Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 19650 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 1 Num. 19650 Anno 2023
Presidente: GENOVESE NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 11/07/2023
ORDINANZA
sul ricorso 312-2021 proposto da:
rappresentata
e
difesa
dall’avvocato
NOME
COGNOME
con
domicilio
digitale
;
NOME.
– ricorrente –
contro
E.U.
, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME
BELLIS con domicilio digitale
;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 433/2020 della CORTE D’APPELLO di PERUGIA, depositata il 01/10/2020;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 11/05/2023 dalla consigliera NOME COGNOME;
rilevato che
1.- La sig.ra impugna per cassazione la sentenza della Corte d’appello di Perugia che, decidendo sul gravame dalla A.J.
medesima proposto, ha confermato la decisione del tribunale di Perugia sul ricorso per separazione proposto dal marito . ENOME.
2.- Il tribunale, dopo avere respinto l’eccezione di incompetenza per territorio proposta dalla convenuta aveva respinto le reciproche domande di addebito che i coniugi avevano articolato ed aveva determinato il contributo di mantenimento posto a carico del marito ed a favore della moglie nella misura di euro 200,00 mensili. NOME
3.- In particolare la corte territoriale ha disatteso l’eccezione di incompetenza per territorio riproposta con il primo motivo di gravame sul rilievo che la decisione impugnata adottata sulla scorte delle dichiarazioni rese dalla sig.ra al presidente del tribunale di Perugia nell’udienza di comparizione delle parti, nel corso della quale ella aveva sempre fatto riferimento all’abitazione familiare intendendo chiaramente quella di Corcian o e non quella di Santeramo in Colle di Bari (dove aveva solo mantenuto la propria residenza anagrafica), era stato corretta. Poiché in materia di separazione personale dei coniugi competente a decidere sulla domanda di separazione è il giudice del luogo dell’ultima comune residenza dei coniugi, quella anagrafica di uno dei due configura una mera presunzione semplice superabile a fronte di elementi più convincenti come le dichiarazioni della stessa parte fondatamente ritenute prevalenti sulle risultanze anagrafiche. COGNOMENOME.
4.- Inoltre la corte territoriale ha respinto l’appello spiegato dalla in ordine alla quantificazione dell’assegno di mantenimento evidenziando come, pur a fronte di una oggettiva prevalenza delle condizioni reddituali del marito, professore universitario in pensione, era al tempo stesso emerso che ella svolgeva l’attività d i pittrice sicchè aveva un reddito difficilmente quantificabile e che, nondimeno, appariva tale da consentirle di far fronte ad esigenze primarie, dal momento che aveva potuto vivere dopo la A.J.
separazione dal primo marito e pure dopo il licenziamento dal lavoro di impiegata senza percepire dal primo marito alcun assegno di mantenimento. Tale circostanza, unitamente alla breve durata del matrimonio, giustificava secondo la corte territoriale, la misura dell’assegno come determinata dal tribunale.
5.- La corte territoriale ha, altresì, escluso la sussistenza dei presupposti per disporre il versamento diretto da parte dell’Inps della somma riconosciuta alla moglie, non risultando agli atti che il marito abbia tentato di sottrarsi al pagamento di quanto dovuto.
6.La cassazione della suddetta sentenza d’appello è chiesta dalla sig.ra con ricorso notificato il 21 dicembre 2020 ed affidato a quattro motivi, illustrati da memoria, cui resiste con controricorso il sig. . A.J. E.U.
considerato che
7.- Va preliminarmente precisato, attesa la relativa eccezione di inammissibilità sollevata dal controricorrente (cfr. pag. 13, sub 3.) che nel caso di cause matrimoniali comprese quelle di separazione, non si applica la disciplina della c.d. doppia conforme ex art. 348 ter, comma 5, cod. proc. civ. (nel testo ratione temporis vigente con riferimento al ricorso) che richiama l’art. 348 bis cod. proc. civ. e che esclude dall’ambito di operatività le cause di cui all’art. 70, primo comma cod. proc. civ., ovvero quelle in cu i il P.M. è interventore necessario.
8.- Ciò posto, con il primo motivo la ricorrente deduce la nullità della sentenza per violazione del principio del contraddittorio, del diritto di difesa e comunque delle regole del giusto processo per avere la corte d’appello deciso senza fissare l’udienza per la precisazione delle conclusioni e senza assegnare i termini di cui all’art. 190 cod. proc. civ. per il deposito delle conclusionali e delle repliche.
9.- La censura è infondata.
10.- Risulta dagli atti processuali allegati dalle parti che in data
19/6/2020 la sig.ra
notificava al sig.
ricorso in
appello avverso la sentenza n.503/2020 del tribunale di Perugia , unitamente al decreto di fissazione dell’udienza di discussione per il 21/9/2020, con designazione del giudice relatore.
In data 3/9/2020 il sig. depositava comparsa di costituzione e risposta con appello incidentale. E.U.
In data 8/8/2020 veniva comunicato dalla cancelleria alle parti
(appellante principale ed appellante incidentale) il provvedimento
della presidente della sezione civile della corte d’appello, adottato
ex art. 221 l. n.77/2020 di conversione del d.l. 34/2020, con cui si
stabiliva che fino al 31 ottobre 2020 le udienze civili che non
richiedevano
la
presenza
di
soggetti
diversi
dai
difensori
si
sarebbero svolte con modalità telematiche con previsione, fra
l’altro, della facoltà per le parti di richiedere la trattazione orale e
l’assegn
azione di un
termine fino a cinque giorni prima dell’udienza
del 21/9/2020 per il deposito delle note scritte, di cui al punto 1),
cioè ‘note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni’.
Il provvedimento presidenziale in esame precisava inoltre, al punto
1),
che ‘per istanze devono intendersi a titolo esemplificativo
istanze istruttorie, di sospensione della provvisoria esecutività della
sentenza di primo grado ai sensi dell’art. 283 c.p.c.
– 351 c.p.c., di
carenza di interesse, di rinvio per trattative, di rinvio per la
precisazione delle conclusioni’.
Risulta ancora dagli atti delle parti che, in data 15/9/2020, la sig.ra
ha depositato note scritte con le quali ha insistito in tutte le
richieste istruttorie, preliminari e di merito formulate nel ricorso
introduttivo, trascrivendole integralmente (cfr. note scritte pagg.2
e 3 delle note). In tale contesto la
ha insistito nella richiesta
di ammissione dei mezzi istruttori richiesti nella seconda memoria
ex art. 183, sesto comma, cod. p
roc. civ. e nell’eccezione di
incompetenza del tribunale di Perugia a favore di quello di Bari e, in
NOME.
E.U.
NOME.
NOME.
ogni caso, nella domanda di condanna del all’assegno di mantenimento della misura di euro 1000,00 mensili, con pagamento diretto a carico dell’RAGIONE_SOCIALE
Anche l’appellato , costituito con appello incidentale, ha depositato tempestive note per la trattazione scritta dell’udienza del 21/9/2020 riportandosi alla comparsa di costituzione e risposta e contestando quanto dedotto dall’appellante, oltre che ribadendo le istanze istruttorie. E.U.
10.1.- Ciò posto, risulta che entrambe le parti hanno formulato
10.2.- Al contrario, da tutto quanto sin qui descritto, emerge che le
conclusioni in vista della decisione giudiziale.
10.3.- Perciò, avendo la corte territoriale provveduto nel rispetto dei suddetti fondamentali diritti processuali delle parti, il mezzo di cassazione va respinto.
11.Con il secondo motivo (nullità della sentenza. Omessa corrispondenza tra chiesto e pronunciato. Violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto, art.360 n.3 e n.4, cod. proc. civ. in relazione agli artt. 111, comma 6, Cost. 112 e 277 cod. proc. civ.,
ulteriore violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto, art. 360, comma 1, n.3 e n.4 cod. proc. civ. in relazione agli artt. 352 e 356 cod. proc. civ., omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio ex art. 360, comma 1, n.5, cod. proc. civ.) la ricorrente deduce la nullità della sentenza per omessa corrispondenza tra chiesto e pronunciato per non avere la corte d’appello esaminato le istanze istruttorie reiterate in appello dalla ricorrente.
11.2- La censura è inammissibile oltre che infondata.
11.3.- Il ricorrente che, in sede di legittimità, denunci il difetto di
di
11.4.- La ricorrente non ha trascritto le specifiche istanze istruttorie che aveva articolato con riguardo alle statuizioni economiche e ciò appare decisivo posto che, come eccepito dal controricorrente la sig.ra aveva formulato istanze istruttorie relative sia alla domanda di addebito che a quelle economiche e che ciò rende indispensabile la precisa delimitazione di quelle effettivamente riproposte in appello. NOME.
11.5.- Peraltro la corte territoriale ha dato conto dell’operata
ricostruzione delle condizioni economiche delle parti (cfr. pag. 6
della sentenza) sicché la ricorrente non ha assolto all’obbligo di specificare la doglianza mossa alla pronuncia impugnata.
12.- Con il terzo motivo deduce la violazione delle norme sulla competenza
per avere
la corte
d’appello ritenuta
infondata
l’eccezione di competenza territoriale sollevata dalla a favore del Tribunale di Bari. A.J.
12.1.- La doglianza è inammissibile ex art. 360.bis n.1), cod. proc. civ. (Cass. Sez. Un. 7155/2017).
12.2.Ai fini dell’individuazione del tribunale competente per di
12.3.- La corte territoriale ha pronunciato in conformità e la ricorrente non ha svolto ragioni per discostarsi dalla consolidata
ermeneutica in tema di competenza territoriale.
13.- Con il quarto motivo deduce la violazione e falsa applicazione degli articoli 156, 2697, 2727 cod. civ. per avere confermato
erroneamente le statuizioni di primo grado in ordine alla quantificazione dell’assegno di mantenimento senza tenere conto dei vari elementi che ha avviso della ricorrente avrebbero dovuto comportare la riforma della decisione di primo grado.
13.1.- La censura è inammissibile posto che, sebbene formalmente articolata come violazione di legge in relazione alla quantificazione dell’assegno mensile riconosciuto alla ricorrente perché incentrata su presunzioni ovvero sul criterio della durata del matrimonio, in realtà la critica colpisce la conclusione di merito adottata dalla corte territoriale di confermare la statuizione del primo giudice sull’assegno con argomentazioni che non violano in realtà nessuna delle richiamate disposizioni normative.
Atteso l’esito sfavorevole del ricorso ed in applicazione del principio della soccombenza, la ricorrente è condannata alla rifusione delle spese di lite nella misura liquidata in dispositivo.
Sussistono i presupposti processuali per il versamento – ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115 -, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l’impugnazione, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alla rifusione delle spese di lite a favore del controricorrente liquidate in euro 2.000,00 per compensi ed euro 200,00 per esborsi, oltre 15% per rimborso spese generali ed accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater del d.p.r. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto.
In caso di diffusione del presente provvedimento si omettano le generalità e gli altri dati identificativi, a norma del d.lgs. n. 196 del 2003 art. 52.
Così deciso a Roma, nella camera di consiglio della RAGIONE_SOCIALE sezione