Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 35912 Anno 2023
Civile Ord. Sez. L Num. 35912 Anno 2023
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 22/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso n. 17945/2018 proposto da:
NOME COGNOME, rappresentata e difesa dagli AVV_NOTAIO.ti NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME, elettivamente domiciliata presso quest’ultimo in Roma, INDIRIZZO ;
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE, in persona dei legali rappresentanti p.t. , rappresentati per legge dall’Avvocatura generale RAGIONE_SOCIALEo RAGIONE_SOCIALE e presso di questa domiciliati in Roma, INDIRIZZO;
-controricorrenti –
avverso la SENTENZA RAGIONE_SOCIALEa Corte d’appello di Venezia, n. 269/2017, pubblicata il 5 dicembre 2017.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 6/12/2023 dal Consigliere NOME COGNOME.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 3 luglio 2014 NOME COGNOME ha impugnato il provvedimento RAGIONE_SOCIALEa Ragioneria RAGIONE_SOCIALEo RAGIONE_SOCIALE di Belluno del 29 maggio 2014 avente ad oggetto il recupero erariale di € 16.565,88, chiedendo la sospensione RAGIONE_SOCIALEo stesso e l’accertamento RAGIONE_SOCIALE‘intervenuta prescrizione quinquennale o decennale di ogni avversa pretesa.
Essa ha domandato, quindi, che fosse dichiarato che nulla era da lei dovuto alle controparti e, in subordine, che fosse ridotto l’importo richiesto in ragione RAGIONE_SOCIALE‘eccepita prescrizione, con condanna RAGIONE_SOCIALEe parti resistenti a restituirle le somme illegittimamente percepite.
La ricorrente ha esposto:
di essere stata dapprima in servizio presso l’ente pubblico RAGIONE_SOCIALE;
di essere stata in seguito posta in comando presso il RAGIONE_SOCIALE;
di essere stata infine trasferita e collocata nei ruoli di detto RAGIONE_SOCIALE con decorrenza 1° marzo 2001 e posizione economica B2;
di avere conservato ‘l’anzianità maturata e il trattamento economico, ove più favorevole, mediante attribuzione di assegno ad personam RAGIONE_SOCIALEe differenze con il trattamento previsto per la qualifica di appartenenza, fino al riassorbimento a seguito di futuri miglioramenti economici’.
Essa ha pure evidenziato che la dicitura in busta paga di ‘assegno personale pensionabile e codice NUMERO_DOCUMENTO‘ era stata mantenuta fino a dicembre 2004, mentre il codice era rimasto uguale sino ad aprile 2014, benché la detta dicitura fosse divenuta ‘assegno pers. p ensionabile riassorbibile’.
NOME COGNOME ha sottolineato, infine, che il 15 aprile 2014 le era stato comunicato che l’assegno ad personam a lei attribuito non risultava essere mai stato riassorbito.
Il Tribunale di Belluno, nel contraddittorio RAGIONE_SOCIALEe parti, con sentenza n. 3/2015, ha dichiarato il difetto di legittimazione del RAGIONE_SOCIALE e accertato la prescrizione del credito RAGIONE_SOCIALEa P.A. per il periodo sino all’11 aprile 2004, rigettando il ricorso per il resto.
NOME COGNOME ha proposto appello che la Corte d’appello di Venezia, nel contraddittorio RAGIONE_SOCIALEe parti, ha rigettato.
NOME COGNOME ha proposto ricorso per cassazione sulla base di due motivi.
Il RAGIONE_SOCIALE e il RAGIONE_SOCIALE hanno resistito con controricorso.
La ricorrente ha depositato memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo la ricorrente lamenta l’omesso esame di alcuni fatti pacifici quali:
la differenza, al momento del suo definitivo passaggio a ruolo, RAGIONE_SOCIALE‘entità del suo assegno ad personam rispetto alla differenza fra il trattamento economico esistente a quella data e quello di destinazione;
l’avvenuta liquidazione in suo favore da parte del RAGIONE_SOCIALE, a fronte RAGIONE_SOCIALEa menzionata differenza, di un’indennità di amministrazione non altrimenti prevista;
il pagamento RAGIONE_SOCIALE‘assegno ad personam con il codice 520/003 con la dicitura ass. personale pensionabile;
la circostanza che la dicitura in busta paga di ‘assegno personale pensionabile’ era stata mantenuta fino a dicembre 2004, mentre il codice
520/003, che denotava la natura non riassorbibile RAGIONE_SOCIALE‘assegno, era rimasto uguale sino ad aprile 2014.
Essa contesta, altresì, l’omessa motivazione RAGIONE_SOCIALEa sentenza e l’omessa decisione di un motivo di appello.
La doglianza è inammissibile.
In ordine alla contestazione RAGIONE_SOCIALE‘omesso esame di fatti, si osserva che, nella specie, ricorre un’ipotesi di c.d. doppia conforme, con la conseguenza che tale contestazione non può essere sollevata nella presente sede.
Non può sostenersi, in questa controversia, come, al contrario, afferma la ricorrente nella sua memoria, che sia mancata ‘un’informazione probatoria’, la quale comporterebbe la non configurabilità di una c.d. doppia conforme, dovendosi tenere conto che la corte territoriale ha descritto con precisione la vicenda RAGIONE_SOCIALEa lavoratrice da pagina 4 in poi RAGIONE_SOCIALEa sentenza impugnata.
In ogni caso, ove le doglianze RAGIONE_SOCIALEa ricorrente sul punto dovessero essere qualificate come riferite alla denuncia di un ipotetico travisamento RAGIONE_SOCIALEa prova, che presuppone la constatazione di un errore di percezione o ricezione RAGIONE_SOCIALEa prova da parte del giudice di merito, ritenuto valutabile in sede di legittimità qualora dia luogo ad un vizio logico di insufficienza RAGIONE_SOCIALEa motivazione, si rileva che esso non è più deducibile a seguito RAGIONE_SOCIALEa novella apportata all’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. dall’art. 54 d el d.l. n. 83 del 2012, conv. dalla legge n. 134 del 2012, che ha reso inammissibile la censura per insufficienza o contraddittorietà RAGIONE_SOCIALEa motivazione, sicché a fortiori se ne deve escludere la denunciabilità in caso di c.d. doppia conforme, stante la preclusione di cui all ‘ art. 348 ter, ultimo comma, c.p.c. (Cass., Sez. L, n. 24395 del 3 novembre 2020).
Peraltro, nessuno dei fatti elencati è decisivo, considerato che quelli riportati sub a) e sub b) non escludono la natura riassorbibile RAGIONE_SOCIALE‘assegno ad personam , mentre quelli sub c) e sub d) sono irrilevanti, atteso che, come riporta la stessa ricorrente, fin da dicembre 2004 era comparsa su tutti i cedolini del suo stipendio la dicitura ‘assegno pers. Pensionabile riassorbibile’ . A fronte di tale chiara dicitura, che confermava come il citato assegno non fosse riassorbibile, la menzione di un codice non esatto è priva di valore, dovendosi altresì tenere conto che, come rilevato dalla corte territoriale a pagina 4 RAGIONE_SOCIALEa sentenza
contestata, la dipendente già sapeva, al tempo del suo trasferimento in ruolo presso il RAGIONE_SOCIALE, che avrebbe mantenuto ‘l’anzianità maturata e il trattamento economico, ove più favorevole, mediante attribuzione di assegno ad personam RAGIONE_SOCIALEe differenze con il trattamento previsto per la qualifica di appartenenza, fino al riassorbimento a seguito di futuri miglioramenti economici’.
Per ciò che concerne l’omessa motivazione e l’omessa pronuncia, si rileva che la ricorrente si è doluta RAGIONE_SOCIALEa mancata valutazione di risultanze documentali, circostanza che, però, non si traduce in una assenza di motivazione od in una non decisione.
La sentenza impugnata è, comunque, pienamente motivata e ha esaminato tutte le questioni rilevanti sollevate in appello dalla ricorrente.
Nella sua memoria conclusiva la ricorrente ha evidenziato che vi sarebbe stata una lesione del suo affidamento e ha chiesto l’applicazione dei principi di cui alla sentenza RAGIONE_SOCIALEa Corte costituzionale n. 8 del 2023.
Essa ha fatto riferimento alle sue condizioni personali ed all’eccessivo disagio economico provocato dalla richiesta restitutoria, nonché ai documenti versati in causa attestanti gli impegni di spesa già in essere, all’entità RAGIONE_SOCIALEa decurtazione in busta paga (quasi € 500,00) a fron te di impegni economici notevoli presi quando poteva fare affidamento sulla retribuzione sempre percepita.
La ricorrente ha menzionato le spese per l’abitazione, per TASI, TARI ed IMU, per acquisti di elettrodomestici, per energia elettrica, telefono fisso, servizio idrico, GPL, assicurazione casa, ciclomotore, vita ed auto, manutenzione auto, passaggio proprietà auto, bollo auto, abbonamento tv, spese mediche, tassa iscrizione scolastica, buoni pasto del figlio di 18 anni ed abbonamento autobus e ha messo in luce di essersi separata dal marito, il quale pagava solo ogni sei mesi il mantenimento del figlio.
Ha dedotto, altresì, che l’assegno ad personam era stato corrisposto dal 2001 al 2014 senza riserva alcuna, se non addirittura con diciture che ne confermavano la definitività.
Al riguardo, si osserva, in primo luogo, che dette circostanze non sono state allegate nel ricorso introduttivo.
Inoltre, si sottolinea che praticamente tutte tali spese rientrano fra quelle comunemente sostenute da una famiglia e che, quindi, non può ritenersi che la ricorrente abbia assunto impegni troppo gravosi solo perché contava sul c.d. assegno ad personam .
In aggiunta a ciò, si evidenzia che:
-la lavoratrice ben sapeva fin dall’inizio che il principio generale in materia nell’ordinamento italiano era quello del riassorbimento RAGIONE_SOCIALE‘assegno ad personam , per cui la mancanza di tale riassorbimento rendeva
il credito RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE è stato dichiarato prescritto fino al 2004, con la conseguenza che nulla è stato riscosso per il periodo antecedente;
il recupero RAGIONE_SOCIALEa somma avviene tramite rate mensili;
contenziosi giudiziari di carattere similare avevano trovato soluzione contraria alla tesi RAGIONE_SOCIALEa ricorrente almeno dal 2010 (cfr. Cass., Sez. L, n. 23474 del 19 novembre 2010), per cui la beneficiaria del pagamento ben avrebbe dovuto almeno da tale epoca avere contezza RAGIONE_SOCIALE‘illegittimità del pagamento RAGIONE_SOCIALE‘assegno ad personam ;
-ogni riferimento esplicito all’assegno personale pensionabile era scomparso dal dicembre 2004;
la menzione del codice 520/003 era del tutto secondaria e non aveva valenza univoca.
Non può ritenersi, quindi, che sia stato leso un legittimo affidamento RAGIONE_SOCIALEa ricorrente di qualunque genere in ordine alla spettanza RAGIONE_SOCIALE‘importo in esame nei termini di cui alla sentenza RAGIONE_SOCIALEa Corte costituzionale n. 8 del 2023 ed alla stregua RAGIONE_SOCIALEa più recente giurisprudenza CEDU in materia di recupero di pagamenti indebiti RAGIONE_SOCIALEa P.A. in ambito lavorativo (Sentenza RAGIONE_SOCIALEa Corte Europea dei Diritti RAGIONE_SOCIALE‘Uomo del 11 febbraio 2021 – Ricorso n. 4893/13 – Causa COGNOME contro l’Italia) , e si deve ritenere che le modalità di recupero del credito RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE siano state, comunque, eque.
2) Con il secondo motivo la ricorrente lamenta la violazione degli artt. 202 d.P.R. n. 3 del 1957, 3, comma 57, legge n. 537 del 1993, 53, comma 10, RAGIONE_SOCIALEa legge n. 449 del 1997 , nonché l’omessa, apparente od incomprensibile motivazione RAGIONE_SOCIALEa sentenza impugnata.
In particolare, sostiene la lavoratrice che il giudice di appello si sarebbe limitato ad affermare un aprioristico giudizio di identità fra il caso in esame e quello trattato dalle sentenze n. 20557 del 2016 e 17213 del 2013 RAGIONE_SOCIALEa Corte di cassazione, senza valutare i rispettivi elementi fattuali e facendo riferimento ad un generico concetto di omogeneità RAGIONE_SOCIALEe posizioni lavorative.
Essa sostiene pure che la fattispecie in questione non avrebbe un petitum identico a quello RAGIONE_SOCIALEa sentenza n. 20557 del 2016 RAGIONE_SOCIALEa S.C. siccome essa si era trasferita definitivamente presso il RAGIONE_SOCIALE prima che l’ente RAGIONE_SOCIALE divenisse una spa .
Non sarebbe stata valutata correttamente, poi, l’applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 202 del d.P.R. n. 3 del 1957 e RAGIONE_SOCIALE‘art. 3, comma 57, RAGIONE_SOCIALEa legge n. 537 del 1993, nonché la giurisprudenza di legittimità che si era occupata di vicende similari.
La doglianza è in parte inammissibile ed in parte infondata.
Sono inammissibili le contestazioni concernenti la motivazione, la quale è chiara e completa, essendovi espliciti riferimenti a decisioni di questa S.C. e al loro contenuto.
Quanto alle violazioni di legge prospettate, esse sono infondate.
Al riguardo, trova applicazione la ratio decidendi RAGIONE_SOCIALEa sentenza RAGIONE_SOCIALEa S.C., Sez. L, per la quale, in materia di pubblico impiego, l’art. 3, comma 57, RAGIONE_SOCIALEa legge n. 537 del 1997 – che prevede la non riassorbibilità RAGIONE_SOCIALE‘assegno ad personam spettante nei casi di passaggio di carriera di cui all’art. 202 del T.U. n. 3 del 1957 ad altra posizione con trattamento economico inferiore – non si applica in relazione alle assegnazioni al RAGIONE_SOCIALE del personale RAGIONE_SOCIALE‘A mministrazione RAGIONE_SOCIALEe RAGIONE_SOCIALE, disposte ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 6 RAGIONE_SOCIALEa legge n. 71 del 1994, non essendovi in tal caso passaggio di carriera nella stessa o in altra amministrazione, ma solo un’assegnazione provvisoria con successivo reinquadramento nei ruoli organici del RAGIONE_SOCIALE; ne
consegue la legittimità del riassorbimento RAGIONE_SOCIALE‘assegno ad personam , già corrisposto al citato personale, per effetto RAGIONE_SOCIALEa dinamica retributiva del trattamento economico.
Si tratta di principio consolidato, confermato anche dalla successiva sentenza RAGIONE_SOCIALEa S.C., Sez. 6-L, n. 5919 del 24 marzo 2015 e dalla decisione RAGIONE_SOCIALEa Sez. L, n. 18850 del 26 settembre 2016, per la quale non costituisce passaggio di carriera il trasferimento del dipendente RAGIONE_SOCIALE‘Amministrazione postale ‘ad altra Amministrazione statale (presso cui il lavoratore si trovava in posizione di comando) effettuato ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 4, comma 2, d.l. 12 maggio 1995 n. 163, del 1995, convertito nella legge 11 luglio 1995, n. 273, verificandosi – in questo caso – solo un fenomeno di modificazione soggettiva del rapporto medesimo assimilabile alla cessione del contratto (Cass., SU, n. 503 del 12 gennaio 2011).
Si deve affermare, quindi, che, in tema di passaggi di personale e procedure volontarie di mobilità nel pubblico impiego privatizzato, il mantenimento del trattamento economico collegato al complessivo status posseduto dal dipendente prima del trasferiment o opera nell’ambito, e nei limiti, RAGIONE_SOCIALEa regola del riassorbimento in occasione dei miglioramenti di inquadramento e di trattamento economico riconosciuti dalle normative applicabili per effetto del trasferimento. Invero, prendendo le mosse dalla giurisprudenza del giudice amministrativo, munito all’epoca di giurisdizione esclusiva sulle controversie di lavoro pubblico (vedi, per tutte, Cons. RAGIONE_SOCIALE, Ad. plen, n. 8 del 16 marzo 1992) questa S.C. ha già evidenziato che l’art. 202 del d.P.R. n. 3 del 1957, ric hiamato dall’art. 3, comma 57, RAGIONE_SOCIALEa legge n. 537 del 1993, non è espressione di un principio generale, applicabile indistintamente a tutti i dipendenti pubblici, dovendosi interpretare la norma nel senso che la disciplina relativa all’assegno ad personam , utile a pensione, attribuibile agli impiegati con stipendio superiore a quello spettante nella nuova posizione lavorativa, concerne esclusivamente i casi di passaggio di carriera presso la stessa Amministrazione statale o anche diversa amministrazione, pu rché statale, non anche i passaggi nell’ambito di Amministrazione non statale, ovvero tra diverse Amministrazioni non statali o da una di esse allo RAGIONE_SOCIALE e viceversa. Infatti, la detta norma risponde alla precipua finalità di evitare che il mutamento di ca rriera nell’ambito
RAGIONE_SOCIALE‘organizzazione burocratica RAGIONE_SOCIALEo RAGIONE_SOCIALE comporti, per gli interessati, un regresso nel trattamento economico raggiunto, ma di regresso può parlarsi soltanto confrontando posizioni omogenee nel contesto di un sistema burocratico unitario, entro il quale il dipendente statale si sposti con le modalità previste per il passaggio ad altra Amministrazione o ad altra carriera, compreso il caso RAGIONE_SOCIALE‘accesso per concorso, secondo le disposizioni statutarie. Sussistono, dunque, limiti soggettivi e oggettivi all’a pplicabilità RAGIONE_SOCIALEa disposizione, che inducono di per sé ad escludere che alla stessa possa essere attribuita una portata estensiva e che il legislatore abbia inteso, con essa, porre un principio di ordine generale, da valere per ogni tipo di passaggio ed indipendentemente dalla natura statale o meno RAGIONE_SOCIALEe organizzazioni nel cui ambito si verifica la mobilità (Cass., Sez. L, n. 24949 del 24 novembre 2014).
Ne deriva che del tutto irrilevante è la circostanza che, al momento in cui è iniziato il suo comando, RAGIONE_SOCIALE non fosse ancora una spa, ma un ente pubblico economico.
Va condiviso, quindi, il richiamo RAGIONE_SOCIALEa corte territoriale alla sentenza RAGIONE_SOCIALEa S.C., Sez. L, n. 20557 del 12 ottobre 2016.
3) Il ricorso è rigettato.
Le spese di lite seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e sono liquidate come in dispositivo.
Sussistono le condizioni per dare atto, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 1, comma 17, legge n. 228 del 2012, che ha aggiunto il comma 1 quater all’art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002, RAGIONE_SOCIALE‘obbligo, per parte ricorrente, di versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione integralmente rigettata, trattandosi di ricorso per cassazione la cui notifica si è perfezionata dopo la data del 30 gennaio 2013 (Cass., Sez. 6-3, n. 14515 del 10 luglio 2015).
P.Q.M.
La Corte,
rigetta il ricorso;
condanna la ricorrente a rifondere le spese di lite in favore RAGIONE_SOCIALEe parti controricorrenti , che liquida in € 2.500,00 per compenso, oltre spese prenotate a debito;
-dà atto che sussiste l’obbligo per parte ricorrente, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 1, comma 17, legge n. 228 del 2012, che ha aggiunto il comma 1 quater all’art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002, di versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione integralmente rigettata, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio RAGIONE_SOCIALEa IV Sezione Civile, il 6