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Assegno di sede docenti estero: parità di trattamento

La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 8684/2024, ha confermato il diritto di un docente supplente non residente all’estero a percepire l’assegno di sede in misura pari a quella dei docenti di ruolo. La Corte ha rigettato il ricorso del Ministero, affermando che non esistono ragioni oggettive per un trattamento economico differenziato, in linea con il principio di non discriminazione europeo. L’indennità, infatti, compensa il disagio del trasferimento, comune a entrambe le categorie di lavoratori. Un ricorso incidentale del docente per altre indennità è stato invece dichiarato inammissibile per vizi procedurali.

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Pubblicato il 10 novembre 2025 in Diritto del Lavoro, Giurisprudenza Civile, Procedura Civile

Assegno di sede docenti estero: la Cassazione conferma la parità di trattamento tra precari e personale di ruolo

L’ordinanza n. 8684 del 2 aprile 2024 della Corte di Cassazione ribadisce un principio fondamentale nel diritto del lavoro pubblico: la parità di trattamento economico tra personale a tempo determinato e indeterminato. La Suprema Corte ha stabilito che l’assegno di sede per i docenti estero spetta in egual misura anche ai supplenti non residenti, poiché la sua funzione è quella di compensare il disagio del servizio prestato all’estero, a prescindere dalla natura del contratto.

Il Caso: Un Docente Precario all’Estero Rivendica i Suoi Diritti

La vicenda trae origine dalla richiesta di un docente, supplente non residente presso una scuola italiana ad Asmara, di vedersi riconosciuto il diritto all’assegno di sede nella stessa misura prevista per i colleghi di ruolo. La Corte d’Appello di Roma aveva accolto la sua domanda, ma il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale aveva impugnato la decisione dinanzi alla Corte di Cassazione.

Il Ministero sosteneva che potessero esistere condizioni di impiego meno favorevoli per i lavoratori a tempo determinato, in quanto solo il personale di ruolo viene selezionato tramite concorso pubblico. A sua volta, il docente aveva proposto un ricorso incidentale, lamentando la mancata pronuncia della Corte d’Appello su altre indennità richieste.

L’Assegno di sede per docenti estero: la decisione della Corte

La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso principale del Ministero, confermando il suo orientamento consolidato. I giudici hanno chiarito che l’assegno di sede e gli altri benefici economici previsti per chi lavora all’estero sono integrazioni salariali strettamente legate allo svolgimento del servizio e al disagio che esso comporta. Tale disagio è identico sia per i docenti di ruolo sia per i supplenti.

Richiamando la direttiva europea 99/70/CE e il principio di non discriminazione, la Corte ha affermato che non sussiste alcuna ‘condizione oggettiva’ che possa giustificare un trattamento economico deteriore per i lavoratori precari. Il mancato superamento di un concorso pubblico non incide sulla natura della prestazione lavorativa svolta all’estero e sulle difficoltà ad essa connesse.

Il Principio di Autosufficienza e il Ricorso Incidentale

Di esito opposto è stato invece il ricorso incidentale del docente. La Corte lo ha dichiarato inammissibile per aver violato il principio di ‘autosufficienza del ricorso’. Secondo l’art. 366 del codice di procedura civile, chi ricorre in Cassazione deve indicare specificamente gli atti e i documenti su cui si fonda la propria censura e la loro esatta ‘localizzazione’ nel fascicolo processuale.

Nel caso specifico, il docente si era limitato a un generico riferimento ai ‘fascicoli dei gradi precedenti’ senza indicare con precisione dove e come avesse formulato le richieste per le ulteriori indennità. Questo vizio procedurale ha impedito alla Corte di esaminare il merito della sua domanda, a dimostrazione del rigore formale richiesto nel giudizio di legittimità.

Le Motivazioni della Decisione

La Corte ha basato la sua decisione su due pilastri fondamentali. Per il ricorso principale, ha prevalso il principio di non discriminazione tra lavoratori a tempo determinato e indeterminato, stabilendo che la funzione compensativa dell’assegno di sede non può dipendere dalla tipologia contrattuale. Per il ricorso incidentale, è stato applicato con rigore il principio processuale di autosufficienza, che impone al ricorrente l’onere di fornire alla Corte tutti gli elementi per decidere, senza che questa debba compiere attività di ricerca degli atti.

Conclusioni: Implicazioni della Sentenza

Questa ordinanza consolida un importante presidio a tutela dei lavoratori precari del settore pubblico impiegati all’estero, garantendo che a parità di mansioni e di condizioni di disagio corrisponda parità di trattamento economico. Allo stesso tempo, essa funge da monito sull’importanza del rispetto delle norme procedurali nel ricorso per cassazione: la sostanza di un diritto può essere vanificata da un vizio di forma. Per i docenti e il personale che lavora all’estero, si tratta di una conferma della piena applicabilità dei principi europei di uguaglianza e non discriminazione.

Un docente precario che lavora all’estero ha diritto all’assegno di sede nella stessa misura di un docente di ruolo?
Sì. Secondo la Corte di Cassazione, l’assegno di sede deve essere riconosciuto nella stessa misura perché ha la funzione di compensare il disagio del trasferimento all’estero, che è identico per entrambe le categorie di docenti, in applicazione del principio di non discriminazione.

Per quale motivo la richiesta del docente per altre indennità (sistemazione, abitazione, viaggio) è stata respinta?
La richiesta è stata dichiarata inammissibile per un vizio procedurale. Il docente, nel suo ricorso incidentale, non ha specificato in modo preciso in quale atto processuale e in quale fase del giudizio precedente avesse avanzato tali domande, violando il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione.

Il mancato superamento di un concorso pubblico giustifica una retribuzione inferiore per i docenti precari all’estero?
No. La Corte ha stabilito che il mancato superamento di un concorso pubblico non costituisce una condizione oggettiva idonea a giustificare un trattamento economico preferenziale per i docenti di ruolo riguardo all’assegno di sede, la cui finalità è legata esclusivamente alle condizioni di servizio all’estero.

La selezione delle sentenze e la raccolta delle massime di giurisprudenza è a cura di Carmine Paul Alexander TEDESCO, Avvocato a Milano, Pesaro e Benevento.

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