Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 19309 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 1 Num. 19309 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 07/07/2023
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 16779/2022 R.G. proposto da:
, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME NOME; -ricorrenteJ.N.
contro
, domiciliata ex lege in ROMA, INDIRIZZO presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME; V.F.
-controricorrente-
avverso SENTENZA di CORTE D’APPELLO CATANZARO n. 1637/2021 depositata il 22/12/2021.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 19/05/2023 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
La Corte d’appello di Catanzaro, con sentenza n. 1637/2021, pubblicata il 22/12/2021, ha parzialmente riformato la decisione di primo grado, con la quale, dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra e , per quanto qui interessa, si era posto a carico del l’obbligo di corrispondere alla un assegno mensile di € 350,00. J.N. V.F. J.N. V.F.
In particolare, i giudici di appello, premesso che la aveva avanzato domanda, sia pure implicita, per il riconoscimento dell’assegno divorzile, ha ritenuto, in punto di presupposti dell’assegno, che l’assegno dovesse essere riconosciuto a favore della ex moglie (di 56 anni d’età, che aveva 53 anni all’inizio della causa di divorzio), in funzione assistenziale e compensativaperequativa, considerato che la stessa, priva di redditi da lavoro e non titolare di immobili, aveva dichiarato (e il fatto, oltre a non essere specificamente contestato, era stato anche provato) di essere casalinga e di essersi sempre dedicata alla crescita del figlio della coppia (cui erano stati diagnosticati nel primo anno di vita, difficoltà sensoriali e di linguaggio, che avevano comportato la necessità di esercizi psicomotori e logopedici, con l’aiuto costante della madre), « non essendo stato dimostrato che, in costanza di matrimonio, la rinuncia ad eventuali possibilità lavorative non fosse stato oggetto di un accordo comune o di un consenso anche implicito », mentre il percepiva una pensione di oltre € 2.000,00 mensili, non aveva documentato spese in relazione alla propria condizione di salute, e che il rapporto coniugale aveva avuto una durata non trascurabile, di dodici anni; considerato però il diverso contenuto dell’assegno di mantenimento nella separazione personale tra coniugi e di quello divorzile, era congruo un assegno di € 250,00 mensili (in luogo di € 350,00 mensili riconosciuti in primo grado). RAGIONE_SOCIALE.
Avverso la suddetta pronuncia, propone ricorso per cassazione, notificato il 20/6/22, affidato a due motivi, nei confronti di (che resiste con controricorso, notificato l’11/7/22). Entrambe le parti hanno depositato memorie. RAGIONE_SOCIALE.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.Il ricorrente lamenta, con il primo motivo, la violazione e/o falsa applicazione, ex art.360 n. 3 c.p.c., dell’art.5, comma 6, l.898/1970, e dell’art.2697 c.c. e, con il secondo motivo, denuncia poi la violazione o falsa applicazione, ex art.360 nn. 3 e 5 c.p.c, dell’art.5, comma 6, l.898/1970.
Il ricorrente lamenta, nella sostanza, che non vi sarebbe stato il necessario accertamento rigoroso sui presupposti dell’assegno divorzile, sulla base delle prove offerte dall’ex coniuge che aveva richiesto l’assegno (in relazione alla condivisione espressa tra i coniugi circa il ruolo endofamigliare assunto dalla moglie ovvero ai sacrifici di aspettative di realizzazione professionale ovvero al contributo alla formazione del patrimonio familiare e personale dell’ex coniuge), mentre, nella specie, l’onere probatorio era stato addebitato al NOME.N.
Le censure , da trattare unitariamente, in quanto connesse, sono infondate.
Questa Corte, a Sezioni Unite, con la sentenza n. 18287/2018, ha chiarito, con riferimento ai dati normativi gi à esistenti, che: 1) « il riconoscimento dell’assegno di divorzio in favore dell’ex coniuge, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, ai sensi dell’art. 5, comma 6, della l. n. 898 del 1970, richiede l’accertamento dell’inadeguatezza dei mezzi dell’ex coniuge istante, e dell’impossibilit à di procurarseli per ragioni oggettive, applicandosi i criteri equiordinati di cui alla prima parte della norma, i quali costituiscono il parametro cui occorre attenersi per decidere sia sulla attribuzione sia sulla quantificazione dell’assegno. Il giudizio dovr à essere espresso, in particolare, alla
luce di una valutazione comparativa delle condizioni economicopatrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare ed alla formazione del patrimonio comune, nonch é di quello personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio ed all’et à dell’avente diritto» ; 2) « all’assegno divorzile in favore dell’ex coniuge deve attribuirsi, oltre alla natura assistenziale, anche natura perequativo-compensativa, che discende direttamente dalla declinazione del principio costituzionale di solidariet à , e conduce al riconoscimento di un contributo volto a consentire al coniuge richiedente non il conseguimento dell’autosufficienza economica sulla base di un parametro astratto, bens ì il raggiungimento in concreto di un livello reddituale adeguato al contributo fornito nella realizzazione della vita familiare, in particolare tenendo conto delle aspettative professionali sacrificate »; 3) « la funzione equilibratrice del reddito degli ex coniugi, anch’essa assegnata dal legislatore all’assegno divorzile, non è finalizzata alla ricostituzione del tenore di vita endoconiugale, ma al riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dall’ex coniuge economicamente pi ù debole alla formazione del patrimonio della famiglia e di quello personale degli ex coniugi ».
La differenza reddituale, coessenziale alla ricostruzione del vecchio « tenore di vita matrimoniale », non è decisiva, isolatamente considerata, ai fini della determinazione dell’assegno perch é l’entit à del reddito dell’altro ex coniuge non giustifica, di per s é , la corresponsione di un assegno in proporzione delle sue sostanze (Cass. n. 21234/2019).
Nell’ambito del predetto orientamento, è stato poi precisato che, ai fini della valutazione dell’inadeguatezza dei mezzi economici e dell’impossibilità di procurarseli per ragioni obiettive, occorre tener conto sia dell’impossibilità per il richiedente di vivere autonomamente e dignitosamente sia della necessità di
compensarlo per il particolare contributo che dimostri di avere fornito, nel corso della vita coniugale, alla formazione del patrimonio comune o di quello dell’altro coniuge, mentre è stata esclusa la possibilità di attribuire rilievo, a tal fine, al solo squilibrio economico esistente tra le parti o all’alto livello reddituale dell’altro coniuge, in quanto la differenza reddituale risulta coessenziale alla ricostruzione del tenore di vita matrimoniale, ormai estraneo alla determinazione dell’assegno, e l’entità del reddito dell’obbligato non giustifica di per sé la corresponsione di un assegno commisurato alle sue sostanze (cfr. Cass., Sez. Un., 11/07/2018, n. 18287, cit.; nel medesimo senso, successivamente, Cass., Sez. I, 9/08/2019, n. 21234; Cass. 28/02/2020, n. 5603).
Lo squilibrio rileva « come precondizione fattuale » (Cass. 32398/2019), quando risulti che esso sia riconducibile alle scelte comuni di conduzione della vita familiare, alla definizione dei ruoli all’interno della coppia e al sacrificio delle aspettative di lavoro di uno dei due (Cass. 21926/2019). L’assegno divorzile è quindi dovuto o nell’ipotesi in cui l’ex con iuge non sia economicamente autosufficiente o in quella in cui «il matrimonio sia stato causa di uno spostamento patrimoniale, divenuto ingiustificato ex post, dall’uno all’altro coniuge, spostamento patrimoniale che, in tal caso, e solo in tal caso, va co rretto attraverso l’attribuzione di un assegno, in funzione compensativo-perequativa » (Cass. 24250/2021).
Dunque l’assegno divorzile, nella sua componente compensativa, presuppone un rigoroso accertamento del nesso causale tra l’accertata sperequazione fra i mezzi economici dei coniugi e il « contributo fornito dal richiedente medesimo alla conduzione familiare e alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno dei due, con sacrificio delle proprie aspettative professionali e redditual i».
Nella specie, la Corte d’appello ha accertato la precondizione fattuale rappresentata dalla non autosufficienza economica della ex moglie, di anni 56, casalinga, priva di redditi da lavoro e non titolare di immobili, la quale si era sempre dedicata alla crescita del figlio della coppia (cui erano stati diagnosticati nel primo anno di vita, difficoltà sensoriali e di linguaggio, che avevano comportato la necessità di esercizi psicomotori e logopedici, con l’aiuto costante della madre), la durata non breve dell’uni one coniugale (dodici anni), lo squilibrio reddituale rispetto all’ex marito (titolare attualmente di pensione di € 2.000,00 mensili) , la impossibilità per la di procurarsi un reddito stante la grande difficoltà, correlata alla età (ed alla mancanza di titoli professionali), di ricollocarsi nel mondo del lavoro. Ha ritenuto altresì la Corte distrettuale che la sperequazione tra le condizioni patrimoniali dei coniugi era riconducibile all’organizzazione familiare, per effetto della quale la si era dedicata in via esclusiva alla famiglia ed alla cura del figlio, che presentava problemi sin dal primo anno di vita, per dodici anni, in difetto di prova contraria circa la non riconducibilità dell’organizzazione della vita coniugale a scelte condivise della coppia. V.F. V.F.
Orbene, la Corte d’appello ha così accertato sia l’inadeguatezza dei mezzi economici a disposizione della ex moglie sia l’incapacità di procurarseli per ragioni di età e di struttura del mondo del lavoro, non avendo la stessa mai lavorato si n all’attuale età di 56 anni, sia la durata non trascurabile dell’unione coniugale ed il contributo dato dalla stessa anche alla formazione del patrimonio comune e personale dell’altro coniuge, essendosi dedicata in via esclusiva, oltre alle attività domestiche, alla cura ed assistenza del figlio della coppia che presentava difficoltà sensoriali e di linguaggio.
Peraltro, la misura dell’assegno mensile, di € 250,00, in rapporto all’assenza di redditi della , rivela -come peraltro espressamente afferma la Corte di merito che parla di « un criterio V.F.
c.d. assistenziale-compensativo » – specificamente una esigenza assistenziale, la quale consente il riconoscimento dell’assegno solo se il coniuge più debole non ha i mezzi sufficienti per un’esistenza dignitosa e versi in situazione di oggettiva impossibilità di procurarseli.
Il ragionamento compiuto dalla Corte di merito risulta corretto.
Per tutto quanto sopra esposto, va respinto il ricorso. Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte respinge il ricorso; condanna il ricorrente al rimborso delle spese processuali del presente giudizio di legittimità, liquidate in complessivi € 3.000,00, a titolo di compensi, oltre € 200,00 per esborsi, nonché al rimborso forfetario delle spese generali, nella misura del 15%, ed agli accessori di legge.
Ai sensi dell’art.13, comma 1 quater del DPR 115/2002, dà atto della ricorrenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma del comma 1 bis dello stesso art.13.
Dispone che, ai sensi del D.Lgs. n. 198 del 2003, art. 52, siano omessi le generalità e gli altri dati identificativi, in caso di diffusione del presente provvedimento.
Così deciso, in Roma, nella camera di consiglio del 19 maggio