Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 1423 Anno 2023
Civile Ord. Sez. L Num. 1423 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 18/01/2023
ORDINANZA
sul ricorso 9538-2017 proposto da:
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, in forza di procura conferita in calce al ricorso per cassazione, dagli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME E NOME COGNOME, con domicilio eletto in ROMA, INDIRIZZO, presso l’Avvocatura dell’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE
– ricorrente principale –
contro
NOME COGNOME, rappresentato e difeso, per procura conferita a margine del controricorso, dagli avvocati NOME COGNOME E NOME COGNOME
– controricorrente e ricorrente incidentale –
e
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore
20 zz 3 -()
– intimata –
per la cassazione della sentenza n. 393 del 2016 della CORTE D’APPELLO DI BRESCIA, pronunciata il 13 ottobre 2016 e pubblicata 1’8 novembre 2016 (R.G.N. 151/2016).
Udita la relazione della causa, svolta nella camera di consiglio del 28 settembre 2022 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
1.- Con sentenza pubblicata 1’8 novembre 2016 con il numero 393/2016, la Corte d’appello di Brescia ha rigettato l’appello proposto dall’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE e ha così confermato l’ordinanza pronunciata dal Tribunale della medesima sede, compensando le spese del gravame.
La Corte territoriale ha accertato il diritto di NOME COGNOME, dipendente di RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE e titolare di permesso di soggiorno di lungo periodo, di beneficiare dell’assegno per il nucleo familiare anche per i periodi in cui la moglie e i figli erano ritornati nel Paese d’orig (Pakistan) e ha dichiarato il carattere discriminatorio della condotta dell’RAGIONE_SOCIALE previdenziale, che aveva negato il diritto alla prestazione in concomitanza con l’allontanamento dei congiunti dal territorio della nazione.
2.- Contro la pronuncia della Corte d’appello di Brescia, l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE ricorre per cassazione il 7 aprile 2017, con un unico motivo, illustrato da memoria depositata in prossimità dell’udienza pubblica originariamente fissata per la trattazione della causa.
3.- NOME COGNOME resiste con controricorso e spiega ricorso incidentale, in base a un motivo, illustrato da memoria depositata ai sensi dell’art. 378 cod. proc. civ. nell’imminenza dell’udienza pubblica.
4.- RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE non ha svolto attività difensiva in questa sede.
5.- Il ricorso è stato da ultimo fissato per la trattazione in camera di consiglio dinanzi a questa sezione, in base agli art .t. 375, secondo comma, e 380-bis.1. cod. proc. civ.
In GLYPH prossimità GLYPH dell’adunanza GLYPH in GLYPH camera GLYPH di GLYPH consiglio, il controricorrente ha depositato memoria.
RAGIONI RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE DECISIONE
1.- Con la sentenza impugnata, la Corte d’appello di Brescia ha disapplicato l’art. 2, comma 6-bis, del decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69, inserito dalla legge di conversione 13 maggio 1988, n. 153, in quanto contrastante con l’art. 11, pairagrafo 1, lettera d), della direttiva 2003/109/CE del Consiglio, del 25 novembre 2003, relativa allo status dei cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lung periodo.
1.1.- Per i soli cittadini stranieri, il richiamato art. 2, comma bis, del d.l. n. 69 del 1988 esclude dal nucleo familiare «il coniuge ed i figli ed equiparati di cittadino straniero che non abbiano la residenza nel territorio della Repubblica, salvo che dallo Stato di cui lo straniero è cittadino sia riservato un trattamento di reciprocità nei confronti dei cittadini italiani ovvero sia stata stipulata convenzione internazionale in materia di trattamenti di famiglia».
Ad avviso della Corte territoriale, tale limitazione «realizza un’oggettiva discriminazione dello straniero» e confligge con il principio di parità di trattamento, sancito per il soggiornante di lungo periodo nel settore delle RAGIONE_SOCIALE sociali, dell’assistenza sociale e della protezione sociale.
1.2.- A queste conclusioni i giudici d’appello sono giunti sulla scorta della natura assistenziale dell’assegno per il nucleo familiare, che si prefigge di tutelare le famiglie in stato di effettivo bisogno ed corrisposto in modo differenziato in rapporto al numero dei componenti e al reddito del nucleo familiare.
La prestazione assistenziale in esame, qualificabile come un sostegno di reddito minimo, si annovera tra quelle essenziali, che impongono in termini inderogabili la garanzia della parità di trattamento (art. 11, paragrafo 4, della direttiva 2003/109 CE). Parità
che la direttiva, GLYPH munita di «efficacia diretta» e dunque eautoesecutiva”», prescrive con un «precetto sufficientemente preciso», oltre che «incondizionato» e inequivocabile.
2.- L’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, ricorrente principale, denuncia, in riferimento all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell’art. 2, comma 6-bis, del d.l. n. 69 cel 1988 e degli artt. 43 e 44 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, anche in relazione all’art. 12 delle preleggi.
La Corte d’appello di Brescia avrebbe errato nel qualificare come prestazione assistenziale l’assegno per il nucleo familiare, che rappresenterebbe una prestazione previdenziale, commisurata alle giornate prestate e al numero minimo di ore lavorate ed erogata dalla RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE (art. 24 della legge 9 marzo 1989, n. 88), contraddistinte dalla natura previdenziale.
La prestazione in esame non sarebbe comunque essenziale, in quanto si caratterizzerebbe come un supporto economico aggiuntivob per il nucleo familiare che già gode di un reddito.
Il diniego dell’assegno per il nucleo familiare non contrasterebbe, pertanto, con il diritto dell’Unione europea, che demanderebbe a ogni Stato membro la facoltà di limitare la parità di trattamento alle sole RAGIONE_SOCIALE assistenziali e previdenziali essenziali. Non si potrebbe dunque disapplicare la normativa interna e sarebbe necessario proporre incidente di legittimità costituzionale, ove si reputasse violato il principio di eguaglianza (art. 3 Cost.).
Peraltro, il diverso trattamento riservato ai cittadini di Paesi terz sarebbe rispettoso dei principi di ragionevolezza e di proporzionalità, in quanto si giustificherebbe con l’esigenza di verificare il permanere dei presupposti di legge e di salvaguardare la finalità di sostegno effettivo per il nucleo familiare.
3.Il controricorrente ha eccepito, in linea preliminare, l’inammissibilità del ricorso, per difetto dei requisiti di chiarezza e autonomia, oltre che di pertinenza rispetto alla pronuncia impugnata.
L’eccezione dev’essere disattesa.
I rilievi addotti a sostegno dell’unico motivo consentono a questa Corte di cogliere il senso delle censure e mirano a dimostrare la compatibilità della normativa nazionale con la direttiva 2003/109 CE e a scalfire la ratio decidendi della pronuncia impugnata, che s’incardina sul contrasto con la direttiva citata.
4.- Il ricorso principale può essere così scrutinato nel merito e si rivela infondato.
5.- Occorre tener conto della risposta che la Corte di giustizia dell’Unione europea, quinta sezione, ha dato alla domanda pregiudiziale posta da questa Corte, nel presente giudizio, con l’ordinanza n. 9021 del 10 aprile 2019.
5.1.- Nella sentenza resa il 25 novembre 2020, nella causa C303/19, la Corte di giustizia dell’Unione europea ha affermato che «l’articolo 11, paragrafo 1, lettera d), della direttiva 2003/109 deve essere interpretato nel senso che esso osta a una normativa di uno Stato membro in forza della quale, ai fini della determinazione dei diritti a una prestazione di sicurezza sociale, non vengono presi in considerazione i familiari del soggiornante di lungo periodo, ai sensi dell’articolo 2, lettera b), di detta direttiva, che risiedano non già nel territorio di tale Stato membro, bensì in un paese terzo, mentre vengono presi in considerazione i familiari del cittadino di detto Stato membro residenti in un paese terzo, qualora tale Stato membro non abbia espresso, in sede di recepimento di detta direttiva nel diritto nazionale, la propria intenzione di avvalersi della deroga alla parità di trattamento consentita dall’articolo 11, paragrafo 2, della medesima direttiva» (punto 40).
5.2.- Il principio di parità di trattamento con riguardo all RAGIONE_SOCIALE sociali «costituisce la regola generale», laddove le deroghe devono essere interpretate «restrittivamente» (punto 23).
All’atto del recepimento della direttiva, l’Italia non ha dichiarato avvalersi della deroga prevista dall’art. 11, paragrafo 2, che consente agli Stati membri di limitare la parità di trattamento nel settore dell RAGIONE_SOCIALE sociali ai casi in cui il soggiornante di lungo periodo, o familiare per cui viene chiesta la prestazione, abbia eletto dimora o risieda abitualmente nel loro territorio (punto 38).
5.3.- Per la Corte di giustizia dell’Unione europea, «uno Stato membro non può rifiutare o ridurre il beneficio di una prestazione di sicurezza sociale al soggiornante di lungo periodo per il motivo che i suoi familiari o taluni di essi risiedono non sul suo territorio, bensì un paese terzo, quando invece accorda tale beneficio ai propri cittadini indipendentemente dal luogo in cui i loro familiari risiedano» (punto 30).
La disparità di trattamento si riscontra anche quando l’assegno non sia negato, ma ridotto nel suo ammontare (punto 33), e non può essere giustificata dalle «eventuali difficoltà di controllo sul situazione dei beneficiari per quanto riguarda le condizioni di concessione dell’assegno per il nucleo familiare qualora i familiari non risiedano nel territorio dello Stato membro interessato» (punto 35).
6.- Le considerazioni della Corte di giustizia dell’Unione europea sono state riprese dal giudice delle leggi, interpellato da questa Corte nel presente giudizio con l’ordinanza 8 aprile 2021, n. 9378 (sentenza n. 67 del 2022, punto 8.1. del Considerato in diritto).
Nella pronuncia richiamata, la Corte costituzionale ha attribuito alle previsioni dell’art. 11, paragrafo 1, lettera d), della direttiva 2003/109 CE «effetto diretto nella parte in cui prescrivono l’obbligo di parità di trattamento tra le categorie di cittadini di paesi te
individuate dalle medesime direttive e i cittadini dello Stato membro in cui costoro soggiornano» (punto 12 del Considerato in diritto).
7.- Alla luce delle precisazioni illustrate dalla Corte di giustizi dell’Unione europea e dal giudice delle leggi, non coglie nel segno il ricorso principale dell’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, GLYPH che s’incentra sul GLYPH rilievo della compatibilità della normativa interna con i principi sanciti dalla direttiva 2003/109 CE e su argomenti vagliati e confutati nelle pronunce richiamate.
È dunque conforme a diritto la sentenza d’appello, che ha dato diretta applicazione al principio di parità di trattamento, vigente per titolari del permesso di lungo soggiorno nell’ambito delle RAGIONE_SOCIALE sociali.
Non merita censure, in ultima analisi, la sentenza impugnata per aver disapplicato l’art. 2, comma 6-bis, del d.l. n. 69 del 1988 e per aver così riconosciuto il diritto dell’odierno controricorrente d beneficiare dell’assegno per il nucleo familiare, senza annettere alcun rilievo al temporaneo allontanamento di alcuni componenti di tale nucleo dal territorio della nazione.
8.- Con ricorso incidentale, affidato a un unico motivo, il controricorrente deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 cod. proc. civ. e critica la scelta dei giudici d’appello compensare per intero le spese del giudizio di secondo grado, in considerazione della novità e della particolare complessità della questione.
In questa prospettiva, solo l’assoluta novità della questione potrebbe giustificare la compensazione delle spese. Quanto alla particolare complessità, dovrebbe indurre, al contrario, a incrementare l’importo delle spese liquidate.
Le ragioni del ricorrente incidentale sarebbero state riconosciute da numerose e concordi pronunce di merito, né l’applicazione del principio della soccombenza (art. 91 cod. proc. civ.) potrebbe essere
subordinata al sopraggiungere di un responso del giudice della nomofilachia sulle questioni dibattute.
L’onere di sobbarcarsi alle spese del giudizio di gravame vanificherebbe il riconoscimento del diritto a una prestazione che pure risulta indispensabile al mantenimento della famiglia.
9.- Il ricorso incidentale è infondato.
9.1.- In tema di spese giudiziali, il sindacato di legittimità sul pronuncia di compensazione è diretto a evitare che siano addotte ragioni illogiche o erronee a fondamento della decisione di compensarne i costi tra le parti (Cass., sez. VI-3, 26 luglio 2021, n. 21400).
Come ha affermato la Corte costituzionale (sentenza n. 157 del 2014), tale sindacato si sostanzia in una verifica “in negativo”, in ragione della “elasticità” costituzionalmente necessaria che caratterizza il potere giudiziale di compensazione delle spese di lite, «non essendo indefettibilmente coessenziale alla tutela giurisdizionale la ripetizione di dette spese» in favore della parte vittoriosa (punto 4.1. del Considerato in diritto).
9.2.- La Corte di merito ha compensato per intero le spese del giudizio di gravame, in ragione della «novità» e della «particolare complessità delle questioni trattate nel primo grado di giudizio» e dell’esistenza di «precedenti unicamente di merito e non sempre favorevoli alla tesi dei ricorrenti» (pagina 20).
9.3.- La motivazione, addotta a fondamento della scelta di compensare le spese del secondo grado, è analitica ed è sorretta da ragioni tutt’altro che illogiche e incoerenti.
L’obiettiva incertezza sul diritto controverso integra il presupposto per la compensazione delle spese di lite, ai sensi dell’art. 92 cod. proc. civ., ed è avvalorata, nel caso di specie, da elementi d’innegabile pregnanza.
La complessa normativa applicabile, che vede l’intrecciarsi della disciplina nazionale con il diritto dell’Unione europea, ha imposto a questa Corte d’interloquire dapprima con la Corte di giustizia dell’Unione europea e quindi con il giudice delle leggi. In un quadro normativo quanto mai articolato per l’interagire di Fonti di diverso livello, è stato necessario fugare ogni dubbio, al fine ci salvaguardare l’esatta osservanza e l’uniforme interpretazione della legge in un ambito di primaria rilevanza, quale è quello delle RAGIONE_SOCIALE sociali, che chiama in causa la garanzia dei diritti dei singoli (artt. 3, secondo comma, 31 e 38 Cost.) e, in pari tempo, l’osservanza del limite delle risorse disponibili (art. 81 Cost.).
È dunque immune da errori logici e giuridici la decisione impugnata, che ha ravvisato nel caso di specie i presupposti tipizzati dal codice di rito per la compensazione delle spese giudiziali.
10.L’esito complessivo del giudizio, contrassegnato dal necessario intervento chiarificatore della Corte di giustizia dell’Unione europea e della Corte costituzionale, e la soccombenza reciproca, conseguente al rigetto del ricorso principale e del ricorso incidentale, giustificano la compensazione integrale, fra le parti costituite, anche delle spese del presente giudizio.
Nessuna statuizione si deve invece adottare sulle spese per quel che concerne il rapporto processuale con la parte intimata.
11.- Il rigetto tanto del ricorso principale quanto del ricorso incidentale impone di dare atto dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale e del ricorrente incidentale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, o dovuto, previsto per il ricorso (Cass., S.U., 20 febbraio 2020, n. 4315).
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso principale e il ricorso incidentale compensa le spese fra le parti costituite.
Dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale e del ricorrente incidentale, dell’ulteriore import a titolo di contributo unificato, previsto dal comma 1-bis dell’art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002, ove dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Quarta Sezione civile del 28 settembre 2022.