Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 14202 Anno 2023
Civile Ord. Sez. L Num. 14202 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 23/05/2023
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 20991/2017 R.G. proposto da
COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME E COGNOME NOME, elettivamente domiciliate in Roma, INDIRIZZO , presso lo studio dell’ AVV_NOTAIO, che le rappresenta e difende
– ricorrenti e controricorrenti incidentali contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Ministro pro tempore , domiciliato ope legis in Roma, INDIRIZZO, presso l’Avvocatura Generale RAGIONE_SOCIALE Stato, che lo rappresenta e difende ex lege
– controricorrente e ricorrente incidentale – avverso la sentenza della Corte d’Appello di Roma n. 935/2017 depositata il 13/3/2017;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17/5/2023 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
Le ricorrenti indicate in epigrafe, assunte a tempo indeterminato da ll’RAGIONE_SOCIALE, passarono alle dipendenze del RAGIONE_SOCIALE, a seguito della soppressione dell’ IPI in forza del decreto legge n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 112 del 2010. Convennero quindi in giudizio il nuovo datore di lavoro, contestando il criterio adottato per il calcolo della retribuzione loro spettante in base al principio di conservazione del trattam ento economico goduto presso l’ente di provenienza e chiedendo la condanna del RAGIONE_SOCIALE al pagamento delle differenze conseguenti al mancato riconoscimento , nell’assegno perequativo ad personam , di alcune specifiche voci degli emolumenti da loro percepiti al momento della cessione del rapporto di lavoro (premio di produttività, quota a carico dell’IPI del RAGIONE_SOCIALE, premio annuale 2010 relativo alla Cassa di Assistenza Asfalisis, premi annuali 2010 relativi alla polizza caso morte e alla polizza infortuni, indennità di mensa, anzianità di servizio maturata).
Instauratosi il contraddittorio, il Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, accolse parzialmente le domande, condannando il RAGIONE_SOCIALE a pagare a ciascuna ricorrente gli importi rispettivamente accertati come dovuti.
Il RAGIONE_SOCIALE si rivolse quindi alla Corte d’Appello di Roma, che accolse nel merito l’impugnazione, respingendo la domanda delle lavoratrici.
Contro la sentenza della corte territoriale le lavoratrici hanno proposto ricorso per cassazione articolato in cinque motivi. Il RAGIONE_SOCIALE si è difeso con controricorso, proponendo anche ricorso incidentale condizionato per ribadire l’eccezione
di difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore del giudice amministrativo. Le ricorrenti hanno depositato controricorso al ricorso incidentale e hanno anche prodotto memoria nel termine di legge anteriore alla data fissata per la camera di consiglio ai sensi dell’art. 380 -bis .1 c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo le ricorrenti denunciano « violazione e falsa applicazione dell’art. 7, comma 20 , d.l. n. 78/2010 conv. in l. n. 112/2010, dell’art. 31 del d.lgs. n. 165/2001, dell’art. 2112 c.c. ; violazione e falsa applicazione degli artt. 200 e 202 del d.P.R. n. 3/ 1957, dell’art. 3, comma 576, l. n. 537/1993 e dell’art. 1, comma 226, l. 266/2005 , d ell’art. 14, comma 15, del d.l. n. 98/2011 ».
1.1. Si censura la sentenza impugnata là dove ha ritenuto irrilevante l’ accertamento della natura di ente pubblico o privato dell’IPI al fine di valutare la natura fissa e continuativa delle voci da computare nell’assegno ad personam , in applicazione della disciplina speciale contenuta ne ll’art. 7 del d.l. n. 78 del 2010. Le ricorrenti sostengono, invece, che il riconoscimento della natura di ente pubblico dell’IPI comporta l’applicabilità dell’art. 31 del d.lgs. n. 165 del 2001 e, con esso, dell’art. 2112 c.c., iv i richiamato, in forza del quale sussiste l’obbligo del datore di lavoro cessionario di applicare i trattamenti economici e normativi previsti dai contratti collettivi vigenti alla data del trasferimento, che vengono sostituiti da altri applicabili all’imp resa del cessionario. Nel ricorso si considera del tutto errato il riferimento, nella sentenza impugnata, alla disciplina contenuta negli artt. 200 e 202 del T.U. del Pubblico Impiego (d.P.R. n. 3 del 1957) che riguarda, invece, la diversa materia dei c.d. passaggi di carriera nella pubblica amministrazione.
1.2. Sebbene sia corretto il rilievo della non pertinenza, nel caso di specie, degli artt. 200 e 202 del d.P.R. n. 3 del 1957, il motivo è comunque infondato.
1.2.1. Questa Corte ha già affrontato la medesima questione in controversie del tutto analoghe alla presente, affermando principi cui si intende dare continuità (Cass. nn. 641/2022; 23987/2022).
1.2.2. Non è in discussione la natura di ente pubblico del soppresso RAGIONE_SOCIALE (natura, del resto, più volte affermata in altre decisioni della stessa Corte d’Appello di Roma, come riferito nella motivazione della sentenza qui impugnata), ma soltanto l’interpretazione dell’art. 7, comma 20, del d.l. n. 70 del 2010, che riconosce ai dipendenti del soppresso RAGIONE_SOCIALE il diritto di conservare «il trattamento economico fondamentale e accessorio, limitatamente alle voci fisse e continuative, corrisposto al momento dell’inquadramento ». La disposizione aggiunge che «Nel caso in cui risulti più elevato rispetto a quello previsto per il personale dell’amministrazione di destinazione, percepiscono per la differenza un assegno ad personam riassorbibile con i successivi miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti».
Tale disciplina rappresenta lex specialis rispetto alla regola generale contenuta nell’art. 31 del d.lgs. n. 165 del 2001, il cui incipit è esplicito nello stabilire che sono «Fatte salve le disposizioni speciali».
1.2.3. Ebbene, l ‘art. 7, comma 20, « richiama una distinzione tipica dell’impiego pubblico contrattualizzato (art. 45 d.lgs. n. 165 del 2001) nel cui ambito il trattamento fondamentale è quello diretto a retribuire la prestazione ‘ base ‘
del dipendente, ossia la prestazione corrispondente all’orario ordinario di lavoro e alla professionalità media della qualifica rivestita, mentre quello accessorio si pone in nesso di corrispettività con la performance individuale, con quella organizzativa e con lo svolgimento di attività ‘ particolarmente disagiate, ovvero pericolose o dannose per la salute ‘ (art. 45, comma 3, del d.lgs. n. 165/2001 nel testo applicabile ratione temporis); la distinzione fra le componenti non riposa sui requisiti di fissità e continuità in quanto gli stessi, connaturati al trattamento fondamentale, possono ricorrere anche per quelle voci del trattamento accessorio che siano correlate non al conseguimento di specifici obiettivi, bensì al profilo professionale o alle peculiarità dell’amministrazione di appartenenza; ne discende che in tutte quelle fattispecie nelle quali venga in rilievo il principio della irriducibilità della retribuzione non è sufficiente per escludere l’operatività della garanzia che l’emolumento esuli dal trattamento fondamentale, essendo, invece, necessario accertare se la voce retributiva, per il dipendente che invochi il divieto di reformatio in peius, sia certa nell’an e nel quantum; il trattamento economico acquisito dal lavoratore deve, dunque, essere determinato con il computo di tutti i compensi fissi e continuativi spettanti al prestatore di lavoro, sulla base della contrattazione collettiva, quale corrispettivo delle mansioni svolte ed attinenti, logicamente, alla professionalità tipica della qualifica rivestita » (Cass. n. 641/2022).
1.2.4. La Corte territoriale, nella sentenza impugnata, ha fatto corretta applicazione di tali principi, negando l’inserimento nell’assegno ad personam dovuto alle ricorrenti delle voci degli emolumenti percepiti presso l’IPI per le quali, motivatamente, non ha ravvisato le necessarie caratteristiche
di fissità e continuatività o, addirittura, la stessa natura di retribuzione.
Del premio di produttività la corte territoriale ha rilevato il carattere «strettamente incentivante, in funzione specifica dei risultati raggiunti». Dei contributi al RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE e alla cassa Asfalisis ha osservato la natura non retributiva, ma previdenziale. Con riguardo ai premi per le polizze infortuni e morte, ha valorizzato la natura di fringe benefit con funzione meramente assicurativa e non retributiva.
Analogamente « nell’impiego pubblico contrattualizzato l’attribuzione del buono pasto ha carattere assistenziale, è legata ad una particolare articolazione dell’orario di lavoro e non riguarda né la durata né la retribuzione del lavoro » (Cass. n. 641/2022, che cita, a sua volta, Cass. nn. 8968/2021 e 31137/2019).
I motivi secondo, terzo e quarto (questi ultimi due erroneamente numerati in ricorso come quarto e quinto) ripetono in rubrica le medesime censure, integrandole con la denuncia della diretta «violazione e falsa applicazione» delle disposizioni del contratto collettivo aziendale per il personale dipendente dell’IPI che prevedevano i premi e le indennità oggetto di contestazione (artt. 48 e 50).
2.1. Tali motivi sono inammissibili, perché -a differenza di quel che vale per la contrattazione collettiva nazionale (art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.) -rispetto alla contrattazione collettiva aziendale « il sindacato di legittimità può essere esercitato soltanto con riguardo ai vizi di motivazione del provvedimento impugnato, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. (nei limiti ora previsti dalle modifiche di cui d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. nella l. n. 134 del 2012), ovvero ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, per violazione delle norme
di cui agli artt. 1362 e segg. c.c., a condizione, per detta ipotesi, che i motivi di ricorso non si limitino a contrapporre una diversa interpretazione rispetto a quella del provvedimento gravato, ma prospettino, sotto molteplici profili, l’inadeguatezza della motivazione anche con riferimento alle norme del codice civile di ermeneutica negoziale come canone esterno di commisurazione dell’esattezza e congruità della motivazione stessa » (Cass. n. 641/2022, che riafferma un principio consolidato nella giurisprudenza di questa Corte).
Il quinto motivo (erroneamente numerato in ricorso come sesto) è anch ‘esso rubricato come il primo («violazione e falsa applicazione dell’art. 7, comma 20 , d.l. n. 78/2010 conv. in l. n. 112/2010, dell’art. 31 del d.lgs. n. 165/2001 e dell’art. 2112 c.c.; violazione e falsa applicazione degli artt. 200 e 202 del d.P.R. n. 3/ 1957, dell’art. 3 , comma 576, l. n. 537/1993 e dell’art. 1, comma 226, l. 266/2005 . D ell’art. 14, comma 15, del d.l. n. 98/2011»), ma si concentra sul mancato riconoscimento dell’ anzianità di servizio.
3.1. Il motivo è infondato, perché « – anche nei casi in cui si applica l’articolo 31 d.lgs n. 165/2001- questa Corte ha chiarito che l’anzianità di servizio di per sé non costituisce un diritto che il lavoratore possa fare valere nei confronti del nuovo datore da lavoro e deve essere salvaguardata in modo assoluto solo ove ad essa si correlino benefici economici ed il mancato riconoscimento della pregressa anzianità comporti un peggioramento del trattamento retributivo in precedenza goduto dal lavoratore trasferito. L ‘ anzianità pregressa, invece, non può essere fatta valere per rivendicare ricostruzioni di carriera sulla base della diversa disciplina applicabile al cessionario né può essere opposta al nuovo datore di lavoro per ottenere un miglioramento della posizione giuridica ed
economica, perché l ‘ ordinamento garantisce solo la conservazione dei diritti già entrati nel patrimonio del lavoratore alla data della cessione del contratto, non delle mere aspettative » (Cass. n. 23987/2022, che richiama anche Cass. n. 641/2022).
Non occorre esaminare il ricorso incidentale del RAGIONE_SOCIALE, che rimane assorbito dal rigetto del ricorso principale, in quanto proposto soltanto in via condizionata per l’ipotesi di accoglimento di quest’ultimo.
Respinto il ricorso principale e assorbito il ricorso incidentale, le spese del presente giudizio di legittimità seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte:
rigetta il ricorso principale e dichiara assorbito il ricorso incidentale;
condanna le ricorrenti principali al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in € 4.000,00 per compensi, oltre al rimborso delle spese prenotate a debito;
a i sensi dell’art. 13 , comma 1 -quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte delle ricorrenti principali , dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 -bis , RAGIONE_SOCIALE stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, il 17/5/2023.