede di legittimità la rilettura RAGIONE_SOCIALEe emergenze probatorie.
Il Tribunale ha ritenuto che dagli atti, in particolare dalla scrittura privata del 17.03.2007 intercorsa tra i promittenti venditori e il COGNOME, promissario acquirente, l’assegno di cui si discute dovesse essere consegnato in pagamento del corrispettivo d ella cessione RAGIONE_SOCIALE‘attività alberghiera, e non fungesse ab origine quale promessa di pagamento (v. sentenza impugnata p. 6, 8° capoverso).
Né il ricorrente, in seno al presente motivo, deduce la violazione dei canoni ermeneutici, né la mancanza o manifesta illogicità RAGIONE_SOCIALEa
motivazione sul punto ( ex multis : Cass. Sez. L, Sentenza n. 10745 del 04/04/2022; Cass Sez. 2, Ordinanza n. 40972 del 2021).
Pertanto, la censura si risolve nella sollecitazione di una lettura alternativa degli elementi istruttori, che non può trovare ingresso in sede di legittimità.
Del resto, richiamato il citato principio di diritto già espresso da questa Corte -in virtù del quale chiunque emetta un assegno bancario privo di data di emissione accetta il rischio che, al momento del riempimento del documento e RAGIONE_SOCIALEa sua utilizzazione come assegno, il titolo risulti privo di autorizzazione (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 19797 del 22/09/2020) – il giudice di seconde cure ha sottolineato che il traente -ben sapendo che l’assegno sarebbe stato portato all’incasso – si è assunto il rischio che ciò accadesse anche in un momento in cui difettava la provvista (come difatti è avvenuto).
Con il secondo motivo si deduce violazione – falsa applicazione di diritto, ex art. 360, comma 1, n. 3) cod. proc. civ., relativamente all’art. 6, comma 12, d.lgs. 1 settembre 2011, n. 150. Con la seconda doglianza il ricorrente censura la sentenza nella parte in cui non ha ritenuta accolta, neppure parzialmente, l’originaria opposizione in riferimento al numero degli assegni erroneamente contestati dalla RAGIONE_SOCIALE nel numero di quattro e successivamente ridotti ad uno. Il riconoscimento del parziale accoglimento RAGIONE_SOCIALE‘originaria opposizione avrebbe consentito, se non altro, la riduzione RAGIONE_SOCIALEe sanzioni comminate, cosicché il giudice di secondo grado avrebbe potuto rideterminare sia l’importo RAGIONE_SOCIALEa sanzione che l’applicazione RAGIONE_SOCIALEe misure accessorie (anche nella loro durata).
2.1. Il secondo motivo è fondato.
Il Giudice di Pace aveva accolto l’opposizione del COGNOME con riferimento a tre degli assegni cui l’ordinanza -ingiunzione si riferiva:
questo capo del provvedimento non è stato oggetto di impugnazione innanzi al giudice di seconde cure. Pertanto, nell’accogliere l’appello , il Tribunale avrebbe dovuto tenere conto che le sanzioni irrogate ex artt. 1, comma 2, e 5, comma 2, legge n. 386/1990, nell’originaria ordinanza-ingiunzione non rispecchiavano più il numero di trasgressioni originariamente contestate.
La pronuncia merita, pertanto, di essere cassata in parte qua , e il giudizio rinviato al medesimo Tribunale in persona di diverso magistrato, che provvederà a determinare la sanzione adeguata rispetto all’unica trasgressione riferibile a COGNOME , e deciderà anche sulle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione accoglie il secondo motivo del ricorso, dichiara inammissibile il primo;
cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia il giudizio al Tribunale di RAGIONE_SOCIALE in persona di diverso magistrato, che deciderà anche sulle spese del presente giudizio.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio RAGIONE_SOCIALEa Seconda Sezione Civile, il 4 marzo 2025.
La Presidente NOME COGNOME