Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 9619 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 1 Num. 9619 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 11/04/2023
NOME COGNOME
RAGIONE_SOCIALE
Consigliere ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 7324/2021 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE , elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME AVV_NOTAIO (CODICE_FISCALE) che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati NOME COGNOME (CODICE_FISCALE) e NOME COGNOME (CODICE_FISCALE)
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE , elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALE) rappresentato e difeso dagli avvocati NOME COGNOME (CODICE_FISCALE) e NOME COGNOME (CODICE_FISCALE)
-controricorrente-
avverso sentenza della Corte d’appello di Milano n. 2220/2020 depositata il 9.9.2020.
Numero registro generale 73212021
Numero sezionale 1522,2023
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del ruf.e§1 Sr t hoSa ae g rale 9619f2023 nta publicazione 11,134,2023 Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
B.S. 2. Avverso la predetta sentenza di primo grado ha proposto appello con riferimento all’importo dell’assegno di mantenimento disposto in suo favore, a cui ha resistito l’appellato I RAGIONE_SOCIALE LRAGIONE_SOCIALE I, che ha fatto constare che nel frattempo il Tribunale di Milano, adito per la modifica delle condizioni di divorzio, aveva revocato sia i contributi previsti in favore della figlia omissis per la sua sopravvenuta indipendenza economica, sia l’attribuzione della casa coniugale a 1 RAGIONE_SOCIALE B.S. RAGIONE_SOCIALE I e l’accessorio accollo delle spese relative.
1.500,00 mensili, rivaluta bile, in favore di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE della figlia omissis I, gravando condominiali e di utenza; ha per il figlio NOME sino all’autosufficienza economica delle relative spese revocato il contributo imposto a ; ha gravato NOME di un rivalutabile, in favore della figlia mediche nonché di un assegno di C 1. RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE con ricorso del 3.8.2016 si è rivolto al Tribunale di Milano per ottenere la dichiarazione di cessazione degli effett civili del matrimonio contratto il 22.9.1990 con I RAGIONE_SOCIALE B.S. RAGIONE_SOCIALE I, da cui erano nati i figli onnissis RAGIONE_SOCIALE e I omissis I. e l’emanazione dei provvedimenti consequenziali, opposti nel merito dalla resistente. Con sentenza del 5.12.2018 il Tribunale di Milano ha assegnato la casa familiare a assegno di C 300,00 mensili, I omissis I, oltre spese di studio e B.S. orni ssis
La Corte di appello di Milano con sentenza del 9.9.2020 ha accolto parzialmente il gravame, aumentando l’entità del contributo posto
a carico di COGNOME NOME RAGIONE_SOCIALE e in favore di COGNOME RAGIONE_SOCIALE sino alla somma di C 2.500,00 mensili dal febbraio del 2020, a spese compensate.
Numero registro generale 7324,2021
Numero sezionale 1522,2023
diraacMAerale9619.(2023
figlia j omissis dal L.M. dalla emergenza epidemiologica COVID; al contrario, la signora COGNOME aveva perso l’assegnazione della casa coniugale, acquisita , che ora poteva metterla a reddito, e aveva dovuto A questa pronuncia la Corte di appello RAGIONE_SOCIALE si è inCtWa Data 1:1 Incazione 11,1114,2023 ravvisato una evidente disparità di condizioni economiche delle parti, a svantaggio della sig.ra COGNOME accresciuta dalla recente eredità paterna conseguita dal L.M. e non influenzata in modo permanente dalla temporanea crisi degli introiti del L.M. provocata reperire un immobile in locazione per abitarvi; infine il L.M. era stato sgravato anche dalle spese di mantenimento e studio della
B.S. 3. Avverso la predetta sentenza, non notificata, con atto notificato il 6.3.2021 ha proposto ricorso per cassazione svolgendo cinque motivi.
NOME. Con atto notificato il 14.4.2021 ha proposto controricorso
chiedendo il rigetto dell’avversaria impugnazione.
Entrambe le parti hanno presentato memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso, proposto ex art.360,n.3, cod.proc.civ., la ricorrente denuncia violazione dell’art.5, comma 6, della legge n.898 del 1970 perché in sede di quantificazione dell’assegno divorzile la Corte di appello aveva valutato la situazione economica del L.M. con riguardo ai soli redditi in senso stretto e cioè alle risultanze delle dichiarazioni fiscali, in cui figuravano né le numerose partecipazioni societarie nel settore della ristorazione, né i cespiti immobiliari.
Sig. NOME , ha considerato, sia pur genericamente, nel patrimonio 5. Il motivo è fondato, nei limiti di cui in appresso, e va accolto. La Corte di appello, pur dando atto di un evidente RAGIONE_SOCIALE squilibrio patrimoniale e reddituale fra i due ex coniugi, a tutto vantaggio del
11,134f2023
Nuwerp sezionale 1522f2023 del controricorrente COGNOME anche COGNOME la RAGIONE_SOCIALE componente RAGIONE_SOCIALE immobiiiare Numero di raccolta g enerale 9E19,2023 direttamente posseduta, ivi compresi anche gli immobili rivelaFieMone dall’eredità paterna, ma ha del tutto ignorato le partecipazioni nelle società familiari indicate analiticamente alle pagine 7 e 8 del ricor e richiamate a pagina 13, già oggetto di puntuale deduzione da parte della ricorrente nel giudizio di merito.
Tali cespiti, in difetto di distribuzione di dividendi, possono sfuggi alla rilevazione reddituale attraverso le dichiarazioni dei redditi ma esprimono evidentemente una capacità patrimoniale assolutamente rilevante.
Perciò giustamente la ricorrente invoca il principio acquisito nella giurisprudenza di questa Corte secondo cui ai fini dell’accertamento del diritto all’assegno di mantenimento e della sua determinazione occorre considerare la complessiva situazione di ciascuno dei coniugi e, quindi, tener conto, oltre che dei redditi in denaro, ogni altra utilità economicamente valutabile (Sez. 1, n. 19291 del 3.10.2005).
Si è detto altresì che nell’accertamento della capacità economica dell’obbligato il giudice di merito non può limitarsi a prendere in considerazione gli introiti collegati allo svolgimento di attivi lavorativa o imprenditoriale o quelli derivanti dal godimento di trattamenti pensionistici o assistenziali, ma deve estendere la propria indagine all’eventuale titolarità di beni patrimoniali ed attività finanziarie, la cui disponibilità assume rilievo non solo so il profilo statico, per l’immobilizzazione di capitali che tali for d’investimento comportano, ma anche sotto il profilo dinamico, per le potenzialità economiche di cui costituiscono indice l’acquisto e l vendita, oltre che per il godimento di redditi diversi da quell retributivi o pensionistici testimoniato dal loro possesso. Si trat infatti di risorse economiche che, al pari dei redditi e di ogni alt utilità economicamente valutabile, devono essere tenute in conto ai fini della determinazione dell’assegno divorzile, non solo nel caso i
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CUI siano state acquisite nel corso della convivenza ma anche N’Aerei di raccolta generale 9E19,2023 quando siano il frutto di miglioramenti successivi della situozioneon 11,134f2023 economica dell’obbligato, purché il loro conseguimento si configuri come uno sviluppo naturale e prevedibile dell’attività svolta a quell’epoca (Sez.1, n.7984 del 4.4.2014).
L’art.5, comma 6, della legge n.898 del 1970, allorché impone al giudice di tener conto delle condizioni dei coniugi, delle ragion della decisione, del contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune, del reddito di entrambi, e di valutare tutti i suddetti elementi in rapporto altresì alla dura del matrimonio, esige anche la considerazione delle rispettive capacità patrimoniali e non solo nel loro immediato profilo reddituale, comunque espressive in senso lato della «ricchezza» del soggetto.
Da ultimo, a conferma della rilevanza anche degli aspetti patrimoniali, questa Corte ha recentemente affermato che ai fini dell’attribuzione dell’assegno divorzile secondo il parametro assistenziale e perequativo-compensativo, è indispensabile il previo accertamento di un significativo squilibrio delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, rilevando a tal fine anche la suddivisione del patrimonio operata dal marito durante il matrimonio e dopo la separazione, in favore della moglie (Sez. 1, n. 28936 del 5.10.2022).
Con il secondo motivo di ricorso, proposto ex art.360, n.3, cod.proc.civ., la ricorrente denuncia violazione dell’art.5, comma 6, della legge n.898 del 1970 per l’omesso esame del motivo di impugnazione relativo alla componente perequativo- compensativa dell’assegno divorzile.
7. La censura è infondata.
La Corte territoriale ha considerato il citato profilo del motivo d appello della signora COGNOME COGNOMERAGIONE_SOCIALE ed anzi l’ha sostanzialmente recepito,
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i raccolta Itneral e 96 19f2023 Nut -nero d laddove (a pagina 6, sub § 8, terzultimo capoverso), u sia Rr mo o .uata puboiicazione 11/134/2023 sinteticamente, ha dato atto che la ricorrente non aveva mai lavorato, si era dedicata alla cura della casa e della famiglia pe tutta la durata del matrimonio (25 anni) «secondo scelte evidentemente concordate» tra i coniugi e ha anche implicitamente riconosciuto l’incidenza causale di queste circostanze pregresse sulla attuale impraticabilità dell’inserimento della sig.ra RAGIONE_SOCIALE, a 58 anni e in carenza di specifich professionalità, nel mondo del lavoro.
Con il terzo motivo di ricorso, proposto ex art.360, n.3, cod.proc.civ., la ricorrente denuncia violazione dell’art.5, comma 6, della legge n.898 del 1970 e dell’art.115 cod.proc.civ. per l’omess esame di un fatto decisivo ed oggetto di discussione tra le parti cioè l’omessa quantificazione dei cespiti mobiliari e immobiliari mediante c.t. u.
Il motivo è formulato sub specie di violazione di legge ex art.360 n.3 cod.proc.civ. ma sembra dedurre invece un omesso esame di fatto decisivo.
In ogni caso l’omesso esame dei cespiti immobiliari del sig. non è riscontra bile per quanto osservato in precedenza nel § 5. Quanto invece alle partecipazioni societarie, la censura resta assorbita per effetto dell’accoglimento del primo motivo di ricorso. L.M.
Con il quarto motivo di ricorso, proposto ex art.360, n.3, cod.proc.civ., la ricorrente denuncia violazione dell’art.5, comma 9, della legge n.898 del 1970 per l’omesso accertamento tributario reso necessario dall’assoluta incompatibilità fra redditi dichiarat dal L.M. nel triennio 2014-2016 e gli esborsi da lui sostenuti pe circa C 6.000,00 mensili.
Il motivo resta assorbito per effetto dell’accoglimento del primo motivo.
Con il quinto motivo di ricorso, proposto ex art.360, n.3, cod.proc.civ., la ricorrente denuncia violazione degli artt.91 e 9
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cod.proc.civ. RAGIONE_SOCIALE con riferimento all’integrale compensaziome uata pu licazione11,134,2023 spese, nonostante l’accoglimento della sua impugnazione, che non poteva definirsi parziale.
Il motivo resta assorbito per effetto dell’accoglimento del primo motivo.
Per le ragioni esposte la Corte, accolto il primo motivo di ricorso, nei sensi di cui in motivazione, respinto il second assorbiti il terzo, il quarto e il quinto, cassa la sentenza impugna in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte di appello d Milano, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Occorre inoltre disporre che, in caso di utilizzazione della presente ordinanza, sia omessa l’indicazione delle generalità e degli altri da identificativi delle parti riportati nell’ordinanza.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, nei sensi di cui i motivazione, respinto il secondo, assorbiti il terzo, il quarto e quinto; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte di appello di Milano, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Dispone che, in caso di utilizzazione della presente ordinanza, sia omessa l’indicazione delle generalità e degli altri dati identificat delle parti riportati nell’ordinanza.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio della Prima Sezione