Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 1642 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 1642 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 16/01/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 31691/2019 R.G. proposto da:
COGNOME NOME, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE) rappresentata e difesa dagli avvocati COGNOME NOME NOMECODICE_FISCALE), COGNOME RAGIONE_SOCIALE (CODICE_FISCALE)
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
-controricorrente-
nonché
contro
COGNOME
NOME,
COGNOME
NOME
-intimate- avverso la SENTENZA della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA n. 1843/2019 depositata il 12/06/2019.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 20/12/2023 dal Consigliere NOME COGNOME.
Fatti di causa
NOME COGNOME ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza con la quale la corte d’appello di Bologna ne ha respinto il gravame teso a ottenere, in riforma della decisione di primo grado, la condanna della RAGIONE_SOCIALE (già BRAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE dellRAGIONE_SOCIALE –RAGIONE_SOCIALE e già BRAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE) a rifonderle una somma portata da assegni non trasferibili intestati al padre, NOME COGNOME, illegittimamente accreditata su un conto corrente della di lui compagna NOME COGNOME.
Ha dedotto quattro motivi ai quali la bRAGIONE_SOCIALE ha replicato con controricorso.
Né la COGNOME, né la originaria litisconsorte NOME COGNOME hanno svolto difese.
Ragioni della decisione
La ricorrente deduce nell’ordine:
(i) la v iolazione o falsa applicazione dell’art. 43 legge ass. , del d.l. n. 143 del 1991 come convertito e degli artt. 1344, 1173 e 1176 cod.
civ. per avere la corte d’appello ritenuto legittimo il deposito degli assegni non trasferibili su un conto corrente non intestato al beneficiario a fronte di una mera richiesta verbale di questo;
(ii) la violazione o falsa applicazione degli artt. 1703, 1711, 1389, 1852 e seg. cod. civ. per avere la stessa corte ritenuto che la delega a operare sul conto corrente altrui consentisse al COGNOME, beneficiario degli assegni, il deposito delle corrispondenti somme sul detto conto corrente ancorché a lui non intestato;
(iii) la nullità della sentenza per omessa pronuncia sulla domanda di nullità della donazione integrata dall’accreditamento della detta somma, per vizio di forma;
(iv) la violazione degli artt. 782 e 1421 cod. civ., 101 e 152 cod. proc. civ., stante la mRAGIONE_SOCIALEta rilevazione d’ufficio d ella suddetta nullità della donazione.
II. – I primi due motivi sono infondati.
È vero che l’art. 42, primo comma, legge ass. prevede che l’assegno non trasferibile non possa essere pagato ‘ se non al prenditore o, a richiesta di costui, accreditato nel suo conto corrente ‘ . Ma è da considerare che tale previsione è, nel suo complesso, sottesa dal l’effetto essenziale della cla usola d’intrasferibilità, che è quello di trasformare il titolo in documento a legittimazione invariabile, e dal connesso divieto di cessione salvo che mediante girata per l’incasso a un banchiere.
Nel caso concreto i titoli risultano negoziati per l’incasso dal soggetto legittimato, mediante accreditamento della somma su conto bRAGIONE_SOCIALErio non a lui intestato ma sul quale egli aveva una delega a operare.
Questo è ciò che ha accertato l a corte d’appello , vale a dire che lo stesso COGNOME, titolare diretto ( id est , intestatario) degli assegni non trasferibili, aveva disposto che le somme fossero accreditate sul conto corrente della compagna, sul quale egli era delegato a operare, allorché aveva consegnato i titoli per l’incasso allo sportello.
III. – Ben a ragione è stato r itenuto legittimo l’operato della bRAGIONE_SOCIALE sul rilievo che essa si era attenuta alle disposizioni impartite dall’intestatario dei titoli.
Giova dire che la corte territoriale ha richiamato a sostegno il principio tratto da alcune decisioni di questa Corte Suprema, secondo le quali la bRAGIONE_SOCIALE che abbia pagato un assegno con clausola di non trasferibilità a soggetto diverso dal prenditore non è responsabile qualora lo stesso prenditore abbia manifestato di voler derogare alla clausola di non trasferibilità, autorizzando il pagamento (Cass. Sez. 1 n. 13508-14 e prima ancora Cass. Sez. 1 n. 1205-00 e altre).
Questo riferimento non è totalmente centrato perché nella fattispecie non si è trattato di un pagamento del titolo a soggetto diverso dal prenditore, ma di un versamento diretto della somma portata dal titolo da parte dello stesso prenditore su un determinato conto corrente.
Ciò vuol dire che le somme portate dai titoli sono state pagate in verità al soggetto legittimato, e non ad altri.
La questione prescinde dall’orientamento citato, perché il prenditore di un assegno circolare non trasferibile, allorché presenti l’assegno alla bRAGIONE_SOCIALE e versi la somma su un determinato conto, non fa altro che disporre della somma recata dal titolo secondo il proprio diritto, non della legittimazione a riscuotere. Donde la bRAGIONE_SOCIALE non è responsabile dell’atto di accreditamento perché questo corrisponde a una precisa scelta del titolare conseguente alla (o sostitutiva della) riscossione diretta, nella stessa misura in cui non sarebbe responsabile della scelta di un soggetto che avendo con sé denaro contante ritenesse di versarlo su un conto, proprio o altrui, aperto presso quella bRAGIONE_SOCIALE.
La ratio de ll’inciso di cui all’art. 43, primo comma, legge ass. -‘ l’assegno bRAGIONE_SOCIALErio emesso con la clausola ‘ non trasferibile ‘ non può essere pagato se non al prenditore o, a richiesta di costui, accreditato nel suo conto corrente ‘ – è difatti molto semplicemente quella di consentire che gli incarichi di incasso vengano ricevuti dalle banche in
connessione col rapporto di clientela, ma col fine di ridurre il rischio che la girata provenga da soggetto non legittimato.
IV. – Il terzo e il quarto motivo sono inammissibili.
Dalla sentenza risulta che l’appello era stato proposto contro la bRAGIONE_SOCIALE sulla base di doglianze sintetizzate in tre motivi, tutti afferenti alla di lei responsabilità in ordine all’operazione di accreditamento. Risulta poi che c ol quarto motivo (l’ultimo) le impugnanti si erano altresì dolute, nella medesima prospettiva, della mRAGIONE_SOCIALEta ammissione delle prove.
Il tema della qualificazione del versamento come donazione indiretta non risulta essere stato mai neppure ventilato, né in primo grado né in appello. E ciò è tanto vero che la stessa ricorrente dice che una domanda di nullità in tal senso era stata formulata per la prima volta nella comparsa conclusionale del giudizio d’appello.
In disparte che si sarebbe trattato di domanda proposta contro un soggetto diverso (il donatario), è risolutivo osservare che in un giudizio di gravame devolvente il solo profilo di responsabilità della bRAGIONE_SOCIALE per l’avvenuto versamento di un assegno , anche in eventuale associazione con la responsabilità dell’intestataria del conto, è fuori tema discorrere di rilevabilità d’ufficio di asserite donazioni.
La nullità di un atto è rilevabile d’ufficio quando l’atto stesso rientra nell’oggetto del processo perché posto a fondamento della domanda, non quando l’oggetto e la domanda ne prescindono totalmente.
V. -Le spese processuali seguono la soccombenza.
p.q.m.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alle spese processuali, che liquida in 6.200,00 EUR, di cui 200,00 EUR per esborsi, oltre accessori e rimborso forfetario di spese generali nella massima percentuale di legge.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte
della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello relativo al ricorso, se dovuto.
Deciso in Roma, nella camera di consiglio della Prima sezione