Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 2424 Anno 2025
Civile Ord. Sez. L   Num. 2424  Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 01/02/2025
REGIONE CALABRIA
-intimato-
avverso SENTENZA di CORTE D’APPELLO CATANZARO n. 1725/2018 depositata il 09/01/2019.
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 22223/2019 R.G. proposto da : COGNOME NOME, elettivamente domiciliato  in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (-) rappresentato e difeso dagli avvocati NOME COGNOME (CODICE_FISCALE), COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
-ricorrente-
contro
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 20/12/2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
RITENUTO CHE:
Con  sentenza  del  9.1.19  la Corte d’appello  di  Catanzaro  ha rigettato la domanda di assegno nucleo familiare per euro 2351,88 richiesta verso la Regione dal lavoratore in epigrafe, lavoratore di pubblica utilità presso il Comune di Soverato.
La sentenza fa seguito a Cassazione n. 8574 del 2016, che aveva annullato la precedente decisione di appello di rigetto della domanda,  ritenendo  spettare  l’assegno  anche  ai  lavoratori di pubblica utilità, ‘ove ricorrano i presupposti’.
In sede di rinvio, la Corte territoriale ha ritenuto, in particolare, che il lavoratore non avesse fornito prova degli elementi costitutivi del diritto con particolare riferimento al reddito e al rispetto del limite reddituale.
Avverso  tale  sentenza  ricorre  il  lavoratore  per  due  motivi;  è rimasta intimata la Regione.
Il  Collegio,  all’esito  della  camera  di  consiglio,  si  è  riservato  il termine di giorni sessanta per il deposito del provvedimento.
CONSIDERATO CHE:
Il  primo  motivo  deduce  violazione,  ex  360  numero  4  c.p.c., dell’articolo  2909 c.c., 384 comma 2 c.p.c.,  nonché 2697, 2712, 2717 e 2727 c.c., per avere la  Corte territoriale trascurato che il giudicato si era formato sulla  proponibilità della domanda e sulla legittimazione della Regione  e  perché  i  fatti  non  erano  stati contestati dalla parte.
Il motivo  è infondato:  premesso  che  non  vi  è  alcuna  ‘non contestazione’ in quanto la parte convenuta aveva negato in radice la  spettanza  del  diritto,  va  rilevato,  inoltre,  che  non  si  è  formato alcun  giudicato  posto  che,  in  primo  grado,  vi  era  stata  mera decisione d ‘ improponibilità e, in secondo grado, la Corte, ritenuta la domanda proponibile e legittimata passiva la Regione, aveva per il
resto rigettato, nel merito, la domanda (ritenendo, come detto, non estensibile la disciplina degli LSU ai LPU).
Il secondo motivo deduce violazione degli articoli 319 c.p.c. e  42 comma  9  e  10  legge  153  dell’88,  per  avere  la Corte  territoriale violato i limiti del giudizio di rinvio.
Anche tale motivo è infondato, in considerazione del rinvio operato dalla Corte di legittimità con  la clausola su richiamata  ‘ove ricorrano i presupposti’, che lasciava del tutto aperta la questione della verifica dei requisiti costitutivi della prestazione, da esaminarsi proprio in sede di rinvio.
Si  deduce,  infine,  che  la  Corte  ha  trascurato  che  nella  domanda amministrativa erano indicati i redditi del lavoratore con dichiarazione sostitutiva e per aver negato rilievo alla dichiarazione sostitutiva della moglie quale disoccupata.
Il  Collegio  evidenzia  che  si  tratta  di  documenti  già  valutati  dalla Corte di merito che ha ritenuto,  con  accertamento  qui  non sindacabile  in  sede  di  legittimità,  l’insufficienza  di  tali  elementi  a dimostrare  il  reddito  e  l’assenza  di  prove  diverse  dello  stesso, necessarie per il riconoscimento della prestazione.
Spese irripetibili ex art. 152 att. c.p.c.
Sussistono  i  presupposti  per  il  raddoppio  del  contributo  unificato, se dovuto.
P.Q.M.
Rigetta  il  ricorso.Spese  irripetibili.  Ai  sensi  dell’art.  13,  comma  1 quater, del DPR n.115/02 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così  deciso  in  Roma,  nella  camera  di  consiglio  del  20  dicembre
2024.
La Presidente NOME COGNOME