Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 19184 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 1 Num. 19184 Anno 2023
Presidente: GENOVESE NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 06/07/2023
ORDINANZA
sul ricorso 8292-2022 proposto da:
, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME con domicilio digitale in EMAIL ; RAGIONE_SOCIALE
– ricorrente –
contro
, rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME con domicilio digitale EMAIL ; RAGIONE_SOCIALE
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 54/2022 della CORTE D’APPELLO di LECCE, depositata il 18/01/2022;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 11/05/2023 dalla consigliera NOME COGNOME;
rilevato che
1.- Il sig impugna per cassazione la sentenza con cui la corte d’appello di Lecce ha respinto il gravame da lui spiegato nei confronti della sentenza del tribunale di Lecce che aveva dichiarato la cessazione degli effetti civili del matrimonio così accogliendo la domanda dal medesimo proposta nei confronti della sig.ra . LRAGIONE_SOCIALE.
2.- Il tribunale di Lecce, oltre a dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti , aveva posto a carico del sig. , maresciallo dell’Aeronautica in pensione, l’obbligo di corrispondere in favore della figlia (n.il ) un assegno di mantenimento di euro 600,00 mensili, oltre rivalutazione annuale Istat, con ordine all’RAGIONE_SOCIALE di provvedervi direttamente; il tribunale aveva al contempo posto a carico del medesimo l’obbligo di corrispondere in favore della sig.ra l’assegno divorzile di euro 450,00 mensili, sempre con ordine di versamento diretto a carico dell’RAGIONE_SOCIALE
3.La corte d’appello aveva r espinto, invece, la domanda con cui la convenuta aveva chiesto di ottenere una quota del tfr liquidato al allorché aveva cessato il servizio quale maresciallo dell’aeronautica nel 2013. RAGIONE_SOCIALE
4.- Avverso detta sentenza il sig. ha proposto gravame deducendo, con unico motivo di appello, l’insussistenza dei presupposti per il riconoscimento dell’assegno di vorzile, invocando la sentenza della Corte di cassazione civile a Sezioni Unite n.18.287/2018 e chiedendo, in riforma della sentenza impugnata, la revoca di quell’assegno o, in subordine, la sua riduzione ad una somma non superiore ad euro 180,00 mensili, con eliminazione della condanna alle spese disposta a suo carico. L.T.
5.- La Corte d’appello di Lecce ha dichiarato infondato il gravame, sulla scorta dell’applicazione dei principi di cui all’orientamento giurisprudenziale inaugurato con la sentenza del le Sezioni Unite civili n. 18287/2018 e le successive pronunce, evidenziando come
la sig.ra non fosse nelle condizioni di disporre di mezzi adeguati e comunque che ella si trovava nella impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, essendosi occupata fin dal 2003 – allorché il marito si era trasferito per ragioni di servizio a Ferrara, lasciandola sola – della figlia , affetta da grave handicap ai sensi dell’art. 3 della legge n.104/1992, in quanto affetta da pseudotumor cerebri . In un periodo in cui si era aggravato lo stato di salute della figlia, quest’ultima aveva potuto contare solo sulla madre che, pertanto, non aveva potuto (né poteva) svolgere attività lavorativa e procurarsi redditi. RAGIONE_SOCIALE
6.- In relazione al quantum , la corte territoriale aveva confermato la misura di euro 450,00 mensili stabilita dal giudice di prima istanza, tenendo conto della situazione reddituale delle parti e , in particolare, della pensione di euro 3.250,0 mensili di cui beneficiava il sig. nonché delle ragioni della decisione di porre fine al matrimonio, tenuto conto dell’addebito della separazione posto a carico del medesimo in conseguenza dell’abbandono della moglie e della figlia e del completo disinteresse da allora manifestato e, ancora, in considerazione del contributo assolutamente preminente offerto dalla sig.ra alla conduzione familiare e alla cura della figlia. LRAGIONE_SOCIALE
7.- La cassazione della predetta pronuncia d’appello è chiesta dal sig. con ricorso affidato a due motivi cui resiste RAGIONE_SOCIALE
con controricorso illustrato altresì da memoria ex art. 380-bis.1 cod. proc. civ..
considerato che
8.- Con il primo motivo si denuncia la nullità della sentenza in relazione all’art.360, primo comma, n.3, cod. proc. civ. e la violazione e falsa applicazione dell’art. 5, comma 6, della legge 898/1970, lamentando l’errore di motivazione in cui sarebbe incorsa la Corte d’appello salentina, nel confermare la sentenza di primo grado.
9.- Va preliminarmente precisato, attesa la relativa eccezione di inammissibilità sollevata dalla controricorrente (cfr. pag. 6 del controricorso) e ribadita nella memoria illustrativa che , nel caso di cause matrimoniali, non si applica la disciplina della c.d. doppia conforme ex art. 348 ter, comma 5, cod. proc. civ. (nel testo ratione temporis vigente con riferimento al ricorso) che richiama l’art. 348 bis cod. proc. civ. e che esclude dall’ambito di operatività le cause di cui all’art. 70, primo comma cod. proc. civ., ovvero quelle in cui il P.M. è interventore necessario.
10.- Tanto premesso, il primo motivo è infondato.
11.- La corte d’appello di Lecce ha dapprima ricostruito i principi alla base del riconoscimento dell’assegno divorzile in relazione alla natura assistenziale e a quella perequativo-compensativa, così come individuati dalla Corte di cassazione a Sezioni Unite nella sentenza n. 18287/2018 e in quelle successive (cfr. Cass. 1119 del 2019). Quindi la corte territoriale ha ritenuto che, nel caso di specie, emergesse -anche dalla documentazione acquisita e non contestata nell’atto di gravame -che la sig.ra è priva di redditi propri e si trova nell’impossibilità oggettiva e assoluta di reperire un’occupazione lavorativa, essendo dedita -in via esclusiva e assorbente -all’accudimento della figlia disabile, sin dall’epoca precedente alla separazione, trovandosi, peraltro in un’età (oltre i sessant’anni) che rende oltremodo difficile il suo inserimento nel mondo del lavoro. Inoltre, la corte d’appello ha escluso che la usufruisce del reddito di cittadinanza che mira proprio all’inserimento lavorativo del beneficiario. N.S. N.S.
12.- Ciò posto, la censura non indica in che modo la corte territoriale avrebbe violato l’ormai consolidata interpretazione giurisprudenziale in materia di requisiti per il riconoscimento dell’assegno divorzile, limitandosi a una generica e infondata contestazione della documentazione acquisita in appello , nel pieno e completo contraddittorio delle parti.
13.- Col secondo motivo si denuncia la nullità della sentenza per violazione e falsa applicazione dell’art.4, comma 15, della legge n. 898/1970 e dell’art. 190 cod. proc. civ., per avere la corte d’appello erroneamente ritenuto di non accogliere la domanda formulata ex art. 213 cod. proc. civ. di acquisizione delle informazioni presso la pubblica amministrazione, istanza formulata dall’appellante e per non avere concesso i termini per illustrare, con conclusionali e repliche ex art. 190 cod. proc. civ., le difese proprie conclusive.
14.- Nei procedimenti di natura contenziosa che si svolgono con il rito camerale (quale il giudizio di appello in materia di divorzio, ai sensi dell’art. 4, dodicesimo comma, della legge 1 dicembre 1970, n. 898, e succ. modif.), deve essere assicurato il diritto di difesa e , quindi, realizzato il principio del contraddittorio; tuttavia, trattandosi di procedimenti caratterizzati da particolare celerità e semplicità di forme, ad essi non sono applicabili le disposizioni proprie del processo di cognizione ordinaria e, segnatamente, quelle di cui agli artt. 189 (Rimessione al collegio) e 190 (Comparse conclusionali e memorie) cod. proc. civ. (Cass. 565/2007; id. 26200/2015; id. 20323/2019; id. 29863/2022).
15.- Pertanto, la censura è infondata rispetto ai profili strettamente processuali. La censura è, invece, inammissibile là dove concerne il profilo sostanziale probatorio e cioè il mancato accoglimento della domanda di acquisizione di informazioni alla p.a., perché concernente il merito della statuizione assunta dalla corte distrettuale sulla scorta delle risultanze istruttorie acquisite agli atti e deducibile in cassazione solo nei limiti di cui all’art. 360, comma 1, n.4 e 5, cod. proc. civ. (cfr. Cass. Sez. Un. 8053/2014).
16.Atteso l’esito sfavorevole del ricorso ed in applicazione del principio della soccombenza, il ricorrente è tenuto alla rifusione delle spese di lite a favore della controricorrente, nella misura liquidata in dispositivo.
17.- Sussistono i presupposti processuali per il versamento – ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115 -, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l’impugnazione, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alla rifusione delle spese di questo giudizio a favore della controricorrente liquidate in euro 3.000,00 per compensi ed euro 200,00 per esborsi, oltre 15% per rimborso spese generali ed accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater del d.p.r. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto.
In caso di diffusione del presente provvedimento si omettano le generalità e gli altri dati identificativi, a norma del d.lgs. n. 196 del 2003 art. 52.
Così deciso a Roma, nella camera di consiglio della Prima sezione