Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 30749 Anno 2025
Civile Ord. Sez. L Num. 30749 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data pubblicazione: 22/11/2025
previsto la corresponsione RAGIONE_SOCIALEa retribuzione individuale di anzianità già in godimento alla data RAGIONE_SOCIALEa presa in servizio nell’ufficio di assegnazione; aveva in proposito evidenziato che presso il RAGIONE_SOCIALE la retribuzione individuale di anzianità era erogata sotto la denominazione ‘importo classe’.
La Corte di Appello di Torino, in accoglimento RAGIONE_SOCIALE‘appello proposto dal RAGIONE_SOCIALE, ha respinto le domande proposte da NOME COGNOME nel ricorso introduttivo.
La Corte territoriale ha ritenuto infondata l’eccezione di tardività RAGIONE_SOCIALE‘appello ed ha rilevato che la diminuzione RAGIONE_SOCIALEo stipendio del COGNOME nel passaggio dal RAGIONE_SOCIALE al RAGIONE_SOCIALE era stata corretta con il decreto del 30.10.2008, che aveva previsto l’integrazi one RAGIONE_SOCIALEo stipendio con un assegno ad personam di € 5.031,59 riassorbibile con i successivi aumenti stipendiali, e con il listino di marzo 2009, da cui risultava il versamento degli arretrati; ha sul punto evidenziato che tali adempimenti non erano stati messi in discussione con la comparsa in appello.
Ha ritenuto il carattere eventuale e condizionale RAGIONE_SOCIALEa previsione riguardante la retribuzione individuale di anzianità contenuta nel decreto 31.3.2005 ed ha accertato l’insussistenza dei presupposti per la corresponsione RAGIONE_SOCIALEa retribuzione individuale di anzianità da parte del RAGIONE_SOCIALE, in quanto presso il RAGIONE_SOCIALE il COGNOME non percepiva tale voce.
Il giudice di appello ha evidenziato che il c.d. importo classe percepito dal COGNOME presso il RAGIONE_SOCIALE era costituito da importi stipendiali conglobati nel trattamento fondamentale ed ha pertanto escluso che costituisse una voce retributiva autonoma. Non ha, comunque, ravvisato il supporto normativo a sostegno RAGIONE_SOCIALEa tesi RAGIONE_SOCIALEa non riassorbibilità.
Ha r ichiamato l’orientamento di questa Corte secondo cui , in difetto di disposizioni speciali di legge, di regolamento o di atti amministrativi, che definiscano un determinato emolumento come non riassorbibile o, comunque, ne prevedano la continuità indipendentemente dalle dinamiche retributive del nuovo comparto, nel pubblico impiego privatizzato si applica il principio generale RAGIONE_SOCIALEa riassorbibilità degli assegni ‘ad personam’ . Ne ha desunto che l’Amministrazione avesse correttamente riconosciuto al dipendent e trasferito la differenza tra i livelli retributivi sotto forma di assegno ad personam assorbibile.
Avverso tale sentenza NOME COGNOME ha proposto ricorso per cassazione sulla base di sei motivi.
Il RAGIONE_SOCIALE ha resistito con controricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo il ricorso denuncia, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 360, comma primo, n. 4, cod. proc. civ., violazione degli artt. 292, 324, 325, 326, 417 bis, 434 e 479 cod. proc. civ., nonché RAGIONE_SOCIALE‘art. 2909 cod. civ. e RAGIONE_SOCIALE‘art. 11 R.D. n. 1611/1933, per avere la Corte territoriale erroneamente disatteso l’eccezione di tardività RAGIONE_SOCIALE‘appello.
Evidenzia che la sentenza di primo grado era stata notificata in data 15.4.2019 presso la sede del RAGIONE_SOCIALE contumace e successivamente, in data 23.7.2019 in forma esecutiva ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 479, comma secondo, cod. proc.
civ. , mentre l’appello del RAGIONE_SOCIALE era stato notificato solo in data 27.9.2019 e notificato in data 5.11.2019.
Sostiene l’idoneità di dette notifiche a far decorrere il termine breve per l’impugnazione, donde il passaggio in giudicato RAGIONE_SOCIALEa sentenza di primo grado. Richiama il principio secondo cui qualora la P.A. sia autorizzata a difendersi attraverso i propri dipendenti, la notifica RAGIONE_SOCIALEa sentenza e quella RAGIONE_SOCIALEa successiva impugnazione, con esclusione del caso in cui la difesa personale o con propri dipendenti sia limitata al giudizio di primo grado, vanno effettuate nei confronti RAGIONE_SOCIALE‘Amministrazione personalmente o dei funzionari che l’hanno difesa , nonché il principio secondo cui la deroga all’art.11, primo comma, del R.D. n. 1611/1933 comporta anche quella al c omma secondo, qualora l’autorità convenuta in giudizio sia rimasta contumace ovvero si sia costituita personalmente o tramite funzionario delegato.
2. Il motivo è infondato.
Dalla sentenza impugnata risulta la ritualità RAGIONE_SOCIALEa notifica del ricorso di primo grado e la contumacia del RAGIONE_SOCIALE nel giudizio di primo grado; risulta altresì che la sentenza di primo grado è stata notificata presso la sede RAGIONE_SOCIALE in Roma in data 8.4.2019 ed in data 23.7.2019.
Trova applicazione il principio secondo cui nella controversia in cui sia parte un ente pubblico che, pur svolgendo funzioni strumentali al perseguimento degli interessi generali e pur inserito nell’organizzazione statale, sia dotato di autonoma personalità giuridica, la notifica RAGIONE_SOCIALEa sentenza nei confronti di tale ente deve essere effettuata presso l’ufficio RAGIONE_SOCIALE‘Avvocatura erariale individuato ex art. 11, comma 2, RAGIONE_SOCIALEa l. n. 1611 del 1933, restando irrilevante che l’ente sia rimasto contumace nel giudizio, atteso che la domiciliazione è prevista per legge e spiega efficacia indipendentemente dalla scelta discrezionale di costituirsi o meno (Cass. n. 27424/2020).
E’ dunque conforme a tali principi la sentenza impugnata, che in ragione RAGIONE_SOCIALEa contumacia del RAGIONE_SOCIALE nel giudizio di primo grado ha ritenuto la notifica eseguita presso l’Amministrazione inidonea a far decorrere il termine breve di cui all’art. 325 cod. proc. civ.
E’ del tutto infondata la tesi del ricorrente che trae dalla previsione RAGIONE_SOCIALEa possibilità RAGIONE_SOCIALEa difesa RAGIONE_SOCIALE‘amministrazione a mezzo funzionari la conseguenza che in caso di mancata costituzione la sentenza notificata alla parte sarebbe idonea a far decorrere il termine breve.
L’orientamento secondo cui è possibile per il funzionario ricevere la notificazione RAGIONE_SOCIALEa sentenza muove dal presupposto che lo stesso sia assimilabile in tutto e per tutto al difensore e dallo stesso non si possono trarre le ulteriori conseguenze sulle quali insiste anche in questa sede il ricorrente.
Con il secondo motivo, formulato ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 360, comma primo, n. 3 cod. proc. civ., il ricorso denuncia violazione degli artt. 1325, 1362, 1366 e 1367 cod. civ., per avere la sentenza impugnata erroneamente ritenuto il carattere eventuale e condizionale RAGIONE_SOCIALEa previsione relativa alla corresponsione RAGIONE_SOCIALEa retribuzione individuale di anzianità, contenuta nel D.M. 31.3.2005.
4 . Con il terzo motivo, formulato ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 360, comma primo, n. 3 cod. proc. civ., il ricorso denuncia violazione del CCNL del Comparto Scuola del 24.7.2003 per il quadriennio normativo 2002/2005 e per il primo biennio economico 2002/2003, nonché degli artt. 1325, 1362, 1366 e 1367 cod. civ., per avere la Corte territoriale erroneamente escluso che presso il RAGIONE_SOCIALE il COGNOME percepisse la retribuzione individuale di anzianità.
Sostiene che l”importo classe’ percepito presso il RAGIONE_SOCIALE è correlato all’anzianità di servizio ed ha natura identica alla retribuzione individuale di anzianità; insiste nel prospettare che la comune intenzione RAGIONE_SOCIALEe parti, espressa nel D.M. 31.3.2005 era quella di attribuire tale emolumento aggiuntivo.
Il secondo ed il terzo motivo, che vanno trattati congiuntamente per ragioni di connessione, sono inammissibili, in quanto pur denunciando formalmente la violazione dei canoni ermeneutici, censurano direttamente l’interpretazione del decreto del 31.3.2005.
E’ consolidato nella giurisprudenza di questa Corte il principio secondo cui in tema di ermeneutica contrattuale, l’accertamento RAGIONE_SOCIALEa volontà RAGIONE_SOCIALEe parti in relazione al contenuto del negozio si traduce in una indagine di fatto, affidata al giudice di merito e censurabile in sede di legittimità nella sola ipotesi di
motivazione inadeguata ovvero di violazione di canoni legali di interpretazione contrattuale di cui agli artt. 1362 e seguenti cod. civ.
Pertanto, al fine di far valere una violazione sotto i due richiamati profili, il ricorrente per cassazione deve non solo fare esplicito riferimento alle regole legali di interpretazione mediante specifica indicazione RAGIONE_SOCIALEe norme asseritamene violate ed ai principi in esse contenuti, ma è tenuto, altresì, a precisare in quale modo e con quali considerazioni il giudice del merito si sia discostato dai canoni legali assunti come violati o se lo stesso li abbia applicati sulla base di argomentazioni illogiche od insufficienti, non essendo consentito il riesame del merito in sede di legittimità (Cass. n. 17168/2012; Cass. n. 9054/2013; Cass. n. 10271/2016 e Cass. n. 3829/2021).
Inoltre le censure non colgono la ratio decidendi RAGIONE_SOCIALEa sentenza impugnata, fondata sull’assenza di un fondamento normativo RAGIONE_SOCIALEa non riassorbibilità, il che rende del tutto irrilevante l’interpretazione RAGIONE_SOCIALE‘atto, non potendo il datore di lavoro pubblico riconoscere emolumenti in contrasto con la disciplina di legge e contrattuale.
Con il quarto motivo, formulato ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 360, comma primo, n. 4 cod. proc. civ., il ricorso denuncia violazione degli artt. 112 e 115 cod. proc. civ., per avere la Corte territoriale pronunciato oltre i limiti RAGIONE_SOCIALEe domande proposte nel ricorso introduttivo, e per avere erroneamente ritenuto che il COGNOME nel giudizio di appello non avesse messo in discussione l’asserito adempimento del RAGIONE_SOCIALE.
Deduce che il COGNOME non aveva proposto alcuna domanda concernente la diminuzione RAGIONE_SOCIALEo stipendio nel passaggio dal RAGIONE_SOCIALE al RAGIONE_SOCIALE.
Evidenzia inoltre che nella memoria del 28.2.2020 depositata nel giudizio di appello, il COGNOME aveva contestato la ricostruzione economica degli arretrati.
Il motivo è inammissibile.
La Corte territoriale ha rilevato che la domanda proposta in via principale dal COGNOME aveva riguardato la corresponsione degli importi non percepiti a titolo di R.I.A., Importo classe o salario d’anzianità o titolo e/o posta equipollente, ed in via subordinata la corresponsione dei medesimi importi con riferimento agli artt. 1218 e 1228 cod. civ.
Ha poi dato atto RAGIONE_SOCIALEa ‘non facile decifrabilità del ricorso introduttivo’ e pur avendo individuato due profili di doglianza da parte del COGNOME (la diminuzione RAGIONE_SOCIALEo stipendio di circa 400 euro mensili ed il mancato mantenimento RAGIONE_SOCIALEa RIA), la Corte territoriale ha evidenziato che la disparità stipendiale era stata corretta dal RAGIONE_SOCIALE con decreto del 30.10.2008 e con gli arretrati versati con la mensilità di marzo 2009, precisando che la comparsa in appello aveva insistito solo sul profilo riguardante il mantenimento senza assorbimento RAGIONE_SOCIALEa retribuzione individuale di anzianità.
Una volta escluso che il ricorrente avesse formulato in primo grado e reiterato in appello una domanda volta a contestare la diminuzione del trattamento stipendiale, non sussiste l’interesse a contestare passaggi argomentativi RAGIONE_SOCIALEa pronuncia, non incidenti sulla domanda effettivamente proposta.
Con il quinto motivo il ricorso denuncia la violazione degli artt. 112 e 342 cod. civ., in relazione all’art. 360, comma primo, n. 4 cod. proc. civ.
Sostiene che in alcuna parte RAGIONE_SOCIALE‘atto di appello era stata proposta una doglianza riguardante l’inesistenza di una normativa che implicasse la non riassorbibilità RAGIONE_SOCIALEa retribuzione individuale di anzianità.
Addebita alla Corte territoriale di avere erroneamente fondato il proprio convincimento su un fatto costitutivo estraneo al processo ed introdotto motu proprio , senza contraddittorio.
9. La censura è infondata.
La Corte territoriale ha infatti individuato i fatti costitutivi RAGIONE_SOCIALEa domanda principale (percezione RAGIONE_SOCIALEa retribuzione individuale di anzianità presso il RAGIONE_SOCIALE da parte del COGNOME e mantenimento di tale emolumento senza assorbimento presso il RAGIONE_SOCIALE) ed ha pertanto richiamato il principio generale RAGIONE_SOCIALEa riassorbibilità degli assegni ad personam richiamato da Cass. n. 10210/2020, applicabile in difetto di disposizioni speciali di legge, di regolamento o di atti amministrativi.
E’ ius receptum nella giurisprudenza di questa Corte l’orientamento secondo cui «In tema di giudizio di appello, il principio RAGIONE_SOCIALEa corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, come il principio del tantum devolutum quantum appellatum , non
osta a che il giudice renda la pronuncia richiesta in base ad una ricostruzione dei fatti autonoma rispetto a quella prospettata dalle parti, ovvero in base alla qualificazione giuridica dei fatti medesimi ed all’applicazione di una norma giuridica diverse da quelle invocate dall’istante, né incorre nella violazione di tale principio il giudice d’appello che, rimanendo nell’ambito del petitum e RAGIONE_SOCIALEa causa petendi , confermi la decisione impugnata sulla base di ragioni diverse da quelle adottate dal giudice di primo grado o formulate dalle parti, mettendo in rilievo nella motivazione elementi di fatto risultanti dagli atti, ma non considerati o non espressamente menzionati dal primo giudice.» ( Cass. n. 6533/2024).
10 . Con il sesto motivo il ricorso denuncia la violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 112 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, comma primo, n. 4 cod. proc. civ. per avere la Corte territoriale omesso di pronunciarsi sulla domanda risarcitoria proposta in via subordinata.
Il motivo è infondato.
Non sussiste l ‘omessa pronuncia sulla domanda subordinata , avendo la Corte territoriale escluso in radice il diritto e l’inadempimento , da cui deriva il rigetto implicito di ogni pretesa.
Il ricorso va pertanto rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
Sussistono le condizioni per dare atto, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art.13, comma 1 quater, del d.P.R. n.115 del 2002, RAGIONE_SOCIALE‘obbligo, per parte ricorrente, di versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l’impugnazione integralmente rigettata, se dovuto.
P. Q. M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente a rifondere le spese del giudizio di legittimità, liquidate in in € 3.000,00 per competenze professionali, oltre al rimborso RAGIONE_SOCIALEe spese prenotate a debito;
dà atto RAGIONE_SOCIALEa sussistenza RAGIONE_SOCIALE‘obbligo per parte ricorrente, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n.115 del 2002, di versare l’ulteriore importo a
titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l’impugnazione integralmente rigettata, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio RAGIONE_SOCIALEa Sezione Lavoro RAGIONE_SOCIALEa Corte Suprema di Cassazione, il 4 novembre 2025.
La Presidente NOME COGNOME