SENTENZA CORTE DI APPELLO DI BARI N. 1208 2025 – N. R.G. 00000653 2024 DEPOSITO MINUTA 31 07 2025 PUBBLICAZIONE 31 07 2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Bari, Prima Sezione Civile, composta dai magistrati:
Dott. NOME COGNOME Dott. NOME COGNOME Consigliere Avv. NOME COGNOME Aus. rel./est.
ha pronunciato nel procedimento n. R.G.653/2024 la seguente
SENTENZA
sull’appello avverso la sentenza num. 2718/2023, pubblicata il 06.11.2023, del Tribunale di Foggia – Prima Sezione Civile, resa nel giudizio iscritto al num.2847/2018 R.G., proposto da
(cod. fisc.
), rappresentato e difeso dall’Avv. NOME COGNOME
C.F.
Aloi
Appellante contro
(cod. fisc.: ), costituita nel presente giudizio per il tramite del proprio Amministratore di Sostegno Avv. giusto decreto di autorizzazione del Giudice Tutelare del Tribunale di Foggia del 24.05.2024, ammessa al patrocinio a spese dello Stato con delibera del COA di Foggia n. 4013/2024 del 03.09.2024. C.F.
Appellata
Svolgimento del processo
1.- Con sentenza non definitiva n.1703/2017 e successiva sentenza n. 2419/2019, pubblicata il 22.10.2019, in causa R.G. 6652/2014, il Tribunale di Foggia- Sezione I Civile – pronunciava la separazione personale dei coniugi e , rigettava le domande di addebito reciprocamente avanzate dalle
parti, rigettava la domanda di assegnazione della casa familiare avanzata da e poneva a carico di l’obbligo di versare alla moglie , a titolo di mantenimento della stessa, la somma di €. 350,00 mensile, oltre rivalutazione annuale ISTAT.
2.- Con ricorso depositato il 16.04.2018, , premesso di aver contratto matrimonio con in data 01.10.2004, che dall’unione coniugale non erano nati figli e di essersi separato di fatto nel 2014, ha chiesto: ‘1) pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra e ‘. ‘ 2) Revoca dell’esistente assegno di mantenimento e rigetto della eventuale richiesta di assegno divorzile, difettandone i presupposti di legge per la sua attribuzione, anche in via provvisoria ed urgente. 3) Restituzione in sentenza di ogni somma denegatamente corrisposta alla o al suo amministratore di sostegno , a titolo di assegno divorziale, con riferimento alle somme imposte dal Tribunale, in via provvisoria ed urgente dal Tribunale, ove la sentenza definitiva rigetti ogni richiesta sul punto, così come meglio specificato in narrativa; 4) In estremo subordine, nel caso denegata sua attribuzione, sia in via provvisoria ed urgente , sia confermato in sentenza di primo grado, si chiede che venga fissato in misura più prossima al minimo edittale, ovvero, nell’ipotesi più denegata, nella misura degli alimenti. 5) Restituzione in sentenza di ogni somma denegatamente corrisposta alla o al suo amministratore di sostegno, a titolo di assegno divorzile , se quanto disposto in via provvisoria ed urgente dal Tribunale, sia inferiore a quanto disposto in sentenza definitiva, nell’ipotesi in cui la stessa sentenza disponga un assegno inferiore ovvero disponga la corresponsione degli alimenti così come meglio specificato in narrativa; 6) Vittoria di spese e compensi di giudizio, con attribuzione al sottoscritto procuratore, che si dichiara ed è anticipatario’. In via istruttoria, il ricorrente allegava documenti, chiedeva CTU medica sull’attuale stato di salute fisico e psichico di , prove orali (interrogatorio formale e prove testimoniali) e informativa della Guardia di Finanza e/o indagine tributaria per accertare i redditi e le disponibilità economiche di (padre dell’appellata) e della stessa nonché ordine di esibizione ex art. 210 cpc nei confronti dell’Amministratore di Sostegno del rendiconto delle entrate e delle spese sostenute sui conti intestati all’Amministrazione e riguardanti , ovvero ordine di esibizione ex art. 210 cpc delle ultime tre annualità del conto corrente bancario intestato all’Amministrazione di , sul quale il effettua versamenti dell’assegno divorzile e sul quale potrebbero essere bonificate altre
entrate.
3.- Si costituiva in giudizio per il tramite del proprio Amministratore di sostegno Avv. quale nuovo difensore, concludendo per il riconoscimento di un assegno divorzile ai sensi dell’art.5, co. 6, L.n. 898/1970.
4.- Il Tribunale di Foggia, dopo aver pronunciato sentenza non definitiva di scioglimento del matrimonio, con la sentenza impugnata ha così deciso: ‘1) obbliga il ricorrente a versare entro il 5 di ogni mese , alla resistente , con le modalità che indicherà l’amministratore di sostegno in ossequio alle disposizioni del G.T. a titolo di assegno divorzile, la somma di euro 200,00 , oltre automatica rivalutazione annuale secondo indici I.S.T.A.T.; 2) dichiara inammissibile la domanda di restituzione avanzata dal ricorrente; 3) compensa integralmente le spese di lite tra le parti.’
A fondamento della decisione, il Tribunale ha ritenuto sussistenti i presupposti per il riconoscimento di un assegno divorzile in favore della ravvisandone la funzione assistenziale. Ha basato la propria valutazione sulla documentata ed incontestata condizione della resistente, affetta da gravi e risalenti patologie psichiatriche (grave disturbo bipolare con manifestazioni psicotiche e disturbo di personalità borderline) con invalidità civile riconosciuta dell’80%, che ne compromettono in modo oggettivo e permanente la capacità lavorativa dal 74% al 99% art.2 e 13 L. 118/71 e art. 9 DL 509/88 , come attestato dalla Commissione medica; dal 1998 (da ben sei anni prima del matrimonio con il , è seguita dal C.S.M. di Foggia , come da certificazione ASL di Foggia, in quanto affetta da ‘ Grave disturbo bipolare con ricorrenti episodi maniacali, con manifestazioni psicotiche di tipo paranoideo; disturbo di personalità borderline’, con ben nove ricoveri in regime di TSO dal 2012 al 2017; teneva conto che a seguito del ricorso presentato dal padre il 23.03.2018 la è stata sottoposta ad amministrazione di sostegno e che alle patologie ed ai disturbi psichiatrici si era aggiunta nel tempo una dipendenza da sostanze stupefacenti, motivo per il quale è stata ricoverata in diverse comunità specializzate nel trattamento di pazienti con disturbi psichici associati a dipendenze, risultando dalla corposa documentazione sanitaria agli atti e dalle istruttorie svolte nei diversi procedimenti giudiziari , documentate dalle parti, come la dipendenza da sostanze stupefacenti abbia aggravato le pregresse e risalenti patologie psichiatriche. Ha inoltre considerato la sua totale assenza di redditi, ad eccezione di una pensione d’invalidità di euro 290,00 mensili, e la sua attuale collocazione in una Residenza per l’Esecuzione delle Misure di Sicurezza (REMS). Per contro ha valutato la posizione economica del sig. lavoratore dipendente delle Ferrovie del Gargano RAGIONE_SOCIALE con un reddito mensile stabile di circa €. 1.450,00 al mese,
proprietario esclusivo dell’ex casa coniugale, in cui continua a risiedere pagando le rate di restituzione del relativo mutuo pari a circa €. 280,00, ritenendo irrilevanti, in quanto non provati negli oneri economici e comunque frutto di libere scelte, la contrazione di un nuovo matrimonio da parte del ed il sostegno economico che presta alla figlia della nuova moglie.
5.- Con atto di citazione notificato in data 06.05.2024, ha proposto appello sulla base di cinque motivi d’impugnazione: 1.- Erronea valutazione delle istanze istruttorie, lamentandone il rigetto ( CTU medica, prove orali e indagini tributarie) volte a dimostrare la capacità lavorativa della il nesso di causalità tra l’uso delle sostanze stupefacenti ed il suo scompenso psichico, e la sua reale situazione economica, sostenendo che la mancata ammissione di tali prove abbia condotto ad una decisione sommaria ed ingiusta; 2.- Erronea valutazione della condizione psico-fisica e della capacità dell’appellata, asserendo che il disturbo bipolare sia gestibile e che la tossicodipendenza e le conseguenti azioni criminali siano frutto di una scelta volontaria, dimostrando anzi una ‘capacità lavorativa’ seppur illecita; 3.- Erronea valutazione della condotta dell’appellata e del suo collocamento in REMS , sostenendo che la pericolosità sociale e la detenzione in REMS derivino da scelte criminali consapevoli e non da patologie psichiatriche, e che pertanto non possono fondare un obbligo di solidarietà post-coniugale a suo carico; 4.- Erronea quantificazione dell’assegno e violazione del principio di proporzionalità, ritenendo che l’aumento dell’assegno ad euro 200,00, sia immotivato e sproporzionato, data la percezione da parte dell’appellata di altri sussidi ( o il diritto di percepirli) e la sua permanenza gratuita in REMS. Lamenta, inoltre, la mancata considerazione del suo nuovo nucleo familiare; 5.- Erronea applicazione dei principi in materia di assegno divorzile, contestando la sussistenza dei presupposti per l’assegno, data la condotta di vita dell’appellata, successiva al matrimonio e da essa unicamente determinata.
Ha così concluso: ‘1 – sospendere- ricorrendo giusti motivi di urgenza, con decreto in Camera di Consiglio inaudita altera parte, ovvero in subordine con ordinanza, previa comparizione delle parti l’efficacia esecutiva, ovvero l’esecuzione (che dovesse essere nelle more intr apresa), della sentenza impugnata, sussistendone i presupposti di legge, richiamati in narrativa; 2- previo svolgimento della fase istruttoria negata in primo grado ed articolata puntualmente nel paragrafo IN PRIMIS ET ANTE OMNIA , le cui richieste in questa sede, si intendono integralmente riformulate e trascritte, 3) riformare integralmente ovvero, in subordine, parzialmente , la sentenza del Tribunale di Foggia, cron. N. 2718/23 del 06/11/2023, emessa nel procedimento n. 2847/18 R.G., oggi impugnata e, per l’effetto, revocare l’esistente assegno di mantenimento e rigettando la richiesta di assegno divorzile, difettandone i presupposti di legge per la sua attribuzione, in fatto e in diritto, accogliendo integralmente o parzialmente le eccezioni spiegate dal sig. con l’atto di citazione in appello. In subordine, dichiarando l’imposizione degli alimenti.
In estremo subordine, nel caso denegato di attribuzione, sia in via provvisoria ed urgente, sia confermato in sentenza di primo grado, si chiede che venga fissato in misura più prossima al minimo edittale, ovvero, nell’ipotesi più denegata, nella misura degli alimenti. 5) Vittoria di spese e compensi del doppio grado, con attribuzio ne al sottoscritto procuratore, che si dichiara ed è anticipatario’.
6.- Si è costituita , chiedendo il rigetto dell’appello e la conferma della sentenza impugnata, con vittoria di spese e competenze del doppio grado di giudizio.
All’udienza del 10.12.2024, la Corte si è riservata sulla richiesta di sospensiva, rinviando la causa all’udienza del 23.01.2025 per la precisazione delle conclusioni. Con ordinanza del 18.12.2024 la Corte a rigettato l’istanza di inibitoria.
8.All’udienza del 23.01.2025, disposta in modalità telematica, a seguito del deposito delle note di trattazione scritta delle parti, il Collegio ha trattenuto la causa per la decisione con concessione dei termini di giorni 60 per note e di giorni 20 per repliche.
Motivi della decisione
9.- Sul primo motivo di appello, con cui si lamenta il rigetto delle istanze istruttorie in primo grado, la Corte osserva l’infondatezza dell’assunto, considerato che il Tribunale ha correttamente ritenuto superflue le prove richieste, in quanto ininfluenti ai fini della decisione. La questione principale del giudizio non è accertare se la sia, in astratto, in grado di svolgere una qualche attività lavorativa, ma se sussista una sua ‘Impossibilità di procurarsi (mezzi adeguati) per ragioni oggettive’, ai sensi dell’art.5 , comma 6, della L.898/1970.
Tale impossibilità oggettiva è stata ampiamente e inequivocabilmente dimostrata dalla copiosa documentazione sanitaria e giudiziaria in atti, che attesta una condizione patologica psichiatrica grave, cronica e risalente ad un’epoca ben anteriore al matrimonio. La diagnosi di ‘grave disturbo bipolare con ricorrenti episodi maniacali; con manifestazioni psicotiche di tipo paranoideo; disturbo di personalità borderline’, è stata accertata da relazione di consulenza tecnica medico-legale d’Ufficio, redatta dal NOME
nel procedimento civile promosso innanzi al Tribunale Foggia, R.G. n. 1010/2018VG , avente ad oggetto la nomina di amministratore di sostegno, dove nelle parti conclusive è riportato che la risulta allo stato affetta da: “Disturbo bipolare. Disturbo borderline di personalità. Disturbo da uso di sostanze”. Detta condizione psicopatologica non è suscettibile di modificazioni migliorative nel tempo ed è solo parzialmente controllabile mediante opportune e costanti terapie ma – allo stato – non rende il soggetto incapace di provvedere a se stesso ed ai propri interessi tanto da potersi produrre un giudizio di interdizione o inabilitazione legale ex art.414 c 415 c.c. Più utile ed appropriata potrebbe essere invece la nomina di un amministratore di sostegno ai sensi della legge n.6 / 2004 allo scopo di gestire al meglio la propria salute ed i propri interessi patrimoniali tenuto conto che una parziale autonomia può essere raggiunta solo attraverso una costante terapia specifica (quale quella prospettata dai Sanitari della ASL che la hanno in cura quali il CSM e/o il SERT) ed un costante monitoraggio dei risultati. Sarà cura delle suddette strutture della ASL – ovvero della paziente stessa -evidenziare significativi miglioramenti che possano indurre il Giudice Tutelare a revocare la misura protettiva del sostegno.’
Di conseguenza la diagnosi di ‘grave disturbo bipolare con ricorrenti episodi maniacali; con manifestazioni psicotiche di tipo paranoideo; disturbo di personalità bordeline’ , l’invalidità civile permanente all’80%, i numerosi ricoveri in TSO, la sottoposizione ad amministrazione di sostegno e, da ultimo, il collocamento in REMS, costituiscono un quadro probatorio talmente solido da rendere pleonastica qualsiasi ulteriore indagine peritale. La CTU richiesta non avrebbe potuto che confermare una condizione di incapacità già acclarata, essendo irrilevante stabilire se, in ipotetici momenti di ‘compenso’, l’appellata possa apparire ‘normale’, quando la sua vita è oggettivamente e gravemente compromessa dalla patologia.
Analogamente, le richieste di prova testimoniale e interrogatorio formale, e di indagini patrimoniali sono state correttamente respinte. L’accertamento della situazione economica dell’appellata è già sufficientemente delineato a (percezione della sola pensione d’invalidità), mentre l’appellante, come correttamente rilevato dal Tribunale, si è sottratto all’ordine di esibizione delle proprie dichiarazioni dei redditi aggiornate (ordinanza del 18.02.2021 e del 20.06.2022), impedendo una compiuta valutazione comparativa. L’esercizio del giudice di disporre indagini patrimoniali costituisce una deroga alle regole generali dell’onere della prova e non può sopperire alla carenza probatoria della parte onerata, né tantomeno alla sua inerzia processuale (Cass. Civ. SS.UU. n. 20494 del 24.06.2022).
10.- I motivi secondo e terzo, che possono essere trattati congiuntamente per la loro stretta connessione, sono parimenti infondati. L’appellante cerca di scardinare l’impianto motivazionale della sentenza impugnata introducendo una distinzione, irrilevante ai fini del diritto all’assegno tra la patologia psichiatrica e le scelte di vita successive (tossicodipendenza e condotta criminale).
La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che l’assegno divorzile ha una funzione assistenziale, oltre che perequativa- compensativa, che si fonda sul principio di solidarietà post -coniugale (Cass. Civ. Sez. I n. 5975/2019). La componente assistenziale è volta a tutelare l’ex coniuge che non abbia i mezzi adeguati e si trovi nell’impossibilità oggettiva di procurarseli.
Nel caso di specie il Tribunale ha correttamente ancorato il diritto all’assegno esclusivamente alla sua funzione assistenziale, ravvisando l’impossibilità oggettiva della di provvedere al proprio sostentamento nelle sue ‘gravi e risalenti patologie psichiatriche’. Questa motivazione è condivisibile atteso che la condizione psichiatrica è un dato oggettivo, preesistente al matrimonio e conclamato da riscontri medici.
L’argomentazione dell’appellante secondo cui la tossicodipendenza e la commissione di reati sarebbero ‘scelte volontarie’ che escluderebbero il diritto all’assegno è infondato. Se è vero che la tossicodipendenza ha aggravato il quadro clinico, essa non ne è la causa originaria, in quanto l’abuso di sostanze stupefacenti da parte della è da correlarsi ai gravi disturbi psichiatrici preesistenti. Né possono considerarsi tali condotte come ‘scelte’, in quanto non elidono la ragione oggettiva dell’incapacità, che risiede nella patologia mentale. Così come l’attitudine a commettere azioni criminose, lungi dal dimostrare una capacità lavorativa, è la manifestazione del grave disturbo psichiatrico e della incapacità di condurre una vita secondo i canoni sociali.
Il collocamento in REMS, infine, non è una scelta ma una misura di sicurezza applicata proprio in ragione della sua patologia psichiatrica e della pericolosità sociale , a ulteriore e definitiva conferma della sua compromessa capacità di autogestirsi e di inserimento sociale e lavorativo, dovendosi confermare , anche in considerazione di elementi probatori, il diritto all’assegno divorzile , stante la comprovata e oggettiva impossibilità per la di procurarsi i mezzi per vivere dignitosamente.
11.- Sulla quantificazione dell’assegno e della rilevanza del nuovo nucleo familiare del comparando le condizioni economiche delle parti, si perviene ad una determinazione congrua e proporzionata,
considerando, da un lato la totale assenza dei redditi dell’appellata, percettrice solo di un assegno di invalidità di appena €. 290,00, e dall’altro il reddito stabile da lavoro dipendente dell’appellante di circa €.1.450,00. Né la formazione del nuovo nucleo familiare da parte del può ritenersi rilevante. Sul punto, la giurisprudenza, pur ammettendo che tale circostanza possa incidere sulla determinazione dell’assegno, richiede che l’onerato fornisca la prova di un effettivo e significativo peggioramento della propria situazione economica, prova che nel caso di specie non è stata fornita, essendosi l’appellante limitato ad allegare la circostanza del nuovo matrimonio , senza documentare i maggiori oneri che sarebbero derivati, condividendo la presunzione operata dal Tribunale circa la capacità lavorativa della nuova giovane moglie, conforme ad un criterio di normalità e ragionevolezza .
12.- Quanto all’importo di €.200,00 dell’assegno divorzile , esso deve ritenersi proporzionato , anche tenuto conto che l’appellata sia ospitata in una struttura a carico dello Stato (REMS), circostanza che non elimina la necessità di disporre di una somma , seppur minima, per far fronte a tutte quelle esigenze personali non coperte dal servizio sanitario nazionale (vestiario, prodotti per l’igiene personale, piccole spese quotidiane), essenziali per garantire un minimo di dignità alla persona. Deve ritenersi, pertanto, equo e bilanciato l’importo di €. 200,00 al mese quale assegno divorzile, tenuto conto della sperequazione economica tre le parti e la funzione meramente assistenziale dell’assegno. Mentre la durata del matrimonio è solo uno dei criteri da valutare e, nel caso di assegno con funzione meramente assistenziale, esso recede di fronte alla necessità di garantire un sostegno ad un soggetto in stato di oggettiva e permanente incapacità in quanto il dovere di solidarietà post-coniugale non può essere limitato quando la condizione di bisogno e di incapacità dell’avente diritto è destinata a permanere. Ciò in osservanza al principio affermato dalla Cassazione secondo il quale ‘L’assegno di divorzio ha funzione di carattere compensativo-perequativo e un’altra di natura strettamente assistenziale. Sul piano assistenziale, il riconoscimento e la natura dell’assegno presuppongono l’accertamento della mancanza di mezzi adeguati a consentire al coniuge economicamente più debole di mantenere uno standard di vita dignitoso e conforme a quello usufruito durante il matrimonio. Il giudice è chiamato ad una valutazione comparativa delle situazioni dei due ex coniugi, con particolare attenzione alle circostanze personali, alla durata del matrimonio e all’apporto di ciascuno alla vita familiare e alla creazione del patrimonio comune, non limitandosi a valutare la componente compensativa dell’assegno, ma tenendo presente la componente assistenziale’. (Cass. Civ. Sez. I n. 1889 del 27.01.2025).
L’appello è, dunque, infondato e deve essere rigettato.
13. – La regolamentazione delle spese del secondo grado soggiace al criterio della soccombenza. Ai fini della determinazione del compenso occorre avere riguardo allo scaglione di valore indeterminabile giacché l’oggetto della controversia è costituito dal rapporto matrimoniale, come tale insuscettibile di valutazione economica. Nella loro liquidazione si farà applicazione dei parametri forensi minimi (in ragione della scarsa complessità delle questioni fattuali e giuridiche trattate),
PQM
La Corte,
definitivamente pronunciando sull’appello, avverso la sentenza num. 2718/2023, pubblicata il 06.11.2023, del Tribunale di Foggia – Prima Sezione Civile, resa nel giudizio iscritto al num.2847/2018 R.G., così provvede:
1.- rigetta l’appello e conferma la sentenza impugnata;
2.- condanna alla rifusione in favore di delle spese processuali del presente grado del giudizio che si liquidano in complessive €. 2.498,00, già dimidiate, per compenso professionale, oltre rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%, IVA e CAP., da versare in favore dell’Erario dello Stato ex art. 133 del D.P.R. n. 115/2002, stante l’ammissione di al patrocinio a spese dello Stato;
3) dichiara tenuto a versare ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l’appello, in osservanza dell’art.13 co.1 -quater D.P.R. 115/02, nel testo inserito dall’art.1 co 17°l..228/12.
Così deciso nella camera di consiglio della I sezione civile della Corte d’Appello di Bari , tenutasi 08.07.2025.
Il Giudice Ausiliario est. Il Presidente
Avv. NOME COGNOME Dott.ssa NOME COGNOME