Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 25575 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 3 Num. 25575 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 24/09/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 10791/2021 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata presso lo studio RAGIONE_SOCIALE‘avvocato NOME COGNOME (EMAIL), che la rappresenta e difende giusta procura speciale allegata al ricorso.
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ricorrente – contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in RomaINDIRIZZO INDIRIZZO, presso lo studio RAGIONE_SOCIALE‘avvocato NOME COGNOME (EMAIL), rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME
(EMAIL), giusta procura speciale allegata al controricorso.
–
contro
ricorrente – avverso la sentenza RAGIONE_SOCIALEa CORTE D’APPELLO di L’AQUILA n. 1369/2020 depositata il 19/10/2020. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12/04/2024
dal Consigliere dr.ssa NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
1. RAGIONE_SOCIALE (già RAGIONE_SOCIALE incorporante RAGIONE_SOCIALE, già RAGIONE_SOCIALE v. controricorso p. 2 – e di seguito solo RAGIONE_SOCIALE) conveniva in giudizio la Banca di Credito Cooperativo RAGIONE_SOCIALE.RAGIONE_SOCIALE (di seguito solo BCCAT) dinnanzi al Tribunale di Teramo, Sezione Distaccata di Giulianova per ivi sentire accogliere le seguenti conclusioni: ‘A. Accertare e dichiarare la contraffazione e le alterazioni sull’assegno di traenza, non trasferibile, n.6133.65811, di Unipol Banca emesso per € 2.500,00 da NOME, posto all’incasso presso la Banca di Credito Cooperativo RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, con contraffazione del nome del prenditore, RAGIONE_SOCIALEa data di emissione e RAGIONE_SOCIALE‘importo; B. Dichiarare conseguentemente la responsabilità contrattuale, e comunque ex art. 2043-2049 c.c., RAGIONE_SOCIALEa indicata Banca nella negoziazione RAGIONE_SOCIALE‘assegno contraffatto con soggetto non legittimato. C. Condannare la convenuta Banca al risarcimento del danno nella misura di € 42.500,00 oltre gli interessi moratori come infra specificati e/o rivalutazione monetaria con interessi dalla data RAGIONE_SOCIALE‘assegno all’effettivo soddisfo’ .
Allegava, a fondamento RAGIONE_SOCIALEe proprie domande, che la BCCAT aveva negoziato il titolo contraffatto senza il dovuto grado di
diligenza ex art. 1176 cod. civ., ed aveva quindi pagato l’assegno a persona diversa dal legittimo prenditore, incorrendo nella violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 43, comma 2, RAGIONE_SOCIALEa cd. legge assegni; era risultato accertato che l’assegno in questione, spedito per posta assicurata al beneficiario, era stato trafugato, alterato nella data di emissione (modificata in 21/7/2004), nell’importo (modificato in € 42.500,00) e nel nominativo del beneficiario (modificato in NOME) e messo all’incasso da quest’ultimo presso la banca convenuta, che ne accreditava l’importo in data 2/8/2004 su conto corrente, dal quale veniva prelevata in data 3/8/2004 la somma in contanti di € 38.000,00 e che veniva successivamente estinto nel 2008.
1.2. Si costituiva in giudizio resistendo la BCCAT, ed in particolare precisando che l’assegno negoziato veniva pagato al legittimo prenditore, tale sig. NOME COGNOME, perché così risultante dal titolo e perché soggetto conosciuto e correntista RAGIONE_SOCIALE‘istituto, tant’è che l’assegno veniva versato sul suo conto corrente; inoltre, la contraffazione non era facilmente riconoscibile e, comunque, l’operazione non appariva assolutamente sospetta, dato che si trattava di un assegno con fondo precostituito, proveniente da una nota compagnia di RAGIONE_SOCIALE, la relativa provvista veniva versata sul conto corrente e non immediatamente incamerata.
1.3. A fini istruttori, il Tribunale ordinava alla banca convenuta l’esibizione ex art. 210 cod. proc. civ. di tutta la documentazione relativa al conto corrente bancario di NOME COGNOME, e, preso atto che l ‘assegno contraffatto era conservato nel fascicolo del procedimento penale a carico del COGNOME (rinviato a giudizio e poi ritenuto responsabile del reato a lui ascritto di ricettazione e di falsificazione RAGIONE_SOCIALE‘assegno , nonché per la truffa commessa ai danni RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE, compagnia che aveva emesso l’assegno a favore di tale
NOME), ne disponeva l’acquisizione a carico RAGIONE_SOCIALEa parte più diligente, incombente assolto da RAGIONE_SOCIALE.
Quindi, il Tribunale rigettava la richiesta RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE di ammissione di c.t.u. grafica sull’assegno contraffatto e rinviava la causa per la decisione; all’u dienza per la discussione ex art. 281 sexies cod. proc. civ. venivano scambiate le note conclusive, a cui parte attrice allegava una propria consulenza di parte RAGIONE_SOCIALEa dr.ssa COGNOME , nell’opposizione RAGIONE_SOCIALEa difesa di parte convenuta.
Con la sentenza n. 1368/2015 del 13 ottobre 2015 il Tribunale di Teramo rigettava la domanda attorea, escludendo nel caso di specie la responsabilità RAGIONE_SOCIALEa banca convenuta per la negoziazione RAGIONE_SOCIALE‘assegno.
Nel frattempo, il co-difensore e domiciliatario RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE, depositava istanza per essere autorizzato a ritirare l’assegno contraffatto.
Avverso la sentenza proponeva appello RAGIONE_SOCIALE e la Corte di Appello di L’Aquila, con la sentenza n. 1369/2020 del 19/10/2020 accoglieva l’appello e , in riforma integrale RAGIONE_SOCIALEa sentenza impugnata, condannava l ‘ appellata Banca di Credito Cooperativo RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE sia al pagamento a titolo risarcitorio , in favore RAGIONE_SOCIALE‘appellante RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALEa somma di euro 42.500,00, oltre rivalutazione monetaria ed interessi, sia alla restituzione, in favore RAGIONE_SOCIALEa appellante, RAGIONE_SOCIALEa somma di euro 3.324,88, oltre interessi legali dal 5 novembre 2015.
Avverso tale sentenza la BCCAT propone ora ricorso per cassazione, affidato a due motivi.
Resiste con controricorso RAGIONE_SOCIALE.
La trattazione del ricorso è stata fissata in adunanza camerale ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 380 -bis .1, cod. proc. civ.
Il PM non ha depositato memorie.
La ricorrente e la resistente hanno depositato memorie
illustrative.
RAGIONI RAGIONE_SOCIALEA DECISIONE
Con il primo motivo la ricorrente denuncia ‘Vizio ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 360, comma 1, numero 4) c.p.c. in relazione alla violazione degli artt. 111, comma 1 Cost., 2697 c.c., violazione RAGIONE_SOCIALEe norme processuali in materia di prova, degli artt. 115 e 116 cpc con nullità del procedimento e conseguentemente RAGIONE_SOCIALEa sentenza. Vizio ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 360, comma 1, numero 4) c.p.c. in relazione alla violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 58 cpc e degli artt. 36, 74 e 76 disp. att. cpc con conseguente nullità del procedimento’.
Lamenta che la corte d’appello ha posto a fondamento RAGIONE_SOCIALEa propria decisione l’ assegno bancario, senza considerare che esso era stato irritualmente ‘prelevato’ dal fascicolo del giudizio penale da RAGIONE_SOCIALE, che lo aveva prima conservato presso di sé e poi solo successivamente prodotto, rendendolo così definitivamente inattendibile e non utilizzabile ai fini RAGIONE_SOCIALEa decisione perché non più genuino.
Con il secondo motivo la ricorrente denuncia ‘Vizio ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 360, comma 1, numero 4) c.p.c. in relazione alla violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 43, comma secondo, R.D. 1736/1933, degli artt. 61, 115 e 116 cpc per error in procedendo con conseguente nullità del procedimento’.
Lamenta che la corte d’appello ha deciso sulla base RAGIONE_SOCIALEa consulenza tecnica di parte RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE, la cui produzione non era mai stata ammessa, e comunque priva di efficacia probatoria.
Il primo motivo è inammissibile, per plurime ragioni.
Anzitutto, perché svolge generiche doglianze in ordine alle modalità di conservazione RAGIONE_SOCIALE‘assegno oggetto di causa nel corso dei due gradi di merito, senza specificare se, dove e quando abbia eccepito alcunché a tale proposito, in patente violazione RAGIONE_SOCIALE‘ art. 366, n. 6, cod. proc. civ. (Cass. 12 aprile 2022, n.
11844; Cass. sez. un., 27 dicembre 2019, n. 34469; Cass., n. 27475/2017 cit.; Cass. n. 124/2013).
Inoltre, non si correla alla sentenza impugnata perché non la censura, ma fa riferimento a circostanze, relative alla custodia RAGIONE_SOCIALE‘assegno di cui è causa, che espressamente sostiene aver appreso solo successivamente al deposito RAGIONE_SOCIALEa sentenza di appello.
4. Il secondo motivo contiene molteplici e non sempre chiare e coerenti censure.
La ricorrente lamenta in sintesi che la corte di merito: non ha preso in considerazione le risultanze RAGIONE_SOCIALEa sentenza penale di condanna di NOME; ha ritenuto che la contraffazione RAGIONE_SOCIALE‘assegno potesse essere percepita con la diligenza RAGIONE_SOCIALE‘accorto banchiere senza disporre c.t.u.; ha fondato la sua decisione soltanto sull’esame visivo e tattile RAGIONE_SOCIALE‘assegno ed in riferimento ad una consulenza di parte non ritualmente prodotta in giudizio.
Il motivo, che non specifica e non localizza se, dove e quando, la sentenza penale sia stata prodotta o esibita in giudizio, e trascura che l’impugnata sentenza espressamente qualifica la consulenza di parte RAGIONE_SOCIALE come ‘prodotta in prime cure’ (v. p. 4 RAGIONE_SOCIALEa sentenza), va disatteso.
La valutazione RAGIONE_SOCIALEe risultanze probatorie per verificare l’autenticità di un titolo di credito è valutazione in fatto che, se come nel caso di specie debitamente motivata, è riservata al giudice di merito e sfugge al sindacato di legittimità (v. tra le tantissime, Cass., Sez. Un., 27/12/2019, n. 34476; Cass., 11/12/2019, n.32407).
4.1. Inammissibile è anche l’ult eriore doglianza che compone il motivo e che viene formulata nei seguenti espressi termini: «La sentenza gravata va comunque cassata in punto di merito per quanto motivato in relazione alla ritenuta violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 43, comma 2, R.D. 1736/1933 e al profilo di colpa rinvenuto nella
insufficiente diligenza RAGIONE_SOCIALE‘addetto allo sportello RAGIONE_SOCIALEa Banca ricorrente» (v. p. 20 del ricorso); viene infatti svolta senza individuare la parte RAGIONE_SOCIALEa sentenza che sarebbe viziata, non spiega in che modo sarebbe stato violato l’art. 43 RAGIONE_SOCIALEa legge sull’assegno, ed in ultima analisi finisce per richiedere a questa Suprema Corte di formulare un giudizio di fatto, che invece le è precluso, al fine di escludere il profilo di colpa attribuito dalla sentenza impugnata al bancario che ha negoziato l’ assegno.
È, inoltre, comunque infondata la doglianza relativa alla dedotta irrituale produzione RAGIONE_SOCIALEa consulenza tecnica di parte, atteso che è la stessa ricorrente a dedurre che tale consulenza è stata allegata alle note conclusive (v. ricorso p. 4 ) e tenuto conto che, trattandosi di mero atto difensivo a contenuto tecnico, la sua produzione non può ricondursi in alcun modo al divieto di cui all’art. 345 c.p.c. ma deve ritenersi regolata dalle norme che disciplinano tali atti ed è ammissibile anche in appello (Cass., sez. un., sent., n. 13902 del 3/06/2013; Cass., ord., n. 20347 del 24/08/2017; Cass, sent. n. 1614 del 19/01/2022).
In conclusione, il ricorso deve essere rigettato.
Le spese del giudizio di legittimità, che vengono liquidate nella misura indicata in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Condanna la ricorrente al pagamento, in favore RAGIONE_SOCIALEa controricorrente, RAGIONE_SOCIALEe spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 4.000,00 per compensi, oltre spese forfettarie nella misura del 15 per cento, esborsi, liquidati in euro 200,00, ed accessori di legge.
Ai sensi RAGIONE_SOCIALE ‘ art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall ‘ art. 1, comma 17 RAGIONE_SOCIALEa l. n. 228 del 2012, dà atto RAGIONE_SOCIALEa sussistenza dei presupposti processuali per il
versamento, da parte RAGIONE_SOCIALEa ricorrente, al competente ufficio di merito, RAGIONE_SOCIALE ‘ ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, RAGIONE_SOCIALEo stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio RAGIONE_SOCIALEa Terza