Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 7291 Anno 2026
Civile Ord. Sez. L Num. 7291 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 26/03/2026
Oggetto
Assegnazione provvisoria Trasferta
R.G.N. 18395/2022
COGNOME.
Rep.
Ud. 09/01/2026
CC
ORDINANZA
sul ricorso 18395-2022 proposto da:
COGNOME NOME, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 108/2022 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE, depositata il 08/02/2022 R.G.N. 42/2021;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 09/01/2026 dal Consigliere AVV_NOTAIO. AVV_NOTAIO COGNOME.
FATTI DI CAUSA
Con sentenza n. 251/2020 il Tribunale di Siena, previo espletamento di consulenza tecnica, aveva accolto il ricorso proposto da NOME COGNOME nei confronti di RAGIONE_SOCIALE ed aveva condannato quest’ultima al pagamento in favore del lavorat ore dell’importo di € 12.813,99, a titolo di ‘trasferta’, di € 36.222,71, per ‘spese di viaggio’, e di € 275,00, per ‘ticket restaurant’, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali, dalla maturazione dei singoli diritti al saldo.
Con la sentenza in epigrafe indicata la Corte d’appello di Firenze, in accoglimento dell’appello proposto da RAGIONE_SOCIALE contro la sentenza di primo grado e in riforma della stessa, respingeva la domanda del COGNOME.
Per quanto qui interessa, la Corte territoriale riferiva: a) ciò che aveva dedotto e richiesto il lavoratore nel ricorso introduttivo del giudizio di primo grado; b) quello che aveva considerato e deciso il primo giudice; c) i motivi d’appello formulati da RAGIONE_SOCIALE rispetto alla sentenza di primo grado e la posizione assunta dall’appellato in sede d’appello.
Tanto diffusamente premesso, la Corte: I) considerava che l’allora appellato era stato assegnato provvisoriamente alla sede di Firenze (prima a Campo di Marte, poi a Gavinana), in applicazione dell’art. 56 del CCNL (di cui riportava rubrica e testo); II) rilevava che il lavoratore aveva, quindi avanzato istanza alla datrice di lavoro per il pagamento, a norma dell’art. 40 dello stesso CCNL (del quale parimenti riportava il testo), di indennità di trasferta, spese viaggio, vitto e alloggio, sul presuppost o che l’assegnazione provvisoria fosse istituto assimilabile alla trasferta; III) faceva riferimento, anche, alle
norme in materia di trasferta contenute nella ‘Travel Policy’ aziendale; IV) esaminati gli istituti della trasferta e dell’assegnazione provvisoria, come disciplinati dalla fonte collettiva, concludeva per la sostanziale diversità dei due istituti anche ne lle finalità e, quindi, per l’accoglimento dell’appello della società, con riforma integrale della sentenza di primo grado.
Avverso tale decisione NOME COGNOME ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad unico motivo.
Resiste l’intimata con controricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con unico motivo il ricorrente denuncia ‘Violazione e falsa applicazione degli artt. 40-56 CCNL -artt. 4-7 Travel Policy e 2103 c.c. -ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 1 -3’, nella parte della sentenza impugnata in cui la Corte d’appello .
Il ricorso è inammissibile per plurime ragioni.
Con precipuo riferimento alla parte di tale censura in cui si lamenta la violazione e falsa applicazione di (due) norme del CCNL che si assume applicato al rapporto, occorre considerare quanto segue.
3.1. Secondo un consolidato orientamento di questa Corte anche da ultimo confermato (cfr. Cass. n. 29818/2925, n. 29820/2025, n. 19152/2025), nell’ambito della contrattazione collettiva di lavoro privato, la conoscenza del giudice-interprete è consentita mediante l’iniziativa della parte interessata, da esercitare attraverso le modalità proprie del processo, non essendo previsti i meccanismi di pubblicità che assistono la contrattazione di lavoro pubblico (così, ad es., Cass. civ., sez. lav., 20.5.2020, n. 9300; in termini id., sez. I, 29.12.2020, n. 29772). Inoltre, detto onere può essere adempiuto, in base al principio di strumentalità delle forme processuali -nel rispetto del principi o di cui all’articolo 111 della Costituzione, letto in coerenza con l’articolo 6 della Cedu, in funzione dello scopo di conseguire una decisione di merito in tempi ragionevoli -anche mediante la riproduzione, nel corpo dell’atto d’impugnazione, della sola clausola contrattuale collettiva sulla quale si basano principalmente le doglianze, purché il testo integrale del contratto collettivo sia stato prodotto nei precedenti gradi di giudizio e, nell’elenco degli atti depositati, posto in calce al ricorso, vi sia la richiesta, presentata alla cancelleria del giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata, di trasmissione del fascicolo d’ufficio che lo contiene, risultando forniti in tal modo alla Suprema corte tutti gli elementi per verificare l’esattezza del l’interpretazione offerta dal giudice di merito (così Cass. civ., sez. I, 6.6.2019, n. 15415). La produzione del testo integrale del contratto collettivo, infatti, di regola, costituisce adempimento rispondente alla funzione nomofilattica della Corte di ca ssazione e necessario per l’applicazione del canone ermeneutico previsto dall’art. 1363 c.c.; né, a tal fine, può considerarsi sufficiente il mero richiamo, in calce al ricorso, all’intero fascicolo di parte del giudizio di merito, ove manchi
una puntuale indicazione del documento nell’elenco degli atti (in tal senso id., sez. lav. 4.3.2019, n. 6255; e in termini analoghi id., sez. lav. 3.1.2019, n. 15, la quale aveva ritenuto che la produzione parziale di un documento sia incompatibile con i principi generali dell’ordinamento e con i criteri di fondo dell’intervento legislativo e contrasta con i canoni di ermeneutica dettati dagli artt. 1362 e segg. c.c. e, in ispecie, con la regola prevista dall’art. 1363 c.c., atteso che la mancanza del testo integrale del contratto collettivo non consente di escludere che in altre parti dello stesso vi siano disposizioni indirettamente rilevanti per l’interpretazione esaustiva della questione che interessa).
Infine, secondo questa Corte, il ricorso per cassazione deve essere redatto nel rispetto dei requisiti imposti, a pena di inammissibilità, dall’art. 366 c.p.c. che, al comma 1, n. 6, richiede ‘la specifica indicazione degli atti processuali, dei documenti e dei contratti o accordi collettivi sui quali il ricorso si fonda’; è, quindi, necessario che il ricorrente, oltre a riportare nel ricorso il contenuto del documento, quanto meno nelle parti essenziali, precisi in qualche fase processuale è avvenuta la produzione ed in quale fascicolo di parte si trovi il documento in questione, precisando al riguardo che il requisito di cui al richiamato art. 366 c.p.c., n. 6, è imprescindibile ed autonomo e non può essere confuso con quello di procedibilità (egualmente r ichiesto) previsto dall’art. 369 c.p.c. n. 4, in quanto il primo risponde all’esigenza di fornire al giudice di legittimità tutti gli elementi necessari per avere la completa cognizione della controversia, senza necessità di accedere a fonti esterne, mentre la produzione (laddove effettuata) è finalizzata a permettere l’agevole reperibilità del documento la
cui rilevanza è invocata ai fini dell’accoglimento del ricorso (così Cass. civ., sez. lav., 19.6.2020, n. 12025).
3.2. Ebbene, il ricorrente non ha prodotto in occasione del deposito del ricorso copia del testo integrale del CCNL (cfr. pag. 18 del ricorso) cui si riferisce (senza indicarne l’anno), né ha specificato in alcun punto del ricorso se, come, quando e chi delle parti avesse depositato copia del testo integrale di tale ‘fonte’ collettiva nazionale, e, in tale ipotesi, dove essa sia collocata in uno dei fascicoli di parte o anche in quelli d’ufficio; nemmeno, ha specificato se il CCNL in questione fosse stato, in ipotesi, acquisito d’ufficio da uno dei giudici del doppio grado di giudizio nel merito.
Tanto rilevato, la rubrica dell’unico motivo, ma anche il suo svolgimento, si riferiscono anche agli artt. 4-7 Travel Policy della RAGIONE_SOCIALE, senza neanche dedurre che tale atto rientri tra i ‘contratti e accordi collettivi nazionali di lavoro’ dei quali è consentita la denuncia della ‘violazione o falsa applicazione’ ex art. 360, comma primo, n. 3), c.p.c.; laddove la controricorrente ha specificamente eccepito trattarsi di ‘norme organizzative interne dettate unilateralmente dalla società a l fine della gestione del personale inviato in trasferta’, e non di un ‘accordo’.
4.1. Sul punto soggiunge, per completezza, il Collegio che anche tale atto non figura tra gli atti prodotti in questa sede e che il ricorrente ne denuncia direttamente e cumulativamente la ‘violazione e falsa applicazione’, senza dedurre anche la violazione (o la falsa applicazione) di uno o più dei canoni ermeneutici legali di cui agli artt. 1362 e segg., in ipotesi per il tramite dell’art. 1324 c.c.
Nota, inoltre, il Collegio che il ricorrente, senza aver impugnato il licenziamento da cui era stato attinto nel 2018 a conclusione del procedimento disciplinare che lo aveva interessato, dopo l’assegnazione provvisoria ex art. 56 del CCNL, denuncia piuttosto in questa sede anche la violazione e falsa applicazione dell’art. 2103 c.c.
Ebbene, ancor prima il ricorrente neppure nel presente giudizio, iniziatosi con ricorso di primo grado notificato il 6 novembre 2018, ha impugnato la cennata assegnazione provvisoria, che, per quanto dedotto da lui stesso, era iniziata ad agosto del 2013.
Invero, la sua domanda era esclusivamente formulata nel senso di ottenere, omisso medio , la condanna della ex-datrice di lavoro al pagamento delle somme che assumeva essergli dovute.
In ogni caso, nell’intero svolgimento dell’unica censura (cfr. pagg. 5-17 del ricorso) non viene chiarito sotto quali profili e perché i giudici di secondo grado avrebbero violato (o falsamente applicato) la norma, questa volta di legge, di cui all’art. 21 03 c.c.
Non sfugge, infine, al Collegio che la rubrica del motivo si riferisce, oltre che all’ipotesi di cui all’art. 360, comma primo, n. 3), c.p.c., anche al ben diverso mezzo di cui al n. 1) dello stesso comma (che riguarda i ‘motivi attinenti alla giurisdiz ione’).
Pare, infatti, adombrare il ricorrente una sorta di eccesso di potere giurisdizionale, quando imputa (anche) alla Corte territoriale di aver ‘applicato norme contrattuali inesistenti, così
eccedendo nel proprio potere giurisdizionale’ (così all’inizio di pag. 6 del ricorso).
Va da sé che la doglianza è, a tacer d’altro, oscura e contraddittoria, visto che lo stesso ricorrente deduce che le due citate norme collettive erano ben ‘esistenti’, tanto che ne denuncia la violazione e falsa applicazione da parte della Corte d’appello, e sollecita in proprio favore appunto le tutele ex art. 40 del CCNL.
Il ricorrente, in quanto soccombente, dev’essere condannato al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese di questo giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo, ed è tenuto al versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento in favore della controricorrente delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in € 200,00 per esborsi ed € 4.000,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.
Così dec iso in Roma nell’adunanza camerale del 9.1.2026.
La Presidente NOME COGNOME