Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 6111 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 6111 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 07/03/2024
ORDINANZA
Sul ricorso proposto da COGNOME F.V. COGNOME , rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO ed elettivamente domiciliato in INDIRIZZO
-ricorrente –
contro
R.D. rappresentata COGNOME e COGNOME difesa COGNOME dall’AVV_NOTAIO ed elettivamente domiciliata COGNOME presso COGNOME il COGNOME suo COGNOME studio in Roma, INDIRIZZO
-resistente-
Avverso il decreto della Corte di Appello di Roma n.1272/2022 del 28.4.2022, emessa nel procedimento r.g. n. 50751/2020, comunicato 1’11.5.2022
Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 29 novembre 2023 dal Consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
COGNOME
Numero registro generale 15708,2022 Numero sezionale 5335,2023 Numero di raccolta generale 6111f2024 Data pubblicazione 07,1312024
Con ricorso, depositato il 23 aprile 2020, COGNOME RAGIONE_SOCIALE ha proposto reclamo avverso il decreto con il quale il Tribunale di Velletri, i accoglimento del ricorso proposto da COGNOME NOMERAGIONE_SOCIALE per la modifica delle condizioni della sentenza di cessazione degli effett civili del matrimonio fra le parti, ha revocato l’obbligo del ricorrent di contribuire al mantenimento della moglie. L’adita Corte di Appello di Roma accoglieva il reclamo e statuiva che: a) ai fini della revoca o della riduzione dell’assegno di divorzio necessaria la duplice condizione della sussistenza di una modificazione delle condizioni economiche degli ex coniugi e della idoneità di tale modificazione ad immutare il pregresso assetto realizzato dal precedente provvedimento sull’assegno. A tal fine, il giudice deve valutare comparativamente se siano sopraggiunte circostanze di tale portata da rendere giustificato l’adeguamento richiesto;
b) la somma mensile di C 1.270,00 percepita dal COGNOME F.V. COGNOME a titolo di pensione, come si rileva dai relativi statini, prodotti an dallo stesso reclamato, era da considerarsi già al netto del suddetto assegno divorzile, posto che la I R.D. I, a causa dell’inadempimento dell’obbligato, aveva richiesto ed ottenuto che l’assegno a lei dovut fosse erogato direttamente dall’INPS, sicché nel 2017 il reddito medio effettivo del reclamato doveva essere calcolato in C 1.420,00 circa, e non nella minore somma indicata nel decreto impugnato; c) il primo giudice ha anche erroneamente proceduto ad un’analisi comparativa dei redditi annuali del ricorrente al netto, e di quell della resistente al lordo (C 1.500,00 mensili, in luogo di C 1.125,0 effettive), in tal modo ravvisando una sostanziale equiparazione, di fatto però insussistente, essendo i redditi delle parti rimas pressoché invariati, con un reddito mensile medio del più alto di quello della I R.D. [ rispetto all’epoca di emissione della sentenza di divorzio; NOME.V.
COGNOME
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Nurnero di ragcoltarnerale 6111f2024
d) ai fini della comparazione tra la situazione economica esiste te uata pubio icazione 07,1312024 all’epoca del divorzio e quella attuale non può essere, inoltre trascurato il fatto che il F.V. continua a godere, come all’epoca del divorzio, dell’abitazione coniugale, di proprietà al 50% della moglie, laddove, invece, quest’ultima ha acquistato un nuovo immobile, nel quale vive, versando la rata mensile di mutuo di C 787,77;
non era stata fornita alcuna allegazione adeguata sulla circostanza che la ex moglie convivesse con altro uomo stabilmente.
Contro il decreto COGNOME F.V. COGNOME ha presentato ricorso con tre motivi ed anche memoria.
NOME. COGNOME
ha presentato controricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Il ricorrente deduce:
Con il primo motivo: Violazione dell’art.132, n. 4, c.p.c. La motivazione del provvedimento impugnato è sostanzialmente apparente. Detto rilievo nasce dalla semplice e diretta lettura del provvedimento impugnato. La Corte di Appello, dopo aver rilevato un errore nel decreto di primo grado, ha corretto l’errore rilevato, senza confrontarsi con la sentenza di divorzio, né con il decreto di primo grado, né con le allegazioni documentali da cui si rileva, invece, l’inconciliabilità numerica dei dati reddituali accertati co quelli indicati nel decreto.
Con il secondo motivo: Omesso esame di un fatto decisivo del giudizio che e’ stato oggetto di discussione tra le parti art. 360, c.p.c. La decisione di primo grado era fondata per quanto concerne i redditi della R.D. sul CUD NUMERO_DOCUMENTO. Questo dato (pari a C 18.009,37) è incontestato tra le parti ed è stato assunto a base della decisio di I grado. Diversamente la Corte d’Appello indica come reddito la somma di C 15.000 dato relativo al 2016.
2.1 I primi due motivi sono connessi e possono essere trattati unitariamente. Sono inammissibili, poiché meritali, avendo la Corte
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Rumero di raczolta cienerale 6111,2024 territoriale motivatamente provveduto all’esame delle risultane uata puhoblicazione 07,133,2024 istruttorie, non sindaca bile in questa sede.
. è inammissibile il ricorso per cassazione che, sotto l’apparente deduzione del vizio di violazione o falsa applicazione di legge, d mancanza assoluta di motivazione e di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio miri, in realtà, ad una rivalutazione dei fa storici o delle risultanze istruttorie operata dal giudice di meri (Cass., n. 29404/2017; Cass., n. 19547/2017; Cass., 8758/2017; Cass., n. 16056/2016; Cass., Sez. U., n. 34476/2019; Cass., n 5987/2021).
Violazione dell’articolo 9 I. n. 898/1970. Il decreto di riform della Corte ha ignorato due elementi addotti a modifica delle condizioni, in particolare sia la nuova convivenza della sig.ra sia l’assunzione da parte del maggiorenne che era tornata a vivere con il padre. R.D. F.V. del debito della figlia
3.1 La censura è infondata. L’assegno dovuto al coniuge separato o divorziato, per il mantenimento dei figli ad esso affidati non può subire riduzioni o detrazioni in relazione ad altre elargizioni del coniuge obbligato in favore dei figli medesimi, ove queste risultino effettuate per spirito di liberalità per soddisfare esigen ulteriori rispetto a quelle poste a base del predetto assegno, sicch restino ricollegabili ad un titolo diverso (Cass., n. 12212/1990). Nell specie, la Corte ha correttamente accertato che si trattava di un mutuo contratto a favore della figlia a scopo di liberalità, vivendo l medesima con il padre.
Inoltre, in assenza di un nuovo matrimonio, il diritto all’assegno di divorzio, in linea di principio, di per sè permane, nella misur stabilita dalla sentenza di scioglimento o di cessazione degli effet civili del matrimonio, anche se il suo titolare instauri una convivenza “more uxorio” con altra persona, salvo che sussistano i presupposti per la revisione dell’assegno, secondo il principio generale posto dall’art. 9, comma 1, I. 1° dicembre 1970, n. 898, come sostituito dall’art. 13 I. 6 marzo 1987, n. 74: e cioè che sia data la prova,
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Numero di raccgitarnerale NUMERO_DOCUMENTO parte dell’ex coniuge onerato, che tale convivenza ha determin to uata pubb icazione 07,133,2024 un mutamento “in melius” – pur se non assistito da garanzie giuridiche di stabilità, ma di fatto adeguatamente consolidato e protraendesi nel tempo – delle condizioni economiche dell’avente diritto, a seguito di un contributo al suo mantenimento da parte del convivente, o quanto meno di risparmi di spesa derivatigli dalla convivenza. La relativa prova, pertanto, non può essere limitata a quella della mera instaurazione e del permanere di una convivenza “mora uxorio” dell’avente diritto con altra persona, essendo detta convivenza di per sè neutra ai fini del miglioramento delle condizioni economiche del titolare, potendo essere instaurata con persona priva di redditi e patrimonio, e dovendo l’incidenza economica di detta convivenza essere valutata in relazione al complesso delle circostanze che la caratterizzano (Cass., n. 1557/2004; Cass., n. 21080/2004; cfr., da ultimo, Cass. S.U. 32198/2021).
Per quanto esposto il ricorso va rigettato con condanna del ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità a favore del controricorrente, che liquida in C 5.000 per compensi e C 200 per esborsi oltre spese generali, nella misura del 15% dei compensi, ed accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30.5.2002, n.115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, I. 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.
In caso di diffusione del presente provvedimento si omettano le generalità e gli altri elementi identificativi a norma dell’art. comma 2, D.Igs. 196/2003.
COGNOME
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ii àium ic ir ioNacistuer a ierale NUMERO_DOCUMENTO Così deciso in Roma, nella Camera di consig ‘DLta p u:INDIRIZZO 07,1312024