Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 19295 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 1 Num. 19295 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 07/07/2023
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 7921/2022 R.G. proposto da:
, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME che lo rappresenta e difende; A.X.
-ricorrente-
contro
, domiciliato ex lege in ROMA, INDIRIZZO presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME NOME; NOME.
-controricorrente-
Avverso la SENTENZA della CORTE D’APPELLO di PERUGIA n. 1/2022 depositata il 07/01/2022.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 19/05/2023 dal Consigliere NOME COGNOME.
RILEVATO CHE
ricorre per tre mezzi, nei confronti di , contro la sentenza emessa il 9.12.2021 dalla Corte d’Appello di Perugia, pubblicata il 7.01.2022 e notificata il 10.01.2022, nel giudizio di appello rubricato al n. R.G. 191/2020, promosso da nei confronti di per la riforma e la revoca della sentenza n. 720/2019 emessa dal Tribunale di Terni ed avente ad oggetto cessazione degli effetti civili del matrimonio. A.X. M.R. A.X. M.R.
2. – resiste con controricorso. NOME.
CONSIDERATO CHE
3. – Il ricorso contiene i seguenti motivi:
Nullità della sentenza per violazione e falsa applicazione dell’art. 132 comma 2, n. 4 c.p.c. in relazione all’art. 360 comma 1, n. 4 c.p.c.
ii) Nullità della sentenza per violazione e falsa applic azione dell’art. 5 comma 6 della L. n. 898/1970, in combinato disposto con l’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360 co. 1, n. 3 c.p.c.
iii) Nullità della sentenza per omesso esame di un fatto storico decisivo in relazione all’art. 360 n. 5 c.p.c. – Difetto di motivazione.
RITENUTO CHE
4. – Il ricorso va respinto.
4.1. – Il primo mezzo va respinto.
Il tema del contendere attiene all’attribuzione alla di un assegno di mantenimento di 200 € mensili, riconosciuto dal Tribunale con decisione confe rmata dalla Corte d’appello. Nel motivo in esame sostiene che la decisione perugina sarebbe sostenuta da una motivazione meramente MRAGIONE_SOCIALE.
apparente, svolta per relationem a quella di primo grado, senza esame critico dei motivi di appello.
Ora, è ben vero che la sentenza d’appello può essere motivata per relationem solo se il giudice del gravame dia conto, sia pur sinteticamente, delle ragioni della conferma in relazione ai motivi di impugnazione ovvero della identità delle questioni prospettate in appello rispetto a quelle già esaminate in primo grado, sicché dalla lettura della parte motiva di entrambe le sentenze possa ricavarsi un percorso argomentativo esaustivo e coerente, mentre va cassata la decisione con cui la corte territoriale si sia limitata ad aderire alla pronunzia di primo grado in modo acritico senza alcuna valutazione di infondatezza dei motivi di gravame (Cass. 5 agosto 2019, n. 20883); ma, nel caso di specie, la sentenza della Corte d’appello:
-) elenca analiticamente i profili d i censura spiegati dall’appellante, in breve concernenti l’insussistenza e comunque la mancata prova dei presupposti per il riconoscimento dell’assegno di divorzio;
-) trascrive la sentenza del Tribunale di Terni nella parte dedicata alla quantificazione dell’assegno;
-) dà criticamente conto della condivisione della soluzione adottata dal primo giudice, richiamando i parametri individuati dalla giurisprudenza di questa Corte, e ponendo in particolare l’accento sulla discrepanza reddituale-patrimoniale tra i due coniugi e sulla necessità di riconoscimento dell’assegno sia in funzione dell’apporto offerto dalla , nonostante la breve durata del matrimonio, al ménage familiare, sia, essenzialmente, sotto il profilo assistenziale, in quanto necessario « a garantirle una esistenza dignitosa ». NOME.
– Anche il secondo mezzo è infondato.
Il ricorrente lamenta che la Corte d’appello non avrebbe proceduto « rigorosamente all’accertamento concreto dell’autosufficienza economica del coniuge richiedente l’assegno, dell’eventuale
contributo personale ed economico dato dal coniuge alla conduzione familiare e alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune, e non ha proceduto, da ultimo ma non per ultimo, ad accertare se per detto contributo la avesse sacrificato, anche in rapporto alla durata del matrimonio, le proprie aspettative personali e professionali ». M.R.
Ma non è così.
La Corte d’appello si è soffermata sullo scarto tra i redditi dell’uno e dell’altro contendente ed ha in particolare sottolineato la circostanza che il reddito goduto dalla , aggirante sui 1000 € mensili, è in buona parte assorbito da spese fisse destinate: a) al pagamento di un mutuo immobiliare per l’acquisto, in costanza di matrimonio, di un immobile colpito da un evento sismico, e dunque privo di redditività; b) al rimborso di un finanziamento per l’acquisto di un’autovettura; c) al pagamento del canone di locazione della casa di abitazione. M.R.
È poi vero che la sentenza non si è soffermata sull’aspetto del sacrificio, da parte della , di proprie aspettative personali o professionali: ma come si è già accennato, ciò per il fatto che l’assegno è stato riconosciuto in funzione prevalentemente assistenziale, e non già compensativa- perequativa, sebbene il giudice di merito abbia anche preso in considerazione, nella complessiva valutazione degli elementi rilevanti, la circostanza che la ha concorso all’attività lavorativa dell’ occupandosi della contabilità ed in particolare della redazione della prima nota. M.R. M.R. A.X.
4.3. – È infondato infine il terzo mezzo.
Con esso il ricorrente si duole della mancanza della valutazione del requisito legato al sacrificio delle aspettative professionali: ma, a parte il fatto che la valutazione di detto requisito non è un fatto storico, sec ondo l’accezione che la giurisprudenza di questa Corte
riconosce al significato del numero 5 dell’articolo 360 c.p.c. (Cass., Sez. Un., 7 aprile 2014, n. 8053), il punto è, come si è già detto, che l’assegno è stato riconosciuto perché necessario « a garantirle una esistenza dignitosa », e cioè in funzione assistenziale, e non in funzione compensativa-perequativa, in piena conformità all’insegnamento di Cass., Sez. Un., 11 luglio 2018, n. 18287.
5. – Le spese seguono la soccombenza. Sussistono i presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato se dovuto.
PER QUESTI MOTIVI
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al rimborso, in favore della controricorrente, delle spese sostenute per questo giudizio di legittimità, liquidate in complessivi € 3.800,00, di cui € 200,00 per esborsi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15% ed agli accessori di legge, dando atto, ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater , che sussistono i presupposti per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso articolo 13, comma 1 bis .
Oscuramento dei nominativi e dei dati identificativi delle parti in relazione alla pubblicazione e diffusione della presente ordinanza. Così deciso in Roma, il 19 maggio 2023.