Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 8253 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 3 Num. 8253 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 27/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 16836/2020 R.G. proposto da: RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato COGNOME NOME;
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, quale società risultante dalla fusione tra RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE, ed incorporante altre società, in persona del procuratore ad negotia, elettivamente domiciliata in ROMA INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME AVV_NOTAIO NOME che l a rappresenta e difende;
-controricorrente-
avverso la SENTENZA della CORTE D’APPELLO di ROMA n. 6276/2019 depositata il 17/10/2019. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18/12/2023
dalla Consigliera NOME COGNOME.
Rilevato che:
RAGIONE_SOCIALE (già RAGIONE_SOCIALE) conveniva in giudizio RAGIONE_SOCIALE al fine di sentirla condannare al pagamento della somma complessiva di euro 6210,05 oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali.
A fondamento della propria pretesa, parte attrice deduceva di aver stipulato con Banca Sai, sede di Torino, una convenzione avente ad oggetto il servizio di liquidazione dei sinistri, mediante assegni bancari non trasferibili personalizzati e con validità convenzionale che dovevano essere firmati dal beneficiario del pagamento per traenza e quietanza.
Nell’ambito di tale rapporto, l’attrice aveva richiesto a Banca Sai l’emissione dell’assegno bancario, non trasferibile, intestato a NOME COGNOME. Tale assegno sarebbe stato poi pagato ad un soggetto diverso dall’effettivo prenditore. Pertanto, RAGIONE_SOCIALE sarebbe stata responsabile per aver violato, nella negoziazione dell’assegno, il disposto dell’art. 43, co. 2 D.P.R. 1736/1933 effettuando il pagamento a soggetto non legittimato.
RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE contestava la domanda sostenendo che l’assegno era stato pagato, previa identificazione, a NOME COGNOME che chiedeva al personale delle RAGIONE_SOCIALE di poter aprire un libretto di risparmio nominativo per poter versare l’assegno di traenza emesso dalla Banca Sai.
Il Tribunale di Roma, con sentenza n. 3114/2015, rigettava la domanda di RAGIONE_SOCIALE.
La Corte di Appello di Roma riformava la decisione impugnata, con la sentenza n. 6276/2019, del 17 ottobre 2019. Riteneva
responsabile RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE per aver consentito l’abusivo incasso dell’assegno non avendo fornito idonea prova liberatoria ai sensi dell’art. 1218 c.c..
Avverso tale sentenza RAGIONE_SOCIALE propone ricorso per Cassazione, sulla base di 2 motivi.
3.1. Resiste con controricorso, illustrato da memoria, RAGIONE_SOCIALE.
Il Collegio si è riservato il deposito nei successivi sessanta giorni.
Considerato che:
4.1. Con il primo motivo di ricorso RAGIONE_SOCIALE lamenta, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione dell’art. 1176 c.c. in relazione all’art. 1992, comma 2, c.c.
Denuncia che, secondo le Sezioni Unite nn. 12477 e 12478/2018, la responsabilità della banca, derivante dal pagamento di un assegno non trasferibile a persona diversa dal prenditore, ha natura contrattuale, per cui, ai sensi dell’art. 1218 c.c., è ammessa a provare che l’inadempimento non è a lei imputabile, avendo assolto alla obbligazione con diligenza. Sotto tale profilo, la decisione della Corte d’appello sarebbe erronea per aver ritenuto non provata tale diligenza. In ogni caso, ai sensi dell’art. 1992, comma 2, c.c., RAGIONE_SOCIALE sarebbe esente da responsabilità non avendo agito con dolo o colpa grave.
4.2. Con il secondo motivo di ricorso, parte ricorrente si duole della violazione e falsa applicazione dell’art. 1227 c.c. (art. 360, comma 1, n. 3).
Contesta la statuizione della sentenza per avere la Corte territoriale ritenuto non sussistere un concorso di colpa di RAGIONE_SOCIALE per non aver inviato l’assegno con posta assicurata che avrebbe garantito la trasmissione al soggetto legittimato.
Il primo motivo di ricorso è infondato.
L’art. 1176, comma 2, c.c., nel delineare il perimetro della diligenza professionale che deve connotare la condotta del bonus argentarius
nel negoziare un assegno di traenza non trasferibile, è una ‘norma elastica’, integratrice del contenuto contrattuale. Per cui, per darle concretezza, richiede, da parte del giudice, un’attività di integrazione giuridica, ai fini del suo adeguamento ad un determinato contesto storico-sociale, che non può non aver riguardo agli standards comportamentali esistenti nella società, rispondenti ai principi generali dell’ordinamento (cfr. Cass. civ., Sez. III, 21/11/2022, n. 34153; Cass. Civ., Sez. VI-1, 24/06/2022, n. 20477; Cass. civ., Sez. I, Ord., 18/05/2022, n. 15972; Cass. civ., Sez. I, Ord., 18/05/2022, n. 15970; Cass. civ., Sez. III, Ord., 23/06/2021, n. 17951; Cass. civ., Sez. I, 19/12/2019, n. 34107; Cass. civ., Sez. I, 19/12/2019, n. 34108).
Nel caso di specie, la Corte di appello, ha applicato i principi di questa Corte dove ha affermato che ‘RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ha dedotto di aver verificato l’integrità del titolo esibito in originale e l’assenza di alterazioni apparenti ed ha altresì dedotto di aver identificato il presentatore del titolo mediante idoneo documento’, costituito dalla carta di identità e dal codice fiscale. Tali circostanze, però, non sono state ritenute idonee dal giudice del gravame ad esonerarla da responsabilità per colpa lieve, ‘non solo perché il codice fiscale non costituisce documento di identificazione, in quanto privo di fotografia, ma soprattutto perché non risulta allegato né dimostrato che il soggetto che aveva presentato l’assegno all’incasso era un cliente abituale e che l’incasso dell’assegno era collegato ad un flusso di introiti e ad un’attività economica accertata, essendosi RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE limitata ad affermare che il presentatore per l’incasso aveva provveduto ad aprire un libretto nominativo al risparmio per depositarvi la somma, che poi aveva incassato’ (cfr. p. 6, sentenza impugnata).
Per cui, tanto l’accertamento dei fatti, quanto l’apprezzamento ad esso funzionale -delle risultanze istruttorie è attività riservata al giudice del merito, cui compete non solo la valutazione delle prove
ma anche la scelta, insindacabile in sede di legittimità, di quelle ritenute più idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi (Cass. 15/07/2009, n. 16499; Cass. 13/06/2014, n. 13485; Cass. 4/07/2017, n. 16467; Cass. 23/05/2014, n. 11511)’ (v. ex multis, da ultimo Cass. civ., Sez. III, 13/11/2023, n. 31489; Cass. civ., Sez. III, 6/11/2023, n. 30737; Cass. civ., Sez. III, 6/11/2023, n. 30737; Cass. civ., Sez. III, Ord., 29/09/2023, n. 27592; Cass. civ., Sez. VI-3, Ord., 27/01/2023, n. 2595).
5.1. Il secondo motivo di ricorso è fondato.
La questione concerne la configurabilità di un rapporto di causalità tra la riscossione dell’assegno non trasferibile da parte di un soggetto non legittimato e la spedizione del titolo mediante posta ordinaria è stata risolta delle Sezioni Unite n. 9769/2020 che hanno affermato che la spedizione per posta ordinaria di un assegno, ancorché munito di clausola d’intrasferibilità, costituisce, in caso di sottrazione del titolo e riscossione da parte di un soggetto non legittimato, condotta idonea a giustificare l’affermazione del concorso di colpa del mittente, comportando, in relazione alle modalità di trasmissione e consegna previste dalla disciplina del servizio postale, l’esposizione volontaria del mittente ad un rischio superiore a quello consentito dal rispetto delle regole di comune prudenza e del dovere di agire per preservare gl’interessi degli altri soggetti coinvolti nella vicenda, e configurandosi dunque come un antecedente necessario dell’evento dannoso, concorrente con il comportamento colposo eventualmente tenuto dalla banca nell’identificazione del presentatore (cfr. anche le successive pronunce, Cass. civ., Sez. III, Ord., 30/11/2023, n. 33494; Cass. civ. Sez. III, Ord., 28/09/2023, n. 27579; Cass. civ., Sez. III, Ord., 5/09/2023, n. 25866; Cass. civ., Sez. VI-1, Ord., 30/12/2022, n. 38146).
Ebbene sulla base di tale principio è errata la sentenza della Corte d’Appello nella parte in cui dopo aver affermato l’obbligo di RAGIONE_SOCIALE
RAGIONE_SOCIALE di risarcire RAGIONE_SOCIALE del danno derivante dal pagamento eseguito in favore di soggetto diverso da quello effettivamente legittimato, in virtù dell’accertata violazione dell’art. 43, comma 2, del r.d. n. 1736/1933, ha poi escluso la configurabilità del concorso di colpa di tale compagnia, in relazione all’avvenuta spedizione dell’assegno per posta ordinaria, attribuendo all’inadempimento dell’obbligo posto a carico di RAGIONE_SOCIALE un’efficacia causale esclusiva nella produzione dell’evento dannoso, e ravvisandovi pertanto un fatto sopravvenuto idoneo a determinare l’interruzione del nesso di causalità con la condotta della mittente.
La RAGIONE_SOCIALE avrebbe potuto avere una condotta più scrupolosa e attenta utilizzando, per esempio, servizi postali più sicuri (come la lettera raccomandata o assicurata) o procedere a pagamenti telematici evitando il pericolo di trafugamento del titolo.
Pertanto, sul punto la sentenza deve essere cassata.
La Corte rigetta il primo motivo di ricorso, accoglie il secondo motivo, come in motivazione, cassa in relazione la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese di questo giudizio, alla Corte d’Appello di Roma in diversa composizione personale.
P.Q.M.
La Corte rigetta il primo motivo di ricorso, accoglie il secondo motivo, come in motivazione, cassa in relazione la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese di questo giudizio, alla Corte d’Appello di Roma in diversa composizione personale.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza