Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 11145 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 11145 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 24/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso n. 2208/2020 r.g. proposto da:
Banca RAGIONE_SOCIALE del RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore della Direzione Legale AVV_NOTAIO, suo legale rappresentante, rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME e dall’AVV_NOTAIO COGNOME per procura speciale in calce al ricorso, elettivamente domiciliata presso lo studio dei suddetti avvocati in Roma, INDIRIZZO, con gli indirizzi telematici indicati.
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del suo Procuratore, AVV_NOTAIO, rappresentata e difesa, in forza di procura speciale in calce al controricorso, dall’AVV_NOTAIO, elettivamente domiciliata presso lo
studio dellAVV_NOTAIO, in RomaINDIRIZZO INDIRIZZO, che chiede di voler ricevere le comunicazioni al proprio numero di PEC.
– controricorrente –
avverso la sentenza della Corte di appello di Roma n. 4841/2019, depositata in data 15 luglio 2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 9/4/2024 dal AVV_NOTAIO;
RILEVATO CHE:
RAGIONE_SOCIALE (poi RAGIONE_SOCIALE) citava dinanzi al tribunale di Roma la Banca RAGIONE_SOCIALE del RAGIONE_SOCIALE (BNL), al fine di ottenerne la condanna al risarcimento dei danni, quantificati in euro 13.200,00, somma corrispondente all’importo portato dall’assegno bancario non trasferibile emesso da Banca Sai s.p.a., con cui l’attrice aveva concluso una convenzione relativa alla liquidazione dei sinistri, in favore di NOME COGNOME; tale assegno, infatti, era stato posto all’incasso in data 5 febbraio 2009 presso la filiale di Benevento della Bnl, dopo che lo stesso era stato depositato sul conto corrente acceso dalla sedicente COGNOME.
Pertanto, l’assegno, munito di clausola di non trasferibilità, era stato pagato presso la filiale della Bnl a persona diversa dal legittimo beneficiario del titolo, sicché la RAGIONE_SOCIALE era stata costretta ad effettuare un altro pagamento all’effettivo soggetto legittimato alla riscossione del titolo. Sussisteva la responsabilità della Bnl, la quale avrebbe errato nell’identificazione del prenditore.
Il tribunale rigettava la domanda, in quanto il personale della Bnl aveva osservato tutte le cautele necessarie per l’esatta negoziazione del titolo, in quanto «l’assegno non presentava alcuna
contraffazione», e la girataria Bnl aveva identificato il beneficiario dell’assegno «con un documento di identità apparentemente valido e previa esibizione del tesserino sanitario contenente il codice fiscale». La somma, poi, non era stata resa disponibile immediatamente, «ma solo una volta decorso il termine per le comunicazioni della banca trattaria su eventuali irregolarità del titolo».
3. La Corte d’appello di Roma accoglieva, però, il gravame della attrice RAGIONE_SOCIALE (già RAGIONE_SOCIALE), dopo aver premesso che la responsabilità della banca girataria (o negoziatrice) era di natura contrattuale, derivando dal «contatto sociale», come chiarito dalla Corte di cassazione, a sezioni unite, con la sentenza n. 14172 del 2007. Era vero, dunque, che la banca, come confermato da altra sentenza, pronunciata a sezioni unite, della Corte di cassazione (Cass., Sez. U., n. 12477 del 2018), poteva provare che l’inadempimento non le era imputabile, per aver assolto alla propria obbligazione con la diligenza richiesta dall’art. 1176, secondo comma, c.c., ma, nel caso specifico, tale prova non era stata fornita.
In particolare, per quel che qui ancora rileva, la condotta negligente della Bnl emergeva dalla circostanza che l’apertura del conto corrente da parte della sedicente NOME COGNOME era avvenuta in data 23 gennaio 2009, quindi «contestualmente al deposito dell’assegno il cui corrispondente importo è stato in data 5/2/2009».
Pertanto, la Corte territoriale valorizzava i seguenti elementi: 1) la contestualità dell’apertura del conto corrente e del deposito dell’assegno; 2) l’unico importo versato sul conto corrente, all’atto della sua accensione, era stato quello portato sull’assegno; 3) il prelievo «dello stesso nei giorni immediatamente successivi». Tali circostanze avrebbero dovuto indurre l’operatore bancario ad
«eseguire un più accurato controllo sul documento fiscale esibito, mediante verifica della corrispondenza tra il codice ed i dati anagrafici riportati sul documento di identificazione».
Non sussisteva un concorso di colpa della banca trattaria, che aveva proceduto alla spedizione dell’assegno alla beneficiaria utilizzando la posta ordinaria, non potendo essere invocata la disciplina di cui agli articoli 83 e 84 del d.P.R. n. 156 del 1973, sul divieto di includere nelle corrispondenze ordinarie denaro, oggetti preziosi e carte di valore, in quanto attinente ai soli rapporti tra l’ente postale e gli utenti del medesimo.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione la Banca RAGIONE_SOCIALE, depositando anche memoria scritta.
Ha resistito con controricorso la RAGIONE_SOCIALE, depositando anche memoria scritta.
CONSIDERATO CHE:
Con il primo motivo di impugnazione la ricorrente deduce la «nullità della sentenza, per mancanza di qualsiasi motivazione, in ordine all’asserita negligenza della Bnl (nella negoziazione dell’assegno de quo ), consistente nell’aver pretermesso l’asserita ‘evidente falsificazione dell’assegno’, con omesso esame, altresì, delle decisive deduzioni di entrambe le parti, nei giudizi di merito, del tutto incompatibili, con qualsiasi falsificazione dell’assegno, pretermettendo, nel contempo, il contenuto della sentenza di primo grado, per giunta indicato dalla stessa Corte d’appello. Incomprensibile ed apodittica affermazione ulteriore, concernente un preteso mancato controllo (da parte della Bnl) della corrispondenza dei dati indicati sui documenti di identità presentati alla Bnl, rispetto ai documenti ulteriori (art. 360, primo comma, numeri 4 e 5, c.p.c.)».
In particolare, la sentenza impugnata sarebbe incorsa in una grave confusione, facendo riferimento ad una «inesistente fattispecie di ‘evidente falsificazione dell’assegno’», che viene affermata «in modo assolutamente apodittico», e quindi «con evidente mancanza d’ogni effettiva motivazione».
Peraltro, l’affermazione della falsificazione dell’assegno sarebbe in contrasto «con l’opposto e del tutto incompatibile contenuto delle deduzioni di entrambe le parti, appresso trascritte».
Da tali dichiarazioni emergerebbe l’esclusione di ogni falsificazione dell’assegno, «circoscrivendo la falsificazione ai soli documenti di identità personale, ed eguali, presenti alla Bnl».
Del tutto incomprensibile sarebbe poi l’affermazione in motivazione della sussistenza di una «non corrispondenza tra il codice ed i dati anagrafici riportati sui documenti di identificazione».
In realtà, la falsaria, negoziatrice dell’assegno, «aveva già predisposto due documenti di identità assolutamente ineccepibili, uno dei quali era munito anche di fotografia». Peraltro, «tali falsari» nel caso di richiesta da parte della banca negoziatrice di un secondo documento di identità munito di fotografia, «non avrebbero avuto, ovviamente, alcuna difficoltà a predisporre anche tale ulteriore documento».
Il motivo è inammissibile.
2.1. Invero, il motivo di ricorso per cassazione di cui all’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., è stato articolato nella declinazione previgente a quella applicabile nella specie, che consente la censura sulla motivazione unicamente come omesso esame di fatto decisivo.
Infatti, per questa Corte la riformulazione dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., disposta dall’art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134, applicabile alle sentenze depositate a partire dall’11 settembre 2012, deve essere
interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 delle preleggi, come riduzione al “minimo costituzionale” del sindacato di legittimità sulla motivazione. Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali.
Tale anomalia si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione (Cass., sez.un., 7 aprile 2014, n. 8053); con la precisazione che l’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., riformulato dall’art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134, introduce nell’ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia). Ne consegue che, nel rigoroso rispetto delle previsioni degli artt. 366, primo comma, n. 6, e 369, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ., il ricorrente deve indicare il “fatto storico”, il cui esame sia stato omesso, il “dato”, testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il “come” e il “quando” tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua “decisività”, fermo restando che l’omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in
considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (Cass., sez.un., 7 aprile 2014, n. 8053).
Nella specie, la motivazione della sentenza d’appello è presente, non solo in senso grafico, ma anche nello sviluppo argomentativo e nelle indicazioni delle ragioni logico-giuridiche che hanno portato la Corte territoriale a giungere alla soluzione qui impugnata, a prescindere dalla esattezza di tale soluzione.
La Corte d’appello, infatti, ha evidenziato con precisione quelli che sarebbero i profili di responsabilità della banca negoziatrice dell’assegno non trasferibile: l’apertura del conto corrente da parte della sedicente NOME COGNOME avvenuta il 23 gennaio 2009, contestualmente al deposito dell’assegno; il pagamento dell’importo avvenuto a pochi giorni di distanza, in data 5/2/2009, senza che vi sia stata la presenza di altre operazioni sul conto corrente; l’assenza di «un più accurato controllo sul documento fiscale esibito».
Per questa Corte vi è, invece, motivazione apparente, in tema di contenuto della sentenza, e il vizio di motivazione previsto dall’art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. e dall’art. 111 Cost. sussiste quando la pronuncia riveli una obiettiva carenza nella indicazione del criterio logico che ha condotto il giudice alla formazione del proprio convincimento, come accade quando non vi sia alcuna esplicitazione sul quadro probatorio, né alcuna disamina logico-giuridica che lasci trasparire il percorso argomentativo seguito (Cass., sez. L, 14 febbraio 2020, n. 3819; Cass., sez. 5, 10 novembre 2010, n. 22845).
Ricorre, quindi, il vizio di motivazione apparente della sentenza, denunziabile in sede di legittimità ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. quando essa, benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere il
ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all’interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche, congetture (Cass., sez. 6-1, 1 marzo 2022, n. 6758).
2.2. Inoltre, si è precisato che l ‘art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., come riformulato dall’art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, conv., con modif., dalla l. n. 134 del 2012, introduce nell’ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, nel cui paradigma non è inquadrabile la censura concernente la omessa valutazione di deduzioni difensive (Cass., sez. 1, 18 ottobre 2018, n. 26305).
2.3. Tra l’altro, la ricorrente muove anche da un presupposto interpretativo errato, in quanto ritiene che la motivazione della sentenza della Corte d’appello poggi essenzialmente sulla riscontrata «evidente falsificazione dell’assegno», mentre, al contrario, la Corte territoriale poggia le sue affermazioni solo sulla mancata diligenza della banca negoziatrice, che non ha approfondito le sue ricerche in ordine alla veridicità dei dati riportati nel documento di identità, munito di fotografia, e nella tessera sanitaria.
Con il secondo motivo di impugnazione la ricorrente lamenta la «violazione e falsa applicazione dell’art. 6 del d.m. 9/4/2001 del Ministro delle comunicazioni (Gazzetta Ufficiale n. 95 del 24/4/2001), emesso in applicazione dell’art. 22 del d.lgs. 21/7/1999 n. 261 ed in attuazione della direttiva europea 97/67/CE (art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.)».
Nella sentenza impugnata si sarebbe fatto riferimento esclusivamente alle disposizioni della vecchia normativa postale, risalente all’anno 1973, ma non più in vigore dal 2001. La nuova normativa postale, invece, in vigore fin dal 2001, applicabile dunque ai fatti di causa, prevedeva all’art. 6 del d.m. 9/4/2001, «l’obbligo di
assicurare, per tutte le carte valore e non soltanto per quelle al portatore», disponendo quindi: «Obbligo di assicurazione – per spedire denaro contante e valori in genere, il mittente è tenuto ad utilizzare gli invii assicurati di cui all’art. 15, dichiarando il relativo valore».
Inoltre, il d.m. 26/2/2004 ha previsto che «l’invio di denaro, preziosi e titoli, può avvenire solo con posta assicurata, dichiarando il relativo valore».
La pretesa limitazione della portata normativa delle disposizioni postali ai soli «utenti» del servizio postale, nei rapporti con l’ente poste, è assolutamente priva di qualsiasi base testuale.
Pertanto, la RAGIONE_SOCIALE «era specificatamente obbligata ad inviare l’assegno de quo per assicurata e non già tramite plico postale semplice».
4. Con il terzo motivo di impugnazione la ricorrente evidenzia la «concorrente e del tutto autonoma violazione anche degli articoli 1175 e 1176 c.c., nonché dell’art. 2 della Costituzione (per la doverosa tutela del vero beneficiario dell’assegno), nonché violazione dei principi di elementare prudenza, sanciti da molteplici disposizioni legislative speciali, che prescrivano l’obbligo di inviare i titoli di credito, persino di esiguo importo, quanto meno, tramite raccomandata: si vedano, tra moltissime altre disposizioni speciali tutte conformi, l’art. 42bis del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 202; l’art. 42bis del d.lgs. 26/2/94, n. 46; l’art. 15 della legge della regione Sicilia n. 47 del 1977 (art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.)».
La responsabilità della banca trattaria (RAGIONE_SOCIALE) deriverebbe da disposizioni inderogabili ed applicabili a tutti i soggetti dell’ordinamento giuridico, relative alla correttezza ed alla comune prudenza, sancite sia dagli articoli 1175 e 1176 c.c., sia dell’art. 2 della Costituzione.
Già da moltissimi anni il legislatore aveva sempre prescritto, in numerose sempre conformi disposizioni normative, la cautela, del resto elementare ed ovvia per ogni ‘buon padre di famiglia’, dell’invio di assegni e vaglia «quantomeno, con plico raccomandato».
Con il quarto motivo di impugnazione la ricorrente deduce la «violazione e falsa applicazione degli articoli 1175, primo comma, 1176, primo comma e secondo comma, c.c., nonché dell’art. 2 della Costituzione, soprattutto per avere omesso di considerare le disastrose esperienze pluridecennale precedenti (anche della stessa RAGIONE_SOCIALE), relative alle sistematiche ed immancabili sottrazioni furtive di innumerevoli plichi postali contenenti assegni; esperienze ripetutamente discusse in giudizio, ma del tutto pretermesse dalla sentenza impugnata (art. 360, primo comma, n. 3, n. 4 e n. 5, c.p.c.)».
Il servizio di raccomandata, infatti, consente di verificare il percorso dell’invio, per via telematica, con una piena tracciabilità, mentre il plico postale semplice viene inviato «alla rinfusa e senza alcuna possibilità di controllo».
Con il quinto motivo di impugnazione la ricorrente lamenta «l’ulteriore violazione e falsa applicazione degli articoli 1175 c.c. e 1176 c.c., nonché dell’art. 2 della Costituzione, degli articoli 41, comma 1 e comma 2, nonché 43, comma 1, ultimo inciso, c.p., per la colpevole omissione di doverose cautele (alternative, prima, ed aggiuntive, poi), che avrebbero escluso ogni possibilità del danno ‘ de quo ‘ (art. 360, primo comma, n. 3 e n. 4, c.p.c.)».
Nella specie, il sistema di invio per posta semplice «poteva e doveva essere, assai agevolmente, sostituito con un bonifico bancario, sul c/c della vera beneficiario».
Con il sesto motivo di impugnazione la ricorrente si duole della «violazione e falsa applicazione dell’art. 41, comma 1 e capoverso,
codice penale, per aver affermato l’interruzione del nesso causale con riferimento alla (asserita) colpa sopravvenuta, ravvisabile nella negoziazione dell’assegno ‘ de quo ‘ , sebbene tale ‘colpa’ non potesse da sola causare l’evento, per il quale è stato, sempre e comunque, necessario l’illegittimo invio con plico postale semplice (art. 360, primo comma, n. 3 e n. 4, c.p.c.)».
In realtà, senza l’incauta spedizione dell’assegno, quest’ultimo non sarebbe stato sottratto e non sarebbe stato poi rinegoziato da una falsaria presso la Bnl.
Con il settimo motivo di impugnazione la ricorrente deduce la «ulteriore violazione e falsa applicazione dell’art. 41, commi 1 e 2, c.p., per l’assoluta mancanza di eccezionalità e straordinarietà sia della sottrazione furtiva del plico postale semplice contenente l’assegno, sia della successiva negoziazione presso una banca, accuratamente effettuata da abili falsari e truffatori, considerata la precedente reiterazione di tale fatto, con immancabile successivo incasso illegittimo, già in precedenza verificatosi migliaia di altre volte (art. 360, primo comma, n. 3 e n. 4 c.p.c.)».
Il fattore sopravvenuto può interrompere il nesso eziologico soltanto se abbia, altresì, il carattere dell’assoluta imprevedibilità ed eccezionalità.
Al contrario, sia la sottrazione furtiva, sia la successiva, assai accorta ed abile, negoziazione dell’assegno costituivano eventi ben prevedibili, essendosi già verificata negli anni passati.
I motivi secondo, terzo, quarto, quinto, sesto e settimo del ricorso, che vanno trattati congiuntamente per strette ragioni di connessione, sono fondati nei limiti di cui motivazione.
9.1. Si premette che per questa Corte, avuto riguardo alla natura di clausola generale dell’art. 1176, secondo comma, c.c., il giudizio di diligenza professionale, riferito alla banca negoziatrice di un
assegno di traenza, compiuto dal giudice di merito per integrare il parametro generale contenuto nella predetta ‘norma elastica’, costituisce una vera e propria attività di interpretazione della norma – e non meramente fattuale, limitandosi tale profilo alla ricostruzione del fatto – dando concretezza a quella ‘parte mobile’ della stessa che il legislatore ha voluto totale per adeguarla ad un determinato contesto storico-sociale, ovvero a determinate situazioni non esattamente ed efficacemente specificabili a priori (Cass., sez. 1, 12 febbraio 2021, n. 3649; Cass., n. 34107 del 2019).
Trattandosi, dunque, del giudizio di diritto, tale valutazione è censurabile in sede di legittimità, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., quando si ponga in contrasto con i principi dell’ordinamento e con quelli standard valutativi esistenti nella realtà sociale che concorrono con detti principi a comporre il diritto vivente (Cass. n. 3645 del 1999).
10. Quanto al merito, va tenuto conto della pronuncia di questa Corte, a sezioni unite, per cui la spedizione per posta ordinaria di un assegno, ancorché munito di clausola d’intrasferibilità, costituisce, in caso di sottrazione del titolo e riscossione da parte di un soggetto non legittimato, condotta idonea a giustificare l’affermazione del concorso di colpa del mittente, comportando, in relazione alle modalità di trasmissione e consegna previste dalla disciplina del servizio postale, l’esposizione volontaria del mittente ad un rischio superiore a quello consentito dal rispetto delle regole di comune prudenza e del dovere di agire per preservare gl’interessi degli altri soggetti coinvolti nella vicenda, e configurandosi dunque come un antecedente necessario dell’evento dannoso, concorrente con il comportamento colposo eventualmente tenuto dalla banca nell’identificazione del presentatore (Cass., Sez. U., 26 maggio 2020, n. 9769; di recente Cass., sez. 1, 20 luglio 2022, n. 22747; Cass.,
sez. 6-1, 25 febbraio 2022, n. 6356; Cass., sez. 6-1, 14 maggio 2021, n. 13152).
Pertanto, anche la condotta anteriore da parte del danneggiato in questo caso la RAGIONE_SOCIALE – entra nel rapporto di causalità, potendosi configurare il fatto colposo di cui all’art. 1227, primo comma, c.c., ove la banca trattaria decide di avvalersi del servizio di posta ordinaria, assumendosene il rischio.
Di qui, l’affermazione per cui, ove si verifichi un’anomalia nel processo di trasmissione e pagamento del titolo, non è necessariamente addebitabile alla banca girataria o negoziatrice, ma «la responsabilità di quest’ultima non esclude infatti, in linea di principio, quella concorrente di altri soggetti eventualmente intervenuti nel predetto processo, che con il loro comportamento abbiano contribuito a cagionare il danno».
Il comportamento colposo del soggetto danneggiato, ove non sia tale da interrompere il nesso di causalità tra il fatto del terzo e l’evento dannoso, può concorrere alla produzione di quest’ultimo, trovando applicazione l’art. 1227 primo comma, c.c..
Tale principio, enunciato con riguardo al comportamento del danneggiato sopravvenuto alla commissione del fatto illecito, è applicabile anche «al comportamento del danneggiato coevo o anteriore, purché legato da nesso eziologico con l’evento dannoso, essendosi affermato che il fatto colposo cui fa riferimento l’art. 1227, primo comma, c.c., comprende qualsiasi condotta negligente o imprudente che abbia costituito causa concorrente dell’evento».
Ha precisato, dunque, questa Corte che «risulta oggettivamente difficile negare che, in caso di sottrazione di un assegno non trasferibile non consegnato direttamente al prenditore, le modalità prescelte per la trasmissione del titolo possono spiegare un’efficienza
causale ai fini della riscossione del relativo importo da parte di un soggetto non legittimato».
Ed infatti, il pagamento da parte della banca «non può avere luogo in mancanza della materiale disponibilità dell’assegno, la cui presentazione alla banca ne costituisce un presupposto indispensabile».
Si è anche chiarito che il rischio che l’assegno «cada in mani diverse da quelle del destinatario, e sia quindi presentato all’incasso da un soggetto diverso dallo effettivo prenditore, non può ritenersi d’altronde scongiurato né dalla clausola di trasferibilità, la cui funzione precipua non consiste nell’evitare il predetto evento, ma nell’impedire la circolazione del titolo, né dall’imposizione a carico della banca dell’obbligo di procedere all’identificazione del presentatore, dal momento che il puntuale adempimento di tale obbligo è reso sempre più difficoltoso dallo sviluppo di perfezionate tecniche di contraffazione dei documenti, la cui falsificazione spesso non è rilevabile neppure mediante un controllo accurato, ai fini del quale la giurisprudenza di legittimità è costante nell’escludere la necessità del ricorso ad attrezzature tecnologiche sofisticate e di difficile reperimento o del possesso da parte dell’impiegato addetto delle qualità di un esperto grafologo».
Di qui, la conseguenza per cui la scelta di avvalersi della posta ordinaria per la trasmissione dell’assegno beneficiario, pur in presenza di altre forme di spedizione (posta raccomandata o assicurata) o di strumenti di pagamento ben più moderni e sicuri (il bonifico bancario), si traduce nella consapevole assunzione di un rischio da parte del mittente, che non può non costituire oggetto di valutazione ai fini dell’individuazione della causa dell’evento dannoso.
È evidente, dunque, che, relativamente alla posta raccomandata ed assicurata, vada applicata la disciplina di cui al d.m. 26 febbraio 2004; tale scelta di spedizione «consente al mittente di ottenere una certificazione della spedizione con valore legale e di richiedere un avviso di ricevimento, nonché di assicurare il contenuto del plico, prevedendo inoltre la tracciatura elettronica della spedizione, ovverosia la possibilità di ottenere informazioni su dove la stessa si trova, sia per telefono che attraverso Internet».
Pertanto, la possibilità di seguire in tempo reale lo stato di lavorazione del plico ed il percorso dallo stesso compiuto dal momento della spedizione a quello della consegna, «consentono al mittente, in caso di ritardo prolungato nella consegna, di attivarsi tempestivamente per evitarne il pagamento o quanto meno per segnalare l’anomalia alla banca trattaria, affinché adotti le necessarie precauzioni».
L’utilizzazione della posta ordinaria «si pone in contrasto non solo con le regole di comune prudenza, le quali suggerirebbero di avvalersi di modalità di trasmissioni più idonee ad assicurare il controllo sul buon esito della spedizione, ma anche con il dovere di agire in modo da preservare gli interessi di tutti i soggetti coinvolti nella vicenda, ove ciò non comporti un apprezzabile sacrificio a proprio carico, e ciò in ossequio al principio solidaristico di cui all’art. 2 della Costituzione».
12. Pertanto, risulta erronea – perché contrastante con i principi giurisprudenziali sopra riportati – l’affermazione contenuta nella sentenza della Corte d’appello per cui «non può essere invocata, al fine di radicare una concorrente responsabilità del traente, la disciplina recata dagli articoli 83 e 84 del d.P.R. 29 marzo 1973, n. 156, sul divieto di includere nelle corrispondenze ordinarie denaro,
oggetti preziosi e carte di valore, giacché attinenti ai soli rapporti tra l’ente postale e gli utenti del medesimo».
La sentenza impugnata deve, quindi, essere cassata, con rinvio alla Corte d’appello di Roma, in diversa composizione, che