Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 36422 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 1 Num. 36422 Anno 2023
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: AMATORE NOME
Data pubblicazione: 29/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso n. 25773-2020 r.g. proposto da:
NOME COGNOME (cod. fisc. CODICE_FISCALE), rappresentato e difeso, giusta procura speciale apposta in calce al ricorso, dall’ AVV_NOTAIO, presso il cui studio in Roma, INDIRIZZO, elettivamente domicilia.
-ricorrente –
contro
FALLIMENTO NOME REAL ESTATE di NOME COGNOME , in persona del curatore pro tempore, , rappresentato e difeso, giusta procura speciale apposta in calce al controricorso, da ll’ AVV_NOTAIO NOME COGNOME, con il quale elettivamente domicilia in Roma, alla INDIRIZZO, presso lo studio dell’ AVV_NOTAIO NOME COGNOME.
-controricorrente –
avverso il decreto del Tribunale di Vicenza, depositato in data 12.8.2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 24/10/2023
dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
RILEVATO CHE
1. Il Tribunale di Vicenza, con decreto del 12.8.2020, ha respinto l’opposizione ex art. 98 l. fall. proposta da NOME COGNOME per ottenere l’ ammissione allo stato passivo del RAGIONE_SOCIALE COGNOME NOME del credito di euro 188.000,00, portato da due assegni bancari recanti la data di emissione del 31.1.2012.
2. Il Tribunale: i) ha rilevato che dal materiale probatorio in atti (da cui risultavano, fra l’altro, la data di chiusura del c/c dal quale gli assegni erano stati tratti e le date di emissione di altri assegni con numerazione antecedente e successiva) si ricavava agevolmente che i titoli non potevano essere stati rilasciati oltre il 12.8.2009 e che dunque erano stati consegnati privi di data, a garanzia del pagamento del l’unico debito contratto da COGNOME verso COGNOME – derivante da forniture di arredi da quest’ultimo eseguite nel 2007 e nel 2008 (come del resto riconosciuto dallo stesso opponente) – per poi essere abusivamente riempiti solo nel 2012, con conseguente loro nullità; ii) ha aggiunto che il debito portato dagli assegni era stato integralmente onorato dal fallito, come emergeva dalla dichiarazione confessoria resa da COGNOME, in sede di interrogatorio formale, nel corso del giudizio promosso da COGNOME anteriormente al fallimento, di opposizione al decreto ingiuntivo che il preteso creditore aveva ottenuto nei suoi confronti; iii) ha infine ritenuto che la totale, manifesta infondatezza dell’opposizione impone sse la condanna d’ufficio dell’ opponente al risarcimento dei danni ex art. 96, 3° comma, c.p.c., liquidati nella stessa misura delle spese di lite.
2.Il decreto è stato impugnato da NOME COGNOME con ricorso per cassazione, affidato a due motivi, cui il RAGIONE_SOCIALE di NOME NOME ha resistito con controricorso illustrato da memoria.
CONSIDERATO CHE
1.Con il primo motivo, che denuncia la v iolazione dell’ art. 132, 2° comma, n. 4 c.p.c., il ricorrente sostiene che il decreto si fonda su una motivazione
meramente apparente, in quanto il tribunale avrebbe dato per pacifici fatti invece non provati, quali l’inesistenza di altri rapporti di credito/debito fra lui e il fallito, o l’avvenuta emissione degli assegni nel periodo in cui erano state eseguite le forniture o, ancora, l’abusivo riempimento dei titoli. Aggiunge che le ulteriori argomentazioni poste a sostegno della decisione impugnata sarebbero irrilevanti, posto che gli assegni non erano stati emessi da COGNOME a garanzia del pagamento delle forniture, che erano state pacificamente saldate, ma per il pagamento di un suo debito personale, e che l’eventu ale nullità dei titoli non gli precludeva di avvalersene quali promesse di pagamento.
1.1 Il motivo è manifestamente infondato.
1.1.2 Secondo la giurisprudenza di questa Corte, la motivazione è solo apparente, e la sentenza è nulla perché affetta da error in procedendo , quando, benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all’interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture (Cass. Sez. U., Sentenza n. 22232 del 03/11/2016; n. 8053 del 2014; Cass. Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 13977 del 23/05/2019).
Il percorso logico-giuridico posto a sostegno del provvedimento impugnato è invece pienamente percepibile, avendo il tribunale ampiamente illustrato le ragioni di fatto poste a sostegno del proprio convincimento (chiusura sin dal 2009 del c/c da cui i titoli erano stati tratti; emissione nel 2008 di assegni aventi numerazione successiva; insussistenza -id est : mancanza di prova di altri rapporti di debito/credito fra le parti; ammissioni dello stesso opponente in sede di ricorso ex art. 93 l. fall; sue dichiarazioni confessorie nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo).
E ‘ appena il caso di aggiungere che il motivo, ove qualificato ai sensi dell’art. 360, 1° comma, n. 5 c.p.c., risulterebbe inammissibile perché fondato su mere asserzioni del ricorrente, prive di qualsivoglia riferimento agli atti e ai documenti di causa, laddove la denuncia di un vizio di motivazione – solo attraverso il quale può essere sindacata nella presente sede di legittimità la
complessiva valutazione delle risultanze istruttorie compiuta dal giudice del merito – richiede la specifica indicazione dei fatti decisivi, oggetto di discussione fra le parti, di cui il giudice avrebbe omesso l’esame , che, se considerati, avrebbero determinato un diverso esito della decisione.
Con il secondo mezzo COGNOME lamenta la violazione e/o la falsa applicazione degli artt. 91 e 96 c.p.c., perché il tribunale non avrebbe spiegato in cosa sarebbe consistita la sua mala fede (o la sua colpa grave) ovvero in quali elementi risiederebbe l’abuso del processo .
2.1 Il motivo è infondato, in quanto le ragioni sottese alla condanna per responsabilità aggravata di COGNOME, riassunte dal tribunale nell’espressione ‘totale e manifesta infondatezza dell’opposizione’, si ricava no dal complesso delle argomentazioni che sorreggono la decisione: in particolare, a denotare la malafede o la colpa grave del ricorrente, valgono gli accertamenti concernenti l’ abusiv o riempimento degli assegni e l’estinzione del debito sottostante al loro rilascio.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 10.000 per compensi e in euro 200,00 per esborsi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15% e agli accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, se dovuto, per il ricorso principale, a norma del comma 1 -bis , dello stesso articolo 13.
Così deciso in Roma, il 24 ottobre 2023