Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 27643 Anno 2025
Civile Ord. Sez. L Num. 27643 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 16/10/2025
ORDINANZA
sul ricorso 19183-2022 proposto da:
NOME COGNOME, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 421/2022 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA, depositata il 31/05/2022 R.G.N. 720/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
18/09/2025 dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME.
RILEVATO CHE:
Oggetto
R.G.N. NUMERO_DOCUMENTO
COGNOME.
Rep.
Ud. 18/09/2025
CC
Con sentenza n. 421 del 31.5.2022, la Corte d’appello di Bologna ha accolto il gravame dell’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE avverso la sentenza del tribunale di Forlì che aveva accolto il ricorso proposto da NOME -cittadino senegalese titolare di permesso di soggiorno di lungo periodo e successivamente cittadino italiano – volto a chiedere il riconoscimento del diritto a percepire l’assegno per il nucleo familiare (A.N.F.) per il periodo 1.8.13 -30.5.16, per l’importo di € 3.962,83 (cfr. p. 2 della sentenza impugnata), alle medesime condizioni alle quali detto assegno viene riconosciuto ai cittadini italiani, stante l’applicabilità della disciplina dettata dalla direttiva comunitaria self-executing 2003/109/CE, in materia di assistenza.
La Corte d’appello ha accolto il ricorso dell’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE ed ha riformato la sentenza di primo grado, disattendendo le contrapposte istanze di rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia UE della questione dell’interpretazione dell’art. 2 della legge n. 153/88 e di sospensione del giudizio in dipendenza della sottoposizione alla Corte costituzionale del vaglio di tale norma, da parte della Corte di Cassazione, con ordinanza n. 9379/21; la medesima Corte territoriale ha evidenziato la carenza di ogni deduzione, allegazione e prova da parte del ricorrente/appellante del requisito reddituale, che costituiva l’an, oltre che il quantum del beneficio, e tale requisito andava riferito non solo a sé ma anche al nucleo familiare, trattandosi di elemento costitutivo del diritto di credito azionato, la cui presenza doveva essere verificata dal giudice al fine di pronunciarsi sulla fondatezza della domanda. Avverso tale sentenza, Dia COGNOME ha proposto ricorso in cassazione sulla base di un motivo, mentre l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE ha resistito con controricorso.
Il Collegio riserva ordinanza, nel termine di sessanta giorni dall’adozione della presente decisione in camera di consiglio.
CONSIDERATO CHE:
Con il motivo di ricorso, il ricorrente deduce il vizio di violazione di legge, in particolare, dell’art. 2 della legge n. 153/88 e dell’art. 12 delle preleggi, in relazione all’art. 360 primo comma n. 3 c.p.c., perché la Corte del merito aveva erroneamente interpretato la normativa italiana in merito ai requisiti richiesti dal legislatore per poter accedere all’ANF e per violazione dei principi di diritto enunciati nella dir. n. 2003/109/CE e interpretati nella sentenza della CGUE del 25.11.20, nella causa C-303/2019/CE, per aver richiesto al ricorrente, soggiornante di lungo periodo, la produzione di una autocertificazione dei redditi prodotti dal nucleo familiare, non prevista dalla norma in materia di ANF, di cui alla legge n. 153 cit., non ritenendo sufficiente la produzione della dichiarazione dei redditi (NUMERO_DOCUMENTO), ritenendola una mera dichiarazione di scienza; inoltre, secondo il ricorrente, il requisito reddituale è solo una condizione per l’erogazione dell’assegno e non un requisito costitutivo del diritto a fruirne.
Il motivo di ricorso è, in via preliminare, inammissibile; infatti, pone la questione della mancata attribuzione della corretta efficacia probatoria della documentazione reddituale relativa agli anni in contestazione, come prova del reddito percepito per o ttenere gli ANF per i figli residenti all’estero, in presenza di una doppia decisione ‘conforme’ delle sentenze emesse nei gradi di merito, con preclusione della possibilità di dedurre il vizio riguardante il relativo accertamento di fatto. Inoltre, la censura che si incentra su presunte violazioni di legge, in effetti, non si confronta con l’effettiva questione posta a base della decisione della Corte d’appello che attiene alla mancata dimostrazione del reddito percepito dal ricorrente, per fruire della provvidenza richiesta. Infine, sempre in tema d’inammissibilità del motivo, il
ricorrente non riporta la dichiarazione reddituale nella parte d’interesse per mettere in condizione questa Corte, di valutare la fondatezza della censura.
Nel merito, il motivo è infondato; infatti, secondo la giurisprudenza di questa Corte, ‘L’erogazione dell’assegno per il nucleo familiare previsto dall’art. 2 del d.l. n. 69 del 1988, conv. in l. n. 153 del 1988, presuppone la duplice condizione la cui ricorrenza deve essere provata dall’interessato -dell’effettivo svolgimento di attività lavorativa, nonché della sussistenza del requisito reddituale di cui al comma 10 dello stesso art. 2, per cui l’assegno non spetta se la somma dei redditi da lavoro dipendente, da pensione o da altra prestazione previdenziale derivante da lavoro dipendente è inferiore al settanta per cento del reddito complessivo del nucleo familiare’ (Cass. n. 16710/22, 6953/23, 8973/14) .
Nella specie, la Corte d’appello ha accertato che manca la prova del reddito del nucleo familiare, in particolare, di quella parte del nucleo che, all’epoca della domanda, era residente nel paese di provenienza del ricorrente.
Al rigetto del ricorso consegue la condanna alle spese di lite, secondo quanto meglio indicato in dispositivo.
Sussistono i presupposti per il versamento da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo, rispetto a quello già versato a titolo di contributo unificato, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Condanna parte ricorrente a rifondere le spese di lite del presente giudizio di cassazione, liquidate in € 1.000,00 per compensi, €200,00 per esborsi, oltre il 15% per rimborso spese generali, oltre accessori di legge.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, atteso il rigetto del ricorso, dà atto della sussistenza dei
presupposti processuali per il versamento, da parte di parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis cit., se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 18.9.2025
Il Presidente NOME COGNOME