Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 9014 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 1 Num. 9014 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 30/03/2023
ORDINANZA
sul ricorso n. omissis r.g. proposto da:
T.G. rappresentato e difeso, giusta procura speciale allegata in calce al ricorso, dall’AVV_NOTAIO, presso il cui studio elettivamente domicilia in Palermo, al INDIRIZZO. – ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE , rappresentata e difesa, giusta procura speciale allegata in calce al controricorso, dall’AVV_NOTAIO, presso il cui studio elettivamente domicilia in Palermo, alla INDIRIZZO.
– controricorrente –
omissis pubblicata il giorno omissis avverso la sentenza, n. cron. I omi ss i s I, della CORTE DI APPELLO DI
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del giorno 13/03/2023 dal AVV_NOTAIO.
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FATTI DI CAUSA RAGIONE_SOCIALE
Con sentenza
dell RAGIONE_SOCIALE
omissis RAGIONE_SOCIALE
1′ omissis il Tribunale di RAGIONE_SOCIALE
facendo seguito alla propria precedente sentenza non definitiva n. i omissis L dichiarativa della cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto, il
I RAGIONE_SOCIALE
omissis RAGIONE_SOCIALE
I, da RAGIONE_SOCIALE
NOME.
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e RAGIONE_SOCIALE
NOME COGNOME
I dal quale non erano nati figli, rigettò la domanda di quest’ultima volta al riconoscimento, in suo favore, di un assegno divorzile.
M .S. omissis 2. La Corte di appello di omissis pronunciando sul gravame dalla contro detta decisione definitiva, con sentenza del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE , n. la riformò parzialmente, facendo obbligo al T.G. di corrisponderle, «entro il giorno cinque di ogni mese, l’assegno di C 1.500,00 mensili, da rivalutare annualmente secondo gli indici Istat di variazione dei costo della vita per le e condannandolo al pagamento delle spese del
famiglie di operai e impiegati» doppio grado.
2.1. Per qui ancora di interesse, quella corte: i) rimarcò, innanzitutto, che le affermazioni di Cass. n. 11504 del 2017, fondanti l’impugnata decisione del tribunale, erano state superate, poi, dalla pronuncia resa da Cass., SU, n. 18287 del 2018; ii) descrisse il contenuto di quest’ultima; iii) ritenne spettante l’assegno divorzile invocato dall’appellante, quantificandolo nella misura predetta all’esito della complessiva valutazione della diversa situazione economico-patrimoniale degli ex coniugi e del contributo fornito dalla RAGIONE_SOCIALE nella realizzazione della vita familiare, tenendo conto delle aspettative professionali ed economiche sacrificate, la durata del matrimonio e l’età della richiedente.
Per la cassazione di questa sentenza ha proposto ricorso il RAGIONE_SOCIALE T.G. affidandosi a due motivi, illustrati anche da memoria ex art. 380-bis.1 cod. proc. civ.. Ha resistito, con controricorso, la M .S.
RAGIONI DELLA DECISIONE
I formulati motivi di ricorso denunciano, rispettivamente:
«Violazione e falsa applicazione dell’art. 5 della L. n. 898/70 e successive modificazioni, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., per avere la Corte di Appello di] RAGIONE_SOCIALE I riconosciuto il diritto della Sig.ra NOME di
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ottenere l’assegno divorzile facendo erronea applicazione dei criteWtegumicgrn sesto comma della predetta disposizione». Si criticano le argomentazioni utilizzate dalla corte territoriale al fine di attribuire l’assegno divorzile odierna controricorrente;
II) «Violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., nonché per nullità della sentenza, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., per avere la Corte di Appello di le spese dei due gradi di giudizio». Si ascrive alla corte distrettuale di avere «erroneamente disposto in ordine alle spese processuaii, come se avesse ravvisato, nel caso di specie, un’ipotesi di totale soccombenza» dell T.G. mentre, invece, avrebbe dovuto ritenere sussistente una parziale reciproca soccombenza, attesa la concreta quantificazione dell’assegno riconosciuto alla ampiamente inferiore rispetto a quanto da lei domandato. Si assume, inoltre, che, «nei giudizi di divorzio, i giudici sono orientati a compensare le spese di lite e ciò in relazione alla natura familiare della controversia, stante che invero, non c’è mai una parte vittoriosa ed una parte sconfitta, tanto che, nel giudizio di primo grado, il Tribunale di onnissis ha compensato le spese, pur essendo risultata totalmente soccornbente la M.S. ». T.G. M .S. RAGIONE_SOCIALE condannato il Or. a rifondere alla
2. La prima di tali doglianze è inammissibile.
2.1. Essa denuncia, in buona sostanza, il mancato rispetto dei parametri di cui all’art. 5, comma 6, della legge n. 898 del 1970, sicché occor immediatamente richiamare l’innovativo e più recente orientamento di questa Corte secondo il quale il riconoscimento dell’assegno di divorzio, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, ai sensi della citata disposizione, postula l’accertament dell’inadeguatezza dei mezzi dell’ex coniuge istante e dell’impossibilità d procurarseli per ragioni oggettive (cfr., in motivazione, Cass. n. 37577 del 2022), applicandosi i criteri equiorclinati di cui alla prima parte della norma, quali costituiscono il parametro cui occorre attenersi per decidere sia sulla attribuzione sia sulla quantificazione dell’assegno. In particolare, si impon una valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle
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ggig1t RAGIONE_SOCIALE 30,1113f2023 parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente ni RAGIONE_SOCIALE Mune divorzile alla conduzione della vita familiare ed alla formazione del patrimonio comune, nonché di quello personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio ed all’età dell’avente diritto. La natura perequativo-compensativa, che discende diretta mente dalla declinazione del principio costituzionale di solidarietà, conduce, quindi, al riconoscimento di un contributo volto a consentire al coniuge richiedente, non il conseguimento dell’autosufficienza economica sulla base di un parametro astratto, bensì il raggiungimento in concreto di un livello reddituale adeguato al contributo fornito nella realizzazione della vita familiare, in particolare tenendo cont delle aspettative professionali sacrificate. La funzione equilibratrice d reddito degli ex coniugi, anch’essa assegnata dal legislatore all’assegn divorzile, non è finalizzata, peraltro, alla ricostituzione del tenore di endoconiugale, ma al riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dall’ex coniuge economicamente più debole alla formazione del patrimonio della famiglia e di quello personale degli ex coniugi (cfr., anche nelle rispettive motivazioni, Cass., SU., n. 18287 del 2018; Cass. n. 1882 del 2019; Cass. n 21234 del 2019; Cass. n. 5603 del 2020; Cass. n. 4215 del 2021; Cass., SU, n. 32198 del 2021; Cass. n. 23977 del 2022; Cass., SU, n. 32914 del 2022).
2.1.1. La giurisprudenza di legittimità, peraltro, ha puntualizzato, affatt opportunamente, che «Il riconoscimento dell’assegno divorzile in funzione perequativo-compensativa non si fonda sul fatto, in sé, che uno degli ex coniugi si sia dedicato prevalentemente alle cure della casa e dei figli, né sull’esistenza in sé di uno squilibrio reddituale tra gli ex coniug – che costituisce solo una precondizione fattuale per l’applicazione dei parametri di cui all’art. 5, cornma 6, 1. n. 898 del 1970 – essendo invece necessaria un ‘indagine sulle ragioni e sulle conseguenze della scelta, seppure condivisa, di colui che chiede l’assegno, di dedicarsi prevalentemente all’attività familiare, la quale assume rilievo nei limiti in cui comporti sacrifici aspettative professionali e reddituali, la cui prova spetta al richiedente» (cfr Cass. n. 29920 del 2022, nonché, in senso sostanzialmente conforme, Cass. n. 23583 del 2022; Cass. n. 38362 del 2021).
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2.2. Nella specie, la corte distrettuale (cfr. amplius, pag. 10 It’iP. u gimone 30,1113f2023 sentenza impugnati) ha analizzato le rispettive situazioni patrimoniali di entrambi gli ex coniugi ed ha ponderato il contributo concretamente fornito dalla M.S. alla conduzione della vita familiare ed alla formazione del patrimonio comune, nonché di quello personale di ciascuno di essi, in relazione alla durata del matrimonio ed all’età della controricorrente.
2.2.1. I corrispondenti accertamenti integrano, peraltro, valutazioni fattuali non ulteriormente sindacabili in queste sede perché adeguatamente motivati, né il T.G. ha formulato specifiche e puntuali censure alla stregua dell’art. 360, connma 1, n. 5, cod. proc. civ., nel testo introdotto d.l. n. 83 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 134 del 20 (qui applicabile ratione temporis, risultando impugnata una sentenza resa il 9 dicembre 2021),
2.3. Resta solo da dire, quanto all’effettivo contenuto della doglianza i esame, che il vizio di cui all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. (specificamente invocato dal ricorrente) può rivestire la forma della violazione di legge (intesa come errata negazione o affermazione dell’esistenza o inesistenza di una norma, ovvero attribuzione alla stessa di un significato inappropriato) e della falsa applicazione di norme di diritto (intesa come sussunzione della fattispecie concreta in una disposizione non pertinente perché, ove propriamente individuata ed interpretata, riferita ad altro, ovvero deduzione da una norma di conseguenze giuridiche che, in relazione alla fattispecie concreta, contraddicono la sua, pur corretta, interpretazione. Cfr. Cass. n. 2413 del 2023; Cass. n. 1015 del 2023; Cass. n. 5490 del 2022; Cass. n. 3246 del 2022; Cass. n. 596 del 2022; Cass. n. 40495 del 2021; Cass. n. 28462 del 2021; Cass. n. 25343 del 2021; Cass. n. 4226 del 2021; Cass. n. 395 del 2021; Cass. n. 27909 del 2020; Cass. n. 4343 del 2020; Cass. n. 27686 del 2018). È opportuno rimarcare, inoltre, che questa Corte, ancora recentemente (cfr., pure nelle rispettive motivazioni, oltre alle pronunce appena citate, Cass. n. 35041 del 2022, Cass. n. 33961 del 2022 e Cass. n. 13408 del 2022), ha chiarito, tra l’altro, che: a) non integra violazione, né falsa applicazione di norme di diritto, la denuncia di un
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éri erronea ricognizione della fattispecie concreta in funzione delle ris RAGIONE_SOCIALE c one 30,1113f2023 hibifiM causa, poiché essa si colloca al di fuori dell’ambito interpretative applicativo della norma di legge; b) il discrimine tra violazione di legge in senso proprio (per erronea ricognizione dell’astratta fattispecie normativa) ed erronea applicazione della legge (in ragione della carente o contraddittoria ricostruzione della fattispecie concreta) è segnato dal fatto che so quest’ultima censura, diversamente dalla prima, è mediata dalla contestata valutazione delle risultanze di causa (cfr. Cass. n. 10313 del 2006; Cass. n. 195 del 2016; Cass. n. 26110 del 2015; Cass. n. 8315 del 2013; Cass. n. 16698 del 2010; Cass. n. 7394 del 2010); c) le doglianze attinenti non già all’erronea ricognizione della fattispecie astratta recata dalle norme di legg bensì all’erronea ricognizione della fattispecie concreta alla luce del risultanze di causa, ineriscono tipicamente alla valutazione del giudice di merito (cfr. Cass. n. 13238 del 2017; Cass. n. 26110 del 2015).
2.3.1. La formulata censura, invece, si risolve, sostanzialmente, in una critica, peraltro generica, al complessivo accertamento fattuale operato dal giudice a quo e posto a fondamento delle raggiunte sue conclusioni, cui il
T.G. intenderebbe opporre, sotto la formale rubrica di vizio di violazione di legge, una diversa valutazione, totalmente dimenticando, però, che il vizio di cui all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., – come si è già detto può essere mediato dalla riconsiderazione delle risultanze istruttorie, ma deve essere dedotta, a pena di inammissibilità del motivo giusta la disposizione dell’art. 366, n. 4, cod. proc. civ., non solo con la indicazione delle no assuntivamente violate, ma anche, e soprattutto, medianl specifiche argomentazioni intelligibili ed esaurienti intese a motivata mente dimostrare in qual modo determinate affermazioni in diritto contenute nella sentenza gravata debbano ritenersi in contrasto con le indicate norme regolatici della fattispecie o con l’interpretazione delle stesse fornita dalla giurisprudenza legittimità, diversamente impedendosi alla Corte regolatrice di adempiere al suo istituzionale compito di verificare il fondamento della lamentata violazione (cfr. Cass. n. 35041 del 2022).
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y ubblicmone 30,1113f2023 2.3.2. La corte territoriale – come pure si è già antici pit sufficientemente descritto gli elementi istruttori che l’hanno indotta alle g riportate sue conclusioni circa le rispettive condizioni patrimoniali degli ex coniugi ed il contributo concretamente fornito dalla M.S. alla conduzione della vita familiare ed alla formazione del patrimonio comune, nonché di quello personale di ciascuno di essi, in relazione alla durata del matrimonio ed all’età della controricorrente. I corrispondenti accertamenti integrano valutazioni fattuali, a fronte di quali il I T.G. L con il motivo in esame, tenta, sostanzialmente, di opporvi proprie alternative interpretazioni, sebbene sotto la formale rubrica di vizio di violazione di legge, mirando ad ottenerne una rivisitazione (e differente ricostruzione), in contrasto con il gran it orientamento di questa Corte per cui il ricorso per cassazione non rappresenta uno strumento per accedere ad un terzo grado di giudizio nel quale far valere la supposta ingiustizia della sentenza impugnata, ridiscutendo gli esit istruttori ivi espressi, non condivisi e, per ciò solo, censurati al fi ottenerne la sostituzione con altri più consoni alle proprie aspettative (cfr. Cass. n. 21381 del 2006, nonché, tra le più recenti, Cass. n. 8758 del 2017 Cass., SU, n. 34476 del 2019 e Cass. n. 32026 del 2021; Cass. n. 40493 del 2021; Cass. n. 1822 del 2022; Cass. n. 2195 del 2022; Cass. n. 3250 del 2002; Cass. n. 5490 del 2022; Cass. n. 9352 del 2022; Cass. 13408 del 2022; Cass. n. 15237 del 2022; Cass. n. 21424 del 2022; Cass. n. 30435 del 2022; Cass. n. 35041 del 2022; Cass. n. 35870 del 2022; Cass. n. 1015 del 2023; Cass. n. 2415 del 2023).
Il secondo motivo è inammissibile ex art. 360-bis, n. 1, cod. proc. civ..
3.1. Invero, va ribadito il principio secondo cui, in materia d compensazione delle spese, «il sindacato della Corte di cassazione, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3) cod. proc. civ., è limitato ad accertare che non risulti violato il principio secondo il quale le stesse non possono essere poste a carico della parte totalmente vittoriosa» (cfr. tra le più recenti, anche nelle rispettive motivazioni, Cass. n. 3308 del 2023; Cass. n. 37825 del 2022; Cass. n. 10685 del 2019).
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wi c sg&Aictfione 30,1113f2023 3.2. Né, in senso contrario, può richiamarsi – come, invece, fare il ricorrente – la circostanza relativa all’asserito accoglimento s parziale dell’appello della M.S. , attesa la concreta quantificazion dell’assegno riconosciutole, ampiamente inferiore rispetto a quanto da lei domandato.
3.2.1. In proposito, infatti, è sufficiente ricordare che, in tema condanna alle spese processuali: i) il principio della soccombenza va inimso nel senso che soltanto la parte interamente vittoriosa non può essere condannata, nemmeno per una minima quota, al pagamento delle spese stesse ed il suddetto criterio non può essere frazionato secondo l’esito del varie fasi del giudizio ma va riferito unitariamente all’esito finale della senza che rilevi che in qualche grado o fase del giudizio la parte po soccombente abbia conseguito un esito a lei favorevole (cfr. Cass. n. 37825 del 2022, nonché, in senso sostanzialmente conforme, la già citata n. Cass. n. 3308 del 2023; li) le Sezioni Unite di questa Corte hanno affermato che «l’accogiiniento in misura ridotta, anche sensibile, di una domanda articolata in un unico capo non dà luogo a reciproca soccombenza, configurabile esclusivamente in presenza di una pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo tra le stesse parti o in caso di parziale accogiingento di un ‘unica domanda articolata in più capi, e non consente quindi la condanna della parte vittoriosa al pagamento delle spese processuali in favore della parte soccornbente, ma può giustificarne soltanto la compensazione totale o parziale, in presenza degli altri presupposti previsti dall’art. 92, cornnia Z cod. proc. civ.» (cfr. Cass., SU, n. 32061 del 2022), vale a dire in presenza di giusti motivi, la cui insussistenza, giova ribadirl giudice del merito non è tenuto a motivare (cfr. Cass. n. 3308 del 2023; Cass. n. 26912 del 2020).
In definitiva, quindi, il ricorso proposto dal COGNOME T.G. RAGIONE_SOCIALE deve essere dichiarato inammissibile, restando le spese di questo giudizio di legittimit regolate dal principio di soccombenza e liquidate come in dispositivo, disponendosene il pagamento in favore dello Stato, giusta l’art. 133 del d.P. R.
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n. 115 del 2002, stante l’avvenuta, documentata a mmissic ghtépudgNone 30,1113f2023 controricorrente al patrocinio a spese dello Stato.
4.1. Deve darsi atto, altresì, – in assenza di ogni discrezionali121 riguardo (cfr. Cass. n. 5955 del 2014; Cass., S.U., n. 24245 del 2015; Cass., S.U., n. 15279 del 2017) e giusta quanto precisato da Cass., SU, n. 4315 del 2020 – che, stante il tenore della pronuncia adottata, sussistono, ai se dell’art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115/02, i presupposti processuali per il versamento, da parte del medesimo ricorrente, di un ulteriore importo a tibia di contributo unificati, pari a quello previsto per il ricorso a norma d comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto, mentre «spetterà all’amministrazione giudiziaria verificare la debenza in concreto del contributo, per la inesistenza di cause originarie o sopravvenute di esenzione dal suo pagamento».
4.2. Va, disposta, infine, per l’ipotesi di diffusione del prese provvedimento, l’omissione delle generalità e degli altri dati identificativ norma dell’art. 52 del d.lgs. n. 196/2003.
PER QUESTI MOTIVI
La Corte dichiara inammissibile il ricorso del COGNOME T.G. RAGIONE_SOCIALE e lo condanna al pagamento delle spese di questo giudizio di legittimità sostenute dalla M.S. che si liquidano in C 4.600,00 per compensi, oltre alle spese forfetbrie nell misura del 15%, agli esborsi liquidati in C 200,00, ed agli accessori di legge disponendosene il pagamento in favore dello Stato.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, corrima 17, della legge n. 228 del 2012, dà atto della sussiste dei presupposti processuali per il versamento, da parte del medesimo ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quel previsto per il ricorso, giusta il comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto.
Dispone, per l’ipotesi di diffusione del presente provvedimento, l’omissione delle generalità e degli altri dati identificativi a norma dell’art del d.lgs. n. 196/2003.
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Data pubblicazione 30,1312023
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Prima sezione civile