Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 1190 Anno 2026
Civile Ord. Sez. L Num. 1190 Anno 2026
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 20/01/2026
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n.
2587/2022 r.g., proposto
da
NOME , elett. dom.ta in INDIRIZZO, rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO.
ricorrente
contro
RAGIONE_SOCIALE , in persona del legale rappresentante pro tempore , elett. dom.to in INDIRIZZO , rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO.
contro
ricorrente
avverso la sentenza della Corte d’Appello di Roma n. 2953/2021 pubblicata in data 21/07/2021, n.r.g. 470/2018.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 12/11/2025 dal AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO.
FATTI DI CAUSA
1.NOME COGNOME, dipendente di RAGIONE_SOCIALE con qualifica di ‘responsabile unità amministrativa/tecnica complessa’, inquadrata nell’area professionale 1^ del CCNL trasporto pubblico, deduceva di aver goduto di superminimo poi assorbito, nonché di assegno ad personam fino a dicembre 2015,
OGGETTO:
credito del dipendente -controcredito del datore di lavoro – compensazione accertamento
illegittimamente non corrisposto più a partire da gennaio 2016, in violazione della clausola di stabilità stipendiale prevista dal CCNL.
Pertanto adìva il Tribunale di Roma per ottenere l’accertamento del suo diritto alle differenze retributive derivanti dalla clausola di stabilità stipendiale, pari ad euro 43.225,82, nonché alla somma di euro 688,64 a titolo di differenze dell’indennità di posizione incarico per i mesi da luglio ad ottobre 2009; in subordine chiedeva la declaratoria del suo diritto al ripristino dell’assegno ad personam a decorrere da gennaio 2016 in misura tale da assicurare la stabilità stipendiale garantita al momento de ll’assunzione, con un trattamento complessivo di euro 3.107,20; in ogni caso la condanna della società al pagamento delle conseguenti differenze retributive.
2.- Costituitasi in giudizio, RAGIONE_SOCIALE contestava la fondatezza delle domande e comunque eccepiva in compensazione un suo credito di euro 37.514,35 nei confronti della COGNOME a titolo di indebito dovuto ad ‘ errato adeguamento nel corso degli anni dell’importo dell’ad personam assegnato ‘.
3.- Il Tribunale rigettava la domanda: riteneva che il superminimo -nel caso di specie integrato dall’assegno ad personam -fosse soggetto al principio dell’assorbimento in caso di riconoscimento del diritto del lavoratore a superiore qualifica, salvo che le parti avessero pattuito diversamente o il CCNL avesse diversamente previsto, con onere a carico del lavoratore di dare la prova del titolo che autorizza il suo mantenimento, prova nella specie non data; affermava che l’assegno ad personam era stato riconosciuto nel contratto di assunzione con espressa previsione della sua assorbibilità non solo in conseguenza degli aumenti introdotti dal CCNL, ma anche di tutti i successivi riconoscimenti anche di natura aziendale, senza alcuna specificazione ulteriore, con ciò intendendosi rilevanti gli incrementi patrimoniali sia di natura retributiva, sia di natura premiale; dichiarava che comunque l’indennità di posizione incarico, prevista dalla delibera n. 16/2003, era collegata all’attività svolta dal quadro e qui ndi aveva natura retributiva, come si evinceva dagli artt. 6 e 8 della predetta delibera, sicché i suoi incrementi determinavano l’assorbimento dell’assegno ad personam .
4.Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte d’Appello, in parziale accoglimento del gravame interposto dalla COGNOME, condannava RAGIONE_SOCIALE al pagamento della somma di euro 688,64 a titolo di differenze di indennità di
posizione incarico relative al periodo da luglio 2009 ad ottobre 2009, dichiarava il diritto della COGNOME al ripristino dell’assegno ad personam a decorrere da gennaio 2016 in misura tale da assicurare la retribuzione mensile di euro 3.107,20 e il diritto alle correlate differenze retributive da compensare con il credito di RAGIONE_SOCIALE di euro 37.514,35, quindi condannava RAGIONE_SOCIALE al pagamento delle successive maturande differenze retributive.
Per quanto ancora rileva in questa sede, a sostegno della sua decisione la Corte territoriale affermava:
dall’esame del contratto di assunzione si evince l’infondatezza della tesi dell’appellante, secondo cui il contratto individuale prevederebbe il riassorbimento dell’assegno ad personam solo in caso di aumenti retributivi tabellari, fra i quali non rientrerebbe l’indennità di posizione incarico;
infatti, la lettura del contratto non consente di individuare alcuna limitazione in tal senso;
d’altro canto, non vi è dubbio che la predetta indennità abbia natura retributiva, in quanto volta a compensare tutte le prestazioni richieste ad un quadro, anche quelle che vanno oltre il normale orario di servizio, tanto che non gli viene pagato il lavoro straordinario, sicché la predetta indennità ha anche funzione retributiva di prestazioni di lavoro straordinario; la sua natura retributiva emerge anche dal fatto che è dovuta pure nel periodo di ferie e non è collegata al raggiungimento dell’obiettivo a nnuale assegnato al quadro, perché a tanto provvede il diverso emolumento del premio di risultato individuale annuo;
ne consegue che trattandosi di aumento retributivo derivante dalla contrattazione aziendale, opera il principio dell’assorbimento dell’assegno ad personam ;
non osta a tale conclusione il fatto che, per evitare l’incidenza di tale indennità sugli altri istituti contrattuali, nell’accordo aziendale del 22/01/2003 sia stato previsto che essa non rientra nella retribuzione normale di cui all’art. 1 CCNL del 12/03 /1980 e non costituisce retribuzione utile ai fini del t.f.r., posta la libertà dell’autonomia collettiva di prevedere una nozione di retribuzione variabile in funzione di determinati istituti;
è rimasta infine sfornita di prova la deduzione della COGNOME, secondo cui l’assegno ad personam sarebbe stato pattuito come compenso strettamente collegato a particolari meriti o alla specialità qualità o alla maggiore onerosità delle mansioni da lei svolte;
è invece fondata la doglianza dell’appellante, secondo cui, una volta venuta meno l’indennità incarico di posizione, in quanto a maggio 2016 è stato revocato l’incarico, ella avrebbe avuto diritto al ripristino dell’assegno ad personam ;
infatti, una volta venuto meno l’assorbimento, si riespande la previsione del contratto individuale, la cui efficacia non è certamente venuta meno in virtù delle previsioni collettive;
anzi, l’appellante ha dedotto che detto assegno era stato soppresso da gennaio 2016 e tale deduzione non è stata contestata dalla società, sicché ella ha diritto al ripristino dell’assegno da gennaio 2016, in modo da garantirle la retribuzione mensile di euro 3.107,20, con conseguente diritto alle differenze retributive;
tuttavia va accolta l’eccezione di compensazione con il proprio controcredito sollevata da RAGIONE_SOCIALE in primo grado, non esaminata dal Tribunale perché assorbita dal rigetto di tutte le domande della ricorrente e poi riproposta dalla società nella memoria difensiva;
la COGNOME ha contestato il controcredito argomentando dall’erroneo assorbimento dell’assegno ad personam , sicché una volta rigettato -per le ragioni sopra esposte -tale argomento, l’eccezione di compensazione si rivela fondata.
5.- Avverso tale sentenza COGNOME NOME ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi.
6.- RAGIONE_SOCIALE ha resistito con controricorso e poi ha depositato memoria.
7.- Il collegio si è riservata la motivazione nei termini di legge.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.Con il primo motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, co. 1, nn. 5) e 3), c.p.c. la ricorrente lamenta violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., nonché degli artt. 2734 e 2697 c.c. per avere la Corte territoriale ritenuto provati i fatti costitutivi dell’asserito controcredito di RAGIONE_SOCIALE eccepito in compensazione.
Il motivo è inammissibile per plurime ragioni.
In primo luogo la ricorrente sollecita a questa Corte una nuova valutazione di alcuni documenti e prospetti contabili, interdetta in sede di legittimità, in quanto riservata al giudice di merito, specie in termini di ‘attendibilità’ della prova documentale (v. ricorso per cassazione, p. 19).
In secondo luogo, ai fini dell’autosufficienza del motivo la ricorrente avrebbe dovuto riportare almeno nei tratti essenziali i contenuti delle buste paga dalle quali asserisce di aver desunto i dati per i ‘controcalcoli’ da lei elaborati, al fine di consentire a questa Corte almeno di ravvisare ictu oculi la differenza rispetto ai dati assunti dalla datrice di lavoro alla base del calcolo del controcredito e ritenuti corretti dai Giudici d’appello. Tale onere è rimasto inadempiuto.
Infine, le censure non investono (e quindi non sono pertinenti rispetto a) quella parte della motivazione, con cui la Corte territoriale ha spiegato la formazione del suo convincimento sulla base del fatto che la contestazione di quei conteggi da parte della COGNOME era fondata esclusivamente sulla deduzione di non assorbibilità dell’assegno ad personam , sicché, dichiarata infondata tale deduzione, è rimasta priva di ulteriore contestazione l’eccezione di compensazione sollevata dalla datrice di lavoro. La ritenuta fondatezza di tale eccezione si rivela pertanto conforme a diritto.
2.Con il secondo motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 5), c.p.c. la ricorrente lamenta l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, ossia degli errori di calcolo nei quali la datrice di lavoro era incorsa allorché aveva assorbito l’assegno ad personam in misura superiore a quella contrattualmente prevista.
Il motivo è inammissibile.
Con riguardo alla questione dell’ an e del quantum dell’assorbimento le sentenze dei due gradi di merito sono fondate sulle medesime ragioni, di fatto e di diritto, sicché il motivo è precluso dalla c.d. doppia conforme (art. 360, penult. co., c.p.c.). Peraltro, la ricorrente non ha indicato, come invece era suo onere, le ragioni di fatto poste a base della decisione di primo grado e quelle poste a base della sentenza di rigetto dell’appello, né ha allegato e dimostrato che esse siano tra loro diverse (Cass. n. 5528/2018; Cass. n. 26774/2016; Cass. n. 19001/2016).
3.- Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna la ricorrente a rimborsare alla controricorrente le spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in euro 3.500,00, oltre euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfettario delle spese generali e accessori di legge.
Dà atto che sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater, d.P.R. n. 115/2002 pari a quello per il ricorso a norma dell’art. 13, co. 1 bis, d.P.R. cit., se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione lavoro, in data 12/11/2025.
La Presidente AVV_NOTAIOssa NOME COGNOME