Sentenza di Cassazione Civile Sez. L Num. 5804 Anno 2025
Civile Sent. Sez. L   Num. 5804  Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 04/03/2025
SENTENZA
sul ricorso 3819-2022 proposto da:
NOME COGNOME, domiciliato in INDIRIZZO presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE,  rappresentato  e  difeso  dall’avvocato NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE,  in  persona  del  legale  rappresentante  pro tempore,  elettivamente  domiciliato  in  ROMA,  INDIRIZZO, presso  l’Avvocatura  Centrale dell’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE,  rappresentato  e  difeso  dagli  avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME,  NOME COGNOME,  NOME  COGNOME,  NOME COGNOME;
– controricorrente –
Oggetto
Assegno nucleo familiare
R.G.N. 3819NUMERO_DOCUMENTO
COGNOME.
Rep.
Ud. 14/01/2025
PU
avverso la sentenza n. 873/2021 della CORTE D’APPELLO  di  BOLOGNA,  depositata  il  25/11/2021 R.G.N. 139/2021;
udita  la  relazione  della  causa  svolta  nella  pubblica udienza del 14/01/2025 dal AVV_NOTAIO;
udito  il  P.M.  in  persona  del  AVV_NOTAIO  Procuratore AVV_NOTAIO COGNOMEAVV_NOTAIO, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito l’avvocato NOME COGNOME; udito l’avvocato NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
La Corte d’appello di Bologna confermava la pronuncia di primo grado che aveva rigettato, per difetto di prova del requisito reddituale, la domanda di NOME COGNOME volta a conseguire  l’assegno  al  nucleo  familiare  per  i  familiari residenti in Senegal.
Riteneva la Corte che l’appellante non avesse prodotto alcun documento attestante il reddito percepito, essendosi limitato a chiedere in appello la produzione del CUD.
Avverso la sentenza NOME COGNOME ricorre per due motivi, illustrati da memoria.
L’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE resiste con controricorso, illustrato da memoria.
L’ufficio  della  Procura  AVV_NOTAIO  ha  concluso  in  udienza per il rigetto del ricorso.
In  sede  di  camera  di  consiglio  il  collegio  riservava termine di 90 giorni per il deposito del provvedimento.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso, NOME COGNOME deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 2, l. n. 153/1988, e dell’art. 12 prel. c.c., nonché violazione della direttiva 2003/109/CE, per come interpretata da CGUE, 25.11.2020, C-303/19, per aver ritenuto all’uopo necessaria un’autocertificazione dei redditi prodotti dal nucleo familiare, non prevista dalla l. n.153/88. Il motivo argomenta altresì che il requisito reddituale non è elemento costitutivo del diritto ma rileva ai soli fini della quantificazione dell’assegno.
Con il secondo motivo di ricorso, NOME COGNOME deduce violazione o errata applicazione degli artt.115, 421 c.p.c. e 2697 c.c. per non avere la Corte d’appello risposto alla domanda, svolta in appello, di autorizzazione al deposito della certificazione reddituale.
I due motivi possono essere esaminati congiuntamente, data la loro intima connessione, e sono infondati.
Va innanzitutto ribadito l’orientamento più volte affermato da questa Corte (Cass.8973/14, Cass.16710/22, Cass.7097/23), secondo cui, diversamente da quanto argomenta il motivo di ricorso, l’erogazione dell’assegno per il nucleo familiare previsto dall’art. 2, d.l. n. 69/1988 (conv. con l. n. 153/1988), presuppone la duplice condizione – la cui ricorrenza deve essere provata dall’interessato -dell’effettivo svolgimento di attività lavorativa e del requisito reddituale di cui al comma 10 dello stesso art. 2, di talché l’assegno non spetta se la somma dei redditi da lavoro dipendente, da pensione o da altra prestazione previdenziale derivante da lavoro dipendente, è inferiore
al settanta per cento del reddito complessivo del nucleo familiare.
È stato altresì aggiunto (Cass.6953/23, Cass.7097/23) che la necessità di provare il requisito reddituale da parte dei cittadini extracomunitari non può costituire discriminazione in danno del cittadino extracomunitario, trattandosi di onere probatorio richiesto anche ai cittadini italiani  e  che  può  essere  soddisfatto  con  ogni  mezzo all’uopo idoneo.
Nel caso di specie la Corte ha accertato che la prova del requisito reddituale non emergeva da alcun documento allegato dal ricorrente. Questi si è limitato in appello a chiedere di essere autorizzato a produrre, per la prima volta in secondo grado, la certificazione CUD.
Tale produzione non è stata ammessa dalla Corte, e la domanda dell’appellante in tal senso è stata rigettata con corretta motivazione, ovvero richiamando l’orientamento giurisprudenziale di legittimità secondo cui il deposito in appello di documenti non prodotti in prime cure, pur non essendo oggetto di preclusione assoluta e potendo essere disposto dal giudice anche d’ufficio ove ritenga detti documenti indispensabili ai fini della decisione, siccome idonei a superare l’incertezza dei fatti costitutivi dei diritti in contestazione, presuppone pur sempre che tali fatti (nella specie: l’ammontare del reddito eventualmente prodotto dal nucleo familiare) siano stati allegati nell’atto introduttivo e che sussistano significative piste probatorie emergenti dal complessivo materiale probatorio, anche documentale, correttamente acquisito agli atti del giudizio di primo grado (così, tra le numerose, Cass.11845/18). Il richiamo ai poteri
istruttori ufficiosi dell’art.421 c.p.c., svolto nel secondo motivo, è infondato poiché esso, appunto, presuppone una pista probatoria già risultante dagli atti, e il ricorso non allega alcunché di specifico sugli elementi probatori versati agli atti e capaci di integrare una rilevante pista probatoria.
Le spese di lite seguono la soccombenza, non essendo prodotta dichiarazione rilevante ai fini  dell’art.152 d.a. c.p.c., ma solo dichiarazione di esenzione dal pagamento del contributo unificato.
ai  sensi  del D.P.R.  n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, atteso il rigetto del ricorso, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo  a  titolo  di  contributo  unificato  pari  a  quello previsto  per  il  ricorso  a  norma  dello  stesso  art.  13, comma 1 bis.