Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 11795 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 11795 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 02/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso 10765-2019 proposto da:
NOME COGNOME, elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME COGNOME, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO, presso l’Avvocatura Centrale dell’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, rappresentato e difeso dagli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME NOME;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 4839/2018 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI, depositata il 02/10/2018 R.G.N. 2190/2013; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 14/03/2024 dal AVV_NOTAIO COGNOME.
RILEVATO IN FATTO
R.G.N. 10765/2019
COGNOME.
Rep.
Ud. 14/03/2024
CC
che, con sentenza depositata il 2.10.2018, la Corte d’appello di Napoli, in riforma della pronuncia di primo grado, ha rigettato la domanda di COGNOME volta a conseguire l’assegno ordinario d’invalidità ex l. n. 222/1984;
che i giudici territoriali, nel rigettare l’appello principale dell’assicurato, volto alla retrodatazione della decorrenza della prestazione riconosciuta in prime cure, hanno accertato che, alla data d’insorgenza della condizione invalidante, difettava il requisito contributivo c.d. relativo o mobile, accogliendo per l’effetto l’appello incidentale dell’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE;
che avverso tale pronuncia NOME COGNOME ha proposto ricorso per cassazione, deducendo due motivi di censura, successivamente illustrati con memoria;
che l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE ha resistito con controricorso;
che, chiamata la causa all’adunanza camerale del 14.3.2024, il Collegio ha riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di giorni sessanta (articolo 380bis .1, comma 2°, c.p.c.);
CONSIDERATO IN DIRITTO
che, con il primo motivo di censura, il ricorrente denuncia violazione dell’art. 4, l. n. 222/1984, e dell’art. 9, r.d.l. n. 636/1939, nonché vizio di motivazione, per avere la Corte di merito ritenuto che, alla data della domanda amministrativa del 13.10.2003, difettasse il requisito contributivo utile ai fini della prestazione di cui trattasi, ancorché dall’estratto conto contributivo acquisito agli atti risultassero, nel quinquennio precedente alla domanda, oltre 200 settimane di contribuzione;
che, con il secondo motivo, il ricorrente lamenta omesso esame circa un fatto decisivo e violazione degli artt. 1, l. n. 222/1984, 149 att. c.p.c. e 112 c.p.c., per avere la Corte territoriale fatto acriticamente proprie le risultanze dell’elaborato perita le anche lì dove affermavano che la riduzione della capacità lavorativa in occupazioni confacenti
alle attitudini dovesse riportarsi (non già alla data della domanda amministrativa, bensì) alla data del 1°.4.2010, trattandosi in specie di valutazione di tipo giuridico che non poteva essere demandata al CTU;
che il secondo motivo di censura, essendo logicamente preliminare al primo, va esaminato con priorità ed è infondato;
che, al riguardo, va premesso che costituisce orientamento consolidato di questa Corte il principio secondo cui, essendo la consulenza tecnica d’ufficio funzionale alla sola risoluzione di questioni di fatto che presuppongono cognizioni di ordine tecnico e non giuridico, i consulenti tecnici non possono essere incaricati di accertamenti e valutazioni circa la qualificazione giuridica di fatti e la conformità al diritto di comportamenti, né, ove una tale inammissibile valutazione sia stata comunque effettuata (nella specie, quella relativa alla qualificazione della ‘attività confacente alle attitudini dell’assicurato’, di cui all’art. 1, l. n. 222/1984), di essa si deve tenere conto, a meno che non venga vagliata criticamente e sottoposta al dibattito processuale delle parti (così, da ult., Cass. n. 1186 del 2016);
che, nel caso di specie, la sentenza impugnata si è attenuta all’anzidetto insegnamento, ove si osservi che, nel dare atto delle risultanze della CTU e, in particolare, della compatibilità della condizione invalidante con l’attività propria dell’odierno ricorrente, ha ritenuto di farle proprie anche in ragione dell’esaustività delle repliche alle note critiche del difensore dell’odierno ricorrente (cfr. pag. 3 della sentenza impugnata);
che, appuntandosi a ben vedere le ulteriori doglianze di parte ricorrente sulla sufficienza della motivazione adottata dai giudici territoriali, si deve soltanto aggiungere che il vizio di insufficienza della motivazione non è più denunciabile per
cassazione (Cass. S.U. n. 8053 del 2014 e innumerevoli successive conformi);
che, ciò posto, il primo motivo rimane necessariamente assorbito, atteso che, dovendosi ritenere irretrattabilmente accertata l’insorgenza della condizione invalidante alla data del 1°.4.2010, che è successiva -come detto -a quella della domanda amministrativa, la sussistenza del requisito contributivo c.d. relativo o mobile (156 settimane nell’ultimo quinquennio) va verificata con riferimento al momento in cui può dirsi sussistente quello invalidante, coerentemente con il principio di diritto secondo cui , ai fini dell’ottenimento della prestazione di cui trattasi, i requisiti contributivi fisso (cinque anni di contribuzione) e mobile (156 settimane di contribuzione nell’ultimo quinquennio) debbono pur sempre coesistere con quello sanitario, ancorché taluno di essi, in applicazione dell’art. 149 att. c.p.c., sia stato accertato con decorrenza successiva alla data della domanda amministrativa (cfr. da ult. Cass. n. 26094 del 2017);
che il ricorso, conclusivamente, va rigettato, provvedendosi come da dispositivo sulle spese del giudizio di legittimità, che seguono la soccombenza;
che, in considerazione del rigetto del ricorso, va dichiarata la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso;
P. Q. M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità, che si liquidano in € 2.700,00, di cui € 2.500,00 per compensi, oltre spese generali in misura pari al 15% e accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , d.P.R. n. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il
versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1bis dello stesso art. 13.
Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale del 14.3.2024.