Indennità di maternità al padre professionista: la parola alla Cassazione
Un’importante ordinanza della Corte di Cassazione torna a fare luce sull’indennità di maternità, confermando la sua estensione al padre libero professionista ma introducendo una precisazione cruciale sul calcolo degli accessori, come interessi e rivalutazione, dovuti dalle Casse di previdenza. Questa decisione consolida i principi di parità genitoriale, ma al contempo riafferma la natura pubblicistica degli enti previdenziali professionali, con dirette conseguenze economiche sulle prestazioni erogate in ritardo.
I Fatti del Caso
La vicenda ha origine dalla domanda di un avvocato, padre affidatario di un minore, che aveva richiesto alla propria Cassa di previdenza il riconoscimento dell’indennità di maternità per il periodo di astensione dal lavoro. Sia il Tribunale che la Corte d’Appello avevano dato ragione al professionista, riconoscendogli non solo il diritto alla prestazione ma anche la corresponsione degli interessi legali cumulati con la rivalutazione monetaria.
I giudici di merito avevano fondato la loro decisione sulla base di una storica sentenza della Corte Costituzionale (n. 385/2005), che aveva sancito l’illegittimità delle norme che non prevedevano la possibilità per il padre libero professionista di fruire dell’indennità in alternativa alla madre. Inoltre, avevano ritenuto che la Cassa, in quanto ente “privatizzato”, non fosse soggetta al divieto di cumulo tra interessi e rivalutazione, previsto per gli enti pubblici.
Il Ricorso della Cassa di Previdenza
Contro la decisione di secondo grado, la Cassa di previdenza ha proposto ricorso in Cassazione, articolato su tre motivi principali:
- Errata interpretazione delle norme: La Cassa sosteneva che i giudici avessero interpretato erroneamente la sentenza della Corte Costituzionale, la quale non avrebbe garantito un’automatica fungibilità tra i due genitori.
- Violazione del principio di solidarietà: Si lamentava che una totale fungibilità avrebbe permesso ai genitori di scegliere chi dei due dovesse percepire l’indennità sulla base di mera convenienza economica, snaturando la finalità della tutela previdenziale.
- Errata applicazione del cumulo di interessi e rivalutazione: La Cassa contestava la condanna al pagamento cumulato di interessi e rivalutazione, sostenendo che, nonostante la forma giuridica privata, essa svolge un’attività di natura pubblicistica e dovrebbe quindi beneficiare del divieto di cumulo previsto dalla legge (art. 16, comma 6, L. 412/1991).
Le motivazioni della Corte di Cassazione sull’indennità di maternità
La Suprema Corte ha dichiarato inammissibili i primi due motivi. La stessa Cassa, infatti, aveva preso atto di una successiva pronuncia della Corte Costituzionale (n. 105/2018) che aveva definitivamente chiarito la portata della precedente sentenza, confermando l’applicazione diretta e immediata del principio di alternatività tra padre e madre nella fruizione dell’indennità di maternità. Su questo punto, dunque, non vi era più materia del contendere.
Il terzo motivo è stato invece accolto. La Cassazione ha ribadito, richiamando un’altra pronuncia della Consulta (n. 7/2017), che la trasformazione delle casse professionali in enti di diritto privato non ha alterato il carattere pubblicistico della loro attività istituzionale. Di conseguenza, anche ad esse si applica il divieto di cumulo tra interessi e rivalutazione monetaria. La legge prevede infatti che su queste prestazioni siano dovuti gli interessi legali, e che l’importo dovuto a titolo di interessi vada a sostituire (e non a sommarsi) l’eventuale maggior danno da svalutazione monetaria.
Conclusioni
In conclusione, la Corte di Cassazione ha cassato la sentenza d’appello limitatamente al punto relativo al cumulo di interessi e rivalutazione, rinviando la causa a un’altra sezione della Corte d’Appello per la rideterminazione degli importi accessori. La decisione ha due importanti implicazioni pratiche:
- Conferma del diritto: Viene definitivamente consolidato il diritto del padre libero professionista a percepire l’indennità di maternità in alternativa alla madre, in applicazione del principio di parità genitoriale.
- Limite al risarcimento: Si stabilisce che le casse professionali, in caso di ritardato pagamento delle prestazioni, sono tenute a corrispondere gli interessi legali o, se maggiore, il danno da svalutazione, ma non entrambe le voci, in virtù della loro natura pubblicistica volta alla salvaguardia del bilancio.
Un padre libero professionista ha diritto all’indennità di maternità in alternativa alla madre?
Sì, la Corte di Cassazione conferma che il principio di parità genitoriale e di fungibilità tra padre e madre si applica anche ai liberi professionisti, garantendo al padre il diritto di percepire l’indennità in alternativa alla madre, sulla base di quanto stabilito dalla Corte Costituzionale.
Le casse di previdenza professionali devono pagare sia gli interessi che la rivalutazione monetaria in caso di ritardo?
No. La Corte ha stabilito che le casse professionali, pur avendo forma giuridica privata, svolgono una funzione pubblica. Pertanto, sono soggette al divieto di cumulo: devono corrispondere la somma maggiore tra gli interessi legali e il danno da svalutazione monetaria, ma non possono cumulare le due voci.
La trasformazione delle casse professionali in enti privati ha modificato la loro natura?
No, secondo la Corte Costituzionale e la Cassazione, la trasformazione ha inciso sulla forma giuridica e sulle modalità organizzative, ma non ha modificato il carattere pubblicistico dell’attività istituzionale di previdenza e assistenza. Per questo motivo, continuano ad applicarsi le norme di salvaguardia del bilancio previste per gli enti pubblici.