Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 3197 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 3 Num. 3197 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 05/02/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 29215/2020 R.G. proposto da: COGNOME NOME, rappresentato e difeso dall ‘ avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE)
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante in carica, rappresentato e difeso dall ‘ avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
– controricorrente –
avverso la SENTENZA del TRIBUNALE di BOLOGNA n. 760/2020 depositata il 14/05/2020.
Udita la relazione svolta, nella camera di consiglio del 12/12/2023, dal Consigliere NOME COGNOME:
Rilevato che:
NOME COGNOME ricorre, sulla base di quattro motivi, per la cassazione della sentenza n. 760 del 2020 del Tribunale di Bologna, esponendo che:
–RAGIONE_SOCIALE aveva proposto opposizione al precetto intimato dal deducente (erroneamente, per quanto è dato comprendere, a pag. 1 e a pag. 16 del ricorso si fa riferimento, quale intimante e parte processuale, a NOME COGNOME) sulla base di un assegno circolare, deducendo, in particolare, la mancanza di prova dell ‘ affermato rifiuto indebito di pagamento e l ‘ ostatività, al pagamento stesso, della normativa antiriciclaggio;
il Giudice di pace, davanti al quale resisteva l ‘ opposto, dichiarava la cessazione della materia del contendere per intervenuto sequestro penale del titolo stragiudiziale azionato;
il Tribunale, in sede di appello, aveva confermato la decisione di prime cure, osservando che l ‘ assegno era stato incassato dall ‘ amministratore giudiziario all ‘ esito del sequestro e delle documentate disposizioni dell ‘ autorità giudiziaria, mentre la statuizione del Giudice di pace sulle spese non era stata impugnata;
resiste con controricorso RAGIONE_SOCIALE;
il ricorso era stato avviato originariamente alla trattazione presso dinanzi alla Sezione VI -3 di questa Corte;
la Sezione VI -3, con ordinanza interlocutoria n. 10612 del 1/04/2022, ha rinviato la causa a nuovo ruolo in attesa della decisione della questione, di rilevanza nomofilattica, relativa alla ritualità della procura alle liti, in quanto generica;
la detta questione è stata decisa dalle Sezioni Unite (Sez. U n. 36057 del 09/12/2022 Rv. 666374 – 01) con l ‘ affermazione della ritualità della procura alle liti anche nel caso in cui essa non contenga la specifica indicazione della sentenza, o del provvedimento giudiziale da impugnare e, pertanto, il ricorso può essere scrutinato;
la controricorrente ha depositato memoria per l ‘ adunanza camerale del 12/12/2023, alla quale il ricorso è stato trattenuto per la decisione;
Considerato che:
con il primo motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione degli artt. 100, 156, cod. proc. civ., 2697, cod. civ., 82, 83, r.d. n. 1736 del 1933, poiché il Tribunale avrebbe errato mancando di considerare che, per dichiarare cessata la materia del contendere, era necessario cessassero le ragioni di contrasto, come non era avvenuto, sicché il giudice avrebbe dovuto esaminare il merito e constatare la mancanza di prova dell ‘ incasso del titolo ad opera dell ‘ amministratore giudiziario, invece di affermare, contraddittoriamente, per un verso che era venuta meno la possibilità, per il precettante, di intimare il pagamento, e per altro verso che era venuta meno la materia del contendere;
con il secondo motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione degli artt. 112, 115, 116, 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., poiché il Tribunale avrebbe errato mancando di considerare che il provvedimento di sequestro, che aveva colpito l ‘ assegno, era stato in gran parte revocato e per la parte residua impugnato, e, comunque, non era definitivo, con conseguente necessità di sospensione del giudizio di opposizione per pregiudizialità fino alla stabilizzazione dei provvedimenti concernenti il titolo;
con il terzo motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione degli artt. 83, 84, comma 2, della legge assegni, del d.lgs. n. 231 del 2007 e l ‘ apparenza della motivazione, poiché il Tribunale avrebbe errato mancando di spiegare perché il rifiuto della banca di pagare il titolo avrebbe potuto ritenersi giustificato in forza di circolari della Banca d ‘ Italia in materia di antiriciclaggio, mentre sussisteva normativamente l ‘ obbligo di pagamento a vista;
con il quarto motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92, cod. proc. civ., poiché il Tribunale avrebbe errato mancando di compensare le spese di lite in relazione alla reciproca soccombenza derivante dal rigetto dell ‘ eccezione di declaratoria d ‘ inammissibilità dell ‘ appello ex art. 348 bis , cod. proc. civ.;
il ricorso è inammissibile, ai sensi dell ‘ art. 360 bis n. 1) cod. proc. civ.; la sentenza del Tribunale di Bologna ha, invero, deciso le questioni di diritto in senso del tutto conforme alla giurisprudenza di questa Corte e l ‘ esame dei motivi di ricorso non offre alcun elemento per mutare l ‘ orientamento della Corte;
questa Corte, fermo restando che anche solo un unico precedente, purché chiaro e univoco, legittima la pronuncia di inammissibilità ai sensi dell ‘ art. 360 bis cod. proc. civ. (Cass. n. 4366 del 22/02/2018 Rv. 648036 – 02), si è già pronunciata in plurime occasioni su ricorsi proposti in fattispecie pressocché integralmente sovrapponibili a quella in esame, avverso sentenza di giudici di merito, in fase di appello (segnatamente dei Tribunali di Bologna e di Roma, nonché della Corte d ‘ appello di Roma; con ordinanza n. 30907 del 6/11/2023, ordinanza n. 13978 del 22/05/2023, ordinanza n. 42 del 3/01/2023, sentenza n. 37118 del 19/12/2022) disattendendo le prospettazioni di parte ricorrente: e le motivazioni ivi offerte devono intendersi in questa sede integralmente richiamate e fatte proprie dal Collegio;
segnatamente (e richiamando pressoché integralmente il precedente costituito dall ‘ ordinanza n. 42 del 2023):
la sentenza del Tribunale di Bologna in questa sede impugnata ha confermato, ritenendola provvedimento decisorio, l ‘ ordinanza in data 31 maggio 2017 del Giudice di pace della stessa sede dichiarativa di cessazione della materia del contendere e, pertanto, senza che fosse necessario che le parti si dessero conto reciprocamente del venire meno della ragione del contendere (Cass. n. 02567 del 06/02/2007 Rv. 594893 – 01): la cessazione della materia del contendere – che deve essere dichiarata dal giudice anche di ufficio – costituisce, nel rito contenzioso davanti al giudice civile, una fattispecie di estinzione del processo, creata dalla prassi giurisprudenziale, che si verifica quando sopravvenga una situazione che elimini la ragione del contendere delle parti, facendo venir meno l ‘ interesse ad agire e a contraddire, e cioè l ‘ interesse ad ottenere un risultato utile, giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l ‘ intervento del giudice, da accertare avendo riguardo all ‘ azione proposta e alle difese svolte dal convenuto e, nella specie, il provvedimento di confisca rilevava di per sé a privare l ‘ assegno azionato della qualità di titolo esecutivo;
il secondo motivo è inammissibile, in quanto non si confronta con la ragione decisiva posta dal Tribunale di Bologna a fondamento della sentenza, consistente nell ‘ essere sopravvenuta la confisca del titolo azionato: nella presente fattispecie, oggetto di causa è l ‘ effetto del sequestro prima e della confisca poi, che fanno venir meno lo stesso documento (cd. corpus mechanicum ) del titolo e quindi privano il suo portatore del diritto di agire esecutivamente ( in executivis ) in base ad esso, e tale ultima circostanza priva di operatività l ‘ obbligo di pagamento a vista dell ‘ assegno circolare;
il terzo motivo è infondato: la giustificazione del mancato pagamento dell ‘ assegno da parte di RAGIONE_SOCIALE non si regge su una circolare della Banca d ‘ Italia, ma sulla valutazione del carattere sospetto delle operazioni richieste, adeguatamente descritte in sentenza; deve anche in questo caso osservarsi che la RAGIONE_SOCIALE ha agito nell ‘ osservanza di disposizioni di legge, segnatamente del d.lgs. n. 231 del 21/11/2007, e dei conseguenti provvedimenti regolamentari applicativi, che prescrivono la segnalazione di operazioni di importo pari o superiori ai quindicimila euro, ai sensi degli artt. 3 e 17 del detto testo normativo, in caso di inosservanza dei quali è l ‘ intermediario finanziario a essere soggetto a provvedimenti sanzionatori, di carattere amministrativo (art. 58 del d.lgs. n. 231 del 2007);
il quarto e ultimo motivo è inammissibile, in quanto la compensazione delle spese rientra nel potere discrezionale del giudice, che non deve motivare qualora non ritenga di accordarla, sussistendo l ‘ obbligo motivazionale nel caso ritenga di avvalersene: ora, dall ‘ infondatezza dei motivi di impugnazione prospettati dallo COGNOME deriva la soccombenza dello stesso, quantomeno virtuale, stante la decisione di cessazione della materia del contendere adottata dal Giudice di pace, e non potendosi configurare la reciproca soccombenza, contrariamente a quanto auspicato dal ricorrente, su questioni processuali, quale il rigetto, da parte del Tribunale di Bologna, dell ‘ eccezione di inammissibilità dell ‘ appello avanzata da Banca RAGIONE_SOCIALE San RAGIONE_SOCIALE S.p.a.;
il ricorso deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile ai sensi dell ‘ art. 360 bis n. 1 cod. proc. civ. (Cass. n. 5001 del 02/03/2018 Rv. 648213 -01; Sez. U n. 7155 del 21/03/2017 Rv. 643549 – 01);
le spese di lite di questa fase di legittimità seguono la soccombenza del ricorrente e, tenuto conto dell ‘ attività processuale
espletata, in relazione al valore della controversia, sono liquidate come da dispositivo;
in considerazione dell ‘ evidente inammissibilità e della condotta processuale di parte ricorrente, che ha insistito, nonostante la già avvenuta pubblicazione di numerosi provvedimenti di rigetto o di inammissibilità di questa Corte, nella prospettazione di tesi palesemente inconsistenti e, comunque, in palese contrasto con la giurisprudenza di questa Corte e senza farsene adeguato carico, a fronte di pronunce di primo e secondo grado del tutto conformi a diritto, sorrette da accurata disamina delle risultanze processuali, il Collegio reputa sussistenti i presupposti per l ‘ emanazione di condanna ai sensi dell ‘ art. 96, comma 3, cod. proc. civ. (Cass. n. 26545 del 30/09/2021 Rv. 665014 – 02);
sussistono, altresì, i presupposti per la condanna in favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell ‘ art. 96, comma 4, cod. proc. civ., per avere il ricorrente agito senza aver adoperato la normale diligenza per acquisire la coscienza dell ‘ infondatezza o dell ‘ inammissibilità della propria iniziativa processuale (Cass. n. 19749 del 11/07/2023 Rv. 668375 – 01);
entrambe le somme, ossia quella di cui all ‘ art. 96, comma 3 e quella di cui all ‘ art. 96, comma 4, cod. proc. civ., sono liquidate come da dispositivo, in considerazione dei parametri di cui allo stesso art. 96 codice di rito;
la decisione di inammissibilità dell ‘ impugnazione comporta che deve darsi atto, ai sensi dell ‘ art. 13, comma 1 quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall ‘ art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell ‘ ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1 bis , dello stesso articolo 13, se dovuto;
il deposito della motivazione è fissato nel termine di cui al secondo comma dell ‘ art. 380 bis 1 cod. proc. civ.;
p. q. m.
a Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge, nonché al pagamento di euro 2.000,00 ai sensi dell ‘ art. 96, comma 3, cod. proc. civ. e di euro 500,00 ai sensi dell ‘ art. 96, comma 4, cod. proc. civ.
Ai sensi dell ‘ art. 13, comma 1 quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall ‘ art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell ‘ ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis , dello stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Corte di