Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 8684 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 8684 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME
Data pubblicazione: 02/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso 193-2020 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso ope legis dall ‘ RAGIONE_SOCIALE presso i cui Uffici domicilia in Roma, INDIRIZZO;
– ricorrente principale –
contro
COGNOME NOME, elettivamente domiciliato in Roma, INDIRIZZO, presso lo studio dell ‘AVV_NOTAIO, che lo rappresenta e difende;
– controricorrente –
ricorrente incidentale –
avverso la sentenza n. 1451/2019 RAGIONE_SOCIALE Corte d ‘ appello di Roma, depositata il 14/06/2019 R.G.N. 1595/2017;
udita la relazione RAGIONE_SOCIALE causa svolta nella camera di consiglio del 22/02/2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
Rilevato che:
la Corte d’appello di Roma, in accoglimento del gravame proposto da NOME COGNOME, supplente non residente quale docente ad Asmara, a vedersi riconosciuto il diritto all’assegno di sede in misura pari ai dipendenti di ruolo;
R.G.N. 193/2020
COGNOME.
Rep.
Ud. 22/02/2024
CC
avverso tale pronuncia il RAGIONE_SOCIALE propone ricorso affidato ad unico motivo, cui resiste NOME COGNOME con controricorso, proponendo a sua volta ricorso incidentale con un solo motivo.
Ritenuto che
:
1. con l’unico motivo del ricorso principale il RAGIONE_SOCIALE deduce ai sensi dell’art. 360, primo comma, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE direttiva 99/70/CE e dell’Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, RAGIONE_SOCIALE artt. 77 e ss. del C.C.N.L. del comparto scuola del 29 novembre 2007, RAGIONE_SOCIALE artt. 5, 26 e 27 del d.lgs. n. 62 del 1998, RAGIONE_SOCIALE artt. 2, comma 2, e 45, comma 5, del d.lgs. n. 165 del 2001, RAGIONE_SOCIALE artt. 625, 639, 640, 651 e 658 del d.lgs. n. 297 del 1994 nel testo sostituito d all’art. 26 del d.lgs. n. 62 del 1998, del d.P.R. n. 18 del 1967, dell’art. 102 del C.C.N.L. del 2002/2003, dell’art. 106 del C.C.N.L. comparto scuola del 29 novembre 2007 con riferimento alla tabella prevista dall’art. 658 del d.lgs. n. 297 del 1994, dell’art. 16 del C.C.N.L. del 24 febbraio 2000, del d.P.R. n. 215 del 1967, dell’art. 97 Cost.
In sintesi, si sostiene l’inapplicabilità alla fattispecie dell’art. 45 del d.lgs. n. 165 del 2001, aggiungendosi che per i docenti con contratto di lavoro a tempo determinato possono essere previste condizioni di impiego deteriori rispetto a quelle riservate agli assunti a tempo indeterminato in quanto solo questi ultimi vengono selezionati a seguito di concorso pubblico. Si evidenzia, inoltre, che l’esperienza maturata dagli assunti a tempo determinato non può essere equiparata a quella dei docenti di ruolo;
1.1. il motivo è infondato, come da consolidato indirizzo di questa Corte, dal quale non vi sono motivi per discostarsi, secondo cui l’assegno aggiuntivo di sede e gli altri benefici, previsti dal d.lgs. n. 297 del 1994 e dalla contrattazione collettiva per i docenti a tempo indeterminato che prestino servizio nelle istituzioni scolastiche all’estero, devono essere riconosciuti nella stessa misura anche ai supplenti non residenti assunti con contratto a termine, trattandosi di integrazioni salariali attribuite per il solo svolgimento del servizio richiesto e corrisposte per il disagio
del trasferimento all’estero, senza che tra le due categorie di docenti sia ravvisabile una differenza derivante dal mancato superamento, nel caso dei supplenti, del concorso pubblico per l’accesso ai ruoli RAGIONE_SOCIALE P.A.; non ricorre, pertanto, alcuna condizione oggettiva idonea a giustificare un trattamento economico preferenziale in favore dei docenti a tempo indeterminato, in forza RAGIONE_SOCIALE clausola 4, punto 1, dell’Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato allegato alla direttiva 1999/70/CE, così come interpretata da CGUE 20 giugno 2019, C-72/18 (così Cass. Sez. L, 23/06/2020, n. 12369, e successive conformi: Cass. Sez. L, 18/03/2021, n. 7753, Cass. Sez. L, 04/05/2022, n. 14104, e Cass. Sez. L, 19/06/2023, n. 17501);
2. con l’unico motivo del ricorso incidentale si deduce ai sensi dell’art. 360, comma primo, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE artt. 112 e 115 cod. proc. civ., RAGIONE_SOCIALE artt. 661, 662, 664 e 665 del d.lgs. n. 297 del 16 aprile 1994, per omessa pronuncia in ordine alla domanda di riconoscimento dell’indennità di sistemazione, del contributo per spese abitazione, delle spese per viaggi di trasporto all’estero e dall’estero;
2.1. la censura, nei termini formulati, è inammissibile.
L’art. 366, n. 6, cod. proc. civ. impone la specifica indicazione RAGIONE_SOCIALE atti processuali e dei documenti sui quali il ricorso si fonda, quale corollario del requisito di specificità dei motivi di ricorso per cassazione, quale mezzo di impugnazione a critica limitata, cosicché «un motivo che non indichi specificamente gli atti e i documenti su cui si fonda – e che così solleciti la Corte a ricercare quegli atti o documenti tra gli altri di cui si compone il fascicolo processuale – è perciò stesso un motivo aspecifico» (così, in particolare, Cass. Sez. 1, 10/12/2020, n. 28184). Pertanto, «il rispetto RAGIONE_SOCIALE citata disposizione, l’articolo 366, n. 6, c.p.c., da misurarsi con riguardo alla singola censura (Cass., Sez. Un., 5 luglio 2013, n. 16887), esige che sia specificato in quale sede processuale nel corso delle fasi di merito il documento, pur eventualmente individuato in ricorso, risulti prodotto, dovendo poi esso essere, ulteriormente, anche allegato al ricorso a pena d’improcedibilità, in base alla previsione
del successivo articolo 369, comma 2, n. 4, c.p.c. (Cass., Sez. Un., 2 dicembre 2008, n. 28547). Il dire dove l’atto o il documento acquisito al processo è rintracciabile si traduce in un adempimento intuitivo e di agevolissima attuazione (adempimento, perciò, senza dubbio armonico con il principio di effettività RAGIONE_SOCIALE tutela giurisdizionale, sancito dalla Convenzione EDU: Cass. 3 gennaio 2020, n. 27; Cass. 25 marzo 2015, n. 7455), ossia nella «localizzazione» dell’atto o del documento, i.e. nell’indicazione del fascicolo (di parte o d’ufficio, senza che occorra soffermarsi sulle differenze intercorrenti tra le due ipotesi) in cui essi, atti o documenti, sono collocati (espressa applicazione di un onere, testualmente, di «localizzazione», si trova effettuata in numerosissime decisioni, v. tra le ultime Cass. n. 14151 del 2020; Cass. n. 14011 del 2020; Cass. n. 14010 del 2020; Cass. n. 13733 del 2020; Cass. n. 13612 del 2020; Cass. n. 13476 del 2020; Cass. n. 12997 del 2020; Cass. n. 12990 del 2020). Va per completezza notato che la specifica indicazione, intesa quale «localizzazione» RAGIONE_SOCIALE atti e/o dei documenti, lungi dal presentarsi quale accanimento formalistico, manifesta un’attitudine di segno esattamente opposto, ed ha in concreto reso la nozione di autosufficienza ben più elastica di quanto non fosse nella giurisprudenza precedente: se non è per lo più richiesta, dalla giurisprudenza di questa Corte, l’integrale trascrizione RAGIONE_SOCIALE atti o dei documenti, ma è consentito «un sintetico ma completo resoconto del loro contenuto» (a mero titolo di esempio Cass. 29 gennaio 2019, n. 2331), ciò è proprio perché la «localizzazione» di essi, a condizione che siano stati anche depositati, come richiede a pena di improcedibilità il successivo articolo 369, comma 2, n. 4, c.p.c., consente al giudice di coniugare, non discrezionalmente, ma in stretta adesione al motivo come formulato, il resoconto dell’atto o del documento ed il suo integrale contenuto. Né assume decisivo rilievo la circostanza che nel caso di specie sia stato denunciato un error in procedendo , quale la violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato. Difatti, le Sezioni Unite di questa Corte hanno confermato il principio, già più volte affermato, secondo cui, allorquando sia denunciato un
error in procedendo , la Corte di cassazione è anche giudice del fatto ed ha il potere di esaminare direttamente gli atti di causa; tuttavia è necessario che la parte ricorrente indichi gli elementi individuanti e caratterizzanti il «fatto processuale» di cui richiede il riesame e, quindi, che il corrispondente motivo sia ammissibile e contenga, per il principio di autosufficienza del ricorso, tutte le precisazioni e i riferimenti necessari ad individuare la dedotta violazione processuale. Infatti, il potere-dovere RAGIONE_SOCIALE Corte di esaminare direttamente gli atti processuali non significa che la medesima debba ricercarli autonomamente, spettando, invece, alla parte indicarli (Cass., Sez. Un., 26 febbraio 2019, n. 5640)» (così, ancora, Cass. Sez. 1, n. 28184 del 2020, cit.).
Gli oneri sopra richiamati sono, dunque, funzionali a permettere il pronto reperimento RAGIONE_SOCIALE atti e dei documenti il cui esame risulti indispensabile ai fini RAGIONE_SOCIALE decisione sicché, se da un lato può essere sufficiente per escludere la sanzione RAGIONE_SOCIALE improcedibilità il deposito RAGIONE_SOCIALE richiesta di trasmissione del fascicolo d’ufficio nonché dei fascicoli di parte di entrambi i gradi del giudizio di merito, dall’altro non si può mai prescindere dalla specificazione dell’esatta sede in cui il documento o l’atto sia rinvenibile (Cass. Sez. L, 04/07/2023, n.18941, che richiama sul punto Cass. Sez. U, 07/11/2013, n. 25038);
2.2. nel caso in esame, dalla sentenza impugnata non emerge che l’odierno ricorrente incidentale avesse avanzato domanda anche per le ulteriori voci indicate nel motivo, oltre al riconoscimento dell’assegno di sede in misura pari ai docenti di ruolo.
In tale situazione, era onere del ricorrente non solo specificare di aver espressamente avanzato tali domande e in quale sede, ma di indicare espressamente e depositare l’atto cui la censura si riferisce, nel rispetto del principio di localizzazione.
Ebbene, nel ricorso incidentale sono stati richiamati (in estrema sintesi) il passaggio del ricorso in appello e le conclusioni con le quali le domande in questione sarebbero state avanzate, ma, con riferimento ai documenti allegati, si rinviene unicamente un generico riferimento «ai fascicoli dei gradi precedenti», senza fornire specifiche indicazioni sulla
localizzazione idonee a consentire il reperimento dell’atto, in effetti non rinvenuto fra gli atti del processo;
in definitiva, va respinto il ricorso principale e dichiarato inammissibile il ricorso incidentale;
le spese processuali vanno compensate integralmente fra le parti in ragione RAGIONE_SOCIALE reciproca soccombenza;
occorre dare atto, ai fini e per gli effetti indicati da Cass. Sez. U. 20/02/2020, n. 4315, RAGIONE_SOCIALE sussistenza delle condizioni processuali richieste dall’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. n. 115 del 2002 per il ricorrente incidentale, mentre tali condizioni non sono ravvisabili per il ricorrente principale, ammesso alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE.
P.Q.M.
rigetta il ricorso principale e dichiara inammissibile il ricorso incidentale, dichiarando integralmente compensate fra le parti le spese del giudizio di legittimità.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 -quater del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto RAGIONE_SOCIALE sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente incidentale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1bis , RAGIONE_SOCIALE stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 22/02/2024