SENTENZA TRIBUNALE DI ROMA N. 1941 2026 – N. R.G. 00040842 2025 DEPOSITO MINUTA 17 02 2026 PUBBLICAZIONE 17 02 2026
TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE IV LAVORO
PRIMO GRADO
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
all’udienza del 17.2.2026 il AVV_NOTAIO ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa n°40842/2025
VERTENTE TRA
, c.f. , nato in Egitto, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO che lo rappresenta e difende in virtù di mandato allegato al ricorso, elettivamente domiciliato presso il suo studio in Roma, INDIRIZZO; -RICORRENTE – C.F.
NEI CONFRONTI DI
, in persona del suo Presidente, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, INDIRIZZO, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO ; – RESISTENTE –
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto depositato in data 20.11.2025 ritualmente notificato, l’istante indicato in epigrafe contestava le risultanze peritali del giudizio di accertamento tecnico preventivo ex art.445 bis c.p.c. svoltosi inter partes chiedendo accertarsi, contrariamente a quanto ritenuto in prime cure, la sussistenza dello stato di invalidità e condannarsi l’amministrazione a corrispondere i ratei arretrati con accessori relativi al beneficio dell’assegno di invalidità di cui all’art.13 L.118/71 e l’esenzione parziale da l ticket sanitario.
Deduceva in particolare che il giudizio medico già espresso dal consulente d’ufficio non poteva essere condiviso avendo l’esperto sottovalutato la gravità e l’incidenza delle patologie da cui era affetto il ricorrente.
Istruita la causa con produzione documentale, all’udienza odierna veniva discussa e decisa come da dispositivo in calce.
Il ricorso appare tempestivamente iscritto entro il termine di 30 gg. dal deposito della dichiarazione di dissenso depositate nel fascicolo per RAGIONE_SOCIALE in data 30.10.2025. Nel merito il ricorso è infondato.
Le conclusioni formulate dal C.T.U. nell’elaborato peritale in atti, tratte dall’esame della documentazione allegata e da accurati accertamenti diagnostici condotti con retti criteri tecnici ed iter logico ineccepibile, non possono che essere condivise da quest’Ufficio.
Pur presente perito di parte alle operazioni peritali, il medesimo non ha ritenuto di inoltre rilievi alle bozze dell’elaborato, con tale comportamento dimostrando acquiescenza a quanto concluso dall’esperto.
Inoltre, come chiarito dal CTU ‘in relazione all’anamnesi riferita dal Ricorrente circa precedente infarto del miocardio rivascolarizzato di cui non è stata prodotta peraltro documentazione alcuna, data la rilevanza del dato clinico e dei suoi eventuali riflessi invalidanti, avevo invitato il Ricorrente a fornirmi relativa documentazione, salvo dover constatare la mancata consegna della stessa….a causa del mancato deposito di qualsiasi documentazione relativa alla pur rilevante patologia cardiaca riferita, lo scrivente non ha potuto tene re in alcun conto quest’ultima, e conseguentemente il complesso menomativo che scaturisce dalla diagnosi medico-legale di cui sopra merita una invalidità nella misura del 50%, cui può aggiungersi un quid pluris pari al 5% per l’impatto della menomazione os teoarticolare sull’attività lavorativa svolta di operaio stuccatore, sino a raggiungere il 55%’.
Dati tutti che, coerentemente, hanno fatto concludere il CTU nel senso di affermare che le condizioni cliniche del ricorrente non comportano le percentuali di invalidità richieste né in via principale (74%), né subordinata (67%).
Le contestazioni svolte nel ricorso in opposizione nulla aggiungono o controbattono alle condivisibili conclusioni cui è giunto l’esperto, limitandosi ad offrire diversa valutazione delle patologie emergenti dalla documentazione senza tener in alcun conto l’obiettività offerta dalla visita.
Né si può condividere la doglianza riferita alla disapplicazione da parte del CTU delle tabelle DM 1992 atteso che l’esperto si richiama al codice 7202 che già la commissione aveva individuato in sede di visita amministrativa richiamando la medesima normativa.
Si impone quindi in questa sede pronuncia di rigetto.
I compensi di lite sono compensati avendo il ricorrente dichiarato che il proprio nucleo familiare non supera il limite reddituale di legge.
P.Q.M.
Ogni contraria e diversa istanza ed eccezione disattesa,
rigetta il ricorso;
compensa i compensi di lite.
Roma, il 17.2.2026
Il AVV_NOTAIO
AVV_NOTAIO NOME COGNOME