Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 8799 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 8799 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data pubblicazione: 03/04/2024
La Corte di Appello di Salerno ha accolto il gravame del RAGIONE_SOCIALE avverso la sentenza emessa dal Tribunale RAGIONE_SOCIALEa stessa sede, che aveva accolto il ricorso proposto da NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME (nominati Dirigenti Scolastici a seguito di corso-concorso bandito con D.M. 3.10.2006, riservato a coloro che avevano ricoperto la funzione di Preside incaricato per almeno un anno), condannando il RAGIONE_SOCIALE al pagamento RAGIONE_SOCIALE‘assegno ad personam di cui all’art. 58 del CCNL 2002-2006 a partire dall’immissione in ruolo come Dirigenti Scolastici.
La Corte territoriale ha rilevato che gli appellati non rientravano tra coloro che fino al 31.8.2000 già svolgevano servizio come Direttori didattici o Presidi, né tra coloro che avevano espletato tali mansioni in via continuativa; ha dunque evidenziato che i medesimi, dopo il corso-concorso riservato, avevano svolto di nuovo la prestazione come docenti, prima di transitare nel ruolo dei dirigenti.
Ciò premesso, ha escluso che il diritto degli appellati potesse fondarsi sull’art. 36 Cost., che garantisce solo il minimo RAGIONE_SOCIALEa retribuzione di base, o sull’art. 3 Cost., essendo la posizione dei medesimi diversa da quella di coloro che avevano svolto in precedenza con continuità le funzioni dirigenziali ed erano poi transitati nel ruolo dei dirigenti scolastici; ha inoltre richiamato la giurisprudenza di legittimità sull’art. 45 del d. lgs. n. 165/2001.
Avverso tale sentenza NOME NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME hanno proposto ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi, illustrati da memoria.
Il RAGIONE_SOCIALE e l’RAGIONE_SOCIALE hanno resistito con controricorso.
DIRITTO
Con il primo motivo il ricorso denuncia error in iudicando e in procedendo , violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 345 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, comma primo, n.5 cod. proc. civ.
Evidenzia che il primo giudice ha valorizzato la contumacia del RAGIONE_SOCIALE, ritenendo che tale condotta processuale integrasse l’implicito riconoscimento RAGIONE_SOCIALEe ragioni dedotte in giudizio dai ricorrenti e ravvisando un’ulteriore ragione per l’accoglimento del ricorso; lamenta che la Corte territoriale ha omesso di considerare tale circostanza, ancorché eccepita dagli appellati.
Addebita alla Corte territoriale di avere accolto le eccezioni sollevate dal RAGIONE_SOCIALE appellante per la prima volta nel secondo grado di giudizio e non rilevabili d’ufficio, relative al carattere non continuativo RAGIONE_SOCIALEe funzioni dirigenziali svolte dagli appellati.
Con il secondo motivo il ricorso deduce difetto di motivazione, error in iudicando ed in procedendo , violazione del D.M. 3.10.2006 e art. 23, comma 5, del CCNL del 15.7.2010 Area V quadriennio normativo CCNL 2006/2009 e RAGIONE_SOCIALEe circolari RAGIONE_SOCIALE nn. 6326 del 14.4.2008 e 1565 del 24.2.2011; violazione degli artt. 24 e 25 TUEL, RAGIONE_SOCIALE‘art. 45 d. lgs. n. 150/2009 e RAGIONE_SOCIALE‘art. 24 Cost.
Evidenzia che i ricorrenti sono tutti ex docenti che hanno svolto per almeno un anno la funzione di Presidi incaricati prima di essere assunti nella qualifica dirigenziale, rimarcando che la mancanza di continuità tra i pregressi incarichi di Preside e quello di dirigente scolastico è ascrivibile a responsabilità del RAGIONE_SOCIALE, che aveva dilatato il tempo di espletamento e di conclusione del corso-concorso.
In ordine alla posizione del ricorrente COGNOME precisa che il Tribunale ha ritenuto illegittimo ed immotivato l’iniziale diniego RAGIONE_SOCIALE‘assunzione RAGIONE_SOCIALEe mansioni
dirigenziali e sostiene che tale decisione ha efficacia retroattiva, avendo ricostituito ora per allora il rapporto interrotto.
Lamenta che la sentenza impugnata ha del tutto omesso di esaminare gli argomenti degli appellati, non avendo in alcun modo confutato gli argomenti esposti dai medesimi a sostegno RAGIONE_SOCIALEe proprie pretese.
Con il terzo motivo il ricorso denuncia violazione del D.M. 3.10.2006 e RAGIONE_SOCIALE‘art. 23, comma 5, del CCNL del 15.7.2010 Area V quadriennio normativo CCNL 2006/2009, e RAGIONE_SOCIALEe circolari RAGIONE_SOCIALE nn. 6326 del 14.4.2008 e 1565 del 24.2.2011; violazione degli artt. 3, 36 e 97 Cost. ; nonché RAGIONE_SOCIALE‘art. 25 d. lgs. n. 165/2001, degli artt. 24 e 25 TUEL, RAGIONE_SOCIALE‘art. 45 d. lgs. n. 150/2009 e RAGIONE_SOCIALEa legge n. 241/1990.
Lamenta che i ricorrenti sono stati inspiegabilmente equiparati, quanto al regime contributivo, alla categoria dei nuovi dirigenti vincitori del concorso ordinario (diverso e successivo rispetto a quello dagli stessi superato), nonostante l’art. 58 del CCNL del 11.4.2006 attribuisca l’assegno ad personam agli ex Presidi incaricati.
Sostiene che nessuna norma impone la continuità RAGIONE_SOCIALEe mansioni o RAGIONE_SOCIALEe funzioni del dirigente scolastico quale condizione per il riconoscimento RAGIONE_SOCIALE‘assegno ad personam di cui all’art. 58 del CCNL del 11.4.2006.
Richiama le circolari ministeriali nn. 6326 del 14.4.2008 e 1565 del 24.2.2011, la nota ministeriale n. 702 del 13.6.2006.
Aggiunge che con nota del 10.11.2008, prot. n. 17024/P, l’Amministrazione aveva comunicato il proprio impegno ad emettere in favore degli ex Presidi immessi in ruolo dall’anno 20082009 gli assegni ad personam di cui all’art. 58 del CCNL del 11.4.2006, e che tale missiva, mai annullata né revocata, costituisce riconoscimento del diritto dei ricorrenti.
Deduce che nel caso di specie è stato violato l’art. 45 d. lgs. n. 150/2009, secondo cui il trattamento economico deve essere correlato alle funzioni attribuite.
Con il quarto motivo il ricorso denuncia error in iudicando e violazione degli artt. 3, 36 e 97 Cost, nonché RAGIONE_SOCIALEa disciplina contrattuale e legislativa invocate nelle precedenti rubriche.
Critica la sentenza impugnata per avere ritenuto inapplicabile l’art. 36 Cost., in quanto la pretesa azionata in giudizio riguarda il trattamento economico di base, e non pretese accessorie; lamenta inoltre l’inidoneità, l’insufficienza e l’inadeguatezza RAGIONE_SOCIALEa retribuzione erogata ai ricorrenti in relazione alla quantità e alla qualità del lavoro svolto dai medesimi, del tutto identico al servizio restato dai dirigenti scolastici ex Presidi incaricati immessi in ruolo un anno prima, e dei vecchi dirigenti (c.d. Capi d’Istituto) .
Sostiene che la posizione soggettiva dei ricorrenti è perfettamente assimilabile a quella dei Presidi incaricati beneficiari di un assegno ad personam , argomentando che la disparità di trattamento a parità di anzianità di servizio, ruolo, funzione e modalità di accesso alla dirigenza costituisce una palese violazione RAGIONE_SOCIALEe norme contrattuali invocate, nonché degli artt. 3 e 97 Cost.
Il primo ed il secondo motivo, da trattarsi congiuntamente per ragioni di connessione, sono infondati.
Il motivo di ricorso di cui all’art. 360 n. 5 cod. proc. civ. deve infatti riguardare un preciso accadimento o una precisa circostanza intesa in senso storiconaturalistico (Cass. n. 21152/2014), e dunque un fatto storico nella sua oggettiva esistenza, non una ‘questione’ affrontata dalla sentenza (Cass. n. 17761/2016; Cass. n. 10525/2022), né un fatto processuale.
Alla contumacia del convenuto non può inoltre riconnettersi la mancata contestazione dei fatti allegati dall’attore (Cass. n. 14372/2023; Cass. n. 461/2015; Cass. n. 14623/2009).
Va parimenti disattesa la censura relativa alla novità del fatto relativo al difetto di continuità, avendo la sentenza impugnata evidenziato che nell’atto introduttivo i ricorrenti hanno dedotto che dopo il corso-concorso a loro riservato, hanno di nuovo svolto la prestazione come docenti, prima di transitare nel ruolo dei dirigenti.
Il terzo ed il quarto motivo, da trattarsi congiuntamente in ragione RAGIONE_SOCIALEa loro connessione, sono parimenti infondati.
In disparte i profili di inammissibilità dei suddetti motivi, che deducono la violazione di circolari ministeriali e sollecitano la disamina di documenti non
menzionati dalla sentenza impugnata, i motivi sono infondati, in conformità a precedente in termini di questa Corte (Cass. n. 10630/2022).
Nell’interpretazione RAGIONE_SOCIALE‘ art. 58, comma 3, del CCNL 11.4.2006 questa Corte ha tenuto conto del tenore letterale RAGIONE_SOCIALEa stessa e RAGIONE_SOCIALEa sua ratio , ossia RAGIONE_SOCIALEe finalità che le parti collettive hanno inteso perseguire, ed ha inoltre dato conto RAGIONE_SOCIALEo sviluppo RAGIONE_SOCIALEa complessa vicenda, normativa e contrattuale, che ha interessato la dirigenza scolastica, istituita come autonoma area solo dall’art. 3 del CCNQ del 9.8.2000.
Si è innanzitutto evidenziato che l’attribuzione ai capi di istituto ed ai direttori didattici RAGIONE_SOCIALEa qualifica dirigenziale risale alla legge n. 59 del 1997 che, all’art. 21, comma 16, l’aveva correlata «all’acquisto RAGIONE_SOCIALEa personalità giuridica e RAGIONE_SOCIALE‘autonomia da parte RAGIONE_SOCIALEe singole istituzioni scolastiche», rinviando ad un successivo decreto legislativo, integrativo RAGIONE_SOCIALEa disciplina dettata dal d.lgs. n. 29 del 1993, l’individuazione dei contenuti e RAGIONE_SOCIALEe specificità del ruolo dirigenziale e stabilendo, proprio in ragione di detta specificità, che il rapporto di lavoro sarebbe stato disciplinato dalla contrattazione collettiva del comparto scuola, articolata in autonome aree (art. 21, comma 17).
Con l’articolo unico del d.lgs. n. 59 del 1998 sono stati inseriti nel d.lgs. n. 29 del 1993 gli artt. 25 bis e 28 bis, poi trasfusi negli artt. 25 e 29 del d.lgs. n. 165/2001, con i quali è stata dettata la disciplina RAGIONE_SOCIALEa funzione dirigenziale nonché RAGIONE_SOCIALEe modalità ordinarie di reclutamento dei dirigenti scolastici, disciplina connotata dal carattere di specialità rispetto a quella RAGIONE_SOCIALEa dirigenza statale, reso evidente dall’inserimento non nel ruolo unico nazionale, bensì in ruoli di dimensione regionale, e dalla valorizzazione di detto livello territoriale anche ai fini RAGIONE_SOCIALEa valutazione RAGIONE_SOCIALE‘operato del dirigente nonché, nel testo originario RAGIONE_SOCIALE‘art. 29, RAGIONE_SOCIALEe modalità di accesso alla qualifica dirigenziale.
Il d.lgs. n. 59 del 1998 ha, poi, inserito nel testo del d.lgs. n. 29 del 1993, anche l’art. 25 ter con il quale è stato disciplinato l’inquadramento nei ruoli regionali dei capi di istituto già in servizio e previsto che l’attribuzione RAGIONE_SOCIALEa qualifica dirigenziale sarebbe avvenuta «previa frequenza di appositi corsi di formazione, all’atto RAGIONE_SOCIALEa preposizione alle istituzioni scolastiche dotate di
autonomia e RAGIONE_SOCIALEa personalità giuridica a norma RAGIONE_SOCIALE‘art. 21 RAGIONE_SOCIALEa legge 15 marzo 1997, n. 59, salvaguardando, per quanto possibile, la titolarità RAGIONE_SOCIALEa sede di servizio» ( art. 25 ter, comma 1, poi trasfuso nell’art. 25 comma 7 del d.lgs n. 165/2001).
In precedenza i capi di istituto non rivestivano la qualifica dirigenziale ed il trattamento retributivo era disciplinato dalla contrattazione per il personale del comparto RAGIONE_SOCIALEa scuola mentre lo stato giuridico era quello previsto dal d.lgs. n. 297/1994 che, all’art. 477, prevedeva espressamente anche l’incarico annuale (comma 1 « Gli incarichi di presidenza di durata annuale negli istituti e nelle scuole di istruzione secondaria, nei licei artistici e negli istituti d’arte sono conferiti, a domanda, ogni anno, dal provveditore agli studi in base ad apposite graduatorie provinciali di merito distintamente formate per í vari tipi di presidenza da conferire») e fissava i criteri per il conferimento, da effettuare in relazione alla posizione rivestita in due distinte graduatorie nelle quali potevano essere iscritti, da un lato, i docenti risultati idonei all’esito del concorso a posti di preside, dall’altro quelli in possesso dei titoli necessari per la partecipazione al concorso in questione.
L’art. 29 del d.lgs. n. 165/2001 aveva previsto, in ragione RAGIONE_SOCIALEa nuova disciplina RAGIONE_SOCIALEa dirigenza scolastica, il superamento del sistema degli incarichi annuali ed aveva stabilito, al comma 5, che gli stessi non sarebbero più stati conferiti dall’anno scolastico successivo alla data di prima approvazione del corso concorso, parzialmente riservato, finalizzato all’assunzione RAGIONE_SOCIALEa qualifica dirigenziale.
L’espletamento RAGIONE_SOCIALEe procedure concorsuali non è stato immediato e, nelle more, l’ordinanza ministeriale n. 40 del 2005 ha disciplinato le modalità di conferimento degli incarichi annuali e di formazione RAGIONE_SOCIALEe relative graduatorie, conformi alle tipologie indicate dall’art. 477, precisando nelle premesse: «Sino all’anno scolastico successivo alla data di approvazione RAGIONE_SOCIALEa graduatoria del corso-concorso per il reclutamento dei dirigenti scolastici, indetto con D.D.G. 22.11.2004, – che si iscrive nell’iter procedurale previsto dall’art. 29 del d. lgs. 30.3.2001 n. 165 e successive modificazioni e dall’art. 22 RAGIONE_SOCIALEa Legge 28.12.
2001 n. 448 – gli incarichi di presidenza sono disciplinati in via permanente dalle disposizioni che seguono, fatte salve eventuali successive modificazioni.».
Con l’art. 1 sexies d el d.l. n. 7/2005, inserito dalla legge di conversione n. 43/2005, il legislatore ha ribadito l’intento di superare il sistema degli incarichi annuali, ed ha stabilito che la copertura dei posti vacanti di dirigente scolastico sarebbe dovuta avvenire ricorrendo alla reggenza, ossia all’istituto disciplinato dall’art. 26 del CCNL 1° marzo 2002 per l’area V RAGIONE_SOCIALEa dirigenza scolastica (del seguente tenore: «L’amministrazione scolastica, sulla base RAGIONE_SOCIALEe norme vigenti, può conferire i seguenti incarichi, che il dirigente scolastico è tenuto ad accettare:…. reggenza di altra istituzione scolastica, oltre quella affidata con incarico dirigenziale).
Il decreto legge, peraltro, al chiaro fine di non mortificare la posizione acquisita dai docenti incaricati, ha consentito in via transitoria la conferma degli incarichi conferiti in epoca antecedente all’anno scolastico 2006-2007 ed ha anche previsto l’indizione di un corso-concorso riservato a coloro che avessero ricoperto entro l’anno scolastico 2005- 2006 almeno un anno di incarico di presidenza (recita la norma: «A decorrere dall’anno scolastico 2006-2007 non sono più conferiti nuovi incarichi di presidenza, fatta salva la conferma degli incarichi già conferiti. I posti vacanti di dirigente scolastico sono conferiti con incarico di reggenza. I posti vacanti all’inizio del predetto anno scolastico, ferma restando la disciplina autorizzatoria in vigore in materia di programmazione del fabbisogno di personale di cui all’articolo 39 RAGIONE_SOCIALEa legge 23 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, nonché i vincoli di assunzione del personale RAGIONE_SOCIALEe Pubbliche amministrazioni previsti dalla normativa vigente, sono riservati in via prioritaria ad un apposito corso-concorso per coloro che abbiano maturato, entro l’anno scolastico 2005- 2006, almeno un anno di incarico di presidenza»), concorso al quale i ricorrenti, secondo quanto si legge al punto 1 RAGIONE_SOCIALE‘esposizione dei fatti di causa, hanno partecipato.
Si è dunque evidenziato che si tratta di un complesso di disposizioni normative finalizzate a garantire la posizione acquisita da titolari di incarichi annuali, in favore dei quali è stata prevista, oltre alla possibilità di accedere al corso –
concorso riservato, anche la conferma nell’incarico, secondo le modalità ed i criteri stabiliti dalla citata ordinanza ministeriale nonché da direttive appositamente emanate dal RAGIONE_SOCIALE, in modo da consentire medio tempore la conservazione RAGIONE_SOCIALEa funzione a coloro che sarebbero definitivamente transitati nella dirigenza.
In questo quadro normativo si è inserita la contrattazione collettiva che, a partire dal CCNL 1.3.2002, con decorrenza dal 10settembre 2000, ha disciplinato gli aspetti economici e normativi RAGIONE_SOCIALE‘autonoma area RAGIONE_SOCIALEa dirigenza scolastica, istituita, con la medesima decorrenza, dal CCNQ 9.8.2000, e da quest’ultimo «collocata nell’ambito del comparto scuola, in relazione alla previsione RAGIONE_SOCIALE‘art. 21, comma 17 RAGIONE_SOCIALEa legge 59/1997» (art. 3 del CCNQ).
Sino a detta data sulla disciplina del rapporto erano intervenuti i CCNL sottoscritti il 4.8.1995 ed il 26.5.1999, sicché la retribuzione spettante ai capi d’istituto, così come quella prevista per il personale docente ed ATA, aveva avuto la struttura indicata dall’art. 63 del CCNL del 1995 e, a partire dal 10 gennaio 1996, era stato previsto un sistema di progressione economica per tutto il personale del comparto, ivi compreso quello con funzioni direttive, che aveva sostituito il d.P .R. n. 399/1988 ed era fondato sull’attribuzione di posizioni economiche differenziate, di importo crescente a seconda RAGIONE_SOCIALEa maggiore o minore anzianità di servizio ( 0-2, :3-8, 9-14, 15-20, 21-27, 28-34, oltre 35).
Lo stipendio tabellare del capo di istituto, comprensivo RAGIONE_SOCIALEa retribuzione individuale di anzianità e RAGIONE_SOCIALE‘indennità di funzione, risentiva principalmente RAGIONE_SOCIALE‘anzianità di servizio e, alla data del 1° giugno 1999, poteva variare da un minimo di £. 32.147.000 ad un massimo di £.57.099,000 (cfr. i valori indicati nella tabella E allegata al CCNL 1999), in relazione all’esperienza maturata.
In ragione RAGIONE_SOCIALEa previsione normativa RAGIONE_SOCIALE‘incarico annuale, l’art. 69 del CCNL 4.8.1995 aveva, poi, previsto uno speciale regime da valere sia per il personale docente chiamato a sostituire momentaneamente il capo d’istituto sia per quello incaricato RAGIONE_SOCIALEe funzioni di presidenza o di direzione didattica ed aveva riconosciuto un’indennità aggiuntiva, che si sommava al trattamento stipendiale previsto per la qualifica di appartenenza, determinata sulla base del differenziale
tra i livelli iniziali di inquadramento RAGIONE_SOCIALEe due aree – docente e capo d’istituto(Al personale docente incaricato RAGIONE_SOCIALE‘ufficio di presidenza o di direzione, e al docente vicario, che sostituisce a tutti gli effetti il capo d’istituto per un periodo superiore a quindici giorni, nei casi di assenza o impedimento, nonché all’assistente amministrativo, che sostituisce il direttore amministrativo o il responsabile amministrativo, negli stessi casi, è attribuita, per l’intera durata RAGIONE_SOCIALE‘incarico o RAGIONE_SOCIALEa sostituzione, una indennità pari al differenziale dei relativi livelli iniziali di inquadramento).
Oltre all’indennità in questione, che ricalcava nella sostanza quella già prevista in favore dei titolari di incarico annuale dall’art. 54 RAGIONE_SOCIALEa legge n. 312/1980, le parti collettive avevano attribuito anche ai docenti incaricati l’indennità di direzione prevista dall’art. 21 del CCNL 26.5.1999 (Ai capi di istituto, ivi compresi gli incaricati, spetta una indennità accessoria mensile. Il relativo importo sarà determinato in sede di contrattazione integrativa nazionale, che potrà definire maggiorazioni in relazione alla tipologia e alla dimensione degli istituti.
Attesa la possibilità, prevista dal legislatore, di conferma, sia pure ad esaurimento, degli incarichi annuali nelle more del passaggio dall’uno all’altro regime, le disposizioni contrattuali sopra citate sono state espressamente richiamate dall’art. 142 del CCNL per il personale del comparto RAGIONE_SOCIALEa scuola 24 luglio 2003 e dall’art. 146 del CCNL 29 novembre 2007 che, quindi, hanno confermato la vigenza RAGIONE_SOCIALEa speciale indennità prevista in favore dei dirigenti scolastici incaricati.
Di dette disposizioni contrattuali hanno tenuto conto le parti collettive in occasione RAGIONE_SOCIALEa stipula del primo contratto relativo alla sola dirigenza scolastica, contratto con il quale, in linea con la contrattazione RAGIONE_SOCIALEe altre aree dirigenziali, è stata prevista una struttura RAGIONE_SOCIALEa retribuzione comprensiva RAGIONE_SOCIALEo stipendio tabellare, RAGIONE_SOCIALE‘indennità integrativa speciale, RAGIONE_SOCIALEa retribuzione di posizione, parte fissa e parte variabile, RAGIONE_SOCIALEa retribuzione di risultato, nonché RAGIONE_SOCIALEa «retribuzione individuale di anzianità, ove acquisita e spettante».
Quest’ultima voce è stata conservata solo per i dirigenti scolastici ex capi d’istituto per i quali, soppressa dall’art. 39 RAGIONE_SOCIALEo stesso CCNL 1.3.2002 la progressione economica per posizioni stipendiali, si poneva l’esigenza di disciplinare il passaggio dall’uno all’altro sistema e di evitare che l’inquadramento nella qualifica dirigenziale si risolvesse in una mortificazione dei diritti già acquisiti e comportasse l’azzeramento, a fini retributivi, RAGIONE_SOCIALE‘anzianità maturata in una funzione che implicava comunque compiti direttivi, rimarcati, anche in epoca antecedente all’attribuzione RAGIONE_SOCIALE‘autonomia scolastica, dal CCNL 4.8.1995;
Il CCNL 1.3.2002 ha, quindi, previsto, all’art. 39, che «A decorrere dal 1.1.2001 è soppressa la progressione economica per posizioni stipendiali ed al personale compete uno stipendio unico determinato in € 18.798,47 (lire 36.398.917) annui lordi inclusa la tredicesima mensilità. Il valore economico corrispondente alla differenza tra la posizione stipendiale in godimento, inclusi gli incrementi indicati nella tabella A, e lo stipendio di cui al comma 1 costituisce la retribuzione individuale di anzianità di ciascun dirigente scolastico ed è corrisposta mensilmente in aggiunta allo stipendio»
Un’esigenza analoga si è posta, espletate le procedure per il reclutamento dei dirigenti scolastici, per i vincitori che, seppure appartenenti all’area docente, prima RAGIONE_SOCIALEa formale acquisizione RAGIONE_SOCIALEa qualifica dirigenziale erano stati incaricati RAGIONE_SOCIALEa direzione di istituti scolastici ed avevano percepito il trattamento retributivo previsto per l’area di appartenenza, secondo il sistema RAGIONE_SOCIALEe fasce stipendiali, maggiorato RAGIONE_SOCIALEa speciale indennità riconosciuta dal già richiamato art. 69 del CCNL 1.9.1995.
Le parti collettive hanno ritenuto che anche in tal caso dovesse operare il divieto di reformatio in peius , perché l’inquadramento aveva riguardato soggetti già investiti, seppure in assenza di qualifica, RAGIONE_SOCIALEa relativa funzione, e con l’art. 58 del CCNL 11.4.2006 hanno previsto che « I docenti già incaricati di presidenza e assunti nella qualifica dirigenziale RAGIONE_SOCIALE‘area a seguito RAGIONE_SOCIALEe procedure di reclutamento previste dalla normativa vigente, conservano, quale assegno ad personam, l’eventuale maggior trattamento economico complessivo percepito
per effetto RAGIONE_SOCIALE‘espletamento RAGIONE_SOCIALEe funzioni sostitutive. L’eventuale maggior trattamento di cui al comma 2 viene riassorbito con gli incrementi stabiliti dai successivi contratti collettivi nazionali di lavoro».
In tal modo, quindi, nell’ambito RAGIONE_SOCIALEa dirigenza scolastica, a fini retributivi, al regime, per così dire ordinario, previsto per i dirigenti di nuova assunzione sono stati affiancati due trattamenti «speciali» destinati ad esaurirsi nel tempo, riservati, rispettivamente, agli ex capi di istituto ed agli incaricati annuali divenuti dirigenti a seguito del superamento del concorso riservato, trattamenti accomunati dalla necessità di evitare che l’acquisizione RAGIONE_SOCIALEa qualifica dirigenziale si risolvesse in un peggioramento del trattamento retributivo già acquisito.
Ha, poi, continuato ad operare per i docenti incaricati, confermati ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 1 sexies del d.l. n. 7/2005, la disciplina del trattamento retributivo prevista dai CCNL per il personale del comparto RAGIONE_SOCIALEa scuola (comparto al quale gli stessi appartenevano non essendo applicabile il CCNL RAGIONE_SOCIALE‘Area V RAGIONE_SOCIALEa dirigenza che presuppone la qualifica dirigenziale).
Dalla ricostruzione del quadro normativo e contrattuale discende l’infondatezza RAGIONE_SOCIALEa tesi sostenuta dai ricorrenti, perché l’art. 58, comma 3, del CCNL 11.4.2006, che si inscrive nel complesso sistema che aveva consentito ai docenti incaricati di conservare l’incarico nelle more RAGIONE_SOCIALE‘espletamento dei concorsi riservati e, correlativamente, di continuare a percepire la maggiorazione retributiva prevista dai CCNL per il personale del comparto RAGIONE_SOCIALEa scuola, è chiaramente finalizzata ad impedire, nel passaggio dall’una all’altra qualifica, la reformatio in peius del trattamento retributivo goduto al momento del passaggio stesso.
Si è in particolare evidenziato il tenore letterale RAGIONE_SOCIALEa disposizione, che significativamente utilizza il termine «conservano», esclude che la clausola possa essere applicata anche a coloro che, pur avendo ricoperto in passato un incarico di presidenza (incarico che consentiva la partecipazione al concorso riservato a prescindere dall’attualità RAGIONE_SOCIALE‘incarico medesimo), non erano stati destinatari RAGIONE_SOCIALEa conferma e, pertanto, non percepivano alcuna maggiorazione, in quanto già restituiti al ruolo di docente.
In detta ipotesi, infatti, il trattamento retributivo da conservare non poteva essere quello relativo ad annualità pregresse, perché quel trattamento, che in ipotesi poteva anche essere risalente nel tempo, era già stato perso a seguito del mancato rinnovo e, pertanto, lo stesso non poteva costituire l’elemento di comparazione rispetto ad una previsione contrattuale finalizzata a garantire l’irriducibilità RAGIONE_SOCIALEa retribuzione in occasione del passaggio.
Le considerazioni svolte nel ricorso sulle ragioni per le quali l’incarico non sarebbe stato rinnovato sono prive di rilevanza ai fini di causa perché, a fronte del tenore e RAGIONE_SOCIALEa ratio RAGIONE_SOCIALEa disposizione contrattuale, che ne escludono l’applicabilità ai docenti non destinatari RAGIONE_SOCIALE‘incarico annuale al momento del passaggio, un’eventuale responsabilità RAGIONE_SOCIALE‘amministrazione quanto al mancato rinnovo o al ritardo nella conclusione RAGIONE_SOCIALEe operazioni concorsuali non potrebbe mai giustificare l’accoglimento di una domanda di carattere retributivo, che è quella formulata in questa sede.
Si è inoltre escluso che, così interpretata, la disposizione contrattuale determinerebbe un’ingiustificata disparità di trattamento, mortificando la professionalità comunque acquisita dai docenti incaricati, professionalità non dissimile da quella dei colleghi che al momento del passaggio ricoprivano ancora la funzione direttiva; facendo leva sulla peculiare natura RAGIONE_SOCIALEa contrattazione disciplinata dal d.lgs. n. 165/2001 e sulla funzione alla stessa assegnata dal legislatore, questa Corte da tempo ha affermato che il principio espresso dall’art. 45 del richiamato decreto, secondo il quale le amministrazioni pubbliche garantiscono ai propri dipendenti parità di trattamento contrattuale, opera solo nell’ambito del sistema previsto dalla contrattazione collettiva e vieta trattamenti migliorativi o peggiorativi a titolo individuale, ma non costituisce parametro per giudicare le differenziazioni operate in quella sede, in quanto la disparità trova titolo non in scelte datoriali unilaterali lesive RAGIONE_SOCIALEa dignità del lavoratore, ma in pattuizioni RAGIONE_SOCIALE‘autonomia negoziale RAGIONE_SOCIALEe parti collettive, le quali operano su un piano tendenzialmente paritario e istituzionalizzato, di regola sufficiente, salva l’applicazione di divieti legali, a tutelare il lavoratore in relazione alle specificità RAGIONE_SOCIALEe situazioni concrete (cfr. fra le tante Cass. n. 6553/2019; Cass. n. 32157/2018; Cass. n. 12334/2018; Cass. n. 19043/2017).
Si è precisato, in particolare, che, ove facciano difetto norme inderogabili dettate dal legislatore nazionale o principi euro-unitari di immediata applicazione, la parità di trattamento non può essere invocata per sollecitare un sindacato giudiziale RAGIONE_SOCIALEe scelte operate dalla contrattazione collettiva perché a quest’ultima è stato affidato in via esclusiva il potere di definire i trattamenti retributivi dei dipendenti RAGIONE_SOCIALEe pubbliche amministrazioni ed è stata lasciata alle parti sociali piena autonomia di prevedere, anche a parità di mansioni e di funzioni esercitate, trattamenti differenziati in ragione dei diversi percorsi formativi, RAGIONE_SOCIALEe specifiche esperienze maturate, RAGIONE_SOCIALEe carriere professionali nonché RAGIONE_SOCIALEe dinamiche negoziali dei diversi comparti (Cass. n. 19043/2017)’
Il ricorso va pertanto rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo; ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 97 , comma 1, secondo periodo, cod. proc. civ. i ricorrenti vanno condannati in solido al pagamento RAGIONE_SOCIALEe spese del giudizio di legittimità.
PQM
La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti in solido a rifondere le spese del giudizio di legittimità, liquidate in € 4000,00 per competenze professionali, oltre spese prenotate a debito;
dà atto RAGIONE_SOCIALEa sussistenza RAGIONE_SOCIALE‘obbligo per i ricorrenti , ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n.115 del 2002, di versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l’impugnazione integralmente rigettata.
Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale del 22.2.2024.
Il Presidente
NOME COGNOME