Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 19618 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 1 Num. 19618 Anno 2023
Presidente: GENOVESE NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 11/07/2023
ORDINANZA
sul ricorso 28199-2021 proposto da:
rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME del Foro di Gorizia con domicilio digitale EMAIL ; C.W. C.F.
– ricorrente –
contro
C.F.
A.A.
– intimato – avverso la sentenza n. 271/2021 della CORTE D’APPELLO di TRIESTE, depositata il 26/07/2021;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 11/05/2023 dalla consigliera NOME COGNOME;
rilevato che
1.- La sig.ra impugna per cassazione la sentenza della corte d’appello di Trieste che ha respinto il gravame dalla C.W.
stessa spiegato nei confronti della sentenza n.373/2020 del tribunale di Gorizia con cui, sfacendo seguito alla declaratoria di separazione personale fra i coniugi e RAGIONE_SOCIALE
era stata a lei addebitata la separazione personale e rigettata ogni altra sua domanda con condanna al pagamento delle spese di lite.
2.Il tribunale goriziano ai fini dell’addebito aveva rilevato considerato il grave stato di dipendenza da alcool della e la conseguente violazione dei doveri di solidarietà familiare a causa della vita sregolata da lei condotta. NOME.W.
3.Con appello spiegato avverso detta sentenza la sig.ra lamentava che il tribunale avesse dichiarato l’addebito in assenza di prove e trascurando che la rottura del vincolo coniugale era a suo avviso da ricondurre ai motivi di infedeltà del marito. Insisteva, altresì, per la richiesta di riconoscimento di un contributo di mantenimento a proprio favore . RAGIONE_SOCIALE.
4.- Costituitosi nel giudizio d’appello il marito chied eva il rigetto dell’impugnazione e la corte d’appello confermava la sentenza gravata evidenziando come risultava incontestata la grave dipendenza dall’alcol dell’appellante che già nel 2003 aveva subito un prolungato ricovero nel tentativo di disintossicarsi .
4.1. – Aggiungeva la corte distrettuale che erano stati altresì accertati gli episodi di autolesionismo e l’assenza inevitabile della sig.ra dagli impegni domestici e di cura dei figli nonché la vita disordinata che la stessa conduceva, tutte circostanze che di fatto non erano mai state puntualmente contestate. NOMECOGNOME.
5.- La cassazione della sentenza d’appello è chiesta dalla sig.ra con ricorso notificato il 29/10/2021 ed affidato a tre motivi mentre non ha svolto attività difensiva l’intimato C.W.
A.A.
.
considerato che
6.- Con il primo motivo la ricorrente censura la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 151, comma 2, art. 2697 cod. civ. e dell’art. 115 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, comma 1, n.3, cod. proc. civ., in quanto la corte territoriale aveva erroneamente addebitato la separazione alla ricorrente.
7.- Con il secondo motivo si deduce il vizio di motivazione per omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti essendo stata pretermessa la richiesta di addebito della separazione avanzata dalla sig.ra nei confronti del marito; in alternativa si deduce la violazione degli articoli 143, 151, comma 2, 2697 cod. civ. ed art. 115 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, comma primo, n.3, cod. proc, civ. per avere la corte territoriale erroneamente omesso di valutare la addebitabilità della separazione a carico del sig. C.WRAGIONE_SOCIALE.
8.- I due motivi strettamente connessi perché riguardanti la domanda di addebito proposta dalla possono essere esaminati congiuntamente, ma vanno dichiarati inammissibili. COGNOME.
8.1.- In tema di ricorso per cassazione, per dedurre la violazione
16016/2021).
8.2.La violazione del precetto di cui all’art. 2697 cod.civ. si
configura nell’ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l’onere della prova ad una parte diversa da quella che ne era gravata in
applicazione di detta norma, non anche quando, a seguito di una
8.3.Ciò posto, nel caso di specie la corte d’appello ha ritenuto
di
Al
evidenziato il mancato adempimento all’onere probatorio in ordine alla violazione dei doveri coniugali da parte del marito come dagli stessi allegati e cioè in relazione all’abuso di alcool ed all’infedeltà. Con specifico riguardo all’abuso di alcool la corte d’appello ha sottolineato la mancata prova diretta ed indiretta dell’allegata circostanza, mentre con riferimento all’infedeltà ha ritenuto che la convivenza intrapresa dal sia successiva alla logorante e grave situazione familiare creata dalla , in tal modo escludendone la rilevanza causale ai fini della causazione della rottura del vincolo matrimoniale. ARAGIONE_SOCIALEW.
8.4.-Si tratta di argomentazioni che sono attinte senza alcuna pertinente censura di violazione dell’art. 115 cod. proc. civ
. e art.
2697
cod.
civ.
nei sensi
sono richiamati,
essendo stato
correttamente distribuito
l’onere probatorio
fra le
parti
e
legittimamente valutate le conseguenti risultanze probatorie, sicché
non può che ribadirsi la preannunciata inammissibilità dei primi due motivi.
9.- Con il terzo motivo si deduce il vizio di motivazione per omesso esame di fatto decisivo già oggetto di discussione essendo stata pretermessa la valutazione della fondatezza del diritto della sig.ra di ricevere dal coniuge un assegno di mantenimento o quanto meno un contributo di natura alimentare; in alternativa si deduce la violazione per lo stesso motivo degli articoli 156, 2697 cod. civ. ed art. 115 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, comma primo, n.3, cod. proc. civ.. C.W.
9.1.- La censura è fondata, nei limiti di seguito precisati.
9.2.- In tema di separazione personale tra coniugi, la domanda
9.3.- Ciò posto, nel caso di specie e a fronte di un espresso riferimento alla richiesta di alimenti presente nel ricorso in appello, la corte territoriale ha errato nella decisione perché non ha valutato le prospettate condizioni di indigenza e le fragilità della sig.ra , rilevanti ai fini della sussistenza del di lei diritto a ricevere gli alimenti, rispetto ai quali il primo fra gli obbligati a prestarli è il coniuge, anche se legalmente separato come nel caso in esame. C.W.
9.4.- Il ricorso va quindi accolto in relazione a detto profilo di doglianza e la sentenza va cassato in parte qua , con rinvio della causa alla corte d’appello di Trieste, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il terzo motivo di ricorso, dichiara inammissibili il primo e il secondo, cassa la sentenza impugnata in relazione al alla corte d’appello di Trieste in diversa composizione anche per le spese del giudizio di legittimità.
motivo accolto e rinvia la causa In caso di diffusione del presente provvedimento si omettano le generalità e gli altri dati identificativi, a norma del d.lgs. n. 196 del 2003 art. 52.
Così deciso a Roma, nella camera di consiglio della Prima Sezione