Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 7961 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 7961 Anno 2024
Presidente: GENOVESE NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 25/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso n. 22804/2021
promosso da
NOME COGNOME elettivamente domiciliato in RomaINDIRIZZO INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO, rappresentato e d dall’AVV_NOTAIO in virtù di procura speciale in calc ricorso;
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE elettivamente domiciliata in Roma, INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO, ch rappresenta e difende unitamente all’AVV_NOTAIO, in v di procura speciale in calce al controricorso;
-controricorrente –
avverso il decreto n. cronol. 366/2021 della Corte di appello Brescia, pubblicato il 07/06/2021;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio 27/10/2023 dal Consigliere NOME COGNOME; letti gli atti del procedimento in epigrafe;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza pubblicata nel 2014, veniva dichiarata l cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da R
omissis
nel
L.F.
figli,
R.RAGIONE_SOCIALE.
ej
NOME.
e
NumQro sezionale 4820/2023
dal quale erano ,nati due
um Nero di raccolta generale 7961/ . 2024
Data pubblicazione 26/03/2024
Con ricorso ai sensi dell’art. 9 I. n. 898 del 1970, depositato data 22/11/2019, COGNOME NOME.NOME. COGNOME chiedeva al Tribunale di Brescia di revocare l’assegnazione alla L.F. della casa coniugale – sita in omissis. INDIRIZZO> omissis COGNOME L di proprietà esclusiva del ricorrente in quanto entrambi i figli maggiorenni non erano più conviventi con la madre.
Nel costituirsi in giudizio, COGNOME NOME COGNOME si dichiarava disposta a rilasciare la casa coniugale, ma chiedeva che le foss riconosciuto un congruo termine ed anche l’aumento dell’assegno divorzile da C 800,00 ad C 1.500,00 mensili. Formulava, inoltre, la richiesta di accertare che il figlio NOME fosse stato reso autonomo per scelta esclusiva del padre e che per tale motivo fossero poste a carico di quest’ultimo, con efficacia ex tunc, tutte le spese straordinarie mediche, scolastiche e ludiche, con esclusione del concorso della madre al sostentamento del figlio.
All’udienza del 14/10/2020 le parti concordavano il rilascio della casa coniugale entro la data del 30/04/2021, ma non riuscivano ad accordarsi sulle altre questioni.
Con decreto n. cron. 9882/2020 del 26/11/2020, il Tribunale di Brescia accoglieva il ricorso presentato dal R.M. t i disponendo la revoca dell’assegnazione della casa familiare, e rigettava l domanda di NOME volta all’aumento dell’assegno divorzile.
Quest’ultima proponeva reclamo contro tale provvedimento, lamentando che il Tribunale non si era pronunciato sulla richiesta di porre a carico esclusivo del padre le spese straordinarie necessarie per il figlio COGNOME NOMECOGNOME . Censurava, inoltre, il rigetto della propria domanda riconvenzionale, volta ad ottenere l’aumento dell’assegno divorzile, in conseguenza della revoca dell’assegnazione della casa con iuga le.
COGNOME
Numero registro generale NUMERO_DOCUMENTO
Costituitosi I COGNOME NOME.COGNOME l, la Corte d’appello emetteva d i creto Ch umero se zIgnale 4820/2023 Numero di raccolta generale 7961/ . 2024 accoglimento del reclamo e, a modifica delle condizioni diateidbadia 2933,2024 sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio, sta come segue:
«d) revoca l’obbligo di NOME di contribuire, nella misura dei 50% a tutte le spese straordinarie, mediche, scolastiche e ludiche del figlio NOME divenuto maggiorenne e
autosufficiente;
L.F. e) onera COGNOME NOME.NOME. COGNOME di versare a fa somma di 1.200 a titolo di contributo di mantenimento a decorrere dalla domanda, somma da rivalutarsi annualmente secondo gli indici
Istat;
condanna il reclamato al rimborso delle spese processuali di entrambi i gradi del giudizio ,..omissis.»
Avverso tale pronuncia COGNOME NOME COGNOME ha proposto ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi di impugnazione.
L’intimata si è difesa con controricorso.
Le parti hanno depositato entrambe memoria difensiva.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Il ricorrente ha formulato i seguenti motivi di ricorso:
«1) Articolo 360, comma 1, n. 3, c.p.c.: Violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c. c. e dell’art. 9 della Legge n. 898 del 1970, per avere, il giudice di secondo grado, riconosciuto l’aumento dell’assegno divorzfle senza che il richiedente avesse assolto all’onere di fornire fa prova del peggioramento della propria situazione economica, e per avere riconosciuto rilevanza, nell’ambito del procedimento di revisione delle condizioni di divorzio, a fatti il cui apprezzamento era già avvenuto nel procedimento di divorzio ai fini della determinazione della spettanza dell’assegno (pagine 6-11).»
COGNOME
Numero sezionale 4820/2023 «2) Art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.. – nullità del Decreto Numero di raccolta generale 7961/ . 2024 impugnato per carenza e/o difetto di motivazione circa I ,w,14- 0.grtio trtion e 26/03/2024 dell’aumento dell’assegno divorzife (pagine 11-14).»
«3) Art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.: Violazione e falsa applicazione dell’art. 101 c.p.c. e dell’art. 337 septies c.c., avuto riguardo alla ritenuta legittimazione passiva di COGNOME R.M. COGNOME in relazione alla domanda svolta da LE. per ottenere l’esonero dal versamento del contributo di mantenimento del figlio
COGNOME maggiorenne e non convivente con alcuno dei genitori. Violazione e falsa applicazione degli artt. 30 Cost. e degli artt. 147 e ss. c. c. avuto riguardo all’obbligo di entrambi i genitori contribuire nel mantenimento della prole in relazione alle rispettive sostanze (pagine 14-18).»
«4) Art. 360, comma 1, n. 5, COGNOME omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, avuto riguardo alla decorrenza dell’aumento dell’assegno divorzife (pagine 18-20).»
2. Il primo motivo di ricorso è infondato.
Il ricorrente ha dedotto che la Corte d’appello ha aumentato l’assegno divorzile alla ex moglie, considerando le presunte cause della disparità di reddito tra le parti e il presunto contributo del donna alla vita familiare, in base a circostanze che erano già stat valutate nel procedimento di divorzio e che non potevano formare oggetto di nuove valutazioni nel procedimento ex art. 9 I. n. 898 del 1970, se non limitatamente ai fatti sopravvenuti, ma nella specie la e.x moglie aveva evidenziato, al fine di ottenere l’incremento dell’assegno, solo la perdita della disponibilità del casa coniugale, senza neppure dimostrare le spese per il reperimento di una nuova abitazione, che in effetti al ricorrente non risultavano sostenute perché la donna era andata a vivere gratuitamente in una casa di proprietà del padre.
2.1. Com’è noto, l’art. 9, comma 1, I. n. 898 del 1970 (nell specie ancora applicabile ratione temporis), stabilisce che «Qualora
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Numerq sezionale 4820/2023 sopravvengano giustificati motivi dopo la sentenza che pronuncia io COGNOME raccolta generale 7961/ . 2024 scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimodel ado n e 26,03/2024 tribunale, in camera di consiglio e, per i provvedimenti relativi ai figli, con la partecipazione del pubblico ministero, può, su istanza di parte, disporre la revisione delle disposizioni concernenti l’affidamento dei figli e di quelle relative alla misura e alle modalit dei contributi da corrispondersi ai sensi degli articoli 5 e 6.»
2.2. Questa Corte ha precisato che l’accertamento di una sopravvenuta modifica delle condizioni economiche degli ex coniugi, idonea a mutare il pregresso assetto patrimoniale realizzato con il precedente provvedimento attributivo dell’assegno, deve essere operato secondo una valutazione comparativa delle condizioni delle parti, senza che il giudice sia chiamato a effettuare una nuova ed autonoma valutazione dei presupposti o della entità dell’assegno, che è già stata effettuata con la senten divorzile (v. da ultimo Cass., Sez. 6-1, Ordinanza n. 7666 del 09/03/2022).
Il giudice adito per la revisione delle condizioni di divorzio deve anzi, nel pieno rispetto delle valutazioni espresse al momento della attribuzione dell’emolumento, limitarsi a verificare se, ed in ch misura, le circostanze, sopravvenute e provate dalle parti, abbiano alterato l’equilibrio così raggiunto, provvedendo ad adeguare l’importo o lo stesso obbligo della contribuzione alla nuova situazione patrimoniale-reddituale accertata (v. ancora Cass., Sez. 6-1, Ordinanza n. 7666 del 09/03/2022).
È, tuttavia, evidente che, una volta accertata, in fatto, sopravvenienza di circostanze potenzialmente idonee ad alterare l’assetto economico stabilito tra gli e.x coniugi al momento della pronuncia sulle condizioni di divorzio, il giudice deve procedere alla valutazione, in diritto, dei “giustificati motivi” che ne consentono l revisione sulla base del “diritto vivente”, tenendo cioè conto de criteri che derivano dall’interpretazione giurisprudenziale delle
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norme applicabili al momento della decisione (Cass. COGNOME ez. Numerb COGNOME meroseionale 4820/2023 1 di raccolta gerferale 7961/ . 2024 z Ordinanza n. 1645 del 19/01/2023). COGNOME Data pubblicazione 26,03/2024
2.3. Nella specie, la Corte territoriale ha accertato persistenza, nell’attualità, del significativo divario economico tra coniugi, mediante una valutazione dei redditi e il patrimonio delle parti che ha tenuto della situazione già considerata in sede d divorzio cui ha aggiunto le novità intervenute (ad esempio, la vendita della casa a omissis da parte della controricorrente e i redditi dichiarati dal ricorrente nel 2019) e ha poi, ritenuto che l’assegno attribuito nel 2014, secondo i crite interpretativi in vigore al momento della decisione, fosse destinato a svolgere la funzione assistenziale ed anche compensativoperequativa. Infine, ha rimarcato quanto segue: «,..essendo pacifico il raggiungimento dell’autonomia economica del figlio le risorse economiche del R.M. ‘sono di fatto aumentate, non R.A. dovendo più lo stesso far fronte al pagamento della somma di C 800,00 in favore del detto figlio e ben potendo, quindi, corrispondere una somma maggiore in favore della ex moglie,..», aggiungendo che «,..lo stesso è oggi rientrato nella disponibilità della casa coniugale dalla quale ben potrà conseguire un ulteriore entrata.»
La Corte d’appello, pur indicando le sopravvenienze rilevanti dopo aver valutato le condizioni economico-patrimoniali delle parti, ha, dunque, deciso secondo diritto sulla revisione dell’assegno.
In effetti, la menzionata Corte ha riscontrato l’esistenza di sopravvenienze COGNOME rilevanti COGNOME – COGNOME in COGNOME particolare, COGNOME la COGNOME cessazione dell’erogazione del contributo al mantenimento del figlio R.A. di C 800,00, divenuto economicamente autosufficiente, a carico del R.M. e l’acquisizione da parte di quest’ultimo della piena disponibilità dell’abitazione familiare di sua proprietà – che hanno determinato un miglioramento delle condizioni del medesimo, il quale si trovava già in una situazione reddituale e patrimoniale
ero se ponale -4820,2023 notevolmente avvantaggiata rispetto alla ex ITiogi rSerci dr9Pc,9, , a ggeraie ‘ conformità ai principi sopra enunciati, ha ritenuto delgelriD90 o n e 26/03,2024 l’aumento dell’assegno divorzile.
2.4. Si deve subito rilevare che la constatazione della prima delle due circostanze appena dedotte, non è oggetto di censura, avendo le parti concordemente dedotto che il figlio NOME è divenuto economicamente autosufficiente, mentre il figlio NOME non vive più con la madre ed è mantenuto direttamente dal padre.
2.5. Per quanto riguarda, invece, la revoca dell’assegnazione della casa familiare, occorre compiere alcune precisazioni.
2.5.1. Prima di tutto, sì deve rilevare che l’affermazione relativa al trasferimento della controricorrente presso la casa del padre a titolo di comodato, costituisce una deduzione in fatto del ricorrente che, dalla lettura del ricorso per cassazione e anche dell sentenza impugnata, non risulta essere stata offerta alla valutazione del giudice nei gradi di merito, né il suo mancato esame è stato in questa sede censurato, sicché si tratta di fatto ch si presenta del tutto nuovo e, dunque, insuscettibile di esser valutato.
2.5.2. In via generale, inoltre, la revoca dell’assegnazione dell’abitazione familiare costituisce una sopravvenienza sfavorevole per l’ex coniuge che ne sia stato assegnatario, la quale suscettibile di essere valutata, ai fini della verifica dei presuppo per la revisione delle condizioni di divorzio ai sensi dell’art comma 1, I. n. 898 del 1970, tanto più quando si accompagna all’acquisto della disponibilità materiale della stessa da par dell’altro ex coniuge che ne sia proprietario esclusivo.
È vero, infatti, che la statuizione sull’assegnazione della cas familiare è posta nell’esclusivo interesse del figlio minorenne maggiorenne ma non ancora autosufficiente economicamente. Tuttavia, a prescindere da tale indiscussa funzione, finalizzata a conservare l’habitat familiare dei figli, non può negarsi che detta
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assegnazione abbia dei riflessi economici, perchéNucon cOrai segraile 7498:0102243 genitore assegnatario di evitare la ricerca di una diversa airo ziorteone 26/03,2024 che invece deve essere reperita dal genitore che non vive in prevalenza con i figli, anche se è il proprietario esclusivo o com proprietario dell’abitazione stessa.
Allo stesso modo, la revoca dell’assegnazione della casa familiare costituisce una modifica peggiorativa delle condizioni economiche del genitore che ne fruisce insieme ai figli e una sopravvenienza migliorativa per l’altro che ne sia il proprietario esclusivo, il quale, ad esempio, può andarvi ad abitare o concedere il bene in locazione a terzi o comunque impiegarlo in attività produttive, compiendo, in sintesi, attività suscettibili di valutazio economica che durante l’assegnazione all’altro genitore non erano consentite.
Anche nel valutare l’adozione delle statuizioni conseguenti alla separazione personale tra i coniugi, questa Corte ha più volte attribuito rilievo all’assegnazione della casa familiare, ai fini de quantificazione dell’assegno di mantenimento in favore dei figli e del coniuge economicamente più debole, perché, pur essendo finalizzata alla tutela della prole e del suo interesse a permaner nell’ambiente domestico, indubbiamente tale assegnazione costituisce un’utilità suscettibile di apprezzamento economico, precisando che ciò avviene anche quando il coniuge assegnatario dell’immobile ne sia comproprietario, perché il godimento di tale bene non trova fondamento nella comproprietà dello stesso, ma nel provvedimento di assegnazione, opponibile anche ai terzi, che limita la facoltà dell’altro coniuge di disporre della propria quota si traduce, per esso, in un pregiudizio economico valutabile (Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 27599 del 21/09/2022; Cass., Sez. 1, n. 20858/2021; Cass., Sez. 6-1, n. 25420/2015; v. anche Cass., Sez. 1, n. 4203/2006, ove è precisato che il godimento della casa familiare costituisce un valore economico, del quale il giudice deve
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Nurrpror t ezionale 4820/2023 tener conto ai fini della determinazione dell’assegno d.ovut Q a a ro Numero di raccolta generale 7961/ . 2024 coniuge per il suo mantenimento o per quello dei figli, cherd -la isegolaone 26,03/2024 corrisponde al canone ricavabile dalla locazione dell’immobile).
Come sopra evidenziato, le sopravvenienze possono divenire giustificati motivi di revisione o revoca dell’assegno divorzil secondo i criteri forniti dall’art. 5, comma 6, I. n. 898 del 1970, dovendosi pertanto tenere conto «delle condizioni dei coniugi, delle ragioni della decisione, del contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune, del reddito di entrambi» e tutti i suddetti elementi vanno valutati «anche in rapporto alla durata del matrimonio».
In tale quadro la disponibilità dell’abitazione della cas familiare, come pure la perdita della stessa, costituiscono circostanze suscettibili essere valutate perché connotano le condizioni di vita della persona anche se non si trasformano in vero e proprio reddito o non incidono sul suo patrimonio, costituendo comunque un vantaggio suscettibile di assumere volta per volta con notazione economica.
Nel caso di specie, alla perdita del vantaggio derivante dall’assegnazione della casa familiare si è affiancato il vantaggi dell’acquisto della disponibilità del bene da parte dell’ex coniug proprietario esclusivo, circostanza correttamente considerata dal giudice di merito, insieme all’altro elemento sopra riportato, quale causa dell’aggravamento del divario economico già esistente tra i coniugi.
2.5.3. In conclusione, con specifico riferimento all’incidenza della revoca dell’assegnazione della casa familiare sulla revisione dell’assegno di divorzio ai sensi dell’art. 9 I. n. 898 del 1970, la censura si rivela infondata, dovendosi dare applicazione al seguente principio:
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‘In tema di revisione delle condizioni di divorzio costituisce Nufnero di raccolta generale 7961/. 2024 sopravvenienza valutabile, ai fini dell’accertamento dei gkostifigabion e 26/03/2024 motivi per l’aumento dell’assegno divorzile, la revoca dell’assegnazione della casa familiare di proprietà esclusiva dell’altro ex coniuge, il cui godimento, ancorché funzionale al mantenimento dell’ambiente familiare in favore dei figli, costituisce un valore economico non solo per l’assegnatario, che ne viene privato per effetto della revoca, ma anche per l’altro coniuge, che si avvantaggia per effetto della revoca, potendo andare ad abitare la casa coniugale o concederla in locazione a terzi o comunque impiegarla in attività produttive, compiendo attività suscettibili d valutazione economica che, durante l’assegnazione all’altro coniuge, non erano consentite/’
3. Il secondo motivo di ricorso è infondato.
3.1. Come è noto, la nuova formulazione dell’art. 360 c.p.c. (introdotta dall’art. 54, comma 1, lett. b, d.l. n. 83 del 2012, co con modif. in I. n. 134 del 2012) non consente più l’impugnazione ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. «per omessa insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio», ma soltanto «per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti».
La riformulazione appena richiamata deve essere interpretata alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 prel., com riduzione al “minimo costituzionale” del sindacato di legittimità sulla motivazione. Pertanto, è divenuta denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuti in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della senten impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali (v. Cass., Sez. U, n. 8053/2014; conf. da ultimo Cass. Sez. 1, n. 7090/2022).
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Numero registro generale CODICE_FISCALE
Numero sezionale 4820,2023
,Numero di raccolta cleurale 79E1,2024
In altre parole, a seguito della riforma del 2012 e scompa u rs0 ta p liblicazione 25,012024 controllo sulla motivazione con riferimento al parametro della sufficienza, ma resta il controllo sull’esistenza (sotto il pro dell’assoluta omissione o della mera apparenza) e sulla coerenza (sotto il profilo della irriducibile contraddittorietà e dell’illogi manifesta) della stessa, ossia il controllo riferito a quei paramet che determinano la conversione del vizio di motivazione in vizio di violazione di legge, sempre che emerga immediatamente e direttamente dal testo della sentenza impugnata (v. di nuovo Cass., Sez. U, n. 8053/2014 e Cass., Sez. 1, n. 13248/2020).
A tali principi si è uniformata negli anni successivi l giurisprudenza di legittimità, la quale ha più volte precisato che l violazione di legge, come sopra indicata, ove riconducibile alla violazione degli artt. 111 Cost. e 132, comma 2, n. 4, c.p.c determina la nullità della sentenza ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c. (così Cass., Sez. U, n. 22232/2016; conf. Cass. Sez 3, n. 22598/2018; Cass., Sez. L, n. 27112/2018; Cass., Sez. 6-L n. 16611/2018; Cass., Sez. 3, n. 23940/2017).
In particolare, questa Corte ha ritenuto che di “motivazione apparente” o di “motivazione perplessa e incomprensibile” può parlarsi laddove essa non renda percepibili le ragioni della decisione, perché consiste di argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere l’iter logico seguito per la formazione del convincimento, di talché essa non consenta alcun effettivo controllo sull’esattezza e sulla logicità del ragionamento del giudice.
Secondo la medesima Corte, inoltre, ricorre il vizio di omessa o apparente motivazione della sentenza allorquando il giudice di merito ometta di indicare gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento ovvero li indichi senza un’approfondita loro disamina, rendendo, in tal modo, impossibile ogni controllo sull’esattezza e sulla logicità del suo ragionamento de
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Numero sezionale 4820,2023
g § ragionamento del giudice (v. da ultimo Cass” Nuero di racolta generale 79E1,2024 eZ riata p utblic r 2zione 25,012024 27411/2021).
Il giudice deve, infatti, dare conto, in modo comprensibile e coerente rispetto alle evidenze processuali, del percorso logic compiuto al fine di accogliere o respingere la domanda formulata, dovendosi ritenere viziata per apparenza la motivazione mera mente assertiva o riferita solo complessivamente alle produzioni in atti (Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 14762/2019).
3.2. Nella specie, dalla semplice lettura del decreto impugnato, si evincono con chiarezza le ragioni della decisione. La Corte d’appello ha, infatti, evidenziato il divario economico esistente tr le parti, per poi rimarcare che «…essendo pacifico il raggiungimento dell’autonomia economica del figlio NOME COGNOME le risorse economiche del R.M. sono di fatto aumentate, non dovendo più lo stesso far fronte al pagamento della somma di C 800,00 in favore del detto figlio e ben potendo, quindi, corrispondere una somma maggiore in favore della ex moglie…», aggiungendo che «,..lo stesso è oggi rientrato nella disponibilità della casa coniugale dalla quale ben potrà conseguire un ulteriore entrata.».
Il motivo deve pertanto essere respinto.
4. Il terzo motivo è inammissibile.
Il ricorrente ha affermato che la Corte d’appello ha errato nel ritenere estinto l’obbligo della madre di concorrere nel mantenimento del figlio, senza avere previamente verificato in contraddittorio con quest’ultimo, non più convivente con i genitori, il comprovato raggiungimento di un’effettiva e stabile indipendenza economica o la dimostrata colpevole inezia dello stesso.
La parte non risulta avere, tuttavia, colto la ratio della decisione impugnata, perché il giudice del reclamo non ha effettuato alcun accertamento in ordine all’esistenza o meno dell’obbligo della L.F. COGNOME di mantenere il figlio I RAGIONE_SOCIALE.RAGIONE_SOCIALE ma ha semplicemente revocato la statuizione contenuta nella sentenza di divorzio,
COGNOME
0 Numero di racco ta generale COGNOME 2024 Numero’ sezionale 482,2023 riguardante il rapporto interno tra i genitori, che ‘Neve eva l’obbligo della COGNOME L.F. COGNOME di rimborsare al R.M. Il 50% detitaspeseone26,133i2o straordinarie relative al figlio.
Ovviamente, una volta cessata la coabitazione con i genitori, eventuali richieste di mantenimento per le proprie spese, ordinarie o straordinarie, o per la corresponsione degli alimenti, in presenza dei presupposti di legge, potranno, e dovranno, essere formulate direttamente dal figlio nei confronti di ciascuno degli ascendenti.
Anche il quarto motivo è infondato.
5.1. Come evidenziato nell’esaminare il secondo motivo di ricorso, la nuova formulazione dell’art. 360 c.p.c. consente l’impugnazione ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. «per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti».
La norma si riferisce al mancato esame di un fatto decisivo, che è stato offerto al contraddittorio delle parti, inteso come fat storico, accadimento naturalistico.
Costituisce, pertanto, un fatto ai sensi dell’art. 360, comma 1 n. 5, c.p.c., non una questione o un punto, ma un vero e proprio evento, un preciso accadimento, una determinata circostanza naturalistica, un dato materiale, un episodio fenomenico rilevante (Cass., Sez. 2, n. 26274/2018).
Non integrano, viceversa, fatti, il cui omesso esame possa cagionare il vizio ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. argomentazioni o deduzioni difensive (Cass., Sez. 2, n. 14802/2017; Cass., Sez. 5, n. 21152/2014), le domande o le eccezioni formulate nella causa di merito, né i motivi di appello e neppure le singole questioni decise dal giudice di merito o i punt della sentenza (Cass., Sez. 1, Sentenza n. 17761 del 08/09/2016).
Neppure possono considerarsi fatti i singoli elementi di un accadimento complesso, comunque apprezzato, né le mere ipotesi alternative, né le singole risultanze istruttorie, ove comunque risul
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un complessivo e convincente apprezzamento del fa tto N COGNOME s uNaezagrale4820f2023 umero di racc’olta generale 7961/ . 2024 giudice di merito sulla base delle prove acquisite nel carobobbd iho n e 26,03,2024 giudizio (Cass., Sez. 2, Ordinanza n. 10525 del 31/03/2022).
Ovviamente, i fatti il cui omesso esame integra il menzionato vizio della sentenza devono essere “decisivi” e tale caratteristic deve essere, a pena di inammissibilità del motivo, chiaramente allegata dal ricorrente, che è tenuto a rappresentare non solo quale sia il fatto di cui sia stato omesso l’esame, ma anche il rapporto derivazione diretta tra l’omesso esame e la decisione, a lu sfavorevole, della controversia (Cass., Sez. L, Ordinanza n. 29954 del 13/10/2022).
5.2. Nel caso di specie, il ricorrente ha dedotto che il giudice merito avrebbe dovuto tenere conto del fatto che le parti avevano concordato proprio nel corso del giudizio di primo grado che la controricorrente avrebbe potuto continuare a godere della casa familiare fino al 30/04/2021 (v. verbale d’udienza del 14/10/2020 agli atti), circostanza che, se valutata, avrebbe determinato una diversa statuizione sulla decorrenza dell’aumento dell’assegno divorzile, che invece la Corte d’appello ha fatto risalire alla da della domanda giudiziale.
Come sopra evidenziato, tuttavia, non risulta che la Corte di appello abbia fondato l’aumento dell’assegno divorzile esclusivamente sulla circostanza del rilascio della casa familiare come se fosse una conseguenza automatica della stessa, ma piuttosto ha ritenuto che tale evenienza, insieme ad altre (e i particolare la cessazione del pagamento del contributo al mantenimento del figlio NOME ), giustificavano la revisione dell’assegno nel senso indicato.
La circostanza dedotta, dunque, non risulta decisiva.
In conclusione, il ricorso deve essere respinto.
La statuizione sulle spese segue la soccombenza.
COGNOME
Numero se zgnale 4820/2023 8. In applicazione dell’art. 13, comma 1 quater, ,d P R n 11 NuMerb dr racc . olta generale 7961/. 2024 del 2002, si deve dare atto della sussistenza dei prrisztippost e 26,03/2024 processuali per il versamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello richiesto pe l’impugnazione proposta, se dovuto.
In caso di diffusione, devono essere omesse le generalità delle parti e dei soggetti menzionati nella decisione, a norma dell’art. 52 d.lgs. n. 196 del 2003.
P.Q.M.
La Corte
rigetta il ricorso;
condanna il ricorrente alla rifusione delle spese di lite sostenu dalla controricorrente, che liquida in C 4.000,00 per compenso, oltre C 200,00 per esborsi ed accessori di legge;
dà atto, in applicazione dell’art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002, della sussistenza dei presupposti processuali per i versamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello richiesto per l’impugnazione proposta, se dovuto;
dispone che, in caso di diffusione della presente ordinanza, siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti menzionati, a norma dell’art. 52 d.lgs. n. 196 del 2003.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Prima Sezione civile della Corte suprema di Cassazione, il 27 ottobre 2023.