Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 5738 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 1 Num. 5738 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 24/02/2023
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 31834/2021 R.G. proposto da:
I RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE I, elettiva mente domiciliato in presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE> RAGIONE_SOCIALE, elettiva mente domiciliato presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALECODICE_FISCALE che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
-controricorrente-
Numero registra generale 31834f2021
Numero sezionale 4472,2022
Numero di raccolta generale 5738,2023
Data pubblicazione 24432,2023
nonché contro
RAGIONE_SOCIALE REPUBBLICA PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI VENEZIA
-intimata- avverso DECRETO di CORTE D’APPELLO VENEZIA n. 4009/2021 depositata il 06/10/2021.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 05/12/2 dalla presidente NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA E RAGIONI RAGIONE_SOCIALE DECISIONE
La Corte d’Appello di Venezia, in relazione all’affidamento del figlia minore nata fuori dal matrimonio, e decidendo sul recla proposto dalla madre, ha confermato la pronuncia di primo grado che aveva stabilito l’affido condiviso, il diritto di visita pari entrambi i genitori, la revoca dell’assegnazione della casa famil alla madre, la revoca dell’assegno di mantenimento per la minore carico del padre, la fissazione della residenza formale della min presso la casa familiare.
A sostegno della decisione la Corte d’Appello ha affermato che l collocazione paritetica corrisponde alle indicazioni della CTU; che minore frequenterà pariteticamente tutte e due le abitazioni genitori e che l’assegnazione della casa familiare costitu esclusivo oggetto di disputa economica tra i genitori; che la ma pur se dovesse trasferirsi in comune diverso, potrà, come ha fatt padre quando la casa familiare era ad essa assegnata, esercit con pienezza la bigenitorialità; che le condizioni economiche de parti sono sostanzialmente paritarie e che il risarcim conseguito dalle conseguenze di un grave incidente, ottenuto d padre, non può incidere sulla complessiva determinazione delle su capacità economico-reddituali.
Numero sezionale 4472,2022
Num.ero.di raccplta fleQerale 5 738,2023
Infine la fissazione della formale residenza a fini amministrativr e ilata pubblicazione 2002+2023 ininfluente rispetto al regime sostanziale.
Avverso tale pronuncia ha proposto ricorso per cassazione la madre della minore. Ha resistito il padre con controricorso. Entrambe le parti hanno depositato memorie.
Devono essere COGNOME esaminati RAGIONE_SOCIALE in RAGIONE_SOCIALE primo RAGIONE_SOCIALE luogo COGNOME le RAGIONE_SOCIALE eccezioni d’inammissibilità del ricorso sollevate dalla parte controricorrente.
La procura speciale allegata al ricorso non è invalida. Essa è stata conferita disgiuntamente all’AVV_NOTAIO e all’AVV_NOTAIO e la sottoscrizione è stata autenticata dall’AVV_NOTAIO. Gli adempimenti relativi alla notifica ed all’attestazione di conformità potevano, conseguenza, essere espletati, disgiuntamente da ciascuno dei difensori come è accaduto. Non rilevano ai fini della validità della procura speciale e della attestazione di conformità richiesta dalla legge, eventuali errori materiali, in quanto non incidenti sull comprensibilità dell’atto e sulla funzione che l’adempimento svolge.
In relazione al secondo e terzo profilo d’inammissibilità deve rilevarsi l’attinenza delle censure rispetto alle norme indicate come violate e la piena comprensibilità del fondo del motivo. Le questioni poste non possono essere qualificate seriali e rispondenti al paradigma dell’art. 360 bis c.p.c. Infine, in relazione al quart profilo, il mancato rispetto del Protocollo non conduce all’invalidità dell’atto predisposto. (Cass. 21831 del 2021)
Nel primo motivo viene dedotta la violazione degli artt. 155 e 316, 337 ter, quater, quinquies e sexies c.c., per aver ritenut corrispondente al preminente interesse della minore il regime di collocamento paritetico o più esattamente di affido condiviso con diritto di visita paritetico senza considerare il vissuto violento e continuo comportamento denigratorio nei confronti della madre messo in atto dal padre, il disagio della minore per la perdita dell
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collocazione prevalente presso la madre e la frequentazione . u e piol , i ci n azione 2002,2023 chiave sostitutiva della compagna del padre; l’esigenza della minore della conservazione del proprio habitat presso la casa familiare la cui assegnazione è stata revocata senza una determinazione successiva e senza tenere conto che la minore, ancora in tenera età (prescolare al tempo del giudizio di appello), è cresciuta con la madre presso l’abitazione familiare.
Nel secondo motivo viene dedotto l’omesso esame di fatti decisivi culminanti nell’aver ritenuto paritaria la situazione economicopatrimoniale dei genitori della minore, anche mediante l’esclusione del risarcimento monetario ottenuto dal padre.
Nel terzo motivo viene dedotta la violazione della RAGIONE_SOCIALE e di RAGIONE_SOCIALE per non aver ritenuto preferibile, ai fini della realizzazione dell’interesse preminente del minore, la collocazione prevalente presso la madre.
Il primo motivo è fondato.
I provvedimenti che il giudice del conflitto familiare è tenuto a adottare quando vi siano figli minori riguardano, generalmente, l’esercizio della responsabilità genitoriale da disciplinare nel modo più coerente con la realizzazione del preminente interesse del minore. Ne consegue la necessità di stabilire la modalità dell’affido la collocazione del minore, l’assegnazione della casa familiare. Quest’ultimo provvedimento s’impone ogni qual volta vi sia stato un radica mento del minore presso un habitat preciso all’interno del quale lo stesso è cresciuto, e, come nella specie, ha condotto primi e decisivi anni della sua vita prima con entrambi i genitori e successivamente, a seconda delle determinazioni convenzionali o giudiziali, unitamente al genitore collocatario.
La scelta di far conseguire all’affido condiviso una frequentazione sostanzialmente paritetica del minore con i genitori non esclude, di
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conseguenza a quale dei genitori verrà assegnata la casa RAGIONE_SOCIALE re ala p ubb icazione 2002,2023 e nell’ipotesi in cui s’intenda procedere ad una revoca e conseguente mutamento dell’assegnazione, è necessario indicarne le ragioni in funzione dell’esclusivo interesse del minore. Fuor dell’accordo delle parti, sottoposto anch’esso alla valutazione del giudice non può essere elusa la giustificazione rigorosa del provvedimento adottato, in particolare in relazione ad un minore in tenera età, non potendosi ritenere indifferente rispetto al su sviluppo psico fisico l’allontanamento immediato del genitore assegnatario dalla casa familiare che deve continuare a rimanere l’ha bitat domestico di elezione del minore stesso.
Il provvedimento di revoca della casa familiare non può costituire, come nella specie, un effetto automatico dell’esercizio paritetico de diritto di visita o del cd. “collocamento paritetico”. La valutazion che il giudice del merito deve svolgere non può limitarsi alla buona relazione del minore con entrambi i genitori ma deve avere ad oggetto una giustificazione puntuale, eziologicamente riconducibile esclusivamente alla realizzazione di un maggiore benessere del minore da ricondursi al mutamento del regime giuridico dell’assegnazione della casa familiare. Deve essere evidenziato come questo rilevante mutamento nella esperienza quotidiana di vita del minore, possa produrre, con giudizio prognostico da svolgersi con particolare rigore ove riferito ad un minore, che per la sua tenera età, non può essere ascoltato, un miglioramento concreto per lo stesso o sia finalizzato a scongiurare un pregiudizio per il suo sviluppo prodotto dal diverso regime di assegnazione anteatto. In questo quadro l’assegnazione della casa familiare ha, come affermato costantemente ed univocamente dalla giurisprudenza di legittimità (Cass.33610 del 2021) l’esclusiva funzione di non modificare l’habitat domestico e il contesto relazionale e sociale all’interno del quale il minore ha vissuto prima dell’inasprirsi del conflitto familiare. Non deve confondersi, a
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riguardo, il piano del rilievo economico per il genitore asseg a nata o ri a bi) pu icaione 24432,2023 dell’assegnazione RAGIONE_SOCIALE della RAGIONE_SOCIALE casa RAGIONE_SOCIALE familiare, RAGIONE_SOCIALE dalla RAGIONE_SOCIALE finalità RAGIONE_SOCIALE del provvedimento, esclusivamente destinata a non compromettere lo sviluppo equilibrato del minore.
Il giudice del merito non ha fatto buon governo degli illustrat principi ritenendo di poter limitare la propria statuizione alla revoca dell’assegnazione della casa familiare senza provvedere nuovamente all’assegnazione in esclusiva funzione dell’interesse del minore.
Nella specie, dagli atti difensivi si comprende che alla revoc conseguirebbe il godimento della casa familiare in capo al padre che ne è l’esclusivo proprietario ma la conseguenza giuridica derivante dal titolo dominicale non può sostituirsi alla statuizion che deve essere assunta in funzione delle disposizioni relativ all’esercizio della responsabilità genitoriale coerentemente con l’attuazione del preminente interesse del minore. E’, in conclusione, del tutto mancata la valutazione dell’interesse del minore ad un sostanziale mutamento di regime dell’assegnazione della casa familiare, in assenza di una puntuale giustificazione delle ragioni a sostegno della modifica. Il provvedimento di assegnazione della casa familiare così come le altre statuizioni relative all’eserci della responsabilità genitoriale, non può fondarsi su una ratio implicita o essere desunto per relationem come effetto automaticamente discendente da altre disposizioni giudiziali quali quella sul diritto di visita paritetico, richiedendo una specifica autonoma valutazione dell’interesse del minore in relazione alla sua adozione e al suo contenuto prescrittivo.
All’accoglimento del primo motivo consegue l’assorbimento dei rimanenti, la cassazione del provvedimento impugnato ed il rinvio alla Corte d’Appello di Venezia in diversa composizione.
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Data pubblicazione
2002+2023
P.Q.M.
accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri; c provvedimento impugnato; rinvia alla Corte di appello di Venezia i in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
In caso di diffusione omettere le generalità Così deciso in Roma, il 05/12/2022.