Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 19390 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 19390 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 15/07/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 23392/2020 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE) che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
-ricorrente-
contro
POSTE ITALIANE SPA
-intimato- avverso SENTENZA di CORTE D’APPELLO MILANO n. 4762/2019 depositata il 02/12/2019.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10/07/2024 dal Consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
1.RAGIONE_SOCIALE ha convenuto avanti al Tribunale di Busto Arsizio RAGIONE_SOCIALE per chiederne la condanna al risarcimento del danno pari a 8.013,00 euro derivante dall’illegittima negoziazione di tre assegni, non trasferibili, tratto sul proprio conto aperto presso Banca SAI, emesso a favore di NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME ed incassati da soggetto diverso dagli effettivi beneficiari, che aveva sostituito il proprio nome a quello di questi ultimi sui titoli.
2.Il Tribunale ha respinto la domanda, affermando che l’attrice non aveva assolto al proprio onere di allegare le specifiche modalità con cui si sarebbe concretizzata la negligenza della convenuta (in particolare con riguardo all’eventuale rilevabilità ictu oculi della contraffazione dei titoli o dei documenti esibiti dal soggetto prenditore), ma si era è limitata a invocare la responsabilità contrattuale in modo del tutto generico senza sollecitare ex art. 210 c.p.c. l’acquisizione degli assegni, prodotti solo in copia, onde nessun vaglio sul punto poteva essere effettuato dal giudice anche a mezzo di CTU; mentre la convenuta aveva provato di aver agito senza colpa poiché aveva identificato il cliente sia a mezzo di carta d’identità sia a mezzo tessera del codice fiscale e, dopo aver trasmesso gli assegni alla banca emittente/trattaria per i controlli di sua competenza, aveva ottenuto l’autorizzazione al pagamento.
3.- RAGIONE_SOCIALE ha proposto appello censurando la sentenza di primo grado poiché il giudice erroneamente le aveva addossato un onere di allegazione e prova che non le competeva, gravando sulla convenuta l’onere di provare di aver agito -nel negoziare il titolo di traenza- secondo l’ordinaria diligenza richiesta nel caso specifico e perché, comunque, non aveva prestato la particolare qualificata attenzione esigibile nella specie in ragione delle circostanza che il cliente non era conosciuto e che gli assegni provavano che la contraffazione del nome del beneficiario poteva essere apprezzata
da RAGIONE_SOCIALE in presenza di evidenti segni di alterazione del nome del prenditore (differenza delle lettere che compongono il nome del prenditore e dell’importo da quelle utilizzate per data e importo in cifre, differenza del carattere utilizzato dal falsario, presenza di asterischi tra nome e cognome e dopo l’ultima lettera di ogni riga).
4.La Corte d’appello di Milano ha respinto l’appello e confermato la decisione di primo grado, osservando: (a) quanto alle modalità di pagamento, che gli importi degli assegni erano stati accreditati sul libretto postale di risparmio aperto 15 giorni prima, che RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE era stata autorizzata al pagamento dalla trattaria all’ esito della procedura di c.d. check truncation e che né il fatto che il cliente risultasse residente in comune diverso da quello ove aveva aperto i libretti di risparmio, né che avesse negoziato lo stesso giorno tre assegni emessi a suo favore nella medesima data poteva costituire una circostanza anomala sufficiente ad esigere che la negoziatrice effettuasse indagini ulteriori; (b) quanto alla genuinità degli assegni, che questi – come emergeva dagli originali di cui la Corte stessa «nonostante parte appellante non avesse fatto richiesta» aveva ordinato la produzione a fronte del fatto che entrambe le parti li avevano prodotti solo in copia -non presentavano alcuna alterazione riscontrabile neppure con la particolare diligenza professionale dell’accorto banchiere, confutando specificamente gli argomenti in proposito spesi dall’appellante RAGIONE_SOCIALE.
5.- Avverso detta sentenza, RAGIONE_SOCIALE ha presentato ricorso, affidandolo a tre motivi di cassazione. RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE è rimasta intimata.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.- Il primo motivo di ricorso censura la violazione e falsa applicazione degli articoli 210, 184, 345, 115 c.p.c. degli articoli 1218 e 1176 c.c. in relazione all’articolo 360 comma 1 n. 3 c.p.c perché la Corte d’appello, ordinando d’ufficio la produzione degli originali degli assegni la cui negoziazione è oggetto di causa, avrebbe consentito a RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE di aggirare l’onere della prova su di essa incombente ai sensi dell’articolo 1218 c.c. e non assolto essendo intervenute le preclusioni istruttorie ex articoli 184 e 345 c.p.c.
2.- Il secondo motivo di ricorso censura la violazione e la falsa applicazione degli articoli 43 2° comma R.D. n. 1736/33, 1218 e 1176 c.c. in relazione all’articolo 360 numero 3 c.p.c. per avere la Corte d’appello ritenuto assolto l’onere probatorio in capo all’intimata con la sola produzione della copia degli assegni la cui negoziazione è oggetto di causa e aver condotto sulla mera copia valutazioni attinenti alla dedotta contraffazione dei titoli
3.Il terzo motivo di ricorso censura la violazione falsa applicazione degli articoli 43 2° comma R.D. n. 1736/33, 1218 e 1176 c.c. in relazione all’articolo 360 numero 3 c.p.c. per aver la Corte di merito ritenuto diligente la condotta del banchiere che aveva identificato il correntista all’atto dell’apertura del conto corrente mediante un solo documento munito di fotografia e non aveva preteso la presenza dei testimoni fidefacenti all’atto della negoziazione da parte di un correntista non precedentemente noto all’istituto bancario.
4.- I motivi di ricorso possono essere esaminati congiuntamente in quanto connessi, riguardando tutti, sotto diversi profili, l’onere probatorio spettante alla banca (qui RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE) a fronte della negoziazione di assegni di traenza muniti di clausola di non trasferibilità, tenuta a dimostrare, per consolidata giurisprudenza di questa Corte (a partire da Cass. Sezioni Unite n.12477 del 2018), di aver assolto alla propria obbligazione con la diligenza dovuta,
che è quella nascente, ai sensi dell’art. 1176, comma 2, cod. civ., dalla sua qualità di operatore professionale, tenuto a rispondere anche in ipotesi di colpa lieve.
4.1- Il primo ed il secondo motivo sono inammissibili.
4.2la Corte d’appello dopo aver richiamato la giurisprudenza di legittimità in materia, ha ritenuto che RAGIONE_SOCIALE italiane abbia dimostrato quanto le competeva, ovvero di aver agito diligentemente nell’identificazione del prenditore presentatosi per l’incasso il cui nome corrispondeva a quello indicato sugli assegni, e ciò poiché « gli assegni in questione, come emerge dalle copie prodotte in giudizio da entrambe le parti, contrariamente a quanto sostenuto dalla appellante, non presentano alcuna alterazione riscontrabile neppure con la particolare diligenza professionale richiesta all’operatore bancario né alcun altro elemento da cui potesse sospettarsi un’intervenuta falsificazione». La Corte di merito, quindi, nel vagliare l’onere probatorio incombente sulla negoziatrice, correttamente individuato, si è basata sulle copie dei titoli prodotti in giudizio, copie che non risulta la parte ricorrente abbia mai contestato – ex art. 2919 c.c. fossero conformi agli originali ed idonee a mostrare gli specifici segni di alterazione che solo in appello, peraltro, risulta aver indicato.
Tanto che la Corte, proprio analizzando dette copie ha respinto analiticamente tutti gli argomenti della ricorrente volti a sostenere che le alterazioni vi fossero e fossero facilmente percepibili, argomenti che la stessa RAGIONE_SOCIALE, del resto, ha tratto dalle mere copie prodotte in atti (ovvero la pretesa differenza dei caratteri tipografici e la presenza di un asterisco tra il cognome e il nome del beneficiario e di tre asterischi dopo il nome: tutti considerati infondati motivatamente dal giudice di merito, in particolare quanto alla presenza di asterischi quale modalità comune, nel caso di assegni emessi in grande quantità e quindi lavorati automaticamente, e tipograficamente del tutto identici a quelli, da
ritenersi genuini, posti in coda alle indicazione dell’importo in lettere nonché davanti e dietro l’indicazione dell’importo in cifra, v. sent. pag. 13).
La Corte, quindi, ha disposto la produzione dei suddetti titoli in originale « nonostante parte appellante non ne avesse fatto richiest a» al solo « fine di verificare se gli assegni originali potessero fornire qualche elemento di sospetto della loro contraffazione non apprezzabile dalla visione della copia », con una condotta processuale certamente irrituale, in violazione dell’art. 210 c.p.c. (che non consente al giudice di emettere un ordine di esibizione in assenza di istanza della parte che ha interesse alla prova di un fatto che può essere data con la produzione di documenti in possesso dell’altra) ma priva di rilievo sulla validità decisione assunta, basata sulla copia dei titoli prodotta da entrambe le parti; quindi, non ha supplito indebitamente – in violazione dell’art. 115 c.p.c. – ad un onere probatorio incombente sulla convenuta/appellata, onere, invero, che già aveva ritenuto assolto alla luce delle copie fotostatiche ed in assenza di contestazioni ex art. 2919 c.c. (quello, appunto di provare i fatti affermati a fondamento della propria difesa in punto diligenza nel caso specifico).
4.3- Perciò il primo ed anche il secondo motivo, per come dedotti, risultano privi del requisito dell’autosufficienza, ex art. 366 comma 1 n. 6 c.p.c.:
quanto al primo mezzo, il ricorrente non indica la rilevanza nella specie della declaratoria dell’ error in procedendo denunciato, non illustrando in che modo la acquisizione irrituale del documento (in assenza di istanza di parte) o l’esame dell’originale in luogo della copia sarebbe stato determinante rispetto ad un convincimento già motivato in assenza di tale acquisizione, che la Corte territoriale stessa afferma aver effettuato ad abundantiam e senza alcun esito valutativo ulteriore o difforme;
-quanto al secondo mezzo, il ricorrente non allega neppure di aver contestato in modo specifico la conformità delle copie agli originali e la idoneità delle stesse agli effetti della verifica di segni di alterazione rilevabili con la diligenza del banchiere medio (c. Cass. sent. sez. 2° n. 27633/2019 per la quale ‘ la contestazione della conformità all’originale di un documento prodotto in copia non può avvenire con clausole di stile e generiche o onnicomprensive, ma va operata -a pena di inefficacia -in modo chiaro e circostanziato, attraverso l’indicazione specifica sia del documento che si intende contestare, sia degli aspetti per i quali si assume differisca dall’originale” conforme a Cass. 29993/2017, e confermata da Cass. 16557/2019, 14279/2021, 40750/2021).
4.4- Anche il terzo motivo – che censura la decisione per avere ritenuto assolto l’onere di diligenza nella identificazione del prenditore (apparente legittimato) con un unico documento di identità munito di fotografia, mentre le peculiarità dell’operazione di negoziazione dovevano indurre ad una verifica più approfondita attraverso testimoni fidefacenti, come indicato dalla circolare ABI 7.5.2001 – è inammissibile ex art. 366 co.1 n. 4 e 6 c.p.c. per difetto di autosufficienza, non avendo la ricorrente indicato le norme che la Corte avrebbe violato adottando tale procedura di identificazione.
4.5- Sul punto occorre ricordare che
le S.U., con la sentenza n. 12477 del 2018 hanno chiarito che, al fine di sottrarsi alla responsabilità, la banca è tenuta a provare di aver assolto alla propria obbligazione con la diligenza dovuta, che è quella nascente, ai sensi dell’art. 1176, comma 2, cod. civ., dalla sua qualità di operatore professionale, tenuto a rispondere anche in ipotesi di colpa lieve, quanto alla interpretazione e applicazione in concreto dell’art. 1176 comma 2 c.c.;
inoltre, con giurisprudenza consolidatasi dopo Cass. sent. 34107/2019 e Cass. sent. 34108/2019 (cfr. tra le tante, Cass.
3649/20121, Cass. 26866/22, Cass. n. 12861/2023 Cass. 35755/2023, Cass. 11145/2024), questa Corte ha affermato, che, avuto riguardo alla natura di clausola generale dell’art. 1176, comma 2, cod. civ. nella sua accezione di «norma elastica» integratrice del contenuto contrattuale – il giudizio di diligenza professionale, riferito alla banca negoziatrice di un assegno di traenza che compie il giudice di merito per integrare il parametro generale contenuto nella predetta, costituisce una vera e propria attività di interpretazione della norma (e non mera attività di ricostruzione del fatto);
in quanto giudizio di diritto detta valutazione della diligenza dell’ente negoziatore è censurabile in sede di legittimità, ai sensi dell’articolo 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ., quando si ponga in contrasto con i « principi dell’ordinamento, come espressi dalla giurisprudenza di legittimità, e dagli “standards” valutativi esistenti nella realtà sociale che, concorrendo con detti principi, compongono il diritto vivente » (cfr. Cass. n. 3645/99, Cass. 30939/18, richiamate da Cass. 34107/19 cit.).
Nella fattispecie la ricorrente non indica le norme che sarebbero state violate, mentre la Corte d’appello ha correttamente proceduto in applicazione dell’art. 35 del D.P.R. 445/2000 (per cui ogni documento « di riconoscimento, purché munito di fotografia e di timbro o di altra segnatura equivalente, rilasciate da un’amministrazione dello Stato » è idoneo all’identificazione ed equipollente alla carta d’identità) degli “standards” valutativi esistenti nella realtà sociale all’epoca dei fatti (2005), e del fatto che, secondo la stessa ricostruzione del fatto che emerge dalla sentenza gravata, non risulta che il titolo presentasse alcun segno di alterazione o contraffazione.
Va perciò ribadito (cfr. Cass. 15616/2022 e 15934/2022, n. 12861/2023) che le particolari circostanze valorizzate dal ricorrente e che, a suo avviso, avrebbero dovuto indurre RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ad un
contro
llo più accurato nella identificazione del beneficiario dell’assegno (ovvero: portatore del titolo non noto all’ufficio, breve lasso di tempo tra l’apertura del libretto postale e la negoziazione degli assegni) non sono idonee ad imporre prudenzialmente ulteriori accertamenti in sede di identificazione del prenditore/presentatore dell’assegno di traenza, tantomeno sulla base di quanto previsto dalla circolare ABI citata che non ha natura precettiva.
5.- Perciò il ricorso va dichiarato inammissibile. Sussistono i presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato se dovuto.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dalla I. 24 dicembre 2012, n. 228, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1- bis.
Così deciso in Roma, il 10/07/2024.