Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 2424 Anno 2025
Civile Ord. Sez. L Num. 2424 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 01/02/2025
REGIONE CALABRIA
-intimato-
avverso SENTENZA di CORTE D’APPELLO CATANZARO n. 1725/2018 depositata il 09/01/2019.
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 22223/2019 R.G. proposto da : COGNOME elettivamente domiciliato in ROMA INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato COGNOME-) rappresentato e difeso dagli avvocati NOME COGNOME (CODICE_FISCALE, NOME COGNOME (CODICE_FISCALE
-ricorrente-
contro
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 20/12/2024 dal Consigliere NOME COGNOME
RITENUTO CHE:
Con sentenza del 9.1.19 la Corte d’appello di Catanzaro ha rigettato la domanda di assegno nucleo familiare per euro 2351,88 richiesta verso la Regione dal lavoratore in epigrafe, lavoratore di pubblica utilità presso il Comune di Soverato.
La sentenza fa seguito a Cassazione n. 8574 del 2016, che aveva annullato la precedente decisione di appello di rigetto della domanda, ritenendo spettare l’assegno anche ai lavoratori di pubblica utilità, ‘ove ricorrano i presupposti’.
In sede di rinvio, la Corte territoriale ha ritenuto, in particolare, che il lavoratore non avesse fornito prova degli elementi costitutivi del diritto con particolare riferimento al reddito e al rispetto del limite reddituale.
Avverso tale sentenza ricorre il lavoratore per due motivi; è rimasta intimata la Regione.
Il Collegio, all’esito della camera di consiglio, si è riservato il termine di giorni sessanta per il deposito del provvedimento.
CONSIDERATO CHE:
Il primo motivo deduce violazione, ex 360 numero 4 c.p.c., dell’articolo 2909 c.c., 384 comma 2 c.p.c., nonché 2697, 2712, 2717 e 2727 c.c., per avere la Corte territoriale trascurato che il giudicato si era formato sulla proponibilità della domanda e sulla legittimazione della Regione e perché i fatti non erano stati contestati dalla parte.
Il motivo è infondato: premesso che non vi è alcuna ‘non contestazione’ in quanto la parte convenuta aveva negato in radice la spettanza del diritto, va rilevato, inoltre, che non si è formato alcun giudicato posto che, in primo grado, vi era stata mera decisione d ‘ improponibilità e, in secondo grado, la Corte, ritenuta la domanda proponibile e legittimata passiva la Regione, aveva per il
resto rigettato, nel merito, la domanda (ritenendo, come detto, non estensibile la disciplina degli LSU ai LPU).
Il secondo motivo deduce violazione degli articoli 319 c.p.c. e 42 comma 9 e 10 legge 153 dell’88, per avere la Corte territoriale violato i limiti del giudizio di rinvio.
Anche tale motivo è infondato, in considerazione del rinvio operato dalla Corte di legittimità con la clausola su richiamata ‘ove ricorrano i presupposti’, che lasciava del tutto aperta la questione della verifica dei requisiti costitutivi della prestazione, da esaminarsi proprio in sede di rinvio.
Si deduce, infine, che la Corte ha trascurato che nella domanda amministrativa erano indicati i redditi del lavoratore con dichiarazione sostitutiva e per aver negato rilievo alla dichiarazione sostitutiva della moglie quale disoccupata.
Il Collegio evidenzia che si tratta di documenti già valutati dalla Corte di merito che ha ritenuto, con accertamento qui non sindacabile in sede di legittimità, l’insufficienza di tali elementi a dimostrare il reddito e l’assenza di prove diverse dello stesso, necessarie per il riconoscimento della prestazione.
Spese irripetibili ex art. 152 att. c.p.c.
Sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.Spese irripetibili. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del DPR n.115/02 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 20 dicembre
2024.
La Presidente NOME COGNOME