Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 19629 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 2 Num. 19629 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 16/07/2024
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso iscritto al n. 23733/2021 R.G. proposto da:
COGNOME NOME, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio RAGIONE_SOCIALE‘avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALECODICE_FISCALE, che lo rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, PREFETTURA – UTG DI PERUGIA
– intimati – avverso la SENTENZA del TRIBUNALE DI PERUGIA n. 863/2021 depositata il 08/06/2021;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 04/07/2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
RILEVATO CHE:
In data 12.10.2017, la RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE notificava a NOME COGNOME ordinanzaingiunzione per l’irrogazione di sanzione amministrativa pari a €. 11.044,00, oltre sanzioni accessorie, per
l’emissione di assegni senza l’autorizzazione RAGIONE_SOCIALEa banca trattaria essendo privi di provvista, in violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 1, legge 15 dicembre 1990, n. 386 (come modificata dall’art. 28 d.lgs. 30 dicembre 1999, n. 507).
NOME COGNOME proponeva ricorso avverso detta ordinanzaingiunzione innanzi al Giudice di Pace di RAGIONE_SOCIALE che, con sentenza del 23.05.2018, rilevato come il provvedimento fosse stato erroneamente emesso con riguardo a tre dei quattro assegni spiccati dal COGNOME, lo annullava anche con riferimento all’assegno residuo per cui l’ingiunzione era stata regolarmente emessa, riscontrando la tardività RAGIONE_SOCIALE‘ordinanza-ingiunzione.
Il RAGIONE_SOCIALE e la RAGIONE_SOCIALE impugnavano la predetta sentenza innanzi al Tribunale di RAGIONE_SOCIALE che, in accoglimento RAGIONE_SOCIALE‘appello, con sentenza n. 863 /2021, respingeva l’opposizione proposta in primo grado osservando, per quel che qui ancora rileva:
non può essere considerato nullo l’assegno emesso in quanto privo di data e di luogo di emissione, perché dalla scrittura privata del 17.03.2007 – intercorsa tra NOME COGNOME e i promittenti venditori di un’attività alberghiera ricettiva – risultava che l’assegno di cui è causa dovesse essere consegnato dal COGNOME in pagamento del corrispettivo RAGIONE_SOCIALE‘acquisto, e non poteva, dunque, essere qualificato come promessa di pagamento;
la circostanza che l’assegno di cui è causa fosse nullo e potesse valere solo come promessa di pagamento non fa comunque venir meno l’illecito amministrativo previsto dall’art. 1 RAGIONE_SOCIALEa legge n. 386 del 1990, rendendo nulla anche l’ordinanza -ingiunzione: la Corte di legittimità ha, infatti, a tal proposito precisato che chiunque emetta un assegno bancario privo di data di emissione «accetta il rischio che, al momento del riempimento del documento e RAGIONE_SOCIALEa sua utilizzazione come assegno, il titolo risulti privo di autorizzazione» e «quindi risponde RAGIONE_SOCIALE‘illecito previsto
dalla legge n. 386 del 1990, art. 1, se al momento RAGIONE_SOCIALE‘utilizzazione del titolo non vi sia autorizzazione ad emetterlo» (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 19797 del 22/09/2020, Rv. 659176 -01; Cass. 14322/2007). D’altro canto, come ha stabilito Cass. 18345/2006 per l’ipotesi RAGIONE_SOCIALE‘assegno senza provvista di cui al successivo art. 2 RAGIONE_SOCIALEa legge 386/1990, la violazione amministrativa non si consuma nel momento RAGIONE_SOCIALE’emissione RAGIONE_SOCIALE‘assegno, ma quando l’assegno viene presentato all’incasso.
per ciò che è del quantum RAGIONE_SOCIALEa sanzione, l’accoglimento RAGIONE_SOCIALE‘appello esclude in radice la possibilità di procedere ad una rideterminazione RAGIONE_SOCIALEa misura RAGIONE_SOCIALEa sanzione, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 6, comma 12, d.lgs. n. 150/2011.
La predetta sentenza veniva impugnata da NOME COGNOME per la Cassazione, e il ricorso affidato a due motivi.
Restavano intimati il RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE e la RAGIONE_SOCIALE – UTG di RAGIONE_SOCIALE.
CONSIDERATO CHE:
Con il primo motivo si deduce violazione – falsa applicazione di diritto, ex art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ., relativamente agli art. 1 RD n. 1736 del 1933 e 28 d.lgs. n. 507/99. Il ricorrente censura la pronuncia impugnata nella parte in cui non ha riconosciuto che l’assegno bancario emesso dal COGNOME senza data doveva considerarsi nullo: non costituendo, perciò, titolo di credito ma avendo solo valore di promessa di pagamento non trovava, dunque, applicazione l’art. 28 d.lgs. n. 507/99, applicabile solo ed esclusivamente agli assegni bancari. Né vi era intesa tra traente e prenditore di utilizzare il documento come titolo di credito: il che vale ad escludere il principio di diritto espresso dalla Corte di legittimità (Cass. n. 19797 del 22.09.2020) e richiamato in sentenza.
Con il secondo motivo si deduce violazione -falsa applicazione di diritto, ex art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ.,
relativamente all’art. 6, comma 12, d.lgs. n. 150/2011. Il ricorrente censura la sentenza nella parte in cui non ha ritenuta accolta, neppure parzialmente, l’originaria opposizione in riferimento al numero degli assegni erroneamente contestati dalla RAGIONE_SOCIALE nel numero di quattro e successivamente ridotti ad uno. Il riconoscimento del parziale accoglimento RAGIONE_SOCIALE‘originaria opposizione avrebbe consentito, se non altro, la riduzione RAGIONE_SOCIALEe sanzioni comminate, cosicché il giudice di secondo grado avrebbe potuto rideterminare sia l’importo RAGIONE_SOCIALEa sanzione che l’applicazione RAGIONE_SOCIALEe misure accessorie (anche nella loro durata).
Il ricorso è stato notificato in via telema tica all’indirizzo p.e.c. RAGIONE_SOCIALE‘Avvocatu ra Distrettuale RAGIONE_SOCIALEo Stato di RAGIONE_SOCIALE. Dalle norme generali in materia di rappresentanza e difesa RAGIONE_SOCIALEo Stato (art. 11, comma 1, R.D. n. 1611 del 1933; art. 1, comma 1, R.D. n. 1612 del 1933) si ricava che il ricorso per cassazione proposto nei confronti RAGIONE_SOCIALEa P.A. deve essere notificato presso l’Avvocatura Generale RAGIONE_SOCIALEo Stato.
Per consolidata giurisprudenza di questa Corte, la notificazione eseguita in violazione RAGIONE_SOCIALEa surrichiamata normativa non può ritenersi affetta da inesistenza, né da mera irregolarità, bensì da nullità, giusta quanto espressamente disposto dall’art. 11, comma 3, R.D. n. 1611 del 1933, risultando, conseguentemente, suscettibile di rinnovazione ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 291, comma 1, cod. proc. civ., ovvero di sanatoria, qualora l’amministrazione si costituisca (Cass. n. 20890/2018, Cass. Sez. Un. n. 608/2015, Cass. n. 22079/2014, Cass. n. 9411/2011 e Cass. Sez. Un. n. 17207/2003).
Nel caso i n esame, il RAGIONE_SOCIALE e la RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE sono rimasti intimati, onde non può ritenersi realizzato il meccanismo di sanatoria innanzi descritto.
Si rende, pertanto, necessario, alla luce RAGIONE_SOCIALEe considerazioni che precedono, disporre la rinnovazione RAGIONE_SOCIALEa notificazione nei confronti
del RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE, ordinandone l’esecuzione presso l’Avvocatura G enerale RAGIONE_SOCIALEo Stato.
A tal fine, la causa va rinviata a nuovo ruolo.
P.Q.M.
La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo, assegnando al ricorrente termine di sessanta giorni dalla comunicazione RAGIONE_SOCIALEa presente ordinanza per rinnovare la notifica del ricorso per cassazione all’Avvocatura Generale RAGIONE_SOCIALEo Stato.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio RAGIONE_SOCIALEa Seconda