Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 4145 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 1 Num. 4145 Anno 2023
Presidente: GENOVESE NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 10/02/2023
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 13605/2021 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE> elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE), come da procura speciale in atti. da
-ricorrente-
contro
I.A.
-intimate- avverso SENTENZA della CORTE D’APPELLO di BRESCIA n. 297/2021 depositata il 11/03/2021.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15/12/2022 dal Consigliere NOME COGNOME.
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Numero sezionale 4571,2022
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Data pubblicazione 10/02/2023
RITENUTO CHE:
1.- La Corte d’appello di Brescia, con sentenza in data 11/3/2021, ha confermato la decisione del Tribunale di Brescia nella parte in cui: era stata accolta la domanda di accertamento giudiziale della paternità proposta da NOMEA. per l’accertamento relativo alla figlia NOME.NOME. RAGIONE_SOCIALE I, nei confronti di NOME.NOME.
; era stato stabilito l’assegno di mantenimento a carico del padre nella misura di euro 400,00= mensili, oltre ISTAT; ed era stato accertato il danno per la privazione della figura paterna liquidato in favore della figlia in euro 40.000,00=; quindi, in parzia riforma della prima decisione, la Corte di merito ha parzialmente accolto la domanda di ripetizione pro quota delle spese sostenute dalla madre per il mantenimento della figlia fino alla data della domanda, determinando l’importo posto a carico di COGNOME C.P. in euro 44.700,00=, oltre interessi (dalla domanda).
C.P. motivi; RAGIONE_SOCIALE I.A. RAGIONE_SOCIALE e intimate. ha proposto ricorso per cassazione, affidato a cinque sono rimaste I.G.
CONSIDERATO CHE:
2.1.- Il ricorso è così articolato:
Violazione degli artt.147 e 337 ter cod.civ. in relazion all’erronea determinazione dell’assegno di mantenimento per la figlia con violazione dei principi di proporzionalità, censura dedotta anche sotto il profilo del vizio motivazionale. Il ricorrente si duole che, considerare il suo reddito di agente della Polizia municipale, non si sia tenuto conto delle uscite mensili per spese fisse che incidevan in maniera rilevante sulla effettiva disponibilità; si duole inoltre c non sia stato rispettato il criterio di proporzionalità rispetto a capacità reddituali e patrimoniali di entrambi i genitori, rimarcando che la situazione economica di NOME non era stata documentata e non erano stati svolti accertamenti reddituali,
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possibili anche d’ufficio, avendo la Corte di appello ass N e u t’irò” d ae Data pubblicazione 10/02/2023 risultava una disponibilità economica particolarmente elevata” così esprimendo una valutazione soggettiva. Lamenta che non sia stata nemmeno provata l’attuale assenza di reddito della figlia divenuta maggiorenne.
II) Violazione degli artt. 2697 cod.civ., 115 e 116 cod.proc.civ. nonché insufficiente motivazione su un fatto controverso e decisivo – erronea valutazione delle prove acquisite nel giudizio di primo grado in ordine alla consapevolezza paterna della filiazione sin dal concepimento.
Il ricorrente, dopo avere osservato che non vi era prova in atti che identificasse con esattezza il periodo del concepimento, ricostruito in base a generali evidenze scientifiche, svolge un disamina delle testimonianze rese nel corso del giudizio di primo grado da COGNOME e da COGNOME COGNOME per contestarne la attendibilità e la idoneità a provare la propria consapevolezza della paternità fin dal momento del concepimento. Deduce, di contro, che solo a seguito dell’espletamento della CTU nel corso del giudizio di primo grado egli acquistò tale consapevolezza, mutando le proprie domande e chiedendo che venisse giudizialmente accertata la genitorialità.
III) Violazione degli artt. 2697 cod.civ., 115 e 116 cod.proc.civ. nonché insufficienza motivazionale su un fatto controverso e decisivo per il giudizio – omessa valutazione da parte del Giudicante delle complessive prove acquisite in primo grado in ordine alla mancanza di consapevolezza di RAGIONE_SOCIALE C.P. RAGIONE_SOCIALE della filiazione sin dal concepimento. Il ricorrente si duole che il giudice del merito, acquisita la carte clinica dalla quale risultava il suo ricovero presso l’ospedale di Torr del Greco tra il 24/11/1999 e l’8/12/1999, con diagnosi d accettazione di “disturbo bipolare in fase maniacale” e della diagnosi di dimissione relativa a “psicosi maniaco-depressiva di tipo maniacale “, non abbia tenuto conto di un problema di salute
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assolutamente grave e tale da indurre un disturbo della !pe rn o…a Uata p ub RAGIONE_SOCIALE on e 10,02,2023 dell’attenzione e delle funzioni esecutiva che avrebbe dovuto indur ad escludere la consapevolezza – memoria del concepimento e della possibile filiazione.
IV) Violazione dell’art.2043 e 2059 cod.civ. – riconoscimento di una condotta illecita dell’esponente ed assenza di prova sul punto assenza di prova circa un danno non patrimoniale.
Il ricorrente deduce che il danno non può essere in re ipsa e che non è stato provato da controparte la ricorrenza di un danno in c alla figlia.
Sostiene, in linea con i motivi secondo e terzo, che non è st provata la sua condotta Illecita, e cioè la consapevolezza d paternità sin dal 2000, né l’evento dannoso e deduce che il profil causalità doveva ritenersi interrotto dalla condotta della madre aveva omesso di richiedere la tutela giudiziale per sedici anni.
V) Violazione eio falsa applicazione dell’art.148 cod.civ.
Il ricorrente si duole che la Corte di merito abbia parzialme accolto l’appello incidentale di COGNOME NOME.A. RAGIONE_SOCIALE concernente la ripetizione pro quota delle spese anticipate e sostenute da sola per il mantenimento della figlia, in assenza, a suo parere, di qual elemento di prova, anche solo indiziario, che consentisse di stabi se ed in che misura dette spese erano state effettivame sostenute. Deduce anche che la I.A. non avrebbe fornito l prova della sua legittimazione attiva.
3.1.- Il primo motivo è fondato, nei termini di seguito precis anche alla luce dei più recenti arresti di legittimità.
Invero, pur dandosi atto che la Corte bresciana ha rettament valutato la situazione reddituale del ricorrente, tenendo conto d esborsi mensili sullo stesso gravanti, anche se pro quota in concorso con la di lui moglie, ed ha valutato la condizione della figlia, pr autosufficienza economica ed impegnata negli studi universitari, rilevato che, di contro, il Giudicante non ha effettuato al
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Numer.o di raccolt t rnerale 4145,2023 indagine circa le risorse patrimoniali e reddituali a .ma e Data 1110 iIicacirie 10/02/2023 ritenendo ciò non necessario, alla luce di un superato orientamento giurisprudenziale, secondo il quale la determinazione del contributo che per legge grava sui genitori per il mantenimento, l’educazione e l’istruzione della prole, a differenza di quanto avviene nell determinazione dell’assegno spettante al coniuge separato o divorziato, non si fonderebbe su di una rigida comparazione della situazione patrimoniale di ciascun coniuge (Cass. n. 18538/2013).
Invero, dalla più recente giurisprudenza è stato, invece, affermato il condiviso principio di diritto – cui in questa sede viene data continuità -secondo cui «nel quantificare l’ammontare del contributo dovuto dal genitore non coffocatario per il mantenimento del figlio minore, deve osservarsi il principio di proporzionalità, che richiede una valutazione comparata dei redditi di entrambi i genitori, oltre alla considerazione delle esigenze attuali del figlio e del tenore di vita da lui goduto.» (Cass. n. 4811/2018; conf. Cass. n. 19299/2020), valutazione a cui la Corte di merito dovrà ora procedere in sede di rinvio.
3.2.- I motivi secondo e terzo, da trattarsi congiuntamente sono inammissibili perché non rispondono al modello del vizio denunciato e sollecitano la rivalutazione del merito in ordine alla valenz probatoria delle deposizioni testimoniali raccolte e delle condizioni d salute psichica del ricorrente all’epoca dei fatti considerati.
Questa Corte ha più volte chiarito che sussiste la violazione dell’art. 115 cod.proc.civ. solo quando il giudice, in contraddizion espressa o implicita con la prescrizione della norma, abbia posto a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli (s il dovere di considerare i fatti non contestati e la possibilit ricorrere al notorio), ovvero abbia disatteso prove legali secondo il suo prudente apprezzamento – circostanze, queste, che non ricorrono nella fattispecie in esame – mentre non è censurabile per
NEmerA Tonale 4571/2022 questa via il fatto che il giudice, nel valutare le prove propos e w a e N u men di raccolta generale 4145/ . 2023 parti, abbia attribuito maggior forza di convincimento ael:3,10 – 10/02/2023 piuttosto che ad altre, essendo tale attività valutativa consentit dall’art. 116 cod.proc.civ. (Cass. Sez. U. n. 20867/2020; conf. ex plurimis Cass. n. 29246/2021).
Analogamente, COGNOME la RAGIONE_SOCIALE doglianza RAGIONE_SOCIALE di violazione dell’art. RAGIONE_SOCIALE 116 cod.proc.civ. è ammissibile solo ove si alleghi che il giudice, valutare una risultanza probatoria, non abbia operato (in assenza di diversa indicazione normativa) secondo il suo “prudente apprezzamento”, pretendendo di attribuirle un altro e diverso valore, oppure il valore che il legislatore attribuisce ad una different risultanza probatoria (come, ad esempio, valore di prova legale), oppure, qualora la prova sia soggetta ad una specifica regola di valutazione, abbia dichiarato di valutare la stessa secondo il suo prudente apprezzamento; al contrario, ove si deduca che il giudice abbia male esercitato il proprio prudente apprezzamento della prova, la censura è ammissibile, ai sensi del novellato art. 360, prim comma, n.5, cod.proc.civ., solo nei rigorosi limiti in cui esso ancor consente il sindacato di legittimità sui vizi di motivazione (cfr. Ca n. 18092/2020), e dunque solo in presenza dei gravissimi vizi motivazionali individuati dalle Sezioni unite di questa Corte (Cass. Sez. U. nn. 8053 e 8054/2014; cfr. Cass. n. 34474/2019; Cass. n. 20867/2020). Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Nel caso di specie, le dedotte censure motivazionali non rispettano i canoni del novellato art. 360, primo comma, n.5, cod.proc.civ. (introdotto dal D.L. n. 83 del 2012, convertito, co modificazioni, dalla L. n. 134 del 2012, applica bile ratione temporis) che impone al ricorrente l’onere di indicare, ai sensi dell’art. 36 primo comma, n.6, cod.proc.civ. e dell’art. 369, secondo comma, n.4, cod.proc.civ.), il fatto storico il cui esame sia stato omess dato (testuale o extratestuale) da cui esso risulti esistente, il “co e il “quando” tale fatto sia stato oggetto di discussione tra le parti
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soprattutto, la sua “decisività” (Cass. Sez. U. n. 80541 d i d4a . c9jta generale 4145,2023 tat5 p n . ioli2zione 10/02/2023 n. 1241/2015; Cass. nn. 19987/2017, 7472/2017, 27415/2018, 6383/2020, 6485/2020, 6735/2020), restando esclusa la possibilit di denunziare, in sede di legittimità, la mera insufficie contraddittorietà della motivazione (Cass. Sez. U. n. 33017/2018)
Va dunque ribadito che «Il cattivo esercizio del potere di apprezzamento delle prove non legali da parte del giudice di merito non dà luogo ad alcun vizio denuncia bile con il ricorso per cassazione, non essendo inquadrabile nel paradigma dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 (che attribuisce rilievo all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal tes della sentenza o dagli atti processuali, abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e presenti carattere decisivo per il giudizio) né in quello del precedente n. 4, disposizione che – per il tramite dell’art. 132 c.p.c., n. 4, – dà rilievo unicamente all’anomali motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante» (Cass. n. 23153/2018; Cass. n. 11892/2016), sia perché la contestazione della persuasività d ragionamento del giudice di merito nella valutazione delle risulta istruttorie attiene alla sufficienza della motivazione e no censurabile secondo il nuovo parametro di cui all’art. 360, pr comma, n.5, cod.proc.civ. , sia perché con il ricorso per cassazi la parte non può rimettere in discussione, contrapponendovi proprie, la valutazione delle risultanze processuali e la ricostru della fattispecie operate dai giudici del merito, trattand accertamento di fatto, precluso in sede di legittimità (ex pfurimis, Cass. n. 11863/2018; Cass. n. 29404/2017; Cass. n.16056/2016). Corte di Cassazione – copia non ufficiale 0
evidente, infatti, che ammettere in sede di legittimità la veri della sufficienza o della razionalità della motivazione in ordine quaestiones facti significherebbe consentire un inammissibile raffronto tra le ragioni del decidere espresse nella sent
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impugnata e le risultanze istruttorie sottoposte al vaglio d erad[qo kgrale NUMERO_DOCUMENTO pu licazione 10/02/2023 del merito (Cass. Sez. U. n. 28220/2018).
Deve quindi concludersi che il ricorso, sotto l’apparente deduzione del vizio di violazione o falsa applicazione di legge e d omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, aspira, in realtà ad una rivalutazione dei fatti storici operata dai giudici di merito e è in quanto tale inammissibile, poiché persegue surrettiziamente la trasformazione del giudizio di legittimità in un ulteriore grado di merito (Cass. Sez. U. n. 34476/2019; Cass. n. 5987/2021).
3.3.1.- Il quarto motivo ed il quinto motivo sono infondati e possono essere trattati congiuntamente perché connessi.
3.3.2.- Anche a scopo di completezza espositiva, è opportuno premettere che la Corte di appello ha accertato che: l’odierno ricorrente, la cui genitorialità è stata accertata giudizialmente, no ha adempiuto al proprio obbligo di mantenere, istruire ed educare la figlia; COGNOME era stato consapevole della paternità, sin dall’epo del concepimento – a differenza di quanto ancora sostiene il ricorrente -; e il disinteresse mostrato nei confronti della figlia, olt ad integrare una grave violazione dei doveri di cura e assistenza morale, ha inevitabilmente provocato una grave lesione dei diritti di quella, nascenti dal rapporto di filiazione, e ciò a prescindere dal fat che l’altro genitore l’abbia riconosciuta alla nascita e provveduto i via esclusiva al suo mantenimento.
3.3.3.-Secondo il consolidato orientamento di questa Corte l’obbligo del genitore naturale di concorrere al mantenimento del figlio nasce al momento della sua nascita, anche se la procreazione sia stata successivamente accertata con sentenza (Cass. n. 26205/2013; Cass. n. 5652/2012; Cass. n. 27653/2011; Cass. n. 23596/2006,), producendo la sentenza dichiarativa della filiazione naturale gli effetti del riconoscimento e comportando per il genitore, ai sensi dell’art. 261 cod.civ., tutti i doveri propri della procreazi
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legittima, incluso quello del mantenimento ai sensi Nu a i gri Olyrolt1 yherale 4145,2023 Data r n ubticazione 10/02/2023 cod.civ.
L’obbligazione, come si è chiarito (Cass. n.3079/2015), trova la sua ragione giustificatrice nello status di genitore, la cui efficacia retroattiva è datata appunto al momento della nascita del figlio (fra le molte conformi, Cass. n. 23630/2009), per cui l’obbligo dei genitori di mantenere i figli (a rtt. 147 e 148 cod.civ.) sussiste p solo fatto di averli generati e prescinde da qualsiasi domanda giudiziale. Con la ulteriore conseguenza che, anche nell’ipotesi in cui al momento della nascita il figlio sia riconosciuto da uno solo, tenut perciò a provvedere per intero al suo mantenimento, per ciò stesso non viene meno l’obbligo dell’altro di ottemperare ai propri doveri (Cass. n. 26205/2013; Cass. n. 5652/2012) per il periodo anteriore alla pronuncia della dichiarazione giudiziale di genitorialità.
Inoltre, come rimarcato dalla giurisprudenza di legittimità che ha enucleato la nozione di illecito endofamiliare, la violazione dei relati doveri genitoriali non trova la sua sanzione, necessariamente e soltanto, nelle misure tipiche previste dal diritto di famiglia, m comporta che la relativa violazione, nell’ipotesi in cui provochi l lesione di diritti costituzionalmente protetti, possa integrare g estremi dell’illecito civile e dare luogo ad un’autonoma azione volta al risarcimento dei danni non patrimoniali cagionati al figlio, ai sens dell’art. 2059 cod.civ., come reinterpretato alla luce dei princi recentemente e ripetutamente affermati da questa stessa Corte in tema di danni alla persona (Cass. n. 901/2018; Cass. n. 7513/2018; Cass. n. 2788/2019; Cass. n. 28989/2019; Cass. n. 26301/2021).
3.3.4.- Nel caso di specie, quanto alla domanda risarcitoria del danno non patrimoniale cagionato alla figlia, la Corte di merito, all’esito dell’esame del materiale probatorio acquisito, avendo accertato che il ricorrente aveva omesso di onorare i propri doveri di genitore, ha correttamente ritenuto sussistente il danno lamentato dalla figlia e risarcibile il relativo pregiudizio, in conseguenza de
·umem sezipale 4571,2022 lesione di diritti inviolabili e/o fondamentali della persop i t , 99to g d eni erale 4145/2023 tutela costituzionale (artt. 2 e 30 Cost.) ed ai f RAGIONE_SOCIALE Al Ha . RAGIONE_SOCIALE p L:. RAGIONE_SOCIALE o n e 11102+2023 quantificazione del danno patrimoniale e non patrimoniale subito dalla figlia per la totale assenza della figura paterna, i giudic merito hanno legittimamente fatto ricorso al criterio equitativo per determinarne l’importo, non altrimenti qua ntificabile nel suo preciso ammontare, criterio comunque non contestato dal ricorrente.
3.3.5.- Quanto alla domanda di ripetizione delle spese sostenute per il mantenimento della figlia avanzata dalla I I.A. 1 la decisione impugnata risulta conforme ai principi elaborati da questa corte di legittimità, secondo cui: A) «Con la sentenza di accertamento della filiazione naturale si dichiara ed attribuisce in capo al figlio uno status che ha efficacia retroattiva con l’obbligo di rimborsare, pro quota, l’altro genitore che abbia provveduto integralmente al mantenimento del (Cass. n.17140 del 11/07/2017); B) «In materia di figli nati fuori del matrimonio, il diritto al rimborso delle spese in favore del genitore che ha provveduto al mantenimento del figlio fin dalla nascita, ancorché trovi titolo nell’obbligazione legale di mantenimento imputabile anche all’altro genitore, la cui paternità (o maternità) sia stat successivamente dichiarata, ha natura in senso fato indennitaria, essendo diretto a ristorare colui che ha effettuato il riconoscimento dagli esborsi sostenuti, sicché il giudice di merito, ove l’importo non sia altrimenti quantificabile nel suo preciso ammontare, può utilizzare il criterio equitativo, tenendo conto delle molteplici variabili esigenze del figlio (soddisfatte o da soddisfare), legate allo sviluppo e alla formazione di studio e professionale, restando comunque indiscutibili le spese di sostentamento, sin dalla nascita, in base ad elementari canoni di comune esperienza.» (Cass. n. 16916 del 25/05/2022). La motivazione della sentenza impugnata non si discosta dai principi enunciati. Invero, la determinazione del quantum è stata Corte di Cassazione – copia non ufficiale 8 5 1 1
Numero sezionale 4571/2022 effettuata in riferimento ad una quantificazione minima de le spese Numero l di racciolta gen f erale 4145/ . 2023 cumulando le ordinarie e le straordinarie, necessarieatape rlica.one 10/02/2023 mantenimento, determinata negli importi, già rivalutati, di euro 200,00= mensili fino ai 10 anni di età e di euro 300,00 mensili fin alla proposizione della domanda, con un apprezzamento di merito in questa sede non sindacabile sicché la censura tende, in definitiva, ad un’inammissibile rivisitazione delle valutazioni compiute dalla Corte territoriale.
In conclusione, va accolto il primo motivo del ricorso, dichiarati inammissibili il secondo ed il terzo ed infondati il quarto ed il quint la sentenza impugnata va cassata con rinvio della causa alla Corte di appello di Brescia in diversa composizione, anche per le spese del presente grado.
Va disposto che in caso di diffusione della presente ordinanza siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in es menzionati, a norma del d.lgs. n. 196 del 2003, art. 52.
P.Q.M.
Accoglie il primo motivo del ricorso, dichiara inammissibili il secondo ed il terzo ed infondati il quarto ed il quinto; cassa sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte di appello di Bescia in diversa composizione, anche per le spese del presente grado;
Dispone che in caso di diffusione della presente ordinanza siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati, norma del d.lgs. n. 196 del 2003, art. 52.
Così deciso in Roma, il giorno 15 dicembre 2022.