Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 42 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 3 Num. 42 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 03/01/2023
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 19148/2020 R.G. proposto da:
NOME COGNOME NOME, elettivamente domiciliato in ROMA, alla INDIRIZZO, presso lo studio dell ‘ avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE), che lo rappresenta e difende
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante in carica, elettivamente domiciliato in ROMA alla INDIRIZZO, presso lo studio dell ‘ avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE), che lo rappresenta e difende
– controricorrente –
avverso la SENTENZA del TRIBUNALE di BOLOGNA n. 668/2020 depositata il 29/04/2020.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17/11/2022 dal Consigliere NOME COGNOME, osserva quanto segue.
FATTI DI CAUSA
RAGIONE_SOCIALE propose, dinanzi al Giudice di pace di Bologna, opposizione ai sensi degli artt. 615 e 617 cod. proc. civ. avverso l ‘ atto di precetto con cui NOME COGNOME le aveva intimato il pagamento di un assegno circolare datato 26/04/2013, per la somma di oltre mille e settecento euro ( € 1.798,49 ) oltre interessi e spese dell ‘ eventuale procedura esecutiva.
Il Giudice di pace, nel contraddittorio delle parti, dichiarò cessata la materia del contendere poiché, nelle more del processo, era intervenuto un provvedimento del Tribunale di Roma -Sezione specializzata per le Misure di prevenzione, che aveva disposto, ai sensi del d.lgs. n. 159 del 6/09/2011, il sequestro di una numerosa serie di assegni sia di NOME COGNOME che di NOME COGNOME, sovente associato della prima nella professione legale, tra cui quello oggetto della presente controversia, nonché il versamento della relativa provvista a favore della Amministrazione Giudiziaria.
NOME COGNOME interpose appello avverso l ‘ ordinanza con cui il Giudice di pace aveva dichiarato cessata la materia del contendere e il Tribunale di Bologna, nel ricostituito contraddittorio con la banca RAGIONE_SOCIALE San RAGIONE_SOCIALE S.p.a., ha rigettato l ‘ impugnazione con sentenza n. 668 del 29/04/2020.
Avverso detta sentenza NOME COGNOME propone ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi.
Resiste con controricorso RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE
Per l ‘ adunanza camerale del 17/11/2022 il Procuratore Generale non ha depositato conclusioni.
La sola ricorrente ha depositato memoria.
La stessa ricorrente aveva chiesto la discussione del ricorso in pubblica udienza.
RAGIONI DELLA DECISIONE
In via preliminare è necessario ribadire che la Corte non ha inteso procedere in pubblica udienza avvalendosi del potere discrezionale rimessole sul punto, senza considerare che, su questioni sostanzialmente sovrapponibili, la discussione in pubblica udienza si è già avuta il 9/11/2022, in causa r.g.n. 14768/2020, vertente tra NOME COGNOME e NOME COGNOME, da un lato e la banca RAGIONE_SOCIALE San Poalo S.p.a. dall ‘ altro.
Il primo motivo di ricorso denuncia, in riferimento all ‘ articolo 360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione degli artt. 156 e 100 cod. proc. civ., 2697 cod. civ., delle norme di cui al r.d. n. 1736 del 21/12/1933 (legge assegni), nonché degli artt. 82, 83 e 2697 cod. civ.
Il secondo motivo pone censure, in riferimento all ‘ art. 360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ., di violazione e (o) falsa applicazione degli artt. 112, 115, 116 cod. proc. civ., nonché, in riferimento all ‘ articolo 360, primo comma, n. 5 cod. proc. civ., omessa valutazione di una circostanza determinante.
I l terzo motivo denuncia ‘ mancata applicazione della legge assegni in relazione all ‘ obbligo di immediato pagamento dell ‘ assegno circolare (violazione e falsa applicazione degli art. 83 e 84 comma 2 del R.D. 21 dicembre 1933 n. 1736) nel contesto di motivazione meramente apparente in quanto fondata sulla dichiarata applicazione di principi non aventi valore di legge, violazione e falsa applicazione del D.lgs. 231/2007 e S.M.I.’ .
Il quarto, e ultimo, motivo denuncia la ‘ violazione e falsa applicazione dell ‘ art. 91 e 92 cod. proc. civ. in relazione all ‘ esito virtuale del giudizio ed al contenuto dispositivo della sentenza di primo grado ‘.
Il primo motivo di ricorso è infondato.
La sentenza del Tribunale di Bologna in questa sede impugnata ha confermato, ritenendola provvedimento decisorio, l ‘ ordinanza del Giudice di pace della stessa sede dichiarativa di cessazione della materia del contendere e, pertanto, senza che fosse necessario che le parti si dessero conto reciprocamente del venire meno della ragione del contendere (Cass. n. 02567 del 06/02/2007 Rv. 594893 – 01): la cessazione della materia del contendere -che deve essere dichiarata dal giudice anche di ufficio -costituisce, nel rito contenzioso davanti al giudice civile, una fattispecie di estinzione del processo, creata dalla prassi giurisprudenziale, che si verifica quando sopravvenga una situazione che elimini la ragione del contendere delle parti, facendo venir meno l ‘ interesse ad agire e a contraddire, e cioè l ‘ interesse ad ottenere un risultato utile, giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l ‘ intervento del giudice, da accertare avendo riguardo all ‘ azione proposta e alle difese svolte dal convenuto. E, nella specie, il provvedimento di confisca rilevava di per sé a privare l ‘ assegno azionato della qualità di titolo esecutivo.
Il secondo motivo è inammissibile, in quanto non si confronta con la ragione decisiva posta dal Tribunale di Bologna a fondamento della sentenza, consistente nell ‘ essere sopravvenuta la confisca del titolo azionato: nella presente fattispecie, oggetto di causa è l ‘ effetto del sequestro prima e della confisca poi, che fanno venir meno lo stesso documento (cd. corpus mechanicum ) del titolo e quindi privano il suo portatore del diritto di agire in executivis in base ad esso. E tale ultima circostanza priva di operatività l ‘ obbligo di pagamento a vista dell ‘ assegno circolare.
Il terzo motivo è infondato: la giustificazione del mancato pagamento dell ‘ assegno da parte di banca RAGIONE_SOCIALE non si regge su una circolare della RAGIONE_SOCIALE d ‘ Italia, ma sulla
valutazione del carattere sospetto delle operazioni richieste, adeguatamente descritte in sentenza. Deve anche in questo caso osservarsi che la RAGIONE_SOCIALE ha agito nell ‘ osservanza di disposizioni di legge, segnatamente del d.lgs. n. 231 del 2007, e dei conseguenti provvedimenti regolamentari applicativi, che prescrivono la segnalazione di operazioni di importo pari o superiori ai quindicimila euro, ai sensi degli artt. 3 e 17 del detto testo normativo, in caso di inosservanza dei quali è l ‘ intermediario finanziario a essere soggetto a provvedimenti sanzionatori, di carattere amministrativo (art. 58 del d.lgs. n. 231 del 2007).
Il quarto e ultimo motivo è inammissibile, in quanto la compensazione delle spese rientra nel potere discrezionale del giudice, che non deve motivare qualora non ritenga di accordarla, sussistendo l ‘ obbligo motivazionale nel caso ritenga di avvalersene e dall ‘ infondatezza dei motivi di impugnazione prospettati dalla COGNOME deriva la soccombenza della stessa, quantomeno virtuale, stante la decisione di cessazione della materia del contendere adottata dal Giudice di pace, e non potendosi configurare la reciproca soccombenza, come auspicato dalla stessa COGNOME su questioni processuali, quale il rigetto, da parte del Tribunale di Bologna, dell ‘ eccezione di inammissibilità dell ‘ appello avanzata da RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE San RAGIONE_SOCIALE.RAGIONE_SOCIALE. (pag. 3 della sentenza impugnata).
Né quanto al merito, né quanto alla regolazione delle spese alcuna attinenza ha, con il caso all ‘ esame, la controversia sulla quale hanno deciso, oltre un anno fa, le Sezioni Unite di questa Corte (Sez. U. n. 25478 del 21/09/2021 Rv. 662368 – 01).
Il ricorso è, pertanto, rigettato.
Le spese di lite di questa fase di legittimità seguono la soccombenza della ricorrente e, valutata l ‘ attività processuale espletata in relazione al valore della controversia, sono liquidate come da dispositivo.
Ai sensi dell ‘ art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, stante il rigetto del ricorso, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell ‘ ulteriore importo per contributo unificato, a norma del comma 1 bis, dello stesso art. 13, se dovuto.
P. Q. M.
rigetta il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 1.875,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00, ed agli accessori di legge.
Ai sensi dell ‘ art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall ‘ art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell ‘ ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis , dello stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio della Corte di