Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 22849 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 22849 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 14/08/2024
ORDINANZA
sul ricorso 13875/2020, proposto da
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappres. p.t., elett.te domic. in Roma, INDIRIZZO, presso l’AVV_NOTAIO , dal quale è rappres. e difesa, unitamente all’AVV_NOTAIO, per procura speciale in atti;
-ricorrente –
-contro-
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappres. p.t., elett.te domic. presso l’AVV_NOTAIO, dal quale è rappres. e difesa per procura speciale in atti;
-controricorrente-
avverso la sentenza n. 570/20 della Corte d ‘appello di Venezia, pubblicata il 17.02.2020;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 4.07.2024 dal Cons. rel., dottAVV_NOTAIO COGNOME.
RILEVATO CHE
RAGIONE_SOCIALE citava RAGIONE_SOCIALE innanzi al Tribunale di Padova chiedendone la condanna al pagamento della somma di € 5.000,00 oggetto di un assegno di traenza non trasferibile emesso all’ordine di tale NOME COGNOME, che fu negoziato dalla società convenuta pagandolo a persona diversa dal legittimo beneficiario, attraverso un’asserita condotta negligente, in violazione dell’art. 43 legge ass.
Costituitasi RAGIONE_SOCIALE, che contestò l’avversa pretesa, l’adito Tribunale, con sentenza del 30.5.18, accoglieva la domanda dell’attrice e condannava la convenuta al pagamento della somma di euro 5.000,00, oltre interessi legali.
Il Tribunale argomentava che: l’esecuzione di un secondo pagamento da parte della società assicuratrice, adeguatamente documentata, era stata contestata tardivamente, per la prima volta con la comparsa conclusionale; RAGIONE_SOCIALE aveva responsabilità da contatto sociale e oggettiva, non avendo dimostrato di aver agito con la diligenza dell’accorto banchiere, in quanto: non erano st ati richiesti due documenti identificativi muniti di fotografia, né verificata la distanza fra il luogo di emissione dell’assegno e quello d’incasso; non vi era stata un’attenta verifica del prenditore, persona mai vista prima e in grado di esibire solo una patente, poi risultata falsa, indicando un numero di cellulare; la spedizione dell’assegno da parte di Unipol Sai con il servizio postale non aveva inciso sul nesso causale.
La Corte di appello di Roma, con sentenza del 3 febbraio 2020, rigettava l’impugnativa di RAGIONE_SOCIALE, osservando che: l’appellante era da ritenere responsabile dell’illecita negoziazione
dell’assegno di traenza per non avere la stessa fornito la prova di avere osservato la diligenza professionale richiesta dall’art. 1176, comma 2, cod. civ.; non era configurabile una concorrente responsabilità, ex art. 1227, comma 1, cod. civ., di RAGIONE_SOCIALE per avere spedito l’assegno predetto al beneficiario mediante il servizio postale ordinario.
RAGIONE_SOCIALE ricorre in cassazione avverso la suddetta sentenza, affidandosi a due motivi, illustrati da memoria. Resiste, con controricorso la RAGIONE_SOCIALE
RITENUTO CHE
Il primo motivo denunzia violazione e falsa applicazione dell’art. 43 del r.d. n. 1736/33, in riferimento agli artt. 1218, 1176, comma 2, e 1992 c.c. e legge n. 445/2000, nonché omesso esame di un fatto decisivo che ha formato oggetto di discussione tra le parti.
Al riguardo, la ricorrente lamenta che la Corte d’appello aveva ravvisato la responsabilità di RAGIONE_SOCIALE, malgrado quest’ultima avesse dedotto e dimostrato la piena diligenza, ex art. 1176, comma 2, cod. civ., del proprio concreto operato nella negoziazione dell’assegno, in quanto: la norma dell’art. 43 legge assegni viene a delineare una ipotesi di responsabilità contrattuale per mancata diligenza, non già di natura oggettiva; l’esame dei documenti prodotti nei gradi del merito non mostrava segni evidenti di contraffazione, né sul titolo negoziato, né sui documenti di riconoscimento acquisiti; l’operatore postale aveva svolto un attento esame circa l’autenticità del titolo, verificato l’assenza di segni di contraffazione e quindi di irregolarità o alterazioni, e l’identità della persona a favore della quale era avvenuto il pagamento, in conformità del contenuto del titolo.
Il secondo motivo denunzia violazione e falsa applicazione dell’art. 83 del d.P.R. n. 156/73 e del d.m. 26/2/2004 (carta della qualità del servizio pubblico postale) in riferimento agli artt. 1227, comma 1, c.c. e 43 L.A, nonché omesso esame di un fatto decisivo che ha formato oggetto di discussione tra le parti. Al riguardo, la ricorrente si duole che la Corte d’appello aveva escluso la configurabilità del concorso di colpa della danneggiata, ex art. 1227, comma 1, cod. civ., malgrado l’avvenuta, incauta s pedizione, da parte sua, del titolo suddetto tramite la posta ordinaria.
Il primo motivo è inammissibile.
Va osservato che è incontroverso che la fattispecie ha riguardato un assegno di traenza non trasferibile, emesso da Banca SAI per conto di RAGIONE_SOCIALE, all’ordine di tale NOME COGNOME, che fu negoziato da RAGIONE_SOCIALE pagandolo a persona diversa dal legittimo beneficiario.
Tale vicenda si inscrive nel tema concernente la natura della responsabilità della banca negoziatrice di assegno non trasferibile, affrontato nelle sentenze n.12477 e 12478/2018 delle Sezioni Unite.
Queste, risolvendo il contrasto giurisprudenziale formatosi tra l’indirizzo che riconosceva alla disposizione della legge n. 1736 del 1933, art. 43, comma 2, del r.d. n. 1736 del 1933 -cd. legge assegni (applicabile anche all’assegno circolare in virtù del richiamo contenuto nel successivo art. 86 della stessa legge) -secondo il cui disposto ‘ colui che paga un assegno non trasferibile a persona diversa dal prenditore o dal banchiere giratario per l’incasso, risponde del pagamento ‘ – carattere derogatorio sia alla disciplina di circolazione del titolo di credito a legittimazione variabile, sia alla disciplina ordinaria della responsabilità per inadempimento ex art. 1189 c.c., nel caso di pagamento al creditore apparente (cfr. Corte Cass. Sez. 1, Sentenza
n. 3133 del 07/10/1958; id. Sez. 1, Sentenza n. 1098 del 09/02/1999; id. Sez. 1, Sentenza n. 3654 del 12/03/2003; id. Sez. 1, Sentenza n. 18543 del 25/08/2006; id. Sez. 1, Sentenza n. 7949 del 31/03/2010; id. Sez. 3, Sentenza n. 22816 del 10/11/2010; id. Sez. 3, Sentenza n. 18183 del 25/08/2014 ed id. Sez. 1, Sentenza n. 3405 del 22/02/2016; Id. Sez. 1, Sentenza n. 14777 del 19/07/2016; id. Corte Sez. 6-3, Ordinanza n. 4381 del 21/02/2017) ed il diverso filone giurisprudenziale, secondo cui la disciplina della responsabilità per l’inadempimento della banca negoziatrice o girataria per l’incasso non diverge da quella comune ex artt. 1176, 1189 e 1218 c.c. (cfr. Corte cass. Sez. 1, Sentenza n. 2360 del 09/07/1968; id. Sez. 1, Sentenza n. 3317 del 05/07/1978; id. Sez. 1, Sentenza n. 686 del 25/01/1983; id. Sez. 1, Sentenza Ric. 2018 n. 01589 sez. M1 – ud. 16-04-2019 -3n. 9888 del 11/10/1997; id. Sez. 1, Sentenza n. 1377 del 26/01/2016), hanno ritenuto di condividere le soluzioni espresse da quest’ultimo orientamento in quanto ritenuto maggiormente conforme alla natura di tipo contrattuale della responsabilità della banca.
Nella specie, sulla premessa della natura contrattuale della responsabilità in questione, non è controverso che la banca negoziatrice del titolo sia ammessa a provare che l’inadempimento non le è imputabile, a norma dell’art. 1218 c.c.
Invero, la Corte d’appello, nell’affermare espressamente che la responsabilità di RAGIONE_SOCIALE nei confronti della compagnia assicuratrice è soggetta alle regole della responsabilità contrattuale, ha ritenuto che la ricorrente non avesse provato l’assenza di propria colpa, in quanto non aveva dimostrato che il controllo sul prenditore fosse avvenuto con la diligenza richiedibile ad un operatore professionale.
Al riguardo, la Corte territoriale ha rilevato che RAGIONE_SOCIALE non avesse assolto l’onere della prova liberatoria per il solo fatto che il
prenditore avesse esibito una patente, la copia di un codice fiscale e chiesto l’apertura di un libretto di risparmio . In particolare ha escluso che la ricorrente avesse provato di aver eseguito tutti i controlli comunemente esigibili da un operatore professionale, considerando che: la copia della patente di guida depositata non consentiva verifiche per la scarsa qualità dell’immagine ed era quasi illeggibile; non si era tenuto conto delle raccomandazioni della circolare ABI 7 maggio 2001, nel non richiedere due documenti d’identità muniti di fotografia; sulla patente sembrava apposto un adesivo con il cambio di residenza, non del tutto leggibile (mentre avrebbe dovuto suscitare sospetti il fatto che l’operazione era eseguita presso lo sportello di un comune diverso da quello dell’apparente residenza); l’apertura di un libretto postale non costituiva garanzia sufficiente per l’ufficio postale, com e dimostravano le raccomandazioni contenute nella circolare di RAGIONE_SOCIALE del 18 maggio 2005.; l’appellante non aveva chiarito con quali modalità si fosse svolto il rapporto nel corso del tempo.
Ora, al netto del l’astratto profilo circa il non adeguamento della condotta alla circolare dell’Abi (che in effetti non rileva), la Corte d’appello ha esplicitato una complessiva valutazione di merito raccordata ai fatti. E la ricorrente intende esprimere censure direttamente tese al riesame di quei fatti. I quali però sono stati vagliati in modo completo e plausibile, a proposito dei controlli sul prenditore richiesti dalla specificità della situazione che avrebbe dovuto indurre al sospetto circa la falsità dell’unico documento esibito.
Il secondo motivo è fondato. L ‘assunto del giudice di appello, che ha escluso la configurabilità del concorso di colpa della danneggiata, ex art. 1227, comma 1, cod. civ., malgrado l’avvenuta, incauta spedizione, da parte della compagnia assicuratrice, del titolo di credito tramite la posta ordinaria, non è coerente con quanto affermato da
Cass., SU, n. 9769 del 2020, secondo cui « La spedizione per posta ordinaria di un assegno, ancorché munito di clausola d’intrasferibilità, costituisce, in caso di sottrazione del titolo e riscossione da parte di un soggetto non legittimato, condotta idonea a giustificare l’affermazione del concorso di colpa del mittente, comportando, in relazione alle modalità di trasmissione e consegna previste dalla disciplina del servizio postale, l’esposizione volontaria del mittente ad un rischio superiore a quello consentito dal rispetto delle regole di comune prudenza e del dovere di agire per preservare gl’interessi degli altri soggetti coinvolti nella vicenda, e configurandosi dunque come un antecedente necessario dell’evento dannoso, concorrente con il comportamento colposo eventualmente tenuto dalla banca nell’identificazione del presentatore » ( cfr ., in senso conforme, le successive Cass. n. 25873 del 2020 e Cass. n. 34201 del 2021; Cass. n. 15642 del 2022).
Per quanto esposto, in accoglimento del secondo motivo, la sentenza impugnata va cassata con rinvio della causa alla Corte d’appello di Venezia, in diversa composizione, anche in ordine alle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il primo motivo del ricorso e accoglie il secondo. Cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte d’appello di Venezia, in diversa composizione, anche in ordine alle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso nella camera di consiglio in data 4 luglio 2024.