Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 17903 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 1 Num. 17903 Anno 2023
Presidente: GENOVESE NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 22/06/2023
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 15930/2022 R.G. proposto da:
INDIRIZZO , elettiva mente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio RAGIONE_SOCIALE‘avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) rappresentato e difeso dagli avvocati COGNOME NOME (CODICE_FISCALE), COGNOME NOME (CODICE_FISCALE), DURANTE NOME (CODICE_FISCALE)
-ricorrente-
contro
C.G.
-intimato-
Numero sezionale 3050,2023
17903f2023
icazione 22,1116,2023
NOME NOME avverso DECRETO di CORTE D’APPELLO CATANZARio n. s ata Igl: t l r depositata il 23/12/2021.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 06/06/2023 dal Consigliere NOME COGNOME.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Considerato che:
NOME chiedeva al Tribunale di Vibo Valentia la modifica RAGIONE_SOCIALEe condizioni di divorzio – concordate in sede di negoziazione assistita ed autorizzate con decreto del 15.6.2018 deducendo che, dal settembre 2018, il figlio om issis (n. DATA_NASCITA) si era trasferito definitivamente a vivere con il padre; conseguentemente ne chiedeva la collocazione prevalente presso la propria abitazione; disciplinarsi il diritto di visita e i recip obblighi di mantenimento dei figli non conviventi .
Il Tribunale disponeva la collocazione prevalente del figlio ornissis presso l’abitazione del padre e la nomina di un mediatore familiare nonché l’obbligo a carico ciascun genitore di contribuire al mantenimento del figlio non convivente nella misura di euro 400,00 mensili.
Avverso tale decisione ha proposto reclamo NOME V.A. censurando il mancato affidamento esclusivo, a sé stessa, RAGIONE_SOCIALEa figlia NOME omissis
Con decreto nr. 3687/2021 la Corte di appello di Catanzaro rigettava il reclamo ritenendo condivisibile la pronuncia di affidamento condiviso RAGIONE_SOCIALEa figlia minore I omissis L ciò in quanto nessun oggettivo elemento in ordine ad un comportamento del C.G. pregiudizievole per la minore emergeva dagli atti, non essendo sufficiente a tal fine – trattandosi di atto di parte denuncia sporta dalla RAGIONE_SOCIALE in data 10.6.2019 nei confronti del
i
i
NOME
Numero registro geneNOME–NUMERO_DOCUMENTO/NUMERO_DOCUMENTO
Numero sezionale 305112023
Nurnero di raccolta geneNOME NUMERO_CARTA
pligibaone 2296,2023
RAGIONE_SOCIALE con riguardo ad asseriti ma ‘tratta menti deltaa omissis da parte del padre, anche a mezzo percosse.
Con riguardo poi alla dedotta violazione RAGIONE_SOCIALE‘ad 709 ter c.p.c., l Corte distrettuale escludeva altresì che fossero stati posti in esse comportamenti illeciti o, comunque, ostruzionistici da parte del
C.G. L lesivi del rapporto madre-figlio e conseguentemente del diritto alla bigenitorialità.
Relativamente al quantum del contributo stabilito a carico RAGIONE_SOCIALEa reclamante osservava che, rispetto alla situazione reddituale RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE appariva del tutto congruo rideterminare in euro 300,00 mensili, il quantum posto a suo carico.
Avverso tale pronuncia NOME NOME.A. NOME ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi illustrati da memoria cui non ha resistito NOME C.G.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Ritenuto che:
Con il primo mezzo di annullamento è denunciata violazione degli artt. 111 Cost., 135 e 737 c.p.c., in relazione all’art. 360, c.p.c..
Si deduce in particolare che il decreto impugnato sia affetto da vizio motivazionale assoluto in relazione alla pronuncia di rigetto RAGIONE_SOCIALEe domande proposte dalla ricorrente ex art. 709 ter c.p.c..
Con il secondo mezzo di cassazione è denunciata la violazione degli artt. 111 Cost., 135 e 737 c.p.c., in relazione all’art. 360, c.p.c..
Si sostiene che la motivazione del decreto impugnato non consente di individuare in che modo e su quali basi si sia formato i convincimento RAGIONE_SOCIALEa Corte territoriale in punto di quantificazione del contributo per il mantenimento del figliolomissisi, in assenza di
NOME
Numero registro geneNOME NUMERO_DOCUMENTO
Numero sezionale 305112023
Nurnero di raccolta geneNOME NUMERO_CARTA
richiami ad elementi fattuali idonei a giustificare le rag iars ip de iiia o n e 22,136,2023 quantificazione adottata.
Con il terzo mezzo si denuncia la violazione degli artt. 337 octie c.p.c., 13 e 32 Cost., per avere la Corte di merito confermato i decreto del tribunale nella parte in cui prevedeva un percorso di sostegno “psico – familiare” ancorché i provvedimenti sull’affidamento dei figli fossero stati già adottati e, quindi contrasto con l’art. 337 octies c.p.c. e sebbene la relati statuizione integrasse una forma di condizionamento idonea ad incidere sulla libertà di autodeterminazione alla cura RAGIONE_SOCIALEa propria salute.
Preliminarmente va rilevata la ricorribilità ex art 111 c.p.c. de decreto impugnato.
Va infatti ribadito il consolidato orientamento RAGIONE_SOCIALEa giurisprudenza di legittimità, secondo cui il decreto pronunciato dalla corte d’appello in sede di reclamo avverso il provvedimento emesso dal tribunale nel procedimento di revisione RAGIONE_SOCIALEe disposizioni concernenti l’affidamento ed il mantenimento RAGIONE_SOCIALEa prole, nonché di quelle riguardanti i rapporti patrimoniali tra i coniugi adottate in sede di divorzio, ha carattere decisorio e definitivo, in quant incidente su diritti soggettivi ed idoneo ad acquistare efficacia giudicato, sia pure rebus sic stantibus, ed è pertanto impugnabile con il ricorso per cassazione ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 111 Cost. (cfr. Cas Sez. I, 20/01/ 2014, n. 1103; 8/0/2013, n. 18974; 24/01/2008, 1584).
Parimenti va riconosciuto carattere decisorio e definitivo alla decisione relativa alla domanda di irrogazione RAGIONE_SOCIALEa sanzione pecuniaria e del risarcimento dei danni ex art.709 NOME ter NOME c.p.c
NOME
Numero registro geneNOME NUMERO_DOCUMENTO
Numero sezionale 305112023
Nurnero di raccolta geneNOME NUMERO_CARTA
(cfr. Cass.21718/2010 e Cass.18977/2013; Cass.
NOME Data pubblicazione 22,136,2023
13400/2019, Cass.4176/2014 e Cass.16980/2018).
Ciò premesso deve rilevarsi l’inammissibilità del primo motivo, per difetto di specificità.
La ricorrente richiama censure rispetto alle quali non risultano soddisfatti gli oneri imposti dall’art. 366 c.p.c., n. 6 e art c.p.c., n. 4, perché il ricorso non trascrive il profilo di cen formulato in sede di appello ed in relazione al quale si lamenta una mancata risposta RAGIONE_SOCIALEa Corte distrettuale, così come prescritto dal medesimo art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6).
Le Sezioni Unite di questa Corte con la recente sentenza n. 5633 del 21 febbraio 2022, nel precisare in quali termini deve essere soddisfatto l’onere processuale imposto dall’art. 366 c.p.c., n. nel caso in cui sia eccepita la violazione del giudicato, han affermato, in motivazione, che “il ricorrente deve specificatamente indicare nel provvedimento giurisdizionale passato in giudicato quale sia la parte corrispondente al diritto sostanzial di cui denuncia l’errata interpretazione, provvedendo alla relativa trascrizione nel corpo del ricorso o alla dettagliata univoca indicazione per il reperimento del precetto all’interno del provvedimento”.
Gli oneri formali imposti dal richiamato art. 366 c.p.c., sono stat intesi in termini meno rigorosi rispetto all’orientamento, emerso in passato, che richiedeva l’integNOME trascrizione RAGIONE_SOCIALEa pronuncia passata in giudicato (cfr. fra le tante Cass. n. 13988/2018; Cass. n 15737/2017; Cass. n. 2617/2015), ma è stata ribadita la necessità che il ricorso contenga gli elementi essenziali per consentire all Corte di valutare ex ad-1s la fondatezza RAGIONE_SOCIALE‘eccezione e ciò in linea con le indicazioni date dalla Corte RAGIONE_SOCIALE che
NOME
Numero registro geneNOME – NUMERO_DOCUMENTO/NUMERO_DOCUMENTO
Numero sezionale 305112023
Nurnero di raccolta geneNOME NUMERO_CARTA
con la pronuncia del 28 ottobre 2021, COGNOME ed altri contare’ F ita.hbone 2296,2023 ha escluso che l’onere imposto dall’art. 366 c.p.c., n. 6 sia in sé lesivo del diritto di accesso alla giurisdizione superiore ed rilevato che la cosiddetta autosufficienza del ricorso, se applicat senza cadere in eccessivo formalismo, serve a semplificare l’attività RAGIONE_SOCIALE‘organo giurisdizionale nazionale e ad assicurare nello stesso tempo la certezza del diritto nonché la corretta amministrazione RAGIONE_SOCIALEa giustizia (punto 75) in quanto, consentendo alla Corte di Cassazione di comprendere il contenuto RAGIONE_SOCIALEe doglianze sulla base RAGIONE_SOCIALEa sola lettura del ricorso, garantisce un utilizzo appropriato più efficace RAGIONE_SOCIALEe risorse disponibili (punti 78, 104 e 105).
Il secondo motivo è fondato.
Giova ricordare, innanzitutto, che entrambi i genitori hanno il dovere di mantenere i figli: si tratta di un principio basilare n vigente sistema giuridico RAGIONE_SOCIALEa genitorialità, da considerars operante sia in costanza di matrimonio (cfr. artt. 143,147,316-bis c.c.) o di convivenza, sia nella fase di disgregazione RAGIONE_SOCIALE‘union per separazione, divorzio o cessazione RAGIONE_SOCIALEa convivenza (cfr. artt. 316-bis, 337-ter c.c.). Entrambi i genitori, dunque, sono chiamati a provvedervi proporzionalmente alle loro sostanze e secondo le loro capacità di lavoro professionale o casalingo.
È necessario, quindi, in via preliminare, che siano dimostrate, anche tramite presunzioni, quali siano le concrete esigenze di vita RAGIONE_SOCIALEa prole, anche in considerazione RAGIONE_SOCIALEa loro età e RAGIONE_SOCIALEe lo particolari condizioni, trattandosi di un elemento primario di valutazione, altresì rimarcandosi che l’aumento RAGIONE_SOCIALEe esigenze economiche dei figli è notoriamente legato alla loro crescita e non ha bisogno di specifica dimostrazione. L’assegno assolve, allora, ad una molteplicità di esigenze, non riconducibili al solo obblig
Nurnero sezionale 3050f2023
alimentare, ma estese all’aspetto a bitativo, scolastieep &sport NI:Nb i NOME 17903,2023 Data pubblicazione 22,NUMERO_DOCUMENTO sanitario e sociale, all’assistenza moNOME e materiale, alla opportun predisposizione, fin quando l’età dei figli stessi lo richieda, di stabile organizzazione domestica, idonea a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione (cfr. Cass. n. 21273 del 2013, che ha pure precisato, opportunamente, che “non esiste duplicazione del contributo nel caso sia stabilito un assegn di mantenimento onnnicomprensivo con chiaro riferimento a tutti i bisogni ordinari e, contemporaneamente, si predisponga la misura RAGIONE_SOCIALEa partecipazione del genitore alle spese straordinarie, in quanto non tutte le esigenze sportive, educative e di svago rientrano tra l spese straordinarie”). L’entità RAGIONE_SOCIALE‘assegno di mantenimento, inoltre, dipende anche dal tenore di vita goduto in costanza di convivenza dei genitori, dal momento che la frattura familiare conseguente alla dissoluzione RAGIONE_SOCIALE‘unione non deve incidere negativamente sui figli compromettendone la qualità di vita, che deve rimanere “tendenzialmente” analoga.
Costituiscono altri parametri idonei ad influire sulla misura RAGIONE_SOCIALE‘assegno indiretto i tempi di permanenza presso ciascun genitore (e, quindi, il mantenimento diretto), le risorse patrimonial dei genitori e la valenza dei compiti domestici e di cura assicurati figli, dovendosi sottolineare che la valenza RAGIONE_SOCIALE‘espressione “risors economiche” è di ampio respiro, sicché il giudice non può limitarsi a considerare soltanto il reddito emergente dalla documentazione fiscale, se prodotta, ma deve tenere conto anche degli altri elementi di ordine economico, o comunque apprezzabili in termini economici, diversi dal reddito, suscettibili di incidere sul condizioni RAGIONE_SOCIALEe parti, dovendo, in caso di specifica contestazione d una di esse, effettuare i dovuti approfondimenti rivolti ad un pieno
Nurnero sezionale 3050f2023
accertamento RAGIONE_SOCIALEe rispettive risorse economichremedk ra,,,atSWftale 17903,2023 Data pubblicazione 22,1116f2023 genitore (incluse eventuali disponibilità monetarie, investimenti in titoli obbligazionari ed azionari ed in beni mobili), avuto riguardo a tutte le potenzialità derivanti dalla titolarità del patrimonio termini di redditività, di capacità di spesa, di garanzie di benesser e di fondate aspettative per il futuro (cfr. Cass. n. 9915 del 2007) L’accertamento RAGIONE_SOCIALEe disponibilità reddituali e patrimoniali dei genitori, peraltro, può essere effettuato, a tali fini, anche assenza di richiesta RAGIONE_SOCIALEa parte, d’ufficio dal giudice. Sul punto, sufficiente ricordare che la già citata Cass. n. 35710 del 2021 h ribadito, tra l’altro, che “in tema di contributo al mantenimento dei figli minori nel giudizio di separazione o divorzio, poiché la tutel degli interessi morali e materiali RAGIONE_SOCIALEa prole è sottratta all’iniziat ed alla disponibilità RAGIONE_SOCIALEe parti, è sempre riconosciuto al giudice potere di adottare d’ufficio, in ogni stato e grado del giudizio merito, tutti i provvedimenti necessari per la migliore protezione dei figli, e di esercitare, in deroga alle regole generali sull’o RAGIONE_SOCIALEa prova, i poteri istruttori officiosi necessari alla conosce RAGIONE_SOCIALEa condizione economica e reddituale RAGIONE_SOCIALEe parti, con la conseguenza che i provvedimenti da emettere devono essere ancorati ad una adeguata verifica RAGIONE_SOCIALEe condizioni patrimoniali dei genitori e RAGIONE_SOCIALEe esigenze di vita dei figli esperibile anche di uffi
(Cass. 24/08/2018, n. 21178; Cass. 12/12/2005, n. 27391). Fermo quanto precede, rileva il Collegio che, nella specie, la Corte di appello di Catanzaro nel procedere alla comparazione RAGIONE_SOCIALEe condizioni economico patrimoniali dei soggetti onerati, al fine di madre NOME per decidere NOME sul NOME contributo NOME RAGIONE_SOCIALEa NOME il mantenimento del figlio maggiorenne, non abbia in alcun modo
NOME
Nurnero sezionale 3050f2023
esplicitato il percorso che l’ha condotta a determinareerildcw rigtOrRale 17903,2023 RAGIONE_SOCIALE‘assegno nella misura di C 300,00. NOME Data pubblicazione 22.1116f2023
Non ha, in particolare, indicato quale siano le effettive disponibili RAGIONE_SOCIALEa madre comparate con quelle del padre, limitandosi ad un generico richiamo agli atti di causa.
Si è al cospetto, dunque, in relazione alla statuizione sul contribut per il mantenimento del figlio, di una decisione che, nella misura in cui si rivela gravemente inficiata, per quanto si è appena detto, da una motivazione evidentemente al di sotto di quel minimo costituzionale che ancora ne consente il sindacato ad opera di questa Suprema Corte (cfr. Cass., SU, n. 8053 del 2014), nemmeno può dirsi in linea con quanto sancito dalla L. n. 898 del 1970, art. 6 che, come si è ampiamente riferito in precedenza, impone, nella quantificazione RAGIONE_SOCIALE‘ammontare del contributo dovuto dal genitore non collocatario per il mantenimento del figlio minore, l’osservanza del principio di proporzionalità, che, a sua volta postula una effettiva valutazione comparata dei redditi di entrambi i genitori (oltre alla considerazione RAGIONE_SOCIALEe esigenze attuali del figl del tenore di vita da lui goduto).
Non esiste un criterio fisso, predeterminato, diretto a stabile ex ante la misura RAGIONE_SOCIALE‘assegno cui il genitore sia tenuto. Il sistem normativo non prevede (diversamente da quanto avviene in altri ordinamenti) che una quota fissa dei redditi RAGIONE_SOCIALE‘obbligato sia destinata al mantenimento RAGIONE_SOCIALEa prole.
L’art. 337-ter c.c. individua quali primari parametri di riferimento ai fini RAGIONE_SOCIALEa quantificazione RAGIONE_SOCIALE‘assegno predetto le “attuali esigenz del figlio” ed il “tenore di vita goduto in costanza di convivenza con entrambi i genitori”.
Il terzo motivo è parimenti fondato.
Nurnero sezionale 3050f2023
Questa Corte ha già statuito che, in tema rii NOME ffie -1 2 .,..,ume, ,,ATitefète -ale 17903,2023 Data pubblicazione 22,1116f2023 dei figli minori, NOME la NOME prescrizione NOME ai NOME genitori NOME di un percorso psicoterapeutico individuale e di un altro, da seguire insieme, di sostegno alla genitorialità, comporta comunque, anche se ritenuta non vincolante, un condizionamento, per cui è in contrasto con l’art. 13 Cost. e art. 32 Cost., comma 2, atteso che mentre l’intervento per diminuire la conflittualità, richiesto da giudice al servizio sociale, è collegato alla possibile modifica provvedimenti adottati nell’interesse del minore, quella prescrizione è connotata dalla finalità, estranea al giudizio, di realizzare maturazione personale RAGIONE_SOCIALEe parti, rimessa esclusivamente al loro diritto di autodeterminazione. (Cass. n. 13506 del 01/07/2015).
Analogamente, nel caso di specie, se è pur vero che il decreto impugnato non ha imposto un vero e proprio obbligo alla ricorrente di intraprendere un percorso psicoterapico per superare le criticità del suo rapporto madre – figlia, avendo esplicitato che si tratta d un invito giudiziale, è indubbio che tale statuizione integri un forma di condizionamento idonea ad incidere sulla libertà di autodeterminazione alla cura RAGIONE_SOCIALEa propria salute, garantita dall’art. 32 Cost..
Alla stregua RAGIONE_SOCIALEe considerazioni sopra esposte il ricorso va accolt e la decisione impugnata va cassata e rinviata alla Corte di appello di Catanzaro, in diversa composizione, anche per la liquidazione RAGIONE_SOCIALEe spese di legittimità.
Va disposto che in caso di diffusione del presente provvedimento siano omesse le generalità RAGIONE_SOCIALEe parti e dei soggetti menzionati nella decisione, a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52.
P.Q.M.
Numero registro geneNOME 15930,2022
Nurnero sezionale 3050f2023
La Corte accoglie il ricorso; cassa la decisione impugnataoerrinatiaeriaal 179012023 Data pubblicazione 22,1116f2023 causa alla Corte di appello di Catanzaro in diversa composizione, anche per la liquidazione RAGIONE_SOCIALEe spese di legittimità.
Dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento siano omesse le generalità RAGIONE_SOCIALEe parti e dei soggetti menzionati nell decisione, a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52.
Così deciso in Roma il 6.6.2023