Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 4639 Anno 2026
Civile Ord. Sez. L Num. 4639 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 02/03/2026
ORDINANZA
sul ricorso 11435-2020 proposto da:
COGNOME NOME, rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 245/2019 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA, depositata il 13/09/2019 R.G.N. 847/2014;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
14/01/2026 dal AVV_NOTAIO. NOME COGNOME.
RILEVATO CHE
Oggetto
Assegni familiari
R.G.N. 11435/2020
COGNOME.
Rep.
Ud. 14/01/2026
CC
In riforma della pronuncia di primo grado, la Corte d’appello di Venezia respingeva la domanda proposta da NOME COGNOME volta al pagamento degli assegni familiari.
Precisava la Corte d’appello che era stata rinunciata in corso di causa la domanda nei confronti del datore di lavoro, nonostante questo fosse l’unico soggetto passivamente legittimato; invero, era dimostrato che il datore aveva conguagliato per intero con l’RAGIONE_SOCIALE l’importo degli assegni oggetto di anticipazione da parte sua.
Avverso la sentenza, NOME COGNOME ricorre per due motivi, illustrati da memoria.
L’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE resiste con controricorso, illustrato da memoria.
All’adunanza camerale il collegio riservava il termine di 60 giorni per il deposito del presente provvedimento.
CONSIDERATO CHE
Con il primo motivo di ricorso, si deduce violazione e falsa applicazione dell’art.102 c.p.c. poiché la rinuncia nei confronti del datore di lavoro non sarebbe stata vincolante, trattandosi di causa in cui sussiste litisconsorzio necessario tra datore di lavoro e RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE.
Con il secondo motivo di ricorso, si deduce violazione e falsa applicazione dell’art.43 d.P.R. n.797/55, in quanto il datore di lavoro aveva anticipato solo in parte l’importo degli assegni, sicché, in tal caso, unico legittimato passivo era l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE.
Il primo motivo è infondato.
Non sussiste infatti litisconsorzio necessario tra datore di lavoro e RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE in relazione al pagamento degli assegni familiari (così Cass.5242/01). Il soggetto obbligato è solo uno dei due e non già entrambi, senza quindi che vi sia un unico rapporto sostanziale inscindibile e trilatero. Il rapporto previdenziale è bensì bilaterale, e intercorre tra il lavoratore e l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, unico soggetto obbligato al pagamento degli assegni familiari, sebbene l’importo sia anticipato dal datore di lavoro (Cass.4533/98, tra le tante).
Fa però eccezione il caso in cui il datore abbia ottenuto il conguaglio con i contributi dovuti all’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, senza che l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE contesti il relativo diritto alla prestazione, e senza però che l’anticipazione delle somme a titolo di assegni sia stata effettuata dal datore. In tal caso è quest’ultimo il solo soggetto passivo, trattandosi di indebita trattenuta delle somme oggetto di anticipazione (Cass.2968/82).
Il secondo motivo è inammissibile.
Esso infatti non si confronta con la ratio decidendi della pronuncia impugnata.
Il fatto che il datore abbia anticipato in parte le somme a titolo di assegni familiari, oltre a essere nuovo non risultando dalla sentenza impugnata, nulla toglie all’accertamento di fatto, non più tangibile in questa sede e costituente la ratio decidendi della pronuncia, secondo cui il datore aveva effettuato il conguaglio totale dei contributi, ovvero per importo pari a quello delle somme da anticipare a titolo di assegni. Tale accertamento faceva sì, a giudizio del collegio d’appello, che l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE non avendo contestato il diritto agli assegni, come
ancora acclarato dalla sentenza impugnata, la quale dà atto della rinuncia dell’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE all’eccezione di decadenza ex art.47 d.P.R. n.639/70 – non fosse più il soggetto passivamente legittimato. Il motivo non sottopone a censura tale ragionamento, concentrandosi su un altro elemento, del tutto estraneo alla decisione.
Le spese di lite del presente giudizio di cassazione sono compensate attesa la peculiarità della fattispecie, e considerato anche il mutamento di linea difensiva dell’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, il quale inizialmente aveva eccepito la decadenza dal diritto ex art.47.
P.Q.M.