Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 19306 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 1 Num. 19306 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 07/07/2023
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 7498/2022 R.G. proposto da:
domiciliato ex lege in ROMA, INDIRIZZO presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME NOME; E.E.
-ricorrente-
contro
, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME che la rappresenta e difende; V.A.
-controricorrente-
avverso la SENTENZA della CORTE D’APPELLO GENOVA n. 77/2021 depositata il 14/10/2021.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 19/05/2023 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
La Corte d’appello di Genova, con sentenza n. 77/2021, pubblicata il 14/10/2021, ha confermato la decisione di primo grado che, a seguito di sentenza parziale di scioglimento del matrimonio contratto tra e definitivamente pronunciando, in relazione alle condizioni economiche, aveva posto a carico dell’ex marito l’obbligo di corrispondere alla un assegno divorzile di € 200,00 mensili, con funzione assistenziale. E.E. V.A. V.A.
In particolare, i giudici di appello, respingendo il gravame del , hanno osservato che la durante il matrimonio (durato tre anni e dal quale non erano nati figli), aveva contratto una patologia oncologica, per la quale le era stata riconosciuta una invalidità permanente del 67%, cui era conseguita una malattia depressiva, con disturbi d’ansia e cefalea intensiva, con limitazione della capacità lavorativa, tanto che era stata assunta con contratto di lavoro part-time, anziché con il più remunerativo contratto a tempo pieno: doveva quindi esserle riconosciuto un assegno in funzione assistenziale, determinato « comunque in misura esigua ed inferiore » a quello concordato in sede di separazione (€ 400,00 ). E.E. V.A.
Avverso la suddetta pronuncia, propone ricorso per cassazione, notificato il 21/3/22, affidato a tre motivi, nei confronti di (che resiste con controricorso, notificato il 28/4/22). Il ricorrente ha depositato memoria. E.ERAGIONE_SOCIALE V.A.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Il ricorrente lamenta: a) con il primo motivo, la nullità della sentenza e/o del procedimento di secondo grado, per violazione degli artt.112, 329, 342, 346 e 347 c.p.c. e 2909 c.c. in relazione al giudicato interno conseguente al rigetto, in primo grado, dell’impianto difensivo della sulla non incidenza delle condizioni di salute della medesima sulla sua capacità di reddito; b) con il secondo motivo, sia la violazione e/o falsa applicazione, ex art.360 n. 3 c.p.c., degli artt. 5, comma 6, l.898/1970, 115 c.p.c. e V.A.
2697 c.c., sia l’omesso esame, ex art.360 n. 5 c.p .c., delle condizioni economico-patrimoniali della proprietaria dell’appartamento in cui abita, non gravata da alcuna spesa di mutuo, nonché titolare di un patrimonio mobiliare « non trascurabile », appartenente « ad una facoltosa famiglia genovese »; c) con il terzo motivo, la violazione e/o falsa applicazione, ex art.360 n. 3 c.p.c., degli artt. 5, comma 6, l.898/1970, 115 c.p.c. e 2697 c.c., avendo la Corte d’appello dato rilievo a criterio dei c.d. «mancati guadagni », non contemplato dal legislatore. V.A.
2. La prima censura è infondata.
Invero, come più volte chiarito da questa Corte la mancata impugnazione di una o più affermazioni contenute nella sentenza può dar luogo alla formazione del giudicato interno « soltanto se le stesse siano configurabili come capi completamente autonomi, avendo risolto questioni controverse che, in quanto dotate di propria individualità ed autonomia, integrino una decisione del tutto indipendente, e non anche quando si tratti di mere argomentazioni oppure della valutazione di presupposti necessari di fatto che, unitamente ad altri, concorrano a formare un capo unico della decisione » (Cass.21566/2017; Cass. 4732/2012).
Nella specie, il Tribunale nel riconoscere alla un assegno divorzile di € 200,00 al mese con funzione assistenziale, in quanto, pur dotata di capacità lavorativa, era verosimile che « la sua età ed i problemi di salute che attualmente la affliggono possano rendere problematica in avvenire la ricerca di una nuova occupazione ». VRAGIONE_SOCIALE.
Non vi è alcuna statuizione, idonea al passaggio in giudicato quale capo autonomo, ma una valutazione circa le conseguenze della malattia di cui è affetta circa le possibilità lavorative della stessa.
Per effetto del gravame dell’ex marito, sulla non spettanza dell’assegno divorzile, ogni questione circa la sussistenza dei presupposti di legge per l’attribuzione è tornata alla Corte d’appello, in conseguenza dell’effetto devolutivo dell’appello.
3. Le successive censure sono fondate.
In ordine ai presupposti dell’assegno divorzile, questa Corte, a Sezioni Unite, con la sentenza n. 18287/2018, ha chiarito, con riferimento ai dati normativi già esistenti, che: 1) « il riconoscimento dell’assegno di divorzio in favore dell’ex coniuge, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, ai sensi della L. n. 898 del 1970, art. 5, comma 6, richiede l’accertamento dell’inadeguatezza dei mezzi dell’ex coniuge istante, e dell’impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, applicandosi i criteri equiordinati di cui alla prima parte della norma, i quali costituiscono il parametro cui occorre attenersi per decidere sia sulla attribuzione sia sulla quantificazione dell’assegno. Il giudizio dovrà essere espresso, in particolare, alla luce di una valutazione comparativa delle condizioni economicopatrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare ed alla formazione del patrimonio comune, nonché di quello personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio ed all’età dell’avente diritto »; 2) « all’assegno divorzile in favore dell’ex coniuge deve attribuirsi, oltre alla natura assistenziale, anche natura perequativo-compensativa, che discende direttamente dalla declinazione del principio costituzionale di solidarietà, e conduce al riconoscimento di un contributo volto a consentire al coniuge richiedente non il conseguimento dell’autosufficienza economica sulla base di un parametro astratto, bensì il raggiungimento in concreto di un livello reddituale adeguato al contributo fornito nella realizzazione della vita familiare, in particolare tenendo conto delle aspettative professionali sacrificate »; 3) « la funzione equilibratrice del reddito degli ex coniugi, anch’essa assegnata dal legislatore all’assegno divorzile, non è finalizzata alla ricostituzione del tenore di vita endoconiugale, ma al riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dall’ex coniuge economicamente più debole alla
formazione del patrimonio della famiglia e di quello personale degli ex coniugi ».
Da ultimo (Cass. 23977/2022; conf. Cass. 35710/2021) si è ribadito: « il riconoscimento dell’assegno di divorzio, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa, ai sensi della l. n. 898 del 1970, art. 5, comma 6, richiede l’accertamento dell’inadeguatezza dei mezzi dell’ex coniuge istante e dell’impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, applicandosi i criteri equi -ordinati di cui alla prima parte della norma i quali costituiscono il parametri cui occorre attenersi per decidere sia sulla attribuzione sia sulla quantificazione dell’assegno ».
Si è quindi affermato che il riconoscimento dell’assegno di divorzio, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, ai sensi della L. n. 898 del 1970, art. 5, comma 6, richiede l’accertamento del prerequisito dell’inadeguatezza dei mezzi dell’ex coniuge istante e dell’impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, applicandosi i criteri equi-ordinati di cui alla prima parte della norma, i quali costituiscono il parametro cui occorre attenersi per decidere sia sulla attribuzione sia sulla quantificazione dell’assegno. La rilevanza dell’inadeguatezza dei mezzi dell’ex coniuge richiedente va accertata considerando che l’assegno è finalizzato a garantire un livello reddituale parametrato alle pregresse dinamiche familiari ed è perciò necessariamente collegato, secondo la composita declinazione delle sue tre componenti – assistenziale, perequativa e compensativa -, alla pregressa storia coniugale e familiare, senza che sia consentito travalicare nell’indebita locupletazione ai danni dell’altro coniuge (cfr. Cass. 5055/2021, in motivazione).
Può attribuirsi alla funzione assistenziale una rilevanza prevalente, a determinate condizioni (cfr. Cass. n. 18681/2020; Cass. n. 24934/2019; Cass. n. 10084/2019), in base al principio
solidaristico di derivazione costituzionale che fonda il diritto all’assegno di divorzio anche secondo il nuovo orientamento interpretativo, così valorizzando la funzione sociale che l’assegno divorzile assolve, nei casi in cui esso sia destinato a supplire alle carenze di strumenti diversi che garantiscano all’ex coniuge debole un’esistenza dignitosa, nell’ipotesi di effettiva e concreta non autosufficienza economica del richiedente (così Cass. n. 21926/2019 e Cass. n. 18681/2020).
Ne consegue che, ove non sia possibile accertare o non ricorra la componente perequativa-compensativa del sopravvenuto depauperamento dell’ex coniuge istante, si impone il rigoroso accertamento dei presupposti fondanti, con carattere di prevalenza, la finalità assistenziale, dovendo, tuttavia, nella suddetta ultima ipotesi, parametrarsi la disparità economica « ad un’effettiva e concreta non autosufficienza economica dell’ex coniuge richiedente, non più in grado di provvedere al proprio mantenimento, avuto riguardo a tutte le circostanze del caso concreto da valutare con indici significativi, in modo da poter, altresì, escludere che sia stato irreversibilmente reciso ogni collegamento con la pregressa storia coniugale e familiare ». (Cass. 5055/2021, in motivazione). In particolare, si è osservato che la funzione assistenziale tornerà in gioco o potrà tornarvi, anche con connotazione di prevalenza, tutte le volte in cui il giudice di merito accerti che il sopravvenuto, e incolpevole, peggioramento della condizione economica di vita di uno degli ex coniugi non sia altrimenti suscettibile di compensazione per l’assenza di altri obbligati o di altre forme di sostegno pubblico e che l’ex coniuge, meglio dotato nel patrimonio e capace di fornire una qualche forma di erogazione, abbia in passato ricevuto o goduto di apporti significativi, pur se non incidenti, quando il vincolo matrimoniale si è estinto, sull’equilibrio economico tra i coniugi, da parte di quello successivamente impoveritosi e bisognoso di un sostegno alimentare, in senso
ampio. Inoltre, poichè la finalità assistenziale assume rilievo preponderante rispetto a quella perequativo-compensativa, che, nelle ipotesi in disamina, avrà valenza residuale, stante l’assetto economico-patrimoniale di equilibrio, concordato o stabilito, in essere tra i coniugi all’epoca della risoluzione del vincolo matrimoniale, la quantificazione dell’assegno divorzile dovrà tendenzialmente effettuarsi sulla base dei criteri di cui all’art. 438 c.c., salvi gli opportuni adattamenti a seconda della maggiore o minore importanza degli apporti ricevuti o goduti dall’ex coniuge onerando.
L’assegno divorzile, nella sua componente esclusivamente assistenziale, da quantificarsi, ove risulti dovuto, tendenzialmente sulla base dei criteri di cui all’art. 438 c.c. nei termini precisati, potrà essere riconosciuto nella ricorrenza delle seguenti e concorrenti condizioni: a) sussista un’effettiva e concreta non autosufficienza economica dell’istante, che non sia più in grado di provvedere al proprio mantenimento (fatto nuovo avente valore giuridico ai fini dell’accertamento della “crisi” del giudicato – o accordi equiparati rebus sic stantibus ); b) alla nuova situazione del richiedente non possano fornire ausilio strumenti alternativi di tutela, per l’assenza di soggetti a ciò legalmente tenuti o per la mancanza di forme di sostegno pubblico; c) l’ex coniuge onerando sia, all’attualità, in grado di sostenere economicamente l’esborso di cui trattasi ed abbia in passato ricevuto o goduto di apporti significativi da parte dell’ex coniuge richiedente.
Orbene, nella specie, la Corte di merito, esclusa una funzione perequativa -compensativa dell’assegno divorzile (anche in rapporto alla breve durata dell’unione coniugale, tre anni, dalla quale non erano nati figli e della mancata allegazione di rinunce o sacrifici nelle realizzazioni professionali per effetto di scelte concordate dei coniugi) ha dato unicamente rilievo alla ridotta capacità lavorativa della la quale era stata costretta a V.A.
scegliere un lavoro part-time , in luogo di quello a tempo pieno, ma non ha compiuto alcuna verifica sulla effettiva non autosufficienza economica della stessa, sulla base delle complessive condizioni patrimoniali e reddituali, contestata dall’ex marito (il quale aveva dedotto che la stessa percepisce uno stipendio per effetto di nuovo impiego, di € 1.140,00 mensil i, è titolare di un patrimonio immobiliare e mobiliare, proviene da « una facoltosa famiglia genovese », ha percepito indennizzo a titolo di incentivo all’esodo dall’ex datore di lavoro, d i circa € 70.000,00) .
Ricorrono, pertanto, nei termini di cui si è detto, i vizi denunciati.
4. Per tutto quanto sopra esposto, in accoglimento dei motivi secondo e terzo del ricorso, respinto il primo, va cassata la sentenza impugnata, con rinvio alla Corte d’appello di Genova, in diversa composizione, che provvederà a valutare la eventuale sussistenza del profilo assistenziale del richiesto assegno alla stregua dei principi giurisprudenziali menzionati.
Il giudice del rinvio provvederà altresì alla liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il secondo e terzo motivo del ricorso, respinto il primo, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’appello di Genova in diversa composizione, anche in ordine alla liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimità.
Dispone che, ai sensi del D.Lgs. n. 198 del 2003, art. 52 siano omessi le generalità e gli altri dati identificativi, in caso di diffusione del presente provvedimento.
Così deciso, in Roma, nella camera di consiglio del 19 maggio