Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 6639 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 1 Num. 6639 Anno 2023
Presidente: GENOVESE NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 06/03/2023
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 28006/2020 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE I, elettivamente domiciliato RAGIONE_SOCIALE in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato COGNOME COGNOME NOME NOME COGNOME (CODICE_FISCALE) -ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE elettivamente RAGIONE_SOCIALE domiciliato RAGIONE_SOCIALE in RAGIONE_SOCIALE ROMA RAGIONE_SOCIALE INDIRIZZO> INDIRIZZO, presso RAGIONE_SOCIALE lo RAGIONE_SOCIALE studio dell’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALECODICE_FISCALE che lo rappresenta RAGIONE_SOCIALE e difende unitamente agli RAGIONE_SOCIALE avvocati COGNOME NOME COGNOME (CODICE_FISCALE), COGNOME NOME (CODICE_FISCALE), -controricorrente- avverso DECRETO di CORTE D’APPELLO TRIESTE, nel proc.to n. 162/2019, depositato il 28/02/2020.
RAGIONE_SOCIALE
Numero registro generale 28006,2020
Numero sezionale 944,2023
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio de N l un TISOp 9 ., 025 erale 6639f2023 ata u L ‘I r icazione 06,1113,2023 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
La Corte d’appello di Trieste, con decreto n. cronol. 64/20 pubblicato il 28/2/2020, in riforma della decisione del Tribunale Pordenone – che, in sede di modifica delle condizioni di divorzio, art.9 1.898/1970, aveva revocato l’obbligo del F.L. di vers l’assegno divorzile a favore della ex moglie NOME l’assegno di mantenimento a favore della figlia maggiorenne NOME da ottobre 2019, ponendo a carico del primo l’assegno di C 800,0 mensili per il mantenimento del figlio I F.R. I, oltre il 50% delle spese straordinarie -, ha disposto che l’ex coniuge corrisponde alla G.S. l’assegno divorzile di C 400,00 mensili, respint altre richieste della reclamante.
In particolare, per quanto qui ancora interessa, la Corte territ ha rilevato che le parti, in sede di pattuizioni del divorzio con presentato nel 2014, avevano espressamente previsto la corresponsione dell’assegno divorzile in vista del trasferimen dalla casa coniugale, della G.S. con i figli presso l’abita del compagno per instaurare una stabile convivenza, cos derogando alle condizioni previste per il riconoscimen dell’assegno stesso essendosi convenuta la debenza dell’assegn «in presenza di convivenza» (dell’ex coniuge con una terza persona), e non emergeva da tali pattuizioni sottoscritte limitazione dell’obbligo di versamento dell’assegno fino a quan essa si fosse trasferita o altra limitazione.
confronti di NOME (che resiste con controricorso, notificato 1’11/12/2020). Il ricorrente ha depositato memoria. Avverso la suddetta pronuncia, RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE.RAGIONE_SOCIALE propone ricorso per cassazione, notificato il 2/11/2020, affidato a unico motivo,
RAGIONI DELLA DECISIONE
Numero sezionale 944,2023
Numero di raccolta g l e : jigrale 6639f2023 1. Il RAGIONE_SOCIALE ricorrente lamenta, con unico motivo, l’omesso esame i uata pubblicazione 06,133,2023 fatto decisivo ex art.360 n. 5 c.p.c., in punto di circostan sopravvenuta, ex art.9 1.898/1970, consistente nel consolidarsi in una convivenza stabile della relazione affettiva con un’altra persona, già intrapresa dalla ex moglie all’epoca della presentazione del ricorso per divorzio congiunto, che secondo recente giurisprudenza del giudice di legittimità è idonea a comportare la cessazione dell’obbligo di corresponsione dell’assegno divorzile .
La controricorrente ha eccepito l’inammissibilità del ricorso per cassazione (per essere il decreto reso dalla Corte d’appello privo dei caratteri di definitività e stabilità) e la tardività dello stesso
Le eccezioni non sono fondate.
2.1. Questa Corte ha chiarito che il decreto pronunciato dalla Corte d’appello, in sede di reclamo avverso il provvedimento del Tribunale in materia di modifica delle condizioni della separazione personale concernenti l’affidamento dei figli ed il rapporto con essi ovvero la revisione delle condizioni inerenti ai rapporti patrimoniali fra i coniugi ed il mantenimento della prole, ha carattere decisorio e definitivo ed è, pertanto, ricorribile in cassazione ai se dell’art.111 Cost. (Cass. 11218/2013; Cass. 12018/2019). Le stesse considerazioni possono essere svolte con riguardo alla revisione delle condizioni di divorzio.
2.2. In punto di tempestività del ricorso, notificato il 2/11/202 avverso decreto della Corte d’appello di Trieste del 28/2/2020, deve osservarsi che la sospensione dei termini processuali, dal 9 marzo all’il. maggio (per successive proroghe del termini iniziale di scadenza del 15/4/2020), prevista originariamente dall’art.83 del D.L. n. 18/2020, c.d. Decreto Cura Italia, convertito in Legge n. 27 del 24/4/2020, (il cui testo originario stabiliva, al comma 3 lett. che la sospensione dei termini a causa dell’emergenza COGNOME non operava per le «cause relative ad alimenti o ad obbligazioni
Nrerci sgionale 944,2023 alimentari derivanti da rapporti di famiglia, di parente a Numero dl raccerta generale 6E39,2023 matrimonio o di affinitai»), RAGIONE_SOCIALE e poi con d.l. 28 del 3004 9420320 9 0ne 06,133f2023 convertito con modifiche in legge n. 70 del 25/6/2020, con il quale, tra l’altro, al comma 3 lett.a) dell’art.83, le parole «cause relative ad alimenti» sono state sostituite da «cause relative ai diritti delle persone minorenni, al diritto all’assegno di mantenimento, agli alimenti e all’assegno divo rzile o ad obbligazioni alimentari derivanti da rapporti di famiglia, di parentela, di matrimonio o di affinità, nei soli casi in cui vi sia pregiudizio per la tutela di bis essenziali»), si applica anche ai procedimenti, quali quello in esame relativi alla revisione dell’assegno di divorzio.
Si deve rilevare che già l’art. 2, co. 2, lett. g), del d.l. 8/3/2020, n 11, recante «Misure straordinarie ed urgenti per contrastare l’emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenere gli effetti negativi sullo svolgimento dell’attività giudiziaria», entrato in vigore l’8/3/2020, aveva disposto che «a decorrere dal giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto e sino al 22 marzo 2020 sono sospesi i termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti indicati al comma 1, ferme le eccezioni richiamate»; tali eccezioni erano costituite dalle udienze: «…nelle cause relative ad alimenti o ad obbligazioni alimentari derivanti da rapporti di famiglia, di parentela, di matrimonio o di e, genere, in tutti i procedimenti fa cui ritardata trattazione pu produrre grave pregiudizio alle parti».
In forza del d.l. n. 23 del 2020 (art. 36), il termine del 15/4/2020, previsto dall’art. 83, commi 1 e 2, del menzionato d.l. n. 18/2020, è stato poi prorogato all’11/5/2020, sempre con le dette «eccezioni».
L’art. 83 del dl. n. 18/2020 (in vigore dal 17/3/2020) ha previsto, tra l’altro, al comma 1, che «dal 9 marzo 2020 al 15 aprile 2020 le udienze dei procedimenti civili (…) pendenti presso tutti gli uff giudiziari sono rinviate d’ufficio a data successiva al 15 aprile
RAGIONE_SOCIALE
2020», e, al comma 2, che «dal 9 marzo 2020 al 15 Nareri19, RAGIONE_SOCIALE le 6 :4 3 4: 2 0 0 : sospeso il decorso dei termini per il compimento di qualsiesiubaccione 06,NUMERO_DOCUMENTO dei procedimenti civili (…)», salve le eccezioni di cui al seguente comma 3: «Le disposizioni di cui ai commi I e 2 non operano nei seguenti casi: a) … cause relative ad alimenti o ad obbligazioni alimentari derivanti da rapporti di famiglia, di parentela, d matrimonio o di affinità».
All’atto della conversione in legge del d.l. n. 18/2020, con I 27/2020, entrata in vigore il 30/4/2020, sono state apportate modifiche al citato art. 83, quanto ai giudizi sottratti alle misu straordinarie indicate, stabilendosi, in particolare, che sospensione dei termini non operava per le «cause relative ad alimenti o a obbligazioni alimentari derivanti da rapporti di famiglia, di parentela, di matrimonio o di affinità », aggiungendosi le seguenti parole: «nei soli casi in cui vi sia pregiudizio per la tutela di bisogni essenziali»; di conseguenza, le eccezioni alla disposta sospensione, seppure ampliate, sono state ristrette, essendosi legato l’esonero dalle misure straordinarie alla sussistenza di un «pregiudizio» per le parti, in qualche caso da considerare «grave» . Successivamente, l’art. 83 citato è stato ulteriormente modificato, a distanza di un giorno dalla conversione con I. n. 27 del 2020, dall’art. 3 del d.l. n. 28/2020, quanto alla categoria delle ca sottratte alle misure urgenti, essendosi previsto che, per quanto interessa in questa sede, che le parole «cause relative ad alimenti» fossero sostituite dalle seguenti: «cause relative alla tutela dei minori, ad alimenti»; aggiungendosi inoltre la previsione dell’operatività «in genere, tutti i procedimenti fa cui ritardata trattazione può produrre grave pregiudizio alle parti».
Infine, il testo dell’art. 83 cit., comma 3, è stato ulteriorme modificato in sede di conversione del d.l. n. 28/2020, per effett della legge n. 70/2020, allorché le parole «cause relative alla tutela dei minori, ad alimenti» sono state sostituite dalle parole «cause
Numero sezionale 944,2023 relative ai diritti delle persone minorenni, al diritto all’assegno Numero di rarcolta generale 6E39,2023 mantenimento, agli alimenti e all’assegno divorzife». CarifOubtalieon e 06,133f2023 ultima modifica è stata quindi in effetti ampliata – ulteriormente – la categoria delle eccezioni alle disposizioni di cui ai primi due commi (in punto di sospensione della trattazione e sospensione del decorso dei termini processuali), anche al fine di eliminare alcuni dubbi interpretavi emersi in dottrina.
Ma ciò è stato fatto solo a far data dal 30/6/2020, giorn successivo alla data di pubblicazione in G.U. della menzionata legge di conversione.
Quindi, il testo dell’art. 83, vigente sino al 29/6/2020, imponeva sospensione dei termini anche rispetto alle cause relative all’assegno divorzile, poiché non comprese, in quel momento, nell’elenco dei giudizi sottratti e poiché distinte dalle obbligazi alimentari c.d. pure, destinate a soddisfare «fa mancanza di mezzi di sostentamento e viene incontro alle più elementari esigenze di vita del beneficiario», mentre la prestazione di mantenimento, in ambito di separazione, consente, invece, al beneficiato di godere di quanto necessario alla conservazione del pregresso tenore di vita corrispondente alla posizione economico-sociale dei coniugi, e, nel rapporto con i figli, dei genitori ovvero risponde, in ambito d divorzio, al residuo dovere di solidarietà post-coniugale, nei limi segnati dalle Sezioni Unite nell’arresto del 2018.
Questa Corte in un precedente recentissimo (ordinanza n. 5393/2023) ha quindi affermato i seguenti principi di diritto: «(a) in tema di legislazione emergenziale di contrasto alla pandemia da COGNOME-19, alle “cause relative ad alimenti o ad obbligazioni alimentari derivanti da rapporti di famiglia, di parentela, d matrimonio o di affinità”, considerate rilevanti ai fini dell’eccezion alla sospensione generalizzata dei termini processuali per effetto dell’art. 83, comma 3, lett. a), del d. I. n. 18 del 2020, convertit con la I. n. 27 del 2020, non possono esser equiparate le cause
erp s onale 944f2023
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relative all’assegno divorzile, attesa l’impossibilità N u r eo r ip: j a fare e l di RAGIONE_SOCIALE g RAGIONE_SOCIALE rale 6E39,2023 l’assegno divorzife all’assegno alimentare, per l’evidente i~ersaàone dei fini e della natura dei due assegni; (b) fa successione delle norme processuali non può essere interpretata in modo da consentirne un effetto retroattivo incidente sul diritto di difesa, p cui la previsione delle “eccezioni” alla sospensione dei termini processuali, di cui alla normativa ernergenziale stratificata nelle varie fasi di contrasto alla pandemia da COGNOME-19, va rapportata allo stato del giudizio nel momento in cui i singoli procedimenti sono stati espressamente inseriti tra le “eccezioni” dette; (c) poiché solo con l’ultima modifica dell’art. 83, dovuta alla legge n. 70 del 2020, di conversione del d.l. n. 28 del 2020, nell’elenco delle eccezioni alla sospensione dei termini processuali sono state aggiunte le “cause relative ai diritti delle persone minorenni, al diritto all’assegno di mantenimento, agli alimenti e all’assegno divorzile”, ne segue che l’innovazione va applicata ai soli giudizi di tal genere nei quali la decorrenza del termine di impugnazione non risulti già sospesa, al momento della entrata in vigore della citata legge di conversione, in forza della antecedente versione della medesima norma». In motivazione, si è chiarito che la successione delle norme nel tempo non può essere interpretata in senso retroattivo, «perché ne deriverebbe un pregiudizio all’altrui diritto di difesa, a fronte della necessità di coordinare, invece, ogni mutamento delle norme processuali col principio del giusto processo (art. 111 cost.), del quale il diritto di difesa costituis presidio essenziale».
Ne deriva che, nel presente procedimento, a fronte di una pubblicazione del provvedimento impugnato del 28/2/2020, la decorrenza del termine lungo semestrale ex art.327 c.p.c. era sospesa (dal 9/3 all’11/5/2020), per effetto dell’originaria disposizione dell’art.83, comma 3, lett.a) del d.l. 18/2020, conv. in 1.27/2020, non potendo applicarsi l’innovazione operata in sede di
ero r iezionale 944f2023 conversione con 1.70/2020 (in vigore solo dal 3Q/6/2Q Numero 0110Yiltag il arale 6639,2023 successivo dl. n. 28/2020 (che ha esteso espressa meotedicleone 06,133f2023 eccezioni anche alle cause relative agli assegni di mantenimento o divorzi le).
2.3. Inoltre, operava la sospensione feriale dei termini ex 1.749/1969, COGNOME contrariamente COGNOME a COGNOME quanto COGNOME eccepito COGNOME dalla controricorrente, non rilevando che, in primo grado, il procedimento fosse stato trattato durante il periodo feriale, ai sensi dell’art.92 Ord. Giudiziario n. 12/1941, su istanza della parte di trattazione urgente. Ma nel caso dell’impugnazione, l’urgenza si era esaurita, con conseguente applicabilità della sospensione dei termini processuali, dal 1° al 31 agosto, dell’anno.
2.4. In definitiva, per effetto della doppia sospensione (dal 9/3/2020 all’11/5/2020 e dal 1°/8/2020 al 31/8/2020) della decorrenza del termine lungo semestrale di impugnazione , la notifica del presente ricorso per cassazione, effettuato il 9/11/2020, deve ritenersi tempestiva.
Tanto premesso, l’unica censura sollevata come vizio motivazionale, ex art.360 n. 5 c.p.c., è inammissibile, avendo la Corte d’appello preso in esame il fatto storico rappresentato dal trasferimento della RAGIONE_SOCIALE G.RAGIONE_SOCIALE con i figli presso un compagno, con l’avvio di una convivenza stabile, rilevando che non si trattava di un fatto sopravvenuto, essendo già stato preso in considerazione dalle parti in sede di condizioni di divorzio risalenti al 2014.
Tale assunto è stato confermato da questa Corte, che ha chiarito come, ai sensi dell’art. 9 legge n. 898 del 1970 (così come modificato dall’art. 2 legge n. 436 del 1978 e dall’art. 13 legge n. 74 del 1987), le sentenze di divorzio passano in cosa giudicata rebus sic stantibus, rimanendo cioè suscettibili di modifica quanto ai rapporti economici o all’affidamento dei figli, in relazione alla sopravvenienza di fatti nuovi, mentre la rilevanza dei fatti pregressi e delle ragioni giuridiche non addotte nel giudizio che vi ha dato
Numero registro generale 28006,2020
Numero sezionale 944,2023
Numero di raccolta gnerale 6639,2023 luogo rimane viceversa esclusa in base alla regola e unta pubblicazione 06,1113,2023 secondo cui il giudicato copre il dedotto e il deducibile, cosicc l’attribuzione in favore di un ex coniuge dell’assegno divorzile non può essere rimessa in discussione in altro processo sulla base di fatti anteriori all’emissione della sentenza, ancorché ignorati da una parte, se non attraverso il rimedio della revocazione, nei cas eccezionali e tassativi di cui all’art. 395 cod. proc. civ. (C n.21049/2004; v. anche Cass.25 agosto 2005, n. 17320).
In sostanza, in forza della particolare natura del giudicato dell sentenze di divorzio, e delle successive modifiche, deve riteners che le stesse passano in cosa giudicata «rebus sic stantibus», rimanendo cioè suscettibili di modifica quanto ai rapporti economici o all’affidamento dei figli, in relazione alla sopravvenienza di fat nuovi, mentre la rilevanza dei fatti pregressi e delle ragion giuridiche non addotte nel giudizio che vi ha dato luogo rimane esclusa in base alla regola generale secondo cui il giudicato copre i dedotto e il deducibile (cfr. in tema Cass. 18528/2018).
La censura risulta, peraltro, anche inammissibile per carenza di autosufficienza.
Per tutto quanto sopra esposto, va respinto il ricorso. Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte respinge il ricorso; condanna il ricorrente al rimborso delle spese processuali del presente giudizio di legittimit liquidate in complessivi C 3.000,00, a titolo di compensi, oltre 200,00 per esborsi, nonché al rimborso forfetario delle spese generali, nella misura del 15%, ed agli accessori di legge.
Ai sensi dell’art.13, comma 1 quater del DPR 115/2002, dà atto della ricorrenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’importo a titolo di contributo unificato, par a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma del comma 1 bis dello stesso art.13.
Numero sezionale 944f2023 Dispone che, ai sensi del D.Lgs. n. 198 del 2003, art RAGIONE_SOCIALE 2 siano Numiro 5 di rSccoita generale 6E39,2023 omessi le generalità e gli altri dati identificativi, in Deasoblicdi diffusione del presente provvedimento.
Così deciso, in Roma, nella camera di consiglio del 20 febbraio 2023.