Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 19625 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 1 Num. 19625 Anno 2023
Presidente: GENOVESE NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 11/07/2023
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 8810/2021 R.G. proposto da:
, elettivamente domiciliato in Roma, INDIRIZZO, presso lo studio dell’ AVV_NOTAIO, che lo rappresenta e difende giusta procura speciale in calce al ricorso – ricorrente e controricorrente al ricorso incidentale A.T.
contro
, elettivamente domiciliata in Roma, INDIRIZZO, presso lo studio dell’ AVV_NOTAIO che lo rappresenta e difende giusta procura speciale allegata al controricorso G.I.
– controricorrente e ricorrente incidentale – avverso la sentenza della Corte d’appello di Roma n. 4327/2020 depositata il 21/9/2020;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 31/5/2023 dal Consigliere NOME COGNOME.
Rilevato che:
Il Tribunale di Tivoli, con sentenza n. 1879/2016, pronunciava la separazione dei coniugi e , disponeva l’affidam ento condiviso del figlio minorenne con collocazione presso G.I. A.T.
l’abitazione della madre e determinava nella misura di € 1.000 mensili il contributo dovuto dal padre per il mantenimento del discendente, ‘ fermo restando l’importo stabilito in via provvisoria all’esito dell’udienza presidenziale ‘.
La Corte d’appello di Roma, a seguito dell’impugnazione presentata in via principale dal e in via incidentale dalla , riteneva -fra l’altro e per quanto qui di interesse che l’importo stabilito all’ interno della sentenza di primo grado a titolo di contributo paterno per il mantenimento del figlio minore corrispondesse equamente al canone di proporzionalità previsto dall’art. 337 cod. civ.. A.T. G.I.
Respingeva, di conseguenza, entrambe le impugnazioni, disponendo la compensazione delle spese processuali nella misura di un terzo, con condanna dell’appellante principale al pagamento della residua porzione. A.T.
Per la cassazione di questa sentenza, pubblicata in data 21 settembre 2020, ha proposto ricorso prospettando quattro motivi di doglianza, ai quali ha resistito con controricorso , che, a sua volta, ha proposto ricorso incidentale, affidato a un unico motivo di ricorso. A.T. G.I.
Tale impugnazione è stata resistita, con controricorso, da A.T.
.
Entrambe le parti hanno depositato memoria ai sensi dell’art. 380 -bis .1 cod. proc. civ..
Considerato che:
Il primo motivo di ricorso denuncia, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., la violazione degli artt. 112, 100 e 345 cod. proc. civ., in quanto la c orte d’appello ha omesso di pronunciarsi sull’impugnazione presentata sotto il profilo della decorrenza della riduzione dell’assegno, che doveva disposta sin dall’epoca in cui era stato assunto il provvedimento provvisorio del presidente del tribunale ex art. 708 cod. proc. civ..
Il motivo è inammissibile.
La corte di merito ha dato atto, in esordio alla propria decisione, che l’appellante aveva domandato la riduzione a € 500 mensili del l’assegno di mantenime nto per il figlio minore ‘ a far data dal dicembre 2014 in poi ‘ ; nelle premesse della sentenza si ricorda, inoltre, che il tribunale aveva determinato in € 1.000 mensili l’importo dell’assegno dovuto dal padre per il mantenimento del discendente dal mese di ottobre 2016, ‘ fermo restando l’importo’ di € 1.500 ‘stabilito in via provvisoria all’esito dell’udienza presidenziale ‘. A.A.
Ciò nonostante, i giudici distrettuali nulla hanno statuito sotto il profilo della decorrenza dell’importo dell’assegno d i mantenimento, fissato all’interno della decisione di prime cure in misura minore rispetto a quanto previsto dal provvedimento presidenziale.
La mancanza di alcuna statuizione, pur sussistente, non comporta però alcun vizio, per mancanza di decisività della doglianza, dato che la domanda non avrebbe potuto che essere rigettata.
In vero, in tema di mantenimento dei figli minori, l’assegno perequativo disposto dal giudice nella sentenza di separazione decorre dalla data della decisione e non dalla data della proposizione della domanda, trattandosi di una pronuncia determinativa che non può operare per il passato, per il quale continuano a valere le determinazioni provvisorie di cui agli artt. 708 e 709 cod. proc. civ. (Cass. 18538/2013; nello stesso senso Cass. 10788/2018); ciò in quanto nel procedimento di separazione personale dei coniugi il provvedimento presidenziale di fissazione di un assegno di mantenimento, emesso in via provvisoria ai sensi dell’art. 708 cod. proc. civ., ha natura cautelare e tende ad assicurare il diritto al mantenimento (del coniuge o dei figli) fino all’eventuale esclusione o al suo affievolimento, che può derivare solo dal giudicato (Cass. 9728/1991, Cass. 3415/1994).
6. Il secondo motivo di ricorso, sotto la rubrica ‘ violazione art. 155, 337-ter e 147 C.C., art 115, 116, 345 cpc e art 2967 c.c., in riferimento all’art. 360 n. 5 cpc Carenza assoluta di motivazione
violazione art. 132 cpc circa l’illegittimità della determinazione dell’assegno di mantenimento per il minore in favore della moglie nella misura di euro 1000 ‘, assume che la corte di merito, non tenendo conto delle risultanze probatorie presenti in atti e vagliandole in maniera distorta, abbia erroneamente ritenuto di determinare l’assegno di mantenimento a carico del padre nella misura, esorbitante e non sostenibile da parte dell’onerato, di € 1.000 mensili. A.A.
Una simile decisione, in tesi, ha leso i criteri di legge che regolano la determinazione dell’assegno di mantenimento e il principio di proporzionalità in applicazione del quale lo stesso deve essere determinato.
7. Il motivo è inammissibile.
La c orte di merito ha confermato l’importo dell’assegno dovuto dal padre per concorrere al mantenimento del figlio minorenne richiamando il principio di proporzionalità e tenendo espressamente conto dell’età del minore, delle sue esigenze abitative e di cura e del tenore di vita della famiglia goduto in precedenza.
In questo modo i giudici territoriali hanno fatto corretta applicazione della consolidata giurisprudenza di questa Corte secondo cui l’obbligo di mantenimento del minore da parte del genitore non collocatario deve far fronte a una molteplicità di esigenze, non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma estese all’aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all’assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione di una stabile organizzazione domestica, idonea a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione, secondo uno standard di soddisfacimento corrispondente al tenore di vita economico e sociale goduto in precedenza dalla famiglia (Cass. 16739/2020).
Il mezzo in esame si duole del fatto che la corte distrettuale abbia mal valutato la congerie istruttoria a sua disposizione, apprezzando erroneamente la consistenza dei patrimoni e dei redditi dei genitori e
arrivando a stabilire a carico del padre una somma esorbitante e insostenibile.
Sotto questo profilo, tuttavia, la c orte d’appello ha svolto un accertamento complesso e motivato in modo diffuso.
Il mezzo in esame, articolando dati, elementi e suggestioni, finisce per richiedere a questa Corte di confutare la direzione e la sostanza dell’accertamento svolto dai giudici di merito, accogliendo le perplessità evidenziate.
Il che è inammissibile, dato che non è possibile proporre in questa sede di legittimità una censura per violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ. denunciando un’erronea valutazione del materiale istruttorio compiuta dal giudice di merito, in quanto una simile doglianza è esperibile solo se si alleghi che quest’ultimo abbia posto a base della decisione prove non dedotte dalle parti, ovvero disposte d’ufficio al di fuori dei limiti legali, o abbia disatteso, valutandole secondo il suo prudente apprezzamento, delle prove legali, ovvero abbia considerato come facenti piena prova, recependoli senza apprezzamento critico, elementi di prova soggetti invece a valutazione (v. Cass. 26367/2022).
Una simile censura non può essere introdotta neppure con riferimento al canone di critica previsto dall’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., dato che in questo modo si adduce non tanto un omesso esame, ma un esame non conforme alla lettura che l’odierno ricorrente vorrebbe dare delle emergenze processuali; interpretazione, questa, che tuttavia non è coerente con la censura sollevabile ai sensi della norma evocata, che consente di lamentare l’omissione dell’ esame di un fatto controverso e decisivo per il giudizio e non la valorizzazione di tale fatto in un senso differente da quello voluto dalla parte (Cass. 14929/2012, Cass. 23328/2012).
8.1 Il terzo motivo di ricorso, nel prospettare la violazione degli artt. 91, 92 e 132 cod. proc. civ., sostiene che la corte di merito abbia erroneamente disposto la compensazione delle spese di lite in misura
parziale, con individuazione del quale soccombente principale, non fornendo al riguardo alcuna adeguata motivazione e non tenendo conto della maggior soccombenza della . ARAGIONE_SOCIALE.
8.2 Il quarto motivo di ricorso si duole, ai sens i dell’art. 360, comma
1, n. 5, cod. proc. civ., dell’omesso esame di un fatto decisivo e discusso fra le parti, costituito dalla mancata spiegazione dei canoni
applicati per l’individuazione della parte maggiormente soccombente nel
piuttosto che nella
.
A.T.
G.I.
I motivi, da esaminarsi congiuntamente in ragione della loro
parziale sovrapponibilità, risultano l’uno in parte infondato, in parte inammissibile, l’altro inammissibile.
9.1 Il sindacato della Corte di cassazione in tema di spese processuali è limitato ad accertare che non risulti violato il principio secondo il quale le stesse non possono essere poste a carico della parte totalmente vittoriosa.
Ed è lo stesso ricorrente a riconoscere che, nel caso di specie, la sua domanda di riduzione de ll’assegno di mantenimento per il figlio minore era stata totalmente rigettata in sede di appello.
9.2 Non possono poi essere censurate in questa sede né la pronuncia di parziale compensazione delle spese, né la determinazione delle quote in cui le spese processuali sono state ripartite.
Difatti, la valutazione dell’opportunità di disporre la compensazione delle spese processuali tra le parti, sia nell’ipotesi di soccombenza reciproca che nelle altre ipotesi previste dall’art. 92, comma 2, cod. proc. civ., rientra nel potere discrezionale del giudice di merito (cfr. Cass. 24502/2017, Cass. 8241/2017).
Allo stesso modo la valutazione delle proporzioni della soccombenza
reciproca e la determinazione delle quote in cui le spese processuali
debbono ripartirsi o compensarsi tra le parti, ai sensi dell’art. 92,
comma 2, cod. proc. civ., rientrano nel potere discrezionale del
giudice di merito, che resta sottratto al sindacato di legittimità, non
essendo egli tenuto a rispettare un’esatta proporzionalità fra la
o
domanda accolta e la misura delle spese poste a carico del soccombente (Cass. 30592/2017; nello stesso senso Cass.
14459/2021, Cass. 2149/2014) e, quindi, a motivare sotto questo profilo.
9.3 Peraltro, non è possibile lamentare l’omesso esame della maggior soc combenza della controparte neppure ai sensi dell’art. 360, comma
1, n. 5, cod. proc. civ., poiché tale norma riguarda un vizio specifico
denunciabile per cassazione relativo all’omesso esame di un fatto
contro
verso e decisivo per il giudizio, nozione da intendersi come
riferita a un preciso accadimento o una precisa circostanza in senso
storico
–
naturalistico
e
non
ricomprendente
questioni
argomentazioni, dovendosi di conseguenza ritenere inammissibili le
censure
irritualmente
formulate
che
estendano
il
paradigma
normativo
a
quest’ultimo
profilo
(v.
Cass. 14802/2017, Cass.
21152/2014).
Il motivo di ricorso incidentale denuncia la violazione degli art.
112, 132, 91 e 92 cod. proc. civ.,
in relazione all’art. 360, comma 1,
n. 3 e n. 4, cod. proc. civ., perché la corte distrettuale non si è
pronunciata sulla richiesta di rivedere la regolazione delle spese
processuali del primo grado di giudizio, che erano state ingiustamente
compensate nella loro interezza.
Il motivo non è fondato.
La corte di merito, pur avendo registrato che l’appellante incidentale
aveva domandato la rifusione delle spese del doppio grado di giudizio,
nulla ha statuito al riguardo.
Il che, tuttavia, non consente di accogliere la censura in esame.
Non si può, infatti, non considerare che la corte distrettuale ha
respinto tanto l’appello principale proposto dal
, quanto
l’appello incidentale presentato dalla , confermando per l’effetto integralmente la sentenza appellata. G.I.
In presenza di una simile statuizione, pur in mancanza di un espresso
esame del motivo di impugnazione relativo alle spese di primo grado,
A.T.
non ricorre l’ipotesi dell’omesso esame di un motivo di appello: infatti, la conferma della decisione di primo grado implica necessariamente un giudizio sulla sua piena correttezza, sicché il motivo di gravame relativo alla regolazione delle spese deve intendersi implicitamente respinto e assorbito dalla generale pronuncia di integrale rigetto dell’impugnazione e piena conferma della sentenza del tribunale (Cass. 2830/2021).
Per tutto quanto sopra esposto, devono essere rigettati tanto il ricorso principale, quanto il ricorso incidentale.
La reciproca soccombenza giustifica l’integrale compensazione delle spese di lite, ai sensi dell’art. 92, comma 2, cod. proc. civ..
Il ricorrente principale non è tenuto al versamento del contributo unificato, ai sensi dell’art. 10, comma 2, d.P.R. 115/2002, di modo che non trova applicazione nei suoi confronti il disposto dell’art. 13, comma 1quater , del medesimo decreto.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso principale e il ricorso incidentale; compensa integralmente le spese processuali.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente incidentale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1bis dello stesso art. 13, ove dovuto.
In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri titoli identificativi a norma dell’art. 52 d.lgs. 196/2003 in quanto imposto dalla legge.
Così deciso in Roma in data 31 maggio 2023.