Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 36424 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 1 Num. 36424 Anno 2023
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: AMATORE NOME
Data pubblicazione: 29/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso n. 26527-2020 r.g. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE (cod. fisc. p. Iva P_IVA), in persona del legale rappresentante pro tempore AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, con sede in INDIRIZZO, rappresentata e difesa, giusta procura speciale apposta in calce al ricorso, dall’ AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO ed elettivamente domiciliata per legge in Roma, INDIRIZZO, presso la Cancelleria della Corte di Cassazione
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE (cod. fisc. CODICE_FISCALE), in persona della curatrice pro tempore , AVV_NOTAIOssa NOME AVV_NOTAIO, rappresentato e difeso, giusta procura speciale apposta in calce al controricorso, da ll’ AVV_NOTAIO NOME COGNOME, con il quale elettivamente domicilia in Roma,
alla INDIRIZZO, presso lo studio dell’ AVV_NOTAIO.
-controricorrente –
avverso il decreto del Tribunale di Cagliari, depositato in data 6.8.2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 24/10/2023
dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
RILEVATO CHE
Il Tribunale di Cagliari, con decreto del 6.8.2020, ha respinto l’opposizione ex art. 98 l. fall. proposta da RAGIONE_SOCIALE per ottenere l’ammissione allo stato passivo del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE del credito di euro 19.880,00 -portato da decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo opposto dalla società poi fallita, da fatture e da assegni -che il G.D. aveva escluso rilevando che ‘i contratti stipulati … sono da ritenersi annullabili per errore e/o dolo, e, inoltre, il creditore istante non ha provato l’esatto adempimento della prestazione ‘.
Il tribunale, a sostegno della decisione, ha rilevato: i) che il provvedimento monitorio, privo del decreto di definitiva esecutività, era inopponibile alla massa; ii) che, benché il decreto ingiuntivo fosse stato emesso in forza di fatture e di assegni bancari rilasciati da RAGIONE_SOCIALE ancora in bonis in favore dell’opponente, quest’ultima non aveva inteso proporre la domanda sulla base del rapporto causale sottostante all’emissione dei titoli, cui non aveva fatto cenno; iii) che comunque la domanda , quand’anche fondata sulle fatture e sugli assegni bancari, era inaccoglibile, in quanto i documenti fiscali, formati unilateralmente dalla creditrice, non potevano far prova contro il fallimento, mentre gli assegni, utilizza ti ai sensi dell’art. 1988 c.c., erano inopponibili al curatore, terzo rispetto al rapporto sottostante alla loro emissione.
Il decreto è stato impugnato da RAGIONE_SOCIALE con ricorso per cassazione affidato a due motivi, cui il RAGIONE_SOCIALE ha resistito con controricorso.
CONSIDERATO CHE
1.Con il primo motivo, che denuncia, violazione e falsa applicazione degli artt. 93 e 96 l. fall. e dell’art. 1988 cod. civ. , la ricorrente contesta che la regola di giudizio ricavabile dalla norma codicistica, secondo cui gli assegni rientrano tra le promesse unilaterali che dispensano colui a favore delle quali vengono fatte dall’onere di provare il rapporto fondamentale , non sia applicabile al curatore nell’ambito del giudizio di opposizione allo stato passivo.
1.1 Il motivo è fondato.
1.2. Premesse la sostanziale incomprensibilità e l’evidente irrilevanza dell’assunto , smentito proprio dalla documentazione allegata a sostegno dell’opposizione, secondo cui l’opponente ‘pur avendo allegato fatture e assegni non avrebbe fondato la domanda sul rapporto causale’, è sufficiente rilevare sul punto che il tribunale ha ritenuto inopponibile al fallimento la promessa di pagamento insita negli assegni emessi dalla società poi fallita in favore di RAGIONE_SOCIALE (sicuramente muniti di data certa, perché in base ad essi la creditrice aveva richiesto e ottenuto il decreto ingiuntivo notificato a RAGIONE_SOCIALE prima della sentenza dichiarativa) sulla scorta di un principio di diritto non applicabile alla fattispecie sottoposta al suo esame, perché enunciato da Cass. 10215/019 con riferimento a una scrittura ricognitiva del debito e non certo con riguardo all’assegno (che è un titolo di credito la cui disciplina è dettata da una legge speciale).
1.3 Questa Corte, per contro, ha costantemente affermato che, in tema di assegni bancari, nei rapporti diretti fra traente e prenditore, quest’ultimo può ottenere l’ammissione allo stato passivo del credito, per un importo corrispondente a quello del titolo, proprio in forza della presunzione di esistenza del rapporto sottostante, a norma dell’art. 1988 c.c., fino a quando il curatore non vinca tale presunzione fornendo la prova contraria (Cass. 1044/1967, 4272/1976, 5972/1981).
1.4 Peraltro anche il precedente costituito da Cass. 10215/019 è rimasto del tutto isolato nella giurisprudenza di legittimità, atteso che risulta ormai consolidato il principio (già enunciato da Cass. nn. 24690/017, 26924/017, 9929/018, 24383/018 e più di recente ribadito da Cass. nn. 2431/020, 39123/021, 34608/023, nonché da numerose altre pronunce coeve) secondo cui ‘la ricognizione di debito avente data certa anteriore alla dichiarazione di
fallimento del suo autore è opponibile alla massa dei creditori, in quanto deve presumersi l’esistenza del rapporto fondamentale, salva la prova – il cui onere grava sul curatore fallimentaredella sua inesistenza o invalidità’.
Il decreto impugnato va pertanto cassato, con rinvio della causa al Tribunale di Cagliari che, in diversa composizione, procederà a un nuovo esame e liquiderà anche le spese di questo giudizio di legittimità.
Resta assorbito il secondo motivo di censura, col quale la ricorrente lamenta la ‘eccessiva condanna alle spese’ ed il ‘mancato rispetto dei parametri fissati nelle tabelle forensi’ .
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo; cassa il decreto impugnato in relazione al motivo accolto e rinvia al Tribunale di Cagliari che, in diversa composizione, deciderà anche in ordine alle spese del presente giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 24 ottobre 2023