Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 9368 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 9368 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 08/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 14139/2018 R.G. proposto da
, che
lo rappresenta e difende ope legis
– ricorrente –
contro
NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME
COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME , tutti elettivamente domiciliati in Roma, INDIRIZZO, AVV_NOTAIO, rappresentati e difesi
presso lo studio RAGIONE_SOCIALE ‘ dall ‘ AVV_NOTAIO
– controricorrenti – avverso la sentenza n. 224/2017 de lla Corte d’Appello di Perugia, depositata il 20.11.2017;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 6.2.2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
Gli attuali controricorrenti -lavoratori transitati al RAGIONE_SOCIALE, dopo essere stati dipendenti de ll’RAGIONE_SOCIALE -si rivolsero al Tribunale di Perugia, in funzione di giudice del lavoro, per chiedere l’accertamento del diritto a mantenere il compenso per la produttività RAGIONE_SOCIALE quale voce del trattamento economico dovuto dal RAGIONE_SOCIALE e la condanna di quest’ultimo a l pagamento RAGIONE_SOCIALEe conseguenti differenze retributive.
Instauratosi il contraddittorio, il Tribunale rigettò la domanda, ritenendo che quella richiesta fosse una indennità accessoria non fissa e continuativa e, quindi, da non inserire nell’assegno ad personam , che viene riconosciuto ai dipendenti trasferiti per evitare la reformatio in peius del loro trattamento economico.
La sentenza di primo grado venne impugnata dai lavoratori e la Corte d’Appello di Perugia accolse il gravame, accertando il diritto dei lavoratori alla rideterminazione RAGIONE_SOCIALE‘assegno ad personam e condannando il RAGIONE_SOCIALE al
pagamento dei differenti importi quantificati per ciascun lavoratore, oltre alle spese legali di entrambi i gradi del giudizio di merito.
Contro la sentenza RAGIONE_SOCIALEa Corte d’Appello il RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per cassazione affidato a un unico motivo. I lavoratori si sono difesi con controricorso, illustrato anche con memoria depositata nel termine di legge anteriore alla data fissata per la trattazione in camera di consiglio ai sensi de ll’ art. 380 -bis .1 c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con l’unico motivo il ricorrente denuncia «violazione e/o falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 3, commi 232 e 233, RAGIONE_SOCIALEa legge n. 549 del 1995, degli artt. 65 e ss. del CCNL integrativo AAMS del 24.2.2002, RAGIONE_SOCIALE‘art. 16 RAGIONE_SOCIALEa legge n. 246 del 2005, RAGIONE_SOCIALE‘art. 22 del CCNL 2002/2005 RAGIONE_SOCIALE Ministeri, RAGIONE_SOCIALE‘art. 32 del CCNL RAGIONE_SOCIALE Ministeri del 16.5.1995 , RAGIONE_SOCIALE‘art. 45 del d.lgs. n. 165 del 2001, in relazione all’ art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.».
Il RAGIONE_SOCIALE sostiene, alla luce RAGIONE_SOCIALEe disposizioni di legge e dei contratti collettivi indicati in rubrica, da un lato, che il diritto del lavoratore alla conservazione del trattamento economico complessivo goduto presso l’amministrazione di provenienza va limitato alle voci RAGIONE_SOCIALEa retribuzione fisse e continuative; dall’altro lato, che il compenso per la produttività RAGIONE_SOCIALE corrisposto ai dipendenti de ll’RAGIONE_SOCIALE non aveva tali caratteristiche di fissità e continuatività, contrariamente a quanto ritenuto e motivato dalla Corte territoriale.
Il ricorso è ammissibile e fondato.
2.1. Quanto all’ammissibili tà, in risposta a un’infondata eccezione sollevata nel controricorso, si deve osservare che il ricorrente -oltre a riprodurre nel testo del ricorso l’intero contenuto RAGIONE_SOCIALEa sentenza impugnata e a ripercorre la complessa vicenda del passaggio di molti lavoratori dall’RAGIONE_SOCIALE al RAGIONE_SOCIALE -contesta chiaramente la correttezza RAGIONE_SOCIALEa soluzione data dalla Corte d’Appello a quello che nella sentenza è definito «il punto fondamentale RAGIONE_SOCIALEa controversia», ovverosia «se il compenso per la produttività RAGIONE_SOCIALE rientri o meno nella nozione di ‘trattamento accessorio complessivo’» goduto dai lavoratori presso l’amministrazione di provenienza.
Sotto altro profilo -anch’esso posto dai controricorrenti a fondamento di un’ infondata eccezione di inammissibilità -il provvedimento impugnato non ha affatto deciso le questioni di diritto in modo conforme alla giurisprudenza RAGIONE_SOCIALEa Corte (art. 360 -bis , n. 1, c.p.c.). Infatti, la sentenza RAGIONE_SOCIALEe Sezioni Unite citata nella motivazione RAGIONE_SOCIALEa sentenza impugnata e richiamata nel controricorso (Cass. S.U. n. 6106/2012) affermò il diritto dei dipendenti RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE transitati nei ruoli del RAGIONE_SOCIALE alla conservazione del trattamento retributivo accessorio in godimento. Tale diritto non è in discussione nel presente processo, dovendosi invece stabilire se una determinata voce RAGIONE_SOCIALEa retribuzione rientri o meno nel trattamento economico accessorio fisso e continuativo, essendo principio consolidato -e condiviso anche dalla Corte d’Appello che l’art. 2, commi 232 e 233, RAGIONE_SOCIALEa legge n. 549 del 1995 mira a salvaguardare solo «il trattamento retributivo stabilmente raggiunto e sul quale il lavoratore, per
tale caratteristica di stabilità, abbia ragione di fare affidamento».
2.2. Ciò premesso, il ricorso è anche fondato, perché, sullo specifico quesito «se il compenso per la produttività RAGIONE_SOCIALE rientri o meno nella nozione di ‘trattamento accessorio complessivo’» , si è, al contrario, nel frattempo consolidato un condivisibile orientamento difforme rispetto alla decisione assunta dalla Corte territoriale.
Si è in particolare statuito che « le clausole negoziali RAGIONE_SOCIALEa contrattazione RAGIONE_SOCIALE del RAGIONE_SOCIALE succedutasi nel tempo (CCNL del 5.4.1996: artt. 46 (lett. d) e art. 52; CCNL stesso comparto del 24.5.2000 art. 66 lett. a)), nel correlare il ‘compenso per la produttività RAGIONE_SOCIALE‘ ai miglioramenti RAGIONE_SOCIALE‘efficacia ed efficienza dei servizi ed alla verifica del raggiungimento degli obiettivi, attestano in modo inconfutabile che detto compenso, pur previsto nell ‘ ambito del trattamento economico accessorio, non ha carattere né fisso né continuativo ma, di contro, eventuale e subordinato al verificarsi di precise condizioni ed al rispetto dei parametri indicati dalla contrattazione RAGIONE_SOCIALE » (v. Cass. n. 17686/2018 e, conf., 33146/2019; 989/2020, alle cui più ampie motivazioni si rinvia ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 118 disp. att. c.p.c. ).
La sentenza impugnata non offre argomenti che inducano a rimeditare tale orientamento. Basti dire che il carattere fisso e continuativo dei compensi per la produttività RAGIONE_SOCIALE viene desunto «alla luce RAGIONE_SOCIALEa contrattazione RAGIONE_SOCIALE integrativa» e «per effetto RAGIONE_SOCIALEa concreta applicazione avutasi a RAGIONE_SOCIALE decentrato». Ma la contrattazione integrativa era delegata dalla contrattazione RAGIONE_SOCIALE di primo RAGIONE_SOCIALE soltanto a definire i
«criteri di valutazione RAGIONE_SOCIALEa produttività» e, quindi, non certo a cambiarne la natura (art. 52 del CCNL, riportato nella sentenza impugnata anche nella parte in cui precisa che quei compensi sono previsti e devono essere erogati «Allo scopo di migliorare l’efficienza degli uffici e la qualità dei servizi» ).
Pertanto non è consentito individuare i connotati dei compensi per la produttività RAGIONE_SOCIALE alla luce del contenuto RAGIONE_SOCIALEa contrattazione integrativa, che può soltanto stabilirne le modalità attuative.
Infine, è fallace anche l’argomento secondo cui il compenso per la produttività RAGIONE_SOCIALE, avendo le medesime caratteristiche del premio industriale ed essendo stato questo inserito nell’assegno ad personam , dovrebbe avere il medesimo trattamento.
Infatti, va ribadito che il premio industriale « trova una sua compiuta disciplina nell ‘ art. 63 , che conferma per il personale in servizio, la corresponsione del premio per l ‘ incremento del rendimento industriale di cui all ‘ art. 54, comma 4, e RAGIONE_SOCIALE ‘ indennità di funzione di cui all ‘ art. 55, comma 4, istituisce il Fondo di cui all ‘ art.65, lett. B) » (Cass. n. 17686/2018 cit.)
Accolto il ricorso e conseguentemente cassata la sentenza impugnata, poiché non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa deve essere decisa nel merito, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 384, comma 2, c.p.c., con il rigetto RAGIONE_SOCIALE e domande dei lavoratori, perché infondate, essendo volte a ottenere l’inserimento nel calcolo RAGIONE_SOCIALE‘assegno ad personam di un’indennità che , per i motivi esposti, nei rientra tra le voci fisse
e continuative del trattamento economico accessorio goduto presso l’amministrazione di provenienza .
Le spese di lite relative al presente giudizio di legittimità seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo, mentre l’esito contrastante dei due gradi di merit o giustifica l ‘integrale compensazione RAGIONE_SOCIALEe spese relative ai medesimi gradi.
Si dà atto che -in base al l’esito del giudizio , ma anche per la natura RAGIONE_SOCIALE‘ amministrazione ricorrente -non sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘ art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. n. 115 del 2002.
P.Q.M.
La Corte:
accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta le domande dei lavoratori;
condanna i controricorrenti al pagamento, in favore del RAGIONE_SOCIALE ricorrente, RAGIONE_SOCIALEe spese del giudizio di legittimità, liquidate in € 6.000 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito;
dichiara interamente compensate le spese di lite relative ai due gradi del giudizio di merito.
Così deciso in Roma, il 6.2.2024.