Sentenza di Cassazione Civile Sez. L Num. 30709 Anno 2024
Civile Sent. Sez. L Num. 30709 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 29/11/2024
SENTENZA
sul ricorso 30285-2020 proposto da:
COGNOME NOME, elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO NOME COGNOME, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
ENTE STRUMENTALE ALLA RAGIONE_SOCIALE IN LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso ope legis dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia in ROMA, RAGIONE_SOCIALE INDIRIZZO;
– controricorrente – avverso la sentenza n. 198/2020 RAGIONE_SOCIALE CORTE D’APPELLO di MILANO, depositata il 13/05/2020 R.G.N. 1055/2019; udita la relazione RAGIONE_SOCIALE causa svolta nella pubblica udienza del 11/09/2024 dal AVV_NOTAIO COGNOME AVV_NOTAIO; udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore AVV_NOTAIO, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
R.G.N. 30285/2020
COGNOME.
Rep.
Ud. 11/09/2024
COGNOME.
Rep.
Ud. 11/09/2024
PU
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udito l’AVV_NOTAIO COGNOME.
FATTI DI CAUSA
Con sentenza del 13 maggio 2020, la Corte d’Appello di Milano confermava la decisione resa dal Tribunale di Milano e rigettava la domanda proposta da NOME COGNOME nei confronti dell’RAGIONE_SOCIALE in liquidazione coatta amministrativa, avente ad oggetto il riconoscimento del diritto dell’istante, già appartenente al corpo RAGIONE_SOCIALE presso la RAGIONE_SOCIALE come c.d. ‘riservista’, ovvero richiamato in servizio temporaneo in varie riprese, anche se di fatto senza praticamente soluzione di continuità, fino all’1.10.2017, poi transitato, a seguito del riordino RAGIONE_SOCIALE CRI, sfociato nella liquidazione dell’RAGIONE_SOCIALE e nel trasferimento delle relative funzioni al soggetto di nuova costituzione COGNOME, nei ruoli civili di quest’u ltimo RAGIONE_SOCIALE, con inquadramento coerente con il DPCM che aveva individuato le corrispondenze tra le qualifiche proprie dell’ordinamento RAGIONE_SOCIALE e quelle dei nuovi inquadramenti civili, per essere infine trasferito, per mobilità, ad altra amministrazione, al mantenimento del livello retributivo goduto presso RAGIONE_SOCIALE pari al trattamento economico percepito nei ruoli militari e invece decurtato all’atto del passaggio nei ruoli civili dell’RAGIONE_SOCIALE, trattamento implicante l’inserimento nella fascia economica corrispondente al terzo livello stipendiale, e, pertanto, al riconoscimento di un assegno ad personam pari RAGIONE_SOCIALE differenza determinatasi nel passaggio, da far valere nei confronti non dell’RAGIONE_SOCIALE ma dell’amministrazione alle cui dipendenze era transitato da ultimo per mobilità con il medesimo trattamento.
La decisione RAGIONE_SOCIALE Corte territoriale discende dall’aver questa ritenuto, non diversamente dal primo giudice, di dare rilievo, al fine di giustificare il diverso trattamento economico, anche con riguardo al principio di non discriminazione tra personale a tempo determinato e personale a tempo indeterminato
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sancito a livello nazionale e comunitario, RAGIONE_SOCIALE originaria distinzione nell’ambito del personale RAGIONE_SOCIALE CRI tra dipendenti in servizio continuativo e soggetti facenti parte del corpo dei volontari, destinatari di una diversa disciplina, distinzione valorizzata, per negare la configurabilità nei confronti dei riservisti di un rapporto di lavoro subordinato con le amministrazioni che se ne avvalevano, dRAGIONE_SOCIALE competente Autorità giudiziaria amministrativa, espressasi in tal senso anche in un giudizio promosso dallo stesso istante, così da escludere quanto da questi sostenuto circa la valenza egualitaria dell’ammissione dei c.d. riservisti RAGIONE_SOCIALE procedura selettiva indetta per la formazione di un contingente di 300 posti di personale RAGIONE_SOCIALE CRI in servizio attivo, valenza affermata dall’istante in relazione RAGIONE_SOCIALE circostanza per cui la procedura, avente carattere sostanzialmente concorsuale, prevedeva la riserva in favore dei ‘riservisti’ RAGIONE_SOCIALE metà dei posti, così da configurarsi come stabilizzazione estesa ad ent rambe le categorie, salvo poi qualificare l’accesso dei riservisti, non come trasferimento ad altro ente datore, con diritto al mantenimento tramite assegno ad personam del trattamento economico originario, viceversa riconosciuto al personale già in precedenza assunto a tempo indeterminato, ma come nuova assunzione implicante la spettanza del trattamento economico in essere presso l’RAGIONE_SOCIALE.
Per la cassazione di tale decisione ricorre il COGNOME, affidando l’impugnazione a tre motivi, cui resiste, con controricorso, l’RAGIONE_SOCIALE in liquidazione coatta amministrativa.
Il Procuratore generale ha depositato la propria requisitoria concludendo per il rigetto del ricorso.
Successivamente RAGIONE_SOCIALE camera di consiglio del giorno 11 settembre 2024, il Collegio, nella medesima composizione, si è riconvocato mediante collegamento audiovisivo a distanza, ai sensi dell’art. 140 -bis cod. proc. civ., il 7 ottobre 2024, decidendo la causa nei termini di cui al dispositivo in calce.
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RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo, il ricorrente, nel denunciare la violazione e falsa applicazione dell’art. 5, comma 5 e 6 d.lgs. n. 178/2012, lamenta a carico RAGIONE_SOCIALE Corte territoriale l’erronea interpretazione RAGIONE_SOCIALE normativa relativa al riordino RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, asserendo potersi desumere dalle norme invocate il riconoscimento del diritto al mantenimento del trattamento retributivo in godimento nel corpo RAGIONE_SOCIALE a tutto il personale che, all’esito RAGIONE_SOCIALE selezione per titoli, aveva conseguito l’accesso al contingente di nuova formazione, indipendentemente dRAGIONE_SOCIALE loro provenienza dai ‘riservisti’ o dal personale già assunto a tempo indeterminato;
Con il secondo motivo, denunciando la violazione e falsa applicazione dell’art. 1780 del Codice dell’Ordinamento Militare, il ricorrente ripropone la medesima censura concernete l’erronea interpretazione RAGIONE_SOCIALE normativa circa il riconoscimento dell’assegno ad personam con riferimento all’invocata disposizione che, in via generale, sancisce tale beneficio in favore del personale RAGIONE_SOCIALE che sia transitato nei ruoli civili senza soluzione di continuità, come documentalmente provato nella specie.
Nel terzo motivo il vizio di omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio è prospettato con riferimento RAGIONE_SOCIALE mancata considerazione da parte RAGIONE_SOCIALE Corte territoriale RAGIONE_SOCIALE circostanza pacifica in atti RAGIONE_SOCIALE partecipazione del ricorrente RAGIONE_SOCIALE procedura concorsuale indetta per la formazione del nuovo contingente cui si annette rilievo decisivo determinando il transito del personale selezionato nei ruoli civili con diritto all’assegno ad personam.
Il ricorso è inammissibile sotto diversi profili.
Innanzitutto, si rileva l’esposizione unitaria e indistinta di pretesi vizi di natura diversa (art. 360, comma 1, n. 3 e n. 5, cod. proc. civ.) e con riferimento a una pluralità di norme di diritto, il che rende arduo discernere e apprezzare le singole
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censure. Il giudizio di cassazione è un giudizio a critica vincolata, delimitato e vincolato dai motivi di ricorso, nel quale il singolo motivo assume una funzione identificativa condizionata dRAGIONE_SOCIALE sua formulazione tecnica con riferimento alle ipotesi tassative di censura formalizzate con una limitata elasticità dal legislatore. La tassatività e la specificità del motivo di censura esigono, quindi, una precisa formulazione, di modo che il vizio denunciato rientri nelle categorie logiche di censura enucleate dal codice di rito (v. Cass. nn. 12355/2020; 18202/2008).
Sotto altro profilo, occorre rilevare che la domanda è stata proposta nei confronti dell’RAGIONE_SOCIALE, in liquidazione coatta amministrativa, nella dichiarata finalità di avvalersi dell’emananda pronuncia ai fini del transito presso altra amministrazione – come risulta dRAGIONE_SOCIALE sentenza impugnata -, amministrazione che, in ultima analisi, dovrebbe essere la destinataria sostanziale del richiesto accertamento.
Nondimeno, nel caso di specie assume rilievo assorbente l’inammissibilità derivante dal giudicato amministrativo intervenuto in ordine RAGIONE_SOCIALE natura del servizio svolto. Infatti, i giudici d’appello hanno ritenuto inammissibile la pretesa volta ad ottenere nel presente giudizio il riconoscimento dell’anzianità di servizio maturata per violazione del ne bis in idem , atteso che il giudice amministrativo si è pronunciato espressamente sulla pretesa equiparazione tra servizio prestato in ragione dei precetti militari e rapporto di lavoro subordinato, escludendola. Tale assunto, espressamente richiamato nel corso dell’udienza pubblica, non è stato oggetto di impugnazione ovvero di doglianza da parte del ricorrente. L’esistenza del giudicato esterno, rilevabile d’u fficio, al pari di quella del giudicato interno, preclude il riesame dello stesso punto di diritto accertato e risolto, anche se il successivo giudizio abbia finalità diverse da quelle che hanno costituito lo scopo ed il petitum del primo (sul punto,
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v. Cass. Sez. U, 16/06/2006, n. 13916). Nella specie, i due giudizi sono stati incentrati sul medesimo rapporto giuridico (attività svolta per la RAGIONE_SOCIALE e quindi per l’RAGIONE_SOCIALE) e l’accertamento svolto in sede amministrativa in ordine alle caratteristiche del servizio svolto e RAGIONE_SOCIALE non configurabilità di un rapporto di lavoro subordinato, relativo ad un punto fondamentale comune ad entrambe le cause, risulta precluso nella presente sede, anche ai fini dell’eventuale valutazione circa l’applicabilità, nella speci e, RAGIONE_SOCIALE direttiva 99/70/CE sul lavoro a tempo determinato. Infatti, secondo la sentenza RAGIONE_SOCIALE Corte di Giustizia UE (25 gennaio 2024, C-389/22), emessa a seguito di rinvio pregiudiziale proposto dal Consiglio di Stato in ordine RAGIONE_SOCIALE posizione del personale RAGIONE_SOCIALE in servizio non continuativo presso la RAGIONE_SOCIALE in quanto richiamato ai sensi dell’art. 1668 del codice dell’ordinamento RAGIONE_SOCIALE, « spetta al giudice del rinvio, che è il solo competente a valutare i fatti del procedimento principale e a interpretare la normativa nazionale, esaminare in che misura il rapporto instaurato fra i membri del personale del RAGIONE_SOCIALE chiamati a svolgere un servizio temporaneo e quest’ultima sia, per sua natura, analogo o meno a un rapporto di lavoro che lega un datore di lavoro a un dipendente » (§ 74), accertamento che, per quanto detto, risulta precluso.
Per mera completezza, si aggiunge che l’interpretazione degli artt. 5 e 6 del d.lgs. n. 178 del 2012 siccome adombrata complessivamente nei motivi, per sostenere che il legislatore non abbia inteso differenziare il trattamento da riconoscere all’interno de l contingente RAGIONE_SOCIALE fra i c.dd. continuativi e i c.dd. riservisti, non è comunque fondata. Infatti, dall’esegesi letterale degli artt. 5 e 6 del d.lgs. 178 del 2012, nella versione applicabile ratione temporis , emerge che l’assegno ad personam è previsto unicamente per il « personale del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE costituito dalle unità già in servizio
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continuativo per effetto di provvedimenti di assunzione a tempo indeterminato » cui è dedicato il comma 5 dell’art. 5, come risulta chiaramente dRAGIONE_SOCIALE locuzione utilizzata nell’ incipit del terzo periodo del medesimo comma 5, secondo cui « Al predetto personale continua ad essere corrisposta la differenza tra il trattamento economico in godimento, limitatamente a quello fondamentale ed accessorio avente natura fissa e continuativa, e il trattamento del corrispondente personale civile RAGIONE_SOCIALE CRI come assegno ad personam riassorbibile in caso di adeguamenti retributivi e di riconoscimento degli istituti del trattamento economico determinati dRAGIONE_SOCIALE contrattazione collettiva correlati ad obiettivi ». Né può accedersi RAGIONE_SOCIALE tesi secondo cui anche i c.dd. richiamati avrebbero diritto all’assegno in virtù del disposto di cui al comma 6 del successivo art. 6, secondo cui « Al personale civile e RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e quindi dell’RAGIONE_SOCIALE, compreso quello di cui all’articolo 8, comma 2, assunto da altre amministrazioni si applica l’ articolo 5, comma 5, terzo periodo. ». Infatti, se in questo caso l’accezione utilizzata è sicuramente ampia ed intesa a ricomprendere in generale il personale RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE – e, quindi, anche i c.dd. richiamati – nondimeno, il tenore letterale RAGIONE_SOCIALE norma, che espressamente fa riferimento al personale « assunto da altre amministrazioni » e l’interpretazione sistematica, che colloca la disposizione in commento nell’ambito dell’articolo dedicato RAGIONE_SOCIALE destinazione del personale RAGIONE_SOCIALE CRI e quindi dell’RAGIONE_SOCIALE facendo ricorso anche RAGIONE_SOCIALE mobilità, depongono univocamente nel senso che il predetto comma 6 intenda riferirsi non già al passaggio RAGIONE_SOCIALE CRI -e quindi all’RAGIONE_SOCIALE bensì al successivo passaggio ad altra amministrazione in virtù di mobilità, come correttamente ritenuto dRAGIONE_SOCIALE Corte d’appello.
Il ricorso va, dunque, dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente soccombente RAGIONE_SOCIALE
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refusione delle spese processuali, liquidate come da dispositivo in ragione dell’attività difensiva svolta.
Occorre dare atto, ai fini e per gli effetti indicati da Cass. Sez. U. 20/02/2020, n. 4315, RAGIONE_SOCIALE sussistenza delle condizioni processuali richieste dall’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. n. 115 del 2002.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, che liquida in euro 4.000,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 -quater del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto RAGIONE_SOCIALE sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1bis , dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio RAGIONE_SOCIALE Sezione